Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1015
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Onorevoli Senatori. –
I. Premessa
Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
È noto che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra gli Stati, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali transazionali, dall'altro offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena.
Nello specifico caso, è apparso indispensabile procedere ad un aggiornamento dell'accordo in essere con la Repubblica orientale dell'Uruguay, risalente addirittura alla seconda metà del 1800 (Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata da un Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881).
II. Previsioni generali
Con la stipula del Trattato le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).
Essendosi accolto il cosiddetto principio della doppia incriminazione, l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede (o si è proceduto) nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto.
Si è espressamente previsto che, nel riscontro di tale basilare condizione, non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alle materie fiscale e doganale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte e dazi.
È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore a due anni. Per l'estradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2).
Il Trattato individua due tipologie di rifiuto dell'estradizione.
L'estradizione dovrà essere necessariamente negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (per esempio, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione del Paese), anche quando:
– il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con una pena che preveda un trattamento crudele, inumano o degradante ovvero, ancora, con una pena detentiva perpetua (salvo, in quest'ultimo caso, che la Parte richiedente garantisca l'applicazione di una pena non maggiore della massima ammessa dalla legge penale della Parte richiesta);
– la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del ne bis in idem) ovvero, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;
– la Parte richiesta abbia concesso, in relazione alla Parte richiedente, asilo politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale alla persona richiesta. Con specifico riferimento alle procedure estradizionali esecutive relative a sentenze contumaciali (non ammesse, per disposto costituzionale, nell'ordinamento interno uruguayano), il rifiuto della consegna è stato previsto unicamente per il caso in cui la Parte richiedente non garantisca l'esistenza di rimedi procedurali preordinati alla riapertura del processo ed alla emissione di una nuova sentenza, sì da consentire l'audizione del condannato e l'esplicazione delle sue prerogative difensive (articolo 3).
Quanto ai motivi facoltativi di rifiuto dell'estradizione, l'unica ipotesi prevista riguarda i casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e l'estradando sia (o sarà) sottoposto ad un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale (articolo 4).
È stata invece espressamente esclusa la possibilità di opporre, quale motivo di rifiuto, la cittadinanza della persona richiesta in estradizione (articolo 5).
Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione ed alla ricezione – in via diretta – delle richieste di estradizione (articolo 6), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e della documentazione allegata a supporto (articolo 7).
È stato espressamente disciplinato il caso in cui lo Stato richiesto ritenga necessaria l'acquisizione di informazioni supplementari per la decisione sulla domanda di estradizione. Per tale ipotesi, si è altresì prevista la possibilità che lo Stato richiesto fissi un termine allo Stato richiedente per la trasmissione di dette informazioni, termine il cui mancato rispetto viene considerato – salvi i casi di forza maggiore – alla stregua di una rinunzia alla domanda di estradizione, priva peraltro di effetti preclusivi rispetto alla possibilità di una sua futura riproposizione (articolo 8).
Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, cui incombe l'obbligo di informare prontamente lo Stato richiedente della sua decisione, esponendone i motivi nell'ipotesi di rifiuto anche solo parziale (articolo 9).
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda di estradizione, il Trattato recepisce il principio cosiddetto di specialità (rule of speciality) nell'estensione ad esso in via generale riconosciuta dal vigente codice di rito (articoli 699 e 721 del codice di procedura penale), ovvero limitatamente alla garanzia per il soggetto estradato di non essere sottoposto ad alcuna misura restrittiva o detentiva nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta e commessi in epoca ad essa precedente. È invece esclusa, in quanto anacronistica e foriera unicamente di complicazioni procedurali prive di effettivo rilievo sostanziale in termini di tutela della posizione dell'estradato, qualsiasi limitazione all'esercizio dell'azione penale e, prima ancora, all'avvio del procedimento di indagine (1) .
Secondo previsioni ormai anch'esse di larga diffusione, la garanzia non opera, oltre che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità semplificate rispetto all'originaria domanda di estradizione), allorquando la presenza della persona estradata sul territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi « volontaria », ovvero nei casi (i) di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento e (ii) di mancato abbandono (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni (articolo 10).
Salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).
Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, inoltrando formale domanda di estradizione nei sessanta giorni successivi (prorogabili, su istanza motivata, di ulteriori dieci giorni). Il mancato rispetto di detto termine, o di quello prorogato, comporta l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).
Specifici criteri di priorità sono previsti per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti di una medesima persona (articolo 13).
La consegna della persona richieste dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui l'Autorità Centrale dello Stato richiedente ha ricevuto formale comunicazione della concessione dell'estradizione, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore (per le quali viene prevista la possibilità di differimento). La mancata presa in consegna nel termine della persona estradata da parte dello Stato richiedente ne comporta la rimessione in libertà e, salvi – anche in questa ipotesi – i casi di forza maggiore, costituisce per lo Stato richiesto possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto ad un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato (articolo 14) (2) .
È espressamente fatta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Un'ulteriore ipotesi di consegna differita è stata contemplata per i casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).
Un'apposita procedura semplificata è dettata per l'ipotesi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto ed alla presenza di un difensore (articolo 16).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione (articolo 20).
III. Previsioni conclusive
La Parti contraenti hanno inteso non limitare le ipotesi di collaborazione a quanto previsto nel presente Trattato, avendo espressamente contemplato la possibilità di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili ad entrambe (articolo 21). È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di riservatezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 22).
Eventuali controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
L'accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedute interne richieste a tal fine.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di denuncia, da effettuarsi con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia centottanta giorni dopo la data della comunicazione, salva la definizione dei procedimenti già in corso (articolo 24).
Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
1) Risulta altresì disciplinata l'ipotesi di mutamento della qualificazione giuridica del reato per il quale l'estradizione è stata concessa, escludendosene la rilevanza alla triplice condizione che (i) « i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'estradizione », (ii) sussista la « doppia punibilità » e (iii) siano rispettati i limiti di pena previsti dall'articolo 2 del Trattato.
2) ln caso di fuga dell'estradando nel territorio della Parte richiesta prima della definizione del procedimento penale o dell'esecuzione della condanna, si prevede che la persona possa essere estradata « sulla base di una nuova richiesta di estradizione », senza necessità di produrre i documenti di cui all'articolo 7 del Trattato.