Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 327 del 08/10/2014
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
VACCIANO, SIMEONI, FATTORI, TAVERNA, MORONESE, NUGNES - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che nel tratto di mare di pertinenza del Comune di Terracina (Latina), nelle date comprese tra il 16 e il 19 ottobre 2014 e per il secondo anno consecutivo, si svolgerà la Tappa mondiale dei bolidi offshore "Uim class -1 Powerboat Championship", edizione 2014. Tale competizione insisterà su uno specchio d'acqua riconosciuto come SIC (sito interesse comunitario), poiché nei fondali sottostanti sono presenti "praterie di Posidonia", pianta acquatica che dà origine ad una tipologia di habitat (codice 1120) meritevole di protezione e salvaguardia, come specificato nell'allegato I della direttiva 92/43/CE, nota anche come "direttiva Habitat";
considerato che:
nella decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 novembre 2013, relativa alla direttiva 92/43/CE, questo sito al largo delle coste pontine viene annoverato nella lista dei SIC con codice univoco IT6000013. Inoltre, per questo fondale in particolare, la Regione Lazio nel 2007 ha stanziato 900.000 euro tramite il progetto regionale "Marenostrum", pianificato secondo gli obiettivi di rete Natura 2000, principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, col fine di favorire la protezione ed il ripopolamento delle specie ittiche e vegetali;
la valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della "direttiva Habitat" e ha come obiettivo la salvaguardia dell'integrità dei SIC attraverso il vaglio delle interferenze di eventuali piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale;
per la gara di bolidi acquatici la competenza spetta alla Regione Lazio e risulta agli interroganti che non sia stata aperta alcuna istruttoria relativa ad una valutazione di incidenza. Inoltre, da parte degli organizzatori della gara non è stato intrapreso alcuno studio "volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi" come ricorda l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento attuativo della direttiva Habitat;
in aggiunta e per completezza d'indagine su più livelli amministrativi, sono stati inoltrati sia un esposto denuncia alla Capitaneria di porto di Gaeta (Latina) che un'interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Lazio, il quale ha, peraltro, concesso il patrocinio al concorso acquatico pur in assenza della valutazione di incidenza;
considerato inoltre che:
le praterie di Posidonia ricadono tra gli habitat di importanza prioritaria, come meglio precisato al comma 4 dell'art. 6 della direttiva Habitat: "Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico", e ribadisce l'estrema opportunità della valutazione di incidenza, dettata dal carattere prioritario della tipologia di habitat;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, all'art. 15 recita: "Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento". Dunque, a parere degli interroganti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'organo competente in materia di vigilanza, sorveglianza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente e la Capitaneria di porto, in particolare il Reparto ambientale marino (RAM), posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente, costituisce il braccio operativo che svolge compiti tecnici operativi nel contesto delle aree marine protette;
considerato altresì che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010, C-491/08, condanna l'Italia per non aver rispettato un SIC in Sardegna spianando, così, la strada alla procedura di infrazione, già aperta in precedenza dalla Commissione sotto la spinta di associazioni ambientaliste. In occasione di questa sentenza, la Corte ha anche chiarito che gli Stati hanno l'obbligo di applicare le misure di salvaguardia di cui agli artt. 4 e 6 della direttiva, compresa la valutazione di incidenza, fin dal momento in cui il sito è proposto come SIC. Il fatto che, a distanza di 18 anni, la Corte ancora si pronunci nei confronti del nostro Paese, a parere degli interroganti, dimostra che i principi e la metodologia di tutela dettati dalla direttiva non sono stati completamente assorbiti nella prassi nazionale e regionale. Inoltre, è opinione degli interroganti che un modello di sviluppo responsabile e sostenibile non possa prescindere da investimenti economici produttivi, i quali, però, devono essere regolati da parametri di rigore scientifico, evitando di decidere in base alla convenienza economica o ad altro tipo di pressioni. Uscire fuori dal seminato normativo garantisce, se non altro, l'apertura di una certa ed ennesima procedura di infrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare se siano state rispettate le procedure richieste, anche in considerazione del fatto che il tratto di mare prescelto per lo svolgimento della gara offshore rientra nel SIC;
se non intenda attivarsi presso l'amministrazione competente affinché venga appurato il rispetto dell'iter autorizzativo dettato dalla direttiva Habitat, in primis la valutazione di incidenza, e dalle relative leggi nazionali e regionali e, in caso di eventuali violazioni accertate, se ritenga di avvalersi dei poteri sostitutivi al fine di impedire lo svolgimento della manifestazione che, a parere degli interroganti, potrebbe comportare l'ennesima apertura di procedura di infrazione.
(4-02802)
CASALETTO - Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che l'epidemia del virus Ebola, iniziata già dal mese di aprile 2014, al momento appare grave, la sua diffusione preoccupa le autorità sanitarie mondiali ed anche in Italia si teme che prima o poi possa arrivare;
considerato che:
Ebola è una malattia molto infettiva molto virulenta che provoca una serie di sintomi, dalle febbri emorragiche al dolore ai muscoli e agli arti e numerosi problemi al sistema nervoso centrale;
il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni e quando colpisce si diffonde con estrema rapidità (ora è arrivata anche in Spagna). La morte è fulminante e sopraggiunge nello stesso periodo; poiché l'infezione è estremamente veloce, se un virus di questo tipo "raggiunge" una città potrebbe colpire la popolazione molto rapidamente, prima che le autorità siano in grado di fermarlo;
rilevato che:
nei villaggi o nelle zone più remote il contatto frequente tra gli ammalati e i parenti aiuta la trasmissione del virus;
è probabile che la trasmissione possa avvenire anche attraverso rapporti sessuali;
cittadini infetti provenienti dai Paesi africani potrebbero arrivare in Europa;
cittadini europei che operano nelle nazioni interessate potrebbero infettarsi;
il trasporto delle persone in tutto il mondo potrebbe creare problemi;
ritenuto che:
in caso di gravi epidemie come questa è importantissimo un intervento pronto e coordinato dei diversi Stati indipendentemente dal luogo in cui le stesse si verificano;
reti di servizi interconnesse, a livello sovranazionale, se ben funzionanti, possono limitare i danni e salvare vite umane;
a parere dell'interrogante è opportuno indire un vertice europeo, promuovendo strategie di cooperazione, agevolando le procedure, potenziando meccanismi e strutture;
devono essere rafforzati i controlli a bordo delle navi, negli aeroporti e nei confronti degli immigrati che sbarcano in Italia,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno promuovere strategie di cooperazione europea, agevolando le procedure, potenziando meccanismi e strutture;
se intendano sensibilizzare le istituzioni europee perché si sviluppi interesse e partecipazione comune fra gli Stati membri, promuovendo politiche atte a sostenere anche i costi qualora si dovessero verificare casi di questa grave epidemia;
se abbiano previsto, per quanto di competenza, sistemi di monitoraggio, di sicurezza e misure di controllo per le navi merci che provengono dai Paesi infetti e negli aeroporti;
se il Governo abbia previsto lo stanziamento di fondi per iniziative di contrasto all'epidemia.
(4-02803)
BIGNAMI, MUSSINI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
il Ministero degli affari esteri con decreto n. 5015/169/BIS del 4 aprile 2014 ha bandito un concorso per titoli ed esami a 35 posti di segretario di legazione in prova;
il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, all'articolo 4, comma 3, lettera b), stabilisce che: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 21 novembre 2013, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", richiama all'osservanza di quanto sopra esposto tutte le pubbliche amministrazioni; al punto 3.1 precisa infatti che: «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione»;
con la sentenza n. 10375 del 3 dicembre 2013, il Tar del Lazio ha stabilito che tale disposizione può essere applicata a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo;
ciò premesso, anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prima di indire nuovi concorsi, avrebbe preliminarmente a parere degli interroganti dovuto scorrere le vigenti graduatorie e inquadrare gli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale n. 5015/169/BIS l'8 aprile 2014, prima di avviare una nuova procedura selettiva, come invece è accaduto ad aprile 2014;
a parere degli interroganti non può essere considerato un impedimento allo scorrimento delle graduatorie il decreto-legge del 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizzava il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei 5 anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;
constatato che a quanto risulta agli interroganti:
negli anni tra il 2008 ed il 2010 il Ministero ha proceduto allo scorrimento parziale delle graduatorie del concorso diplomatico, procedura che invece non ha seguito per gli idonei del concorso del 2013, seppur in presenza di una disposizione di legge che vincolasse in tal senso;
considerando la normativa di settore della carriera diplomatica, l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, stabilisce che: «Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni», pertanto l'ordinamento del concorso diplomatico non può essere considerato lex specialis rispetto alle disposizioni generali dello Stato, in quanto lo stesso regolamento rinvia ad esse;
il concorso per la carriera diplomatica negli ultimi anni è stato oggetto di numerose vertenze giudiziarie, non soltanto per la questione dello scorrimento delle graduatorie, ma anche a causa di altre irregolarità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano opportuno stabilizzare gli idonei del concorso diplomatico del 2013, nel rispetto della normativa vigente.
(4-02804)
LUCHERINI, FEDELI, FISSORE, PARENTE, PEZZOPANE, SOLLO, SCALIA, VALENTINI, AMATI, SPILABOTTE, ORRU', PAGLIARI, MORGONI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
esercitando la delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n 96 (legge di delegazione europea 2013), con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, è stata data attuazione alla direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
il decreto legislativo recante modifiche relative alle sezioni I, II, III, e IV, parte III, titolo III, capo I (articoli da 47 a 65), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), ha aggiornato la disciplina riguardante la tutela del consumatore introducendo significative novità normative, tra cui si segnalano: l'introduzione di nuovi e più dettagliati obblighi di informazione precontrattuale a carico del professionista; l'ampliamento del termine, sino a 14 giorni, per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore; l'eliminazione, negli acquisti on line, delle caselle preselezionate sui siti web; una maggiore trasparenza dei prezzi; maggiori diritti di rimborso; l'eliminazione di sovrattasse per l'uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica; un'informazione più chiara circa il soggetto su cui gravano le spese di restituzione delle merci; l'affermazione del principio di unitarietà nella tutela dei consumatori, con la competenza unica dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, alla quale i consumatori possono rivolgersi per far valere le proprie ragioni;
a margine del convegno "Le nuove frontiere della tutela del consumatore dopo il recepimento della direttiva consumer rights" promosso dal Senato della Repubblica il 28 marzo 2014, anche il vertice dell'Istituzione nel suo intervento ha salutato favorevolmente l'aggiornamento della normativa a livello sia europeo che dei singoli Stati membri. Una maggiore tutela dei diritti del consumatore ha il beneficio, da un lato, di porre al centro del mercato unico il consumatore, quindi la persona umana, garantendo ad essa l'effettivo esercizio dei diritti individuali e collettivi, dall'altro, di favorire la ripresa economica fortemente connessa con la fiducia dei consumatori;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ospitato, nei giorni 7 e 8 luglio 2014, un evento dedicato alla direttiva "consumer rights" al quale hanno partecipato i maggiori esperti del settore, nonché esponenti dell'Esecutivo. Nell'ambito del nuovo contesto normativo, è emersa la necessità di una più intensa e proficua cooperazione tra le autorità antitrust dei Paesi membri al fine di rendere più efficaci le tutele previste dalla direttiva europea. Invero, se da un canto appaiono innegabili i vantaggi, per i consumatori e per le imprese, derivanti da una maggiore fiducia nel commercio elettronico, dall'altro non si possono negare i rischi da esso derivanti e relativi alla diffusione di pratiche commerciali scorrette e sleali a danno dei consumatori e della concorrenza;
considerato che:
sussiste una correlazione positiva tra crescita economica e tutela diritti dei consumatori. Questa correlazione è particolarmente evidente in un settore, come l'e-commerce, che può rivestire un ruolo cruciale per la ripresa economica;
autorevoli osservatori, quali l'Ocse e la Commissione europea, hanno rilevato come il commercio elettronico, che si inserisce nel più ampio quadro dell'economia digitale, rappresenti uno straordinario volano per la crescita del Pil e dell'occupazione. L'economia digitale nei Paesi del G8 ha contribuito per oltre un quinto alla crescita del prodotto interno lordo negli ultimi 5 anni;
secondo stime della Commissione europea, se l'e-commerce dovesse crescere fino a rappresentare il 15 per cento dell'intero commercio al dettaglio, i guadagni in termini di risparmi per i consumatori arriverebbero a circa 200 miliardi di euro, ossia pari all'1,7 per cento del Pil dell'Unione. Inoltre, sempre secondo studi della Commissione europea l'economia di internet crea 2,6 posti di lavoro per ogni posto che, a causa del suo sviluppo, viene a mancare;
in Italia, in ragione di una maggiore diffidenza da parte dei consumatori, la penetrazione del commercio elettronico è tra le più basse a livello europeo. Il freno allo sviluppo dell'economia digitale in Italia è dovuto principalmente alla poca consapevolezza dei diritti dei consumatori, dalla quale deriva il timore, da parte di questi ultimi, di essere esposti, senza tutele, a raggiri e pratiche scorrette,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accompagnare la campagna informativa televisiva e radiofonica già avviata con una campagna di sensibilizzazione effettuata sulweb e negli ambienti pubblici, come le scuole e le università, ma anche mediante il ricorso, a livello nazionale, alla cartellonistica informativa, al fine di rendere più informati e consapevoli i consumatori dei diritti ad essi riconosciuti e garantiti dalla nuova normativa in materia.
(4-02805)