Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 502 del 10/09/2015

FATTORINI, relatrice. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, reca l'adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, a cui finora hanno aderito 63 Paesi, tra i quali 20 Stati membri dell'Unione europea, inclusi Regno Unito, Francia e Germania.

L'apolidia, ovvero la condizione di un individuo privo di nazionalità e che nessuno Stato considera come proprio cittadino, è un fenomeno spesso sottovalutato, ma che esclude ancora oggi molte persone dal poter beneficiare di diritti elementari fondamentali.

Nonostante il diritto della persona umana alla nazionalità sia riconosciuto come fondamentale dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, si stima che in Europa vi siano circa 600.000 casi di apolidia, mentre in Italia sarebbero almeno 15.000 le persone apolidi o a rischio di apolidia, per la maggior parte giovani, nati e cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle comunità rom e sinti provenienti dalla ex Jugoslavia.

La Convenzione in esame prevede che gli Stati parte garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge o tramite istanza dell'interessato.

L'ordinamento italiano, riconoscendo ex lege la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio, che sarebbero altrimenti apolidi, è già in linea con quanto previsto da una delle opzioni indicate dalla Convenzione e non necessita di disposizioni di adeguamento. Tuttavia, il nostro Paese ha finora provveduto a ratificare solo la Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, e non anche la Convenzione del 1961.

Un'eventuale adesione consentirebbe di introdurrebbe nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale, rafforzando la trasparenza giuridica e la prevedibilità delle garanzie e delle procedure poste in essere dall'Italia in materia di prevenzione dell'apolidia, dando seguito ad impegni assunti a livello internazionale.

La Convenzione, composta di 21 articoli, ha per obiettivo quello di assicurare il diritto di ogni persona ad avere una cittadinanza, ivi compreso il diritto di ogni bambino ad acquisirne una. Essa stabilisce norme sull'acquisizione, sulla rinuncia, sulla perdita e sulla privazione della cittadinanza e prevede una serie di misure cui gli Stati aderenti devono dare applicazione, che illustro.

Più in dettaglio, gli articoli da 1 al 4 introducono misure per evitare l'apolidia dei minori, in particolare attraverso l'attribuzione iure soli della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo ius sanguinis, e attraverso l'attribuzione iure sanguinis della cittadinanza ai nati all'estero.

Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.

Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità, mentre l'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati, prevedendo l'obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro.

L'articolo 13 dispone che non venga pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli in materia, mentre i successivi articoli dal 14 al 17 dettano norme in materia di controversie e di applicazione delle disposizioni ai territori statuali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza di finanza ed all'entrata in vigore. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, risultando peraltro in linea con quanto già previsto dalle convenzioni del Consiglio d'Europa sulla nazionalità del 1997 e sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati del 2006.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.