Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 502 del 10/09/2015
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COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, l'intesa ha lo scopo di assicurare un rapporto tra le Forze armate dei due Paesi, sviluppandone e disciplinandone la cooperazione bilaterale, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive. Non mancano possibili ricadute in alcuni settori produttivi importanti e vengono rafforzate le relazioni bilaterali in ambito culturale, scientifico e commerciale.
Si ricorda che l'Azerbaijan è Paese membro del partenariato euro-atlantico, ovvero di quel forum di consultazione e dialogo tra la NATO e alcuni suoi partner esterni, nonché sottoscrittore dal 1994 del programma della NATO partenariato per la pace. È inoltre un Paese che occupa un'area di grande importanza strategica e politica, ed è uno dei principali esportatori di idrocarburi, con forti ricadute sui rapporti economici con l'Italia.
L'accordo si compone di un breve preambolo e di nove articoli. L'articolo 1 precisa che la cooperazione bilaterale verrà regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti.
L'articolo 2 individua le aree di intervento e le modalità della cooperazione, precisando che essa si svolgerà sulla base di piani annuali e pluriennali, che l'organizzazione delle attività sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle parti, da tenersi alternativamente a Baku - dove si trova la delegazione guidata dal collega Divina, che forse ne parlerà in questi giorni - e a Roma.
Tra gli ambiti di cooperazione ci sono la cooperazione politico-militare, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, le operazioni umanitarie, la formazione e la sanità militare. Sono anche previste visite reciproche di delegazioni e di personale di formazione, nonché la partecipazione ad esercitazioni militari.
L'articolo 4 affronta il tema della giurisdizione e stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per eventuali reati commessi sul proprio territorio, salvo reati commessi contro la sicurezza interna, il suo patrimonio o commessi in relazione al servizio. È previsto altresì che si addivenga ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato nel caso di sanzioni previste nel Paese ospitante in contrasto con i princìpi fondamentali dello Stato di origine.
Gli articoli successivi disciplinano casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale in relazione al servizio reso.
L'articolo 8, infine, indica le modalità attraverso le quali si potrà emendare o rivedere il testo dell'accordo.
Il disegno di legge di ratifica si compone rispetto a questi nove articoli soltanto di cinque articoli, che riassumono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa per la finanza pubblica e l'entrata in vigore.
Gli oneri economici riguardano eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni.
In Commissione è stato approvato un emendamento tecnico che sposta al 2015 le coperture inizialmente previste per il 2014. Non sono stati ravvisati profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e altri obblighi internazionali. Da qui la proposta della Commissione all'Assemblea di approvare il provvedimento in esame.