Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 327 del 08/10/2014
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AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, le due osservazioni di carattere generale che devo fare sono le seguenti. Seppure con innovazioni che sotto il profilo finanziario, come dirò fra un attimo, non comportano significativi rilievi, la Commissione bilancio osserva che si è innovato leggermente su una prassi che si era consolidata e sulla quale pregherei il Governo di essere sempre attento, perché quando i profili finanziari diventano notevoli, possono comportare dei problemi. Si sono cioè introdotti dei commi nuovi rispetto al testo della Commissione. Questa questione è stata a lungo discussa nelle Aule parlamentari e sappiamo bene che il Governo lo può fare, essendo un atto su cui pone la fiducia, ma raccomandiamo sempre di attenersi al testo della Commissione perché questo facilita la verifica dei profili finanziari.
La seconda questione generale che osservo è che nella nuova normativa introdotta o modificata rispetto al testo della Commissione non ci sono significativi profili finanziari. Se devo osservare, c'è un profilo su cui richiamo l'attenzione del Governo: dovrebbe essere, signor Presidente, alla prima pagina, al punto 7, dove viene prevista una destinazione di risparmi effettuati o verificatisi in corso d'anno. La Commissione bilancio vede questi irrigidimenti sempre non benevolmente, per la ragione evidente che la situazione italiana comporta la necessità, quando si accerta un risparmio nel corso dell'anno, di mirare al miglioramento dei saldi. Ma sia la serie storica, che non ha mai visto per gli ammortizzatori sociali una appostazione inferiore con risparmi (anzi, vi sono sempre state necessità di ulteriori appostazioni); sia il fatto che viene prevista come eventualità una possibilità; sia il miglioramento (prima in alcuni emendamenti si parlava di vincolo, invece ora si parla di destinazione), ci pare possano confermare quel parere di contrarietà semplice che diamo sugli emendamenti che non presentano un immediato profilo di articolo 81 e per i quali non chiedo assolutamente al Governo l'espunzione.
Ho fatto questa osservazione perché l'irrigidimento del bilancio non venga usato di frequente. Ove mai la Commissione bilancio dovesse constatare un suo uso frequente, tale da compromettere gli equilibri nei saldi, saremmo costretti a un parere di carattere diverso.
Signor Presidente, devo rendere conto anche delle osservazioni svolte da alcuni senatori.
Un collega ha avuto la gentilezza di svolgere un'osservazione rendendosi conto che non era perfettamente attinente all'oggetto della valutazione della Commissione, ma a margine della stessa. Ritengo tuttavia giusto riferire in ordine a tale osservazione. Il collega ha notato che nella relazione tecnica - osservo, signor Presidente, che l'emendamento è completo di relazione tecnica, regolarmente bollinata - vi sono indicazioni di merito che non sono proprie di una relazione tecnica e che potrebbero comportare, come giustamente da lui osservato, giudizi di valore che non spettano ad una relazione tecnica. In particolare, non spetta ad un relazione tecnica stabilire se un eventuale onere viene coperto con una maggiore entrata, con una minore spesa o con un mix delle stesse. La relazione tecnica valuta se quelle coperture sono idonee, non ne indica. Signor Presidente, ciò va sempre nell'ottica di avere un rilievo determinato degli uffici tecnici, che sono sempre autorevolissimi, ma comunque di sostegno al lavoro del Parlamento, il quale al momento della decisione esprime invece una totale e indiscutibile autonomia, assoggettata soltanto alle regole della Costituzione anche in materia finanziaria. Il collega, dunque, ha svolto questa osservazione che io ho sentito di dover riportare.
Sono state svolte altre due osservazioni, una della quali atteneva ad un aspetto specifico. Noi abbiamo posto, a tutela del disegno di legge in esame, una clausola di salvaguardia finanziaria particolarmente significativa: abbiamo previsto che, ove nei decreti legislativi si verificassero oneri, questi dovrebbero essere preventivamente o contestualmente inseriti in una legge, per l'evidente ragione che solo la legge è assoggettata al controllo del Parlamento ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non i decreti legislativi. Pur tuttavia alcuni colleghi hanno fatto rilevare che determinate norme introdotte - che, a loro avviso, hanno un valore significativo di rigidità nell'onere finanziario - possono compromettere la clausola di salvaguardia; ritengono infatti che l'incertezza sull'onere renda altrettanto incerta la possibilità di previsione. Ho detto solo tecnicamente che infatti il bilancio non costruisce le appostazioni solo come tetti di spesa, ma anche come previsioni di spesa; vi sono sistemi che aggiustano le previsioni che si rivelano nel corso dell'anno in eccesso o in difetto. Il collega, però, ha ritenuto di dover sottolineare tale questione, che a me pare giusto venga evidenziata anche in questa sede propria.
La seconda osservazione svolta da altri colleghi era analoga, ma con un profilo diverso: ci si preoccupava dell'effettività delle coperture a proposito dei decreti delegati. Si tratta di un'obiezione che nella pratica purtroppo non si verifica in casi isolati (per così dire); è un problema che esiste, a fronte del quale la 5a Commissione permanente finora non ha trovato strumenti migliori della previsione della clausola di salvaguardia. Riconosco però che, specialmente nel campo dei diritti soggettivi molto «pieni» come quelli dello stipendio del lavoratore, della paga erogata al lavoratore (che naturalmente ha effetti di diritto e quindi da prevedersi con puntualità nei bilanci), obiettivamente quando si dà la delega possono determinarsi tali problemi.
Ho sentito di sottoporre questa preoccupazione anche all'attenzione del Presidente del Senato; considero che essa potrà portare ad un miglioramento delle nostre clausole di salvaguardia a fronte di oneri che hanno una certa prevedibilità e rigidità.
Questo è un problema che esiste e che dobbiamo mettere in conto di valutare anche in Commissione e, ovviamente, di riferire a lei, signor Presidente.
Questo è il dibattito che si è sviluppato nella Commissione. Pertanto, io posso concludere con la conferma che non vi sono profili di immediata attualità dell'articolo 81.
Dopo questa connotazione della Commissione, vorrei rivolgere una considerazione al Governo, che ha sentito l'esigenza di una salvaguardia. Infatti, laddove diciamo che le coperture devono essere fatte in un provvedimento legislativo, ha sentito l'esigenza di aggiungere «ivi compresa la legge di stabilità».
Ricordo a me, modestissimo avvocato di provincia, che anche la legge di stabilità è un provvedimento legislativo. E tutto ciò che semplifica fa bene alla norma.