Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1263
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Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.