Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1015

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.