Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge, in conformità ai princìpi fondamentali dell'Unione europea, in deroga ai commi primo e secondo dell'articolo 2910 del codice civile, si pone l'obiettivo di preservare dall'azione esecutiva intrapresa da aziende, istituti di credito e intermediari finanziari l'unico immobile di proprietà del debitore ovvero i beni mobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni di proprietà dello stesso, allorché sussistano le condizioni elencate negli articoli seguenti.
2. Ai fini della presente legge, per « intermediari finanziari » si intendono i soggetti indicati all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 2.
(Limiti all'espropriazione immobiliare)
1. Fatta salva la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, le aziende, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, non possono dare corso all'espropriazione avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia adibito a civile abitazione del debitore e che quest'ultimo, secondo le risultanze dei registri anagrafici, vi abbia mantenuto la propria residenza, in modo continuativo, nei due anni antecedenti il sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, nei due anni antecedenti la pubblicazione della sentenza di primo grado;
b) che l'immobile non sia classificato come abitazione di lusso aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero come fabbricato appartenente alle categorie catastali A/8 e A/9;
c) che nei confronti del debitore non sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al libro II, titoli V e XIII, del codice penale, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno;
d) che gli altri componenti del nucleo familiare del debitore, anagraficamente residenti nell'unico immobile del debitore, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;
e) che il valore dell'immobile non sia superiore ad euro 400.000. Il valore immobiliare, ai predetti fini, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre, ovvero, nel caso in cui non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 52, esso è determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a) del comma 1, al ricorrere delle altre previsioni di cui al medesimo comma 1, le aziende, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono dare corso all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procedono sia superiore a euro 120.000.
3. Non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende, di istituti di credito nonché di intermediari finanziari l'unico bene immobile di proprietà del debitore strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni e adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte dello stesso debitore o di altri componenti del suo nucleo familiare, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
4. La qualificazione della strumentalità del bene e l'accertamento della sussistenza del rapporto tra la disponibilità del bene in capo al debitore e il sostentamento del nucleo familiare del medesimo, rilevanti ai fini dell'attuazione del comma 3, sono affidati al giudice competente.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora l'unico bene immobile di proprietà del debitore sia stato dal medesimo liberamente vincolato a garanzia del credito ovvero se il bene immobile sia sottoposto a sequestro o a confisca.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Istituzione del Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni)
1. Per il sostegno delle passività subite dalle aziende, dagli istituti di credito nonché dagli intermediari finanziari a causa dell'insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2 della presente legge è istituito il Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni. Con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a stabilire la disciplina del Fondo. La disponibilità annua del Fondo è costituita dalle somme versate dalle aziende, dagli istituti di credito nonché dagli intermediari finanziari nella misura fissata dal regolamento di cui al secondo periodo.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 515 del codice
di procedura civile)
1. All'articolo 515 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
« Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore e comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
1) che tali beni siano adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa, arte, professione o mestiere del debitore costituente la sua unica fonte di sostentamento;
2) che il debitore non risulti proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni aventi le medesime caratteristiche di quelli utilizzabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al terzo comma, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore, anche se il medesimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Nel caso di pignoramento dei beni di cui al quarto comma, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto ».
Art. 5.
(Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
« Art. 62. – (Disposizioni particolari sui beni pignorabili) – 1. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore di cui all'articolo 515 del codice di procedura civile, strumentali all'esercizio delle predette attività da parte del debitore, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) che tali beni siano adibiti all'attività d'impresa, arte, professione o mestiere del debitore costituente la sua unica fonte di sostentamento;
b) che il debitore non risulti proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni aventi le medesime caratteristiche di quelli utilizzabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore, anche se il medesimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
3. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 2, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
4. La qualificazione della strumentalità del bene e l'accertamento della sussistenza del rapporto tra la disponibilità del bene in capo al debitore e il sostentamento del nucleo familiare del medesimo, rilevanti ai fini dell'attuazione del regime dell'impignorabilità di cui al comma 1, sono affidati al giudice competente ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
« 2-quater. Le somme dovute al debitore dal terzo per crediti sorti in occasione dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti o professioni del debitore, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a euro 2.500, in misura pari a un settimo per importi superiori a euro 2.500 e fino a euro 5.000 e in misura pari a un quinto per importi superiori a euro 5.000 ».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano agli strumenti, agli oggetti e ai libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore di cui all'articolo 515 del codice di procedura civile, strumentali all'esercizio delle predette attività da parte del debitore, qualora sussistano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 62 del presente decreto ».
Art. 8.
(Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
« Art. 76. – (Espropriazione immobiliare) – 1. Fatta salva la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia adibito a civile abitazione del debitore e che quest'ultimo, secondo le risultanze dei registri anagrafici, vi abbia mantenuto la propria residenza, in modo continuativo nei due anni antecedenti il sorgere del credito ovvero, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, nei due anni antecedenti la pubblicazione della sentenza di primo grado;
b) che l'immobile non sia classificato come abitazione di lusso aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 ovvero come fabbricato appartenente alle categorie catastali A/8 e A/9;
c) che gli altri componenti del nucleo familiare del debitore, anagraficamente residenti nell'unico immobile del debitore, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;
d) che il valore dell'immobile non sia superiore ad euro 400.000. Il valore immobiliare è determinato ai sensi dell'articolo 79 del presente decreto;
e) che nei confronti del debitore non sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) che nei confronti del debitore non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale, per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno, per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
g) che nei confronti del debitore nei tre anni antecedenti il sorgere del credito ovvero, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della sentenza di primo grado non siano state accertate in via definitiva violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del presente decreto, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ovvero non siano state accertate in via definitiva violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Le deroghe di cui alla presente lettera non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nell'impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.
2. Nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a) del comma 1, al ricorrere delle altre previsioni di cui al medesimo comma 1, l'agente della riscossione può dare corso all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procedono è superiore a euro 120.000. L'espropriazione può essere avviata nel caso in cui sia stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto.
3. Salva la facoltà di intervento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni e adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte dello stesso debitore o di altri componenti del suo nucleo familiare, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
4. In mancanza dei presupposti di cui al comma 3, l'agente della riscossione può dare corso all'espropriazione nell'ipotesi e con le modalità indicate al comma 2.
5. La qualificazione della strumentalità del bene immobile e l'accertamento della sussistenza del rapporto tra la disponibilità del bene in capo al debitore e il sostentamento del nucleo familiare del medesimo, rilevanti ai fini dell'attuazione del comma 3, sono affidati al giudice competente.
6. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 3, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera d) ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 571 del codice
di procedura civile)
1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
« Non sono altresì ammessi a presentare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato:
1) i soggetti che nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta di acquisto siano risultati aggiudicatari, giusto decreto di trasferimento del giudice competente, di oltre cinque immobili pignorati;
2) i soggetti che si trovino assoggettati alle procedure concorsuali del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero che abbiano avuto accesso a una delle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
3) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al libro II, titoli V e XIII, del codice penale, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno;
4) i soggetti a carico dei quali sia stata applicata la sanzione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5) i soggetti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
I soggetti che intendono partecipare all'offerta d'acquisto debbono depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, unitamente alla documentazione di cui al primo comma, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti di non trovarsi in una delle situazioni preclusive di cui al comma precedente.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 579 del codice
di procedura civile)
1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
« Non sono altresì ammessi a presentare offerte all'incanto:
1) i soggetti che nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta all'incanto siano risultati aggiudicatari, giusto decreto di trasferimento del giudice competente, di oltre cinque immobili pignorati;
2) i soggetti che si trovino assoggettati alle procedure concorsuali del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero che abbiano avuto accesso a una delle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
3) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al libro II, titoli V e XIII, del codice penale, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno. Il divieto di cui al presente numero non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, dichiarato estinto o sia intervenuta la riabilitazione, ovvero sia stata revocata la sentenza di condanna medesima;
4) i soggetti a carico dei quali sia stata applicata la sanzione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5) i soggetti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
I soggetti che intendono partecipare all'offerta d'acquisto debbono depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, unitamente alla documentazione di cui al primo comma, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti di non trovarsi in una delle situazioni preclusive di cui al comma precedente.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
Art. 11.
(Limiti alla vendita dell'immobile
aggiudicato)
1. A seguito del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile pignorato all'aggiudicatario, l'immobile medesimo non può essere venduto prima che siano decorsi cinque anni, salvo comprovate ragioni di necessità.
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi del presente articolo non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso al soggetto esecutato, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato e alle condizioni patrimoniali e di salute dell'esecutato stesso ».