Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 327 del 08/10/2014
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TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428
ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;
d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)
1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)
1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva)
1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;
c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di rioganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
f) previsione, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
Art. 5.
(Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
h) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 6.
(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RITIRATI O NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, ìndipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi al lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Allo scopo di costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, istituendo un trattamento di sostegno al reddito minimo universale per qualunque tipologia di lavoro, subordinato o parasubordinato, e per tutti i settori produttivi. Il trattamento minimo è costituito da indennità e contribuzione».
Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole da: «in materia di ammortizzatori sociali» con le seguenti: «per la costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, MUSSINI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, MUSSINI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, MUSSINI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, MUSSINI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro,» con le seguenti: «Allo scopo di costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali,».
Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «in materia di ammortizzatori sociali» con le seguenti: «per la costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, MUSSINI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di assicurare,» 'inserire le seguenti:«in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di assicurare,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di assicurare,» inserire le seguenti: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione».
SERRA, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori» con le seguenti: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori, di piccoli imprenditori e artigiani da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice-civile».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi diznuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e legate alla storia contributiva dei lavoratori».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «in materia di integrazione salariale» inserire le seguenti: «assicurando livelli non inferiori agli attuali riconosciuti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,» con le seguenti: «costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali».
Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «in materia di ammortizzatori sociali» con le seguenti: «per la costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,» con le seguenti: «istituendo al contempo un efficace sistema di ammortizzatori sociali indirizzato al lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «ovvero siano beneficiari di,» inserire le seguenti:«ogni tipo di».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori sociali» inserire le seguenti: «anche in deroga».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,» inserire le seguenti: «inclusi quelli in deroga».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «semplificando le procedure amministrative e,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire la parola: «semplificando,» con le seguenti: «rendendo trasparenti».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «e riducendo gli oneri non salariali del lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «finalizzati al riordino della normativa,» con le seguenti: «finalizzati all'estensione della normativa di tutela dei diritti anche a quelle figure contrattuali che attualmente ne sono prive».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «al riordino ,» con le seguenti: «alla semplice raccolta sistematica».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo la parola: «riordino,» inserire la seguente: «sistematico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:«garantendo gli attuali livelli dei diritti ed estendendoli a tutte le categorie di lavoratori assunti con qualsiasi tipologia contrattuale dalla più garantita alla più precaria».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti: «e prevedendo l'individuazione di risorse certe e continue nel tempo per l'applicazione di tutte le misure previste nel presente disegno di legge».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto ai lavoro:
1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;
2) parametrazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:
I) settore produttivo;
Il) età del soggetto interessato;
III) regione di residenza;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
«01) previsione per tutti i lavoratori appartenenti ad ogni tipologia contrattuale che perdono il posto di lavoro ovvero usufruiscono di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale, di forme di agevolazioni e di esenzioni fiscali, di riduzioni tariffarie, di esenzione dal pagamento dei servizi sociali, scolastici, universitari per figli a carico modulando le percentuali di sostegno al reddito delle forme di agevolazione indicate e parametrandole alle singole situazioni familiari e redditui;11i dei lavoratori coinvolti;».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) graduale superamento dell'attuale sistema di autorizzazione delle integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale di un ramo di essa;»
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere la parole: «impossibilità di».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «impossibilità» con la seguente: «possibilità» e aggiungere, in fine, le parole: «e in caso di trasferimento degli impianti produttivi in Italia o all'estero;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «impossibilità» con la seguente: «possibilità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «di autorizzare le» con le seguenti: «della cancellazione del sistema di autorizzazione delle».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «di autorizzare le» con le seguenti: «del superamento anche progressivo del sistema di autorizzazione delle».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) dopo le parole: «in caso di» inserire la seguente: «definitiva».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «cessazione di attività aziendale» con le seguenti:«della completa cessazione dell'attività aziendale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «o di un ramo di essa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione dei casi in cui sia possibile la ripresa dell'attività produttiva;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione dei casi in cui ci sia una prospettiva di ripresa dell'attività produttiva a breve, medio o lungo termine».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle situazioni in cui la concessione della cassa integrazione straordinaria consentirebbe, dopo un congruo periodo di tempo, una gestione propedeutica all'acquisizione dell'azienda da parte di un altro proprietario».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle situazioni in cui la concessione della cassa integrazione straordinaria consentirebbe, dopo un congruo periodo di tempo, una gestione propedeutica all'acquisizione da parte dei lavoratori in forma cooperativa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione delle situazioni in cui sia possibile la trasformazione della gestione aziendale nelle forme previste dal primo comma dell'articolo 45 della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «escluse le situazioni in cui si possa profilare la possibilità di applicare forme di cogestione aziendale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, lettera a) n. 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo nel caso di apertura di procedura concorsuale».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 2).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «telematici e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «e digitali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da: «considerando» fino alla fine del numero.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «standardizzati di concessione prevedendo strumenti».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo la parola: «standardizzati» inserire le seguenti: «e di anticipazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del numero.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «certi ed».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «ed esigibili».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di reintrodurre l'istituto dell'anticipazione ex articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uniformando l'iter per gli interventi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria attraverso le esistenti commissioni territoriali INPS;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «e con possibilità di controllo attivo del lavoratore».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo inoltre sanzioni per ritardi inadempienze o errori nelle prestazioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo inoltre sanzioni per ritardi o inadempienze nelle prestazioni».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
«3) previsione dell'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito della mancata possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'utilizzo dei contratti di solidarietà;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente: «necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'applicazione dei contratti di solidarietà».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «a seguito di esaurimento delle» con le seguenti:«a seguito di esaurimento di tutte le».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire dalle parole: «di esaurimento» fino alle parole: «a favore» con le seguenti: «dell'applicazione»
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «verifica della non praticabilità di soluzioni contrattuali alternative basate sulla riduzione dell'orario di lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «di ogni possibilità contrattuale di mantenimento di un livello minimo di produttività salvaguardando comunque l'intera occupazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) dopo le parole: «delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «e di ogni altra possibilità contrattuale di mantenimento di un livello minimo di produttività salvaguardando tutti i livelli occupazionali».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3) sopprimere la seguente parola: «eventualmente».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a) n. 3) sostituire le parole: «eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà» con le seguenti: «destinando maggiori risorse a favore dei contratti di solidarietà ed estendendo la possibilità di farvi ricorso a tutte le imprese e i settori produttivi».
CATALFO, CIOFFI, FUCKSIA, SERRA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore interessato dall'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque il legame tra lavoratori e azienda nei periodi di crisi di produzione risolvibili in un congruo periodo di tempo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
AI comma 2, lettera a), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque il legame tra lavoratori e azienda nei periodi di crisi di produzione quando è ragionevolmente prevedibile, in un congruo lasso temporale, la ripresa dell'attività».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza abbassare i livelli di copertura totale della cassa integrazione stessa».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
«3-bis) necessità di arginare comportamenti elusivi stabilendo criteri di valutazione oggettivi ai fini della concessione dell'ammortizzatore sociale con particolare riferimento agli strumenti che intendono sopperire a crisi temporanee di mercato in ausilio ai fondi derivanti dalla bilateralità».
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
«3-bis) garantire il legame azienda-lavoratore nei periodi di crisi di produzione risolvibili in pochi mesi».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 4) dopo le parole: «di durata» inserire le seguenti: «solo a fronte di altre offerte occupazionali a tutti o parte dei lavoratori».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza operare scelte discriminatorie gruppi di lavoratori;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo le attuali previsioni di durata delle misure di ammortizzatori sociali senza discriminare e diversificare tra lavoratori».
FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:
«4-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza durante il periodo di mobilità, per un monte ore non superiore ad otto ore settimanali, senza ulteriori oneri a carico dello Stato e con obbligo di corsi di riqualificazione professionale;».
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:
«4-bis) necessità di garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali ai lavoratori a contratto part time verticale ciclico annuale in rispetto della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE che permette alle legislazioni dei singoli stati membri di attuare condizioni di maggior favore rispetto alla stessa Direttiva;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) numero 5) dopo la parola: «compartecipazione» inserire le seguenti: «e responsabilizzazione attiva».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 5) dopo la parola: «compartecipazione» inserire le seguenti: «di risorse».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza che ciò comporti un aggravio di oneri per le medesime».
STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».
PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:
«6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;».
Conseguentemente al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 6) premettere le parole: «esclusione di ogni».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «tra i settori» con le seguenti: «tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 6), dopo le parole: «tra i settori» inserire le seguenti: «per tipologia e dimensione di imprese secondo criteri di progressività».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 6), dopo le parole: «tra i settori» inserire le seguenti: «per tipologia e dimensione di imprese».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:
«6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 7) sostituire la parola: «revisione» con la parola: «universalizzazione» e, aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una corrispondente copertura contributiva obbligatoria».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2 lettera a) numero 7), dopo le parole: «numero 92,» inserire le seguenti: «al fine di estenderli a tutte le tipologie precarie e senza tutela».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2 lettera a) numero 7), dopo le parole: «per l'avvio,» inserire le seguenti: «dell'erogazione delle risorse».
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, AMATI, BORIOLI, CANTINI, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MATTESINI, MIRABELLI, MOSCARDELLI, ORRU', PEGORER, Gianluca ROSSI, RUSSO, SANTINI, SILVESTRO, VALENTINI, VATTUONE
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione della possibilità di vincolare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2».
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso alla data di emanazione dei citati decreti legislativi».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:
«7-bis) previsione di benefici di carattere fiscale o contributivo a favore esclusivo dei datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera a) dopo il numero 7) inserire il seguente:
«7-bis) previsione della compartecipazione di tutte le aziende al reperimento delle risorse per la cassa integrazione in particolare consentendo alle stesse di utilizzare le risorse destinate per la contribuzione per i fondi interprofessionali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) alinea aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di tutti i lavoratori assunti con ogni tipologia contrattuale ancorché precaria e senza tutele».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 1), dopo le parole: «trattamenti brevi» inserire le seguenti: «mantenendo comunque i livelli contributivi a carico delle imprese».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 1) sopprimere le parole: «rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore».
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 1) dopo le parole: «durata dei trattamenti» inserire le seguenti: «e gli oneri contributivi a carico dell'azienda» e aggiungere infine le parole: «e alla causale, oggettiva o seggettiva, della risoluzione del rapporto».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, BENCINI
Precluso
Al comma 2 lettera b), numero 1), dopo le parole: «la durata dei trattamenti» inserire le seguenti: «alla reale situazione familiare del lavoratore con particolare riferimento alla presenza di figli o genitori a carico o situazione di handicape».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 1), sostituire le parole: «alla pregressa storia contributiva del lavoratore» con le seguenti: «alla reale situazione familiare del lavoratore con particolare riferimento alla presenza di figli o genitori a carico o situazione di handicap».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i lavoratori con carriere contributive più rilevanti» con le seguenti: «tutti i lavoratori indipendentemente dalle carriere contributive».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 2) sostituire le parole: «i lavoratori con carriere contributive più rilevanti» con le seguenti: «tutti i lavoratori parametrandola alle diverse carriere contributive».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «dell'Aspi,» inserire le seguenti: «prevedendo la possibilità di fruizione da parte dei lavoratori autonomi, titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni e».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti parole: «che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale.».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti: «subordinati e parasubordinati».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «parasubordinati».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relaaione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggior oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «con ogni tipologia contrattuale precaria e senza tutele».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «iscritti alla gestione separata presso l'INPS,».
Precluso
Al comma 2, Iettera b), numero 3), dopo le parole: «coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno al reddito».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire le parole: «l'abrogazione» con le seguenti: «l'incremento».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sopprimere le parole da: «l'eventuale modifica» fino alle parole: «delle prestazioni».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere la parola: «eventuale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire dalle parole: «un periodo almeno biennale» fino alla fine con le seguenti: «un periodo almeno quadriennale di sperimentazione garantendo le opportune risorse».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire le parole: «almeno biennale» con le seguenti: «almeno quadiennale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «a risorse definite».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «a risorse definite» con le seguenti: « garantendo le opportune risorse».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di conttibuzione minimo per l'accesso alle prestazioni nei 18 mesi precedenti il riconoscimento del diritto alla prestazione».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazone tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legisIativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di conttibuzione minimo per l'accesso alle prestazioni».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazone tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legisIativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: «compatibili con la reale situazione reddituale e familiare del lavoratore».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: «con esclusione del lavoratori che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
GUERRA, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FORNARO, GATTI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PEZZOPANE, SPILABOTTE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) previsione di una prestazione di natura assistenziale rivolta prioritariamente ai nuclei dei lavoratori, in disoccupazione involontaria, che, dopo la fruizione dell'ASpI, si trovino in una condizione di povertà, opportunamente definita anche sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con successiva graduale estensione, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti i nuclei in condizione di povertà, condizionata all'adesione a progetti personalizzati di attivazione, finalizzati all'inserimento e al reinserimento lavorativo e, ove opportuno, all'inclusione sociale di tutti i membri del nucleo familiare;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «eventuale» nonché le parole: «eventualmente priva di copertura figurativa».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 5), sopprimere la parola: «eventuale».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere la parola: «eventuale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere le seguenti parole: «eventualmente priva di copertura figurativa»».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «, eventualmente priva di copertura figurativa» con le seguenti: «adeguata alla reale situazione familiare».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 5) dopo le parole: «situazione economica equivalente», inserire le seguenti: «e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi,ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».
CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:
«5-bis) eventuale introduzione di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai soggetti in disoccupazione involontaria, siano essi in cerca di prima occupazione o dopo la fruizione dell'ASPI o lavoratori autonomi che hanno definitivamente cessato l'attività, e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) necessità di garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «, eliminazione» con la seguente: «inclusione».
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: «eliminazione» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo le parole: «di disoccupazione» inserire la seguente: «volontaria».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo».
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione di requisiti di accesso differenti e collegati al reddito familiare;».
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in favore dei cittadini italiani».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: «nei soli casi di rifiuto di offerte occupazionali ».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: «solo in caso di rifiuto di partecipazione a programmi di politica attiva del lavoro».
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro;
6-ter) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al fine di favorire l'attività a beneficio delle comunità locali» con le seguenti: «al fine di favorire che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:
«6-bis. Definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
Precluso
Al comma 2 alla lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera b), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:
«6-bis. Definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte dei centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
«6-bis) necessità di stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Il Governo è delegato ad emanare disposizioni atte a favorire la realizzazioni di programmi pluriennali di reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale a tal fine promuove la costituzione di un Fondo nazionale per il reddito minimo garantito, verso il quale sono consentite devoluzioni da parte di soggetti pubblici e privati».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Lo Stato considera il reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti inderogabili dei cittadini e rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione europea. Il Governo è a tal fine delegato a definire le necessarie norme per la realizzazione di programmi pluriennali d'intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie del proprio bilancio, dei bilanci regionali e del fondo sociale europeo. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precari età e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale».
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera q), con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni. Con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), definizione delle modalità e dei tempi al fine di realizzare, per ciascun beneficiario, l'obbligo della condizionalità a partecipare ai programmi di formazione, riqualificazione e ricerca di lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «individuazione di meccanismi che prevedano» con la seguente:«prevedere».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali».
Precluso
Al comma 2, alla lettera c) sostituire le parole da: «al fine di favorirne» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al fine di favorire che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di favorirne fino alla fine con le seguenti: «che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «al fine di favorirne» inserire le seguenti: «il reiserimento nel mondo del lavoro sia pubblico che privato e anche».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «comunità locali» inserire le seguenti: «con inquadramenti e mansioni che siano compatibili con la carriera lavorativa e la qualifica del lavoratore stesso».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sopprimere parole: «tenuto conto» fino alla fine».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire dalle parole: «tenuto conto» fino alla fine con le seguenti: «o l'inserimento lavorativo in imprese private localizzate nel territorio regionale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire dalle parole: «tenuto conto» fino alla fine con le seguenti: «o l'inserimento lavorativo in imprese private localizzate nello stesso territorio comunale o nei comuni limitrofi».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «con modalità» fino alla fine del periodo.
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) Con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), definizione delle modalità e dei tempi al fine di realizzare, per ciascun beneficiario, l'obbligo della condizionalità a partecipare a programmi di formazione, riqualificazione e ricerca di lavoro».
Precluso
Al comma comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) in riferimento al sistema pensionistico, revisione dei limiti e delle condizioni di accesso all'accredito figurativo dei contributi per i lavoratori distaccati dalle aziende, in funzione dell'assunzione di cariche direttive nelle organizzazioni sindacali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sopprimere la lettera d)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: « in funzione» fino alla fine con le seguenti: «alle imprese che non si rendano pienamente disponibili all'applicazione degli strumenti di cui alle lettere a) e b)che le riguardano».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «in funzione della migliore effettività».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «non si rende disponibile» inserire le seguenti: «in assenza di adeguate e comprovate motivazioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) aggiungere infine le parole: «che siano compatibili con la carriera lavorativa e la qualifica del lavoratore stesso».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. La legge di stabilità stanzia annualmente il contributo statale per il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, il cui ammontare è stabilito previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» inserire le seguenti: «ad eccezione di quella di cui dall'articolo 1».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS1428),
premesso che:
sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (disciplinata all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori autonomi iscritti in altre casse previdenziali;
molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell'ambito dell'economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti) e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;
questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;
i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall'articolo 22,comma 1, della legge183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;
considerato che:
gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l'anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;
il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l'ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;
il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;
il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;
un sondaggio svolto dall'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;
la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali, e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;
impegna il Governo:
a impedire l'aumento dell'aliquota contributiva previsto dalle disposizioni della legge n.92 del 2012;
a riordinare l'intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1428-A (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
preso atto che:
all'articolo 1, nell'ambito della delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, è previsto (al comma 2, numero 4)), l'introduzione di massimali il relazione alla contribuzione figurativa;
valutato che:
l'art. 3, commi 5 e 6, del D.L.vo 16.9.1996, n. 564 ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro. In particolare, il comma dell'art. 3 del decreto attribuisce alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo. La suddetta facoltà può essere esercitata dall'Organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'lNPS, mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata. Il comma 6 dello stesso art. 3 prevede che negli stessi termini e con le stesse modalità le Organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro;
considerato che:
la suddetta norma si presta a gravi elusioni di carattere contributivo, che determinano iniqui privilegi su tal une categorie di lavoratori, a danno per la finanza degli enti di gestione previdenziale, oltreché per la finanza pubblica;
impegna il Governo:
a voler fornire alle Commissioni Parlamentari competenti, entro il 28 febbraio 2015, le situazioni soggettive che godono di forme di contribuzione figurativa e volontaria in relazioni all'aspettativa sindacale.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 1 reca una delega al Governo di ammortizzatori sociali,
considerato che:
l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;
ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;
per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale e indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;
tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minimo garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di o misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
il reddito di cittadinanza e uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro
il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito e un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;
appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza delle stato sociale;
l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio welfare misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;
la raccomandazione del Consiglio Europeo del 2 giugno 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, invita il Paese a adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati e a favorirne la riallocazione e a migliorare Ìefficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;
impegna il Governo:
a porre in essere ogni attività per l'inserimento del Reddito di Cittadinanza o reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;
a valutare e comparare le numerose proposte legislative presentate o in via di presentazione, sia di iniziativa parlamentare che di iniziativa popolare, al fine di predisporre una proposta di legge condivisa e adattata al contesto nazionale italiano.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
impegna il Gorverno:
nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, ad estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge, 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi criteri direttivi:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità« meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi ai malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali; a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento c di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».
PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare; entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale; alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
2. I decreti di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e foresta li, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. II Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma l possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:
''31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datare di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30''».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, BUCCARELLA, BOTTICI, FATTORI, PETROCELLI, VACCIANO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Reddito di cittadinanza)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamental1 sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.
2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma l è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.
5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
b) Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente alti colo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;
d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n 221/1999;
g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea; compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n,13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti, È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo lavorativo;
j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.
6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.
7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato I della presente legge.
8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti
9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia, Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.
13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato l della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.
15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendi bili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di Il grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.
16, Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo, i centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi-sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di benefici ari del presente articolo.
d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun benefici ari o previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.
e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo.
f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso.
g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le
informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1º agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n, 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.
18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
19. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso 10 stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali c i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'andamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno incorso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGRl000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGRl0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.
23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:
a) meccanismi sanzionatoria carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.
24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.
25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici dì cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
a) Copia dell'Isee;
b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.
26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo armo dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei benefici ari di cui al presente articolo.
40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
"1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »start-up innovative« di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.
42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10% degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.
46. 11 beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionate all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze,. di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.
47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.
48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.
49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed, equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera 1).
52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss. Mm, maggiorata del 20 per cento.
54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.
56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano attualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5% per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70% dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma l del presente articolo.
64. Al fine di promuovere l'emersione dei lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5%.
65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto, per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti. al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce 'contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
68. L'incentivo ha un durata massima di dodici mesi.
69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
70. L'incremento della base occupazionale va considerato ai netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'assistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.
75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una induzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30% ovvero al 50% in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.
80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila,».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'aumentare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
80-bis. L'erogazione della somma di cui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.
80-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è soppressa la disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A decorrere dal medesimo termine di cui al precedente periodo, gli stanziamenti afferenti alla predetta disciplina sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.
81. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.
82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di l punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».
83. A decorrere dal 30 giugno 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso perle attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriannuali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.
86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.
87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n, 917, è sostituita dalle seguenti:
"e) oltre 75,000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100,000 euro, 45 per cento".
89. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato, Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore. complessivo è superiore a 1,500,000 euro, Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale,
91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2,500,000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5,000,000 di euro, io 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, il 1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento,
92. Entro il 31 luglio 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno, La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
96. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n, 250 sono abrogati, Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.
97. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n,222, sono destinate integramente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.
Conseguentemente, al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
a) l'articolo 5 è soppresso;
b) all'articolo 8, il comma 11 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazione di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera da assicurare una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui a!!'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, eliminare infine le seguenti parole: « nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero,»;
d) all'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;
e) all'articolo 16, sopprimere il comma 7;
f) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di euro»;
g) all'articolo 20, al comma 1, sostituire infine le parole: «2,5 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «8 per cento».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del reddito minimo garantito)
1. AI fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»: quell'insieme di forme reddituali dirette e indirette che mirano ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell'erogazione di somme di denaro, quelle indirette nell'erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l'insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione, di coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.
6. Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
7. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve altresì un contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4.
8. Le somme di cui al comma 6 sono ricalcolate secondo i coefficienti di cui all'allegato A, in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario.
9. L'erogazione in denaro del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, è pari alla somma di cui al comma 6 maggiorata secondo i coefficienti di cui all'allegato A. Il regolamento d'attuazione di cui comma 4, disciplina le modalità di erogazione in presenza di minorenni o di più aventi diritto all'interno del nucleo familiare, assicurando il principio di pari trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.
10. Le prestazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
11. Le prestazioni previste dal comma 6sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.
12. Le funzioni amministrative necessarie per l'attuazione della presente legge, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l'impiego. La domanda di reddito minimo garantito deve essere presentata al centro per l'impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l'impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adozione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento d'attuazione di cui al comma 4, disciplina le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli ulteriori compiti dei centri per l'impiego.
13. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all'ammontare stabilito dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale del attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall'articolo 5, comma 2.
14. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il riconoscimento e l'erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dai commi da 6 a 10.
15. Le linee guida di cui al comma precedente stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c)contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e)erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti
dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui ai commi da 6 a 10, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti contesti territoriali.
16. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al comma 14 di concerto con i comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d'azione annuale e un piano d'azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui ai commi da 6 a 12.
17. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a ripresentare la domanda al centro per l'impiego competente con le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4.
18. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego, con le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del reddito minimo garantito.
19. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui al comma 13, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti, l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
20. Il beneficiario decade dal godimento del reddito minimo garantito al compimento dell'età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.
21. La decadenza dal godimento delle prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma e, in tutti i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia di cui al comma 13, lettera c).
22. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta d'Impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.
23. La decadenza di cui al comma 4 non opera nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.
24. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dal godimento delle prestazioni di cui all'articolo 3 i centri per l'impiego rendono un provvedimento motivato da notificare all'interessato. Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge sono esenti da spese.
25. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente.
26. A tal fine sono trasferite dal bilancio delle Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
27. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui ai commi da 6 a 10 è istituito un fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generaIe.
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere il riordino delle seguenti prestazioni:
1) assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
2) pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
3) assegno ai nuclei familiari numerosi, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
4) assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
5) pensione di inabilità, indennità di frequenza e assegno di invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
6) pensione per i ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
7) pensione per i sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
8) carta acquisti per i minori e gli anziani, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) prevedere che le prestazioni riordinate ai sensi della lettera a) siano rese coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantito prevista dalla presente legge.
28. Il decreto legislativo di cui al comma 28 adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
30. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e le procedure di cui al comma 29, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e le procedure di cui al comma 29 un decreto legislativo volto a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere che il compenso orario minimo sia applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa;
b) prevedere esplicitamente che tra i rapporti di cui alla lettera a) siano inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo;
c) prevedere che il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non possa essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo.
Allegato A (articolo 3, comma 3)
COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO IN RAGIONE DEL NUMERO DI FAMILIARI A CARICO
| Numero di componenti | Coefficiente | Beneficio erogato |
| 1 | 1 | 600 |
| 2 | 1,66 | 1.000 |
| 3 | 2,22 | 1.330 |
| 4 | 2,72 | 1.630 |
| 5 | 3,16 | 1.900 |
.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di istituzione del reddito minimo garantito)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a istituire il reddito minimo garantito, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere l'introduzione dell'istituto del reddito minimo garantito, al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
b) considerare le prestazioni del reddito minimo garantito costitutive dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117 ,secondo comma, lettera m), della Costituzione;
c) prevedere che il reddito minimo garantito, nella forma reddituale diretta, consistente nell'erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati si componga di un beneficio individuale in denaro determinato nella misura risultante dall'applicazione della lettera a), comma 1 dell'articolo 13 del T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 198, n. 917, da corrispondere in importi mensili, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'entità di tale beneficio è ricalco lata secondo coefficienti da determinare in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
d) prevedere che le funzioni amministrative necessarie per l'attuazione del presente articolo, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-ter.
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino della spesa assistenziale; seguendo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) prevedere il riordino delle seguenti prestazioni:
1) assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
2) pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
3) assegno ai nuclei familiari numerosi, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
4) assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
5) pensione di inabilità, indennità di frequenza e assegno di invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
6) pensione per i ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
7) pensione per i sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
8) carta acquisti per i minori e gli anziani, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) prevedere che le prestazioni riordinate ai sensi della lettera a) siano rese coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantite prevista dalla presente-legge».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di garantire,» inserire le seguenti: «in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di garantire,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di garantire,» inserire le seguenti: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 36, primo comma , della Costituzione,».
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «in attuazione dello stesso si applicano» inserire le seguenti: «nelle regioni Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta e Friuli Venezia Giulia in conformità agli statuti regionali e».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) prevedere la realizzazione, in via d'urgenza, di un piano straordinario che preveda la creazione di posti di lavoro attraverso la ripresa della domanda pubblica e la creazione di nuova occupazione mediante l'applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà espansiva;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Precluso
Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti» inserire le seguenti: «inclusi i contributi previdenziali e di quiescenza oltre le ore lavorate,».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi all'assunzione esistenti attraverso la riduzione delle medesime».
FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) semplificazione dei procedimenti di accesso agli incentivi di cui alla precedente lettera a);».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) attribuzione delle funzioni di programmazione e gestione in materia di politiche attive del lavoro alle agenzie regionali del lavoro allo scopo istituite con legge regionale».
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) previsione di una cornice giuridica nazionale per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità» con le seguenti: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità anche attraverso il riconoscimento del microcredito per la microimprenditorialità, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, ad artigiani e piccoli imprenditori, secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice civile, con un'età non superiore ai 40 anni».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e l'autoimprenditorialità,» inserire le seguenti: «partendo dall'analisi delle cause che hanno generato il ritardo economico di alcune regioni del Paese,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto dei differenti livelli di sviluppo delle aree del territorio nazionale»;
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) introduzione di meccanismi che consentano al datore di lavoro di avere contezza, sin dal momento dell'assunzione del lavoratore, della possibile fruizione di un incentivo, al fine di poter determinare il costo del lavoro con certezza».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) razionalizzazione della disciplina delle agevolazioni (accesso agli incentivi all'assunzione) attraverso la previsione di una riduzione graduale delle agevolazioni con contestuale allungamento del periodo agevolato».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione.».
Precluso
Al comma2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis. "previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego a carattere nazionale";
Precluso
Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), h), i), l), r) e s).
ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI, BENCINI
Precluso
Al comma 2, comma 2 sopprimere le seguenti lettere: c), d), e), h), m) e n).
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:
«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione del Dipartimento;
e) attribuzione al Dipartimento delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI»;
2) dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento»;
3) alla lettera g), sostituire le parole: «dell'Agenzia» con le seguenti: «del Dipartimento»;
4) sostituire le lettere i), l), m), n) e o) con le seguenti:
«i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
I) introduzione di modelli che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;
m) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
n) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;»
5) sopprimere la lettera p);
6) alla lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione», con le seguenti: «utilizzo»;
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;».
Conseguentemente, al comma 2:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell'Agenzia», con le seguenti: «del Dipartimento»;
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'Agenzia», con le seguenti: «il Dipartimento»;
c) alla lettera e), sostituire le parole: «all'Agenzia», con le seguenti: «al Dipartimento».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica,».
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),».
Precluso
Al comma 2 alla lettera c) dopo le parole: «Regioni e province autonome» inserire le seguenti: «Province, Città metropolitane e Comuni».
Precluso
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le parole: «e mediante quanto previsto dalla lettera f)»
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro destinati allo sviluppo e all'occupazione attraverso l'impiego prioritario delle risorse comunitarie e di quelle destinate ai fini della coesione e dello sviluppo».
BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «parti sociali», inserire le seguenti: «, ivi compresi gli enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti a livello ministeriale in base alla vigente normativa in materia,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire il seguente:
«d-bis. previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «gestionali» con le seguenti: «di indirizzo, coordinamento e promozione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «politiche attive».
CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, politiche attive e ASPI», con le seguenti: «, politiche attive, ASPI e fondi nazionali e comunitari per la formazione continua;».
Precluso
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ASpl» inserire le seguenti: «e programmazione delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la razionalizzazione e valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate».
FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di monitoraggio delie norme in materia di lavoro, al fine di verificarne l'efficacia e procedere eventualmente ad una loro revisione».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego e contestuale definizione di criteri oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «mediante l'utilizzo delle» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato utilizzando».
SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'ausilio delle università, degli istituti di ricerche in materia di lavoro e degli istituti di ricerche economiche e sociali».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa, con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia;»
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) attraverso l'Agenzia deve essere superata la frammentazione, la non omogeneità e le carenze del sistema dei servizi per il lavoro, in particolare assicurando l'idoneo dimensionamento degli organici sui territori, la loro formazione e il loro aggiornamento».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di favorirne» aggiungere le seguenti: «l'inclusione sociale».
Precluso
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «il personale», inserire le seguenti: «di ruolo da almeno un anno».
Precluso
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «il personale», inserire le seguenti: «di ruolo».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013 nonchè il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell'erogazione dei servizi per l'impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi dì nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) selezione delle buone pratiche più efficaci già realizzate a livello regionale per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;».
Precluso
Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «, anche al fine di stabilire un sistema di sanzioni e premialità delle amministrazioni e dei servizi competenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di politica attiva e di funzionamento dei servizi anche ai fini di quanto previsto alla lettera v);».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «e privati» aggiungere le seguenti: «fermo restando la centralità del pubblico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Comma 2, lettera n), dopo le parole: «mercato del lavoro», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla definizione di strumenti per contrastare l'intermediazione mafiosa, clientelare e baronale».
Precluso
Al comma 2, alla lettera n), dopo le parole: «servizi pubblici per l'impiego», aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì in via permanente il criterio della remunerazione a risultato dei servizi competenti».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) attribuzione all'Agenzia del compito di sviluppare un Piano dettagliato volto a determinare le modalità di una stretta collaborazione tra centri dell'impiego e agenzie per il lavoro accreditate;».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
«n-bis) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento;».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
«n-bis) riordino e razionalizzazione dei Centri dell'impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino;».
Precluso
Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «controllo» inserire le seguenti: «da parte degli uffici periferici del Ministero del lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle istituzioni pubbliche e private».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro» con le seguenti: «accordi per la ricollocazione che vedano come parti, oltre ai Centri per l'Impiego e le persone interessate al servizio, le agenzie per il lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera q), le parole: «buone pratiche realizzate» sono sostituite dalle seguenti: «esperienze acquisite».
Precluso
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «livello regionale» aggiungere le seguenti: «e provinciale e territoriale».
SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, alla lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la valutazione, con l'ausilio delle università, delle professionalità acquisite e delle inclinazioni naturali del lavoratore».
Precluso
Al comma 2, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la possibilità di includere i contributi previdenziali e di quiescenza oltre le ore lavorate nelle modalità di calcolo dei contributi previdenziali e di quiescenza spettante al personale in procinto di essere collocato a riposo per consentire l'assunzione di nuovo personale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 dopo la lettera q) inserire la seguente:
«q-bis) prevedere che i livelli minimi di prestazione includano: aiuto a scrivere il curriculum; aiuto nella ricerca delle offerte di lavoro, anche attraverso internet, in altre province e regioni o in altri paesi europei ed extraeuropei; aiuto nella ricerca della casa vicino al nuovo posto di lavoro, assistenza nel trasferimento in Italia o all'estero e al rilascio dei documenti di autorizzazione al lavoro nel paese ospite; sostegno nella ricerca della scuola per i figli nella nuova città e del medico curante; garanzia nei confronti del futuro dato re di lavoro, dopo la stipula di un precontratto e prima dell'effettiva assunzione, che al lavoratore verrà impartita la formazione richiesta;».
Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Governo annualmente, con la legge di stabilità, stanzia risorse per le politiche attive per il lavoro adeguate al funzionamento efficace ed efficiente del sistema».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
«s-bis) introduzione di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro di età superiore ai trentacinque anni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei princìpi costituzionali».
Precluso
Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di definizione degli stessi di concerto con le regioni».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera t), inserire seguente:
«t-bis) attribuzione all'Agenzia di cui alla lettera c) della funzione di surrogarsi alle amministrazioni regionali che risultino incapaci di rispettare i livelli essenziali delle prestazioni, per quel che riguarda i servizi a lavoratori e imprese nel mercato del lavoro».
Precluso
Al comma 2, lettera u), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «attuazione».
Precluso
Al comma 2, lettera u), sostituire le parole: «delle politiche attive» con le seguenti: «di politiche attive».
Precluso
Al comma 2 alla lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionale degli interventi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».
FUCKSIA, CATALFO, BERTOROTTA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
«u-bis) assunzione di misure volte al miglioramento delle prestazioni assicurative dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS in particolare in materia di contribuzione pensionistica, di indennità di maternità, di malattia, di incentivi per l'auto-impiego ed auto-imprenditorialità;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, alla lettera z), sostituire la parola: «valorizzazione», con la seguente: «utilizzo».
Precluso
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro» con le seguenti: «di un sistema informativo integrato per la gestione delle politiche attive e passive del lavoro, che preveda diversi gradi di accesso a seconda dell'ente utilizzatore».
Precluso
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro» con le seguenti: «di un sistema informativo integrato per la gestione delle politiche attive e passive del lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi» con le seguenti: «contenente le generalità anagrafi che e le precedenti esperienze lavorative del lavoratore».
Precluso
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «educativi e formativi», con le seguenti: «di istruzione e di formazione».
Precluso
Al comma 2, lettera z), dopo le parole: «ai versamenti contributivi» aggiungere le seguenti:«e l'istituzione del registro nazionale delle qualifiche per garantire un riconoscimento delle competenze a livello nazionale».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera z), inserire la seguente:
«z-bis) Attuazione definitiva e completa dello strumento, denominato "libretto formativo del cittadino", approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 276 del 2003, nella prospettiva di rendere il medesimo effettivamente operativo;"».
Precluso
Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione di modalità di accesso remoto per il disabile».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma sostituire la lettera bb), con la seguente:
«bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«bb-bis) obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione on line delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonché dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:
1) tipologia;
2) settore;
3) competenze richieste;
4) sede di lavoro».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera bb) aggiungere la seguente:
«bb-bis) Previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al D.Lgs. 276/2003».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«bb-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
impegna il Governo a valutare la possibilità, anche nel rispetto delle competenze regionali, di assumere iniziative volte a:
istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);
definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il Sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;
al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, definire:
a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) la creazione di una apposita area web del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;
d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;
al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 20n, n. 167, assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano informatico individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;
assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tatti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali riconosce alle istituzioni concertistico-orchestrali il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive Province;
a causa della riduzione dei finanziamenti dallo Stato sono a rischio di chiusura alcune tra le orchestre più prestigiose d'Italia, con conseguenze sull'occupazione dei lavoratori interessati;
ciò provocherebbe ricadute negative a tutti i livelli, non solo sul territorio provinciale e regionale, data la dimensione nazionale e internazionale che l'intero settore delle istituzioni concertistiche orchestrali rappresenta in termini di offerta musicale di qualità e di impiego di personale di elevata professionalità;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di raccordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine anche di valutare una stabilizzazione del comparto, nell'ottica di uno sviluppo di qualità nel settore.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la crisi economica e la disoccupazione hanno un impatto particolarmente negativo, in termini di marginalizzazione e povertà, sui gruppi più vulnerabili della nostra società;
il disagio dei giovani cresciuti, al di fuori della famiglia o senza la stessa, in strutture di accoglienza residenziali per minori o famiglie affidatarie, resta tuttora un tema irrisolto;
il tasso di disoccupazione fra le giovani generazioni è molto alto, ma i giovani in età lavorativa cresciuti al di fuori della famiglia o senza la stessa, sono particolarmente penalizzati. Una situazione certamente peggiorata dalla crisi economica, frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie;
ogni anno, raggiunta la maggiore età, circa tremila giovani escono dai percorsi di accoglienza e circa due terzi di loro non rientra nella famiglia d'origine;
considerato che:
la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane che vive al di fuori della famiglia o senza la stessa, accolto in comunità di tipo familiare, ammonta a circa 250.000 euro;
tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani, attraverso attività di intermedi azione e accompagnamento nella transizione verso l'autonomia;
i giovani che vivono al di fuori della famiglia o senza la stessa costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile, il cui inserimento sociale deve essere promosso fino all'avviamento al lavoro;
ritenuto che:
è necessario prevedere misure per promuovere l'inclusione sociale di persone particolarmente vulnerabili come i giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza, anche al fine di spezzare il circolo vizioso che riproduce lo svantaggio attraverso le generazioni;
tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del paese;
impegna il Governo a:
reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare;
a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le politiche a sostegno dei giovani che vivono al di fuori della famiglia di origine, considerando anche le opportunità rese disponibili dalla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei giovani provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, nonché all'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro a loro dedicato ed al sostegno e all'avviamento di attività che prevedono impiego di giovani con le caratteristiche di cui sopra;
a valutare l'opportunità di prevedere incentivi ai datori di lavoro per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani di età compresa tra i 16 e 25 anni provenienti da comunità di tipo familiare o da famiglie affidatarie, nonché di stabilire che gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente defiscalizzati, con sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di tre anni dalla data di assunzione.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;
considerato:
le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze formali, non formali e informali;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 reca disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'art. 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
la raccomandazione del Consiglio europeo, del 2 giugno 2014, sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185, recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie sui dati anagrafi ci del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato;
il d.lsg n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.»;
la decisione n.2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in materia di interoperabilità e scambio dei dati;
al fine di:
garantire un ampio riconoscimento delle competenze;
favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino;
semplificare la stesura del piano formativo individuale del cittadino e dell'apprendista; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie,
impegna il Governo:
ad istituire il registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, convergere verso gli standard europei, implementare il fascicolo elettronico del cittadino e il piano formativo elettronico dell'apprendista.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;
considerato:
le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze formali, non formali e informali;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 reca disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'art. 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185 recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie sui dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato;
il d.lsg n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.»;
la decisione n.2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in materia di interoperabilità e scambio dei dati;
al fine di:
registrare in formato elettronico tutte le abilità e le competenze acquisite nel corso dell'istruzione, della formazione e dell'esperienza lavorativa del cittadino;
integrare il curriculum vitae;
favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; consentire ai datori di lavoro di colmare i posti vacanti; inserire l'Italia in un più ampio contesto europeo,
impegna il Governo
a istituire il «Fascicolo personale elettronico del cittadino» nel quale sono indicate le informazioni inerenti le competenze del cittadino formali, non formali e informali, certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle università, dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro e l'esperienza lavorativa del cittadino.
A rendere effettiva l'interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerato lo sviluppo degli organismi bilaterali liberamente promossi dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori con lo scopo di promuovere il reciproco adattamento delle parti in funzione di obiettivi di maggiore produttività dell'impresa e migliore tutela del lavoro; .
impegna il Governo:
a riordinare e potenziare tutta la disciplina che ad essi afferisce, inclusa quella relativa alle fonti di finanziamento.
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: '', che sia immediatamente'', fino alla fine della lettera, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regionì e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)
1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l è sostituito con il seguente:
''1. La condizione di cui all'articolo l, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza.''.
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito con il seguente:
''3. Fermo restando quanto previsto dai commi l e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitari età e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.''.
d) il comma 5 è sostituito con il seguente:
''5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma l. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto del vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:
''3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.''.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368)
1. Al comma 4-sexies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276 del 2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre-2011 n. 167, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il tutor aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal tutor aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità on line le competenze acquisite dal cittadino".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)
1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.
2. Il LEFA, che integra il libretto formativo dei cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavora di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:
a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo perle Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) la creazione di un'apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, com ma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;
d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).
4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico perle Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.
5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'lnps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.
7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'lnps ai sensi del comma 6.
8. Per le aziende non obbligate all'invio all'lnps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).
9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.
10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'lnps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)
1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata; sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.
2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'lnps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:
a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) la creazione di un'apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;
d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).
4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, ii profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.
5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'lnps ai sensi del comma 6.
8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).
9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fascicolo personale elettronico)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fascicolo personale elettronico)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al governo in materia di rappresentanza)
1. Ai fini della necessaria valorizzazione del ruolo delle forze sociali e la semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, e previa intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dell'impresa una organica normativa in materia di rappresentanza dei soggetti titolari della predetta contrattazione. Tale normativa dovrà assicurare il rispetto della maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza dei soggetti titolari della contrattazione collettiva nazionale, decentrata/territoriale, articolata/di categoria e aziendale».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al governo in materia di competitività e produttività dell'impresa)
1. Ai fini dell'incremento della competitività produttiva dell'impresa il governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e datoriali, una organica normativa in materia di contrattazione collettiva di lavoro che articoli le competenze tra i livelli nazionali, territoriali, di categoria e aziendali. Gli strumenti di flessibilità dei rapporti di lavoro sono definiti nei competenti livelli di contrattazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«della disciplina».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«dell'attività ispettiva».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«tutela e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«delle esigenze di cura».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: « In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma , della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Allo scopo di conseguire,» inserire le seguenti: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Allo scopo di conseguire,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Allo scopo di conseguire,» inserire le seguenti: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «con l'esclusione delle disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «nonché al fine di rendere più efficaci le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro»
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «nonché al fine di ridurre gli incidenti sul lavoro con disposizioni più efficaci».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «nonché in materia di igiene sul lavoro».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma l, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «e per quanto concerne la lettera i-bis), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza Stato-Regioni,»;
e, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente con particolare riguardo per i lavoratori di età superiore ai 50 anni;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «la pubblica amministrazione,» aggiungere le seguenti: «e per quanto concerne la lettera i-bis), con intesa in sede di Conferenza unificata e di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali,»;
e, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente con particolare riguardo per 1 lavoratori di età superiore ai 50 anni;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «e per quanto concerne la lettera i-bis), con intesa in sede di Conferenza unificata e di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali,»;
e, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) realizzazione di una dorsale informativa unica sulla formazione dei singoli lavoratori ed i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego, mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere, ove presenti, le parole:«e razionalizzazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, alla fine, aggiungere le parole:«Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento una relazione sugli incidenti sul lavoro al fine di consentire una verifica del nesso tra le misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di sicurezza sul lavoro e il numero e la qualità degli incidenti sul lavoro».
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.200 euro".
1-ter. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma: "Per i compensi rientranti nel limite suddetto è escluso l'obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro nonché la comunicazione del rapporto al Centro per l'impiego a fini di semplificazione. Permane l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei sostituti di imposta nel modello 770 dell'Agenzia delle Entrate e secondo le vigenti disposizioni di legge".
1-quater. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma: "Per i titolari di altre posizioni previdenziali obbligatorie per legge la parte eccedente i compensi lordi fino a 8.200 euro annui è considerata come reddito occasionale imponibile ma non soggetto a obblighi previdenziali. Tale parte eccedente è cumulata con gli altri redditi posseduti ed è soggetta all'obbligo di indicazione nel modello 770, nel Libro Unico del lavoro nonché all'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego. Peri soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali, la parte eccedente 8.200 euro annui è considerata quale reddito parificato a quello di lavoro subordinato con conseguente disciplina previdenziale, fiscale e assicurativa e carico in quota parte a datori e lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge"».
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 90, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "trecentomila".
1-ter. Il primo comma dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 per come modificato dall'articolo 37 della legge n. 342 del 2000 è abrogato».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «razionalizzazione e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, anche mediante abrogazione di norme».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con l'obiettivo di dimezzare» con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre».
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «dimezzare» con la seguente: «ridurre».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «eliminazione e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche mediante norme di carattere interpretativo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, giurisprudenziali o amministrativi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «giurisprudenziali o;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «o amministrativi;».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) stesura di un nuovo Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalle direttive europee in materia, secondo principi di chiarezza, razionalizzazione, semplificazione, dematerializzazione, ottimizzazione delle risorse e coordinamento con gli obiettivi di- prevenzione e promozione della salute; indicati nei LEA nell'ambito della sanità pubblica. Il nuovo Testo Unico includerà tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli esclusi o non specificata mente disciplinati dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e raccoglierà tutta la normativa, armonizzando le varie disposizioni legislative senza incongruenze, ridondanze ed esplicite contraddizioni».
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi», inserire le seguenti: «anche con l'ausilio del medico di famiglia che si avvale di strumenti informatici».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare gli infortuni sul lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte degli ispettori del lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte degli uffici di igiene,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte delle ASL,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le irregolarità relative alla messa in regola dei lavoratori,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le irregolarità relative al pagamento dei contributi previdenziali,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le irregolarità relative al versamento all'agenzia delle entrate delle trattenute Irpef dei lavoratori dipendenti,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare la mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare la condotta antisindacale,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare la mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro,».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) soppressione dell'obbligo di vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente del registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958;
c-ter) possibilità per i datori di lavoro, ai fini della tenuta dei registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Tali registrazioni devono comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) sostituzione del registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma-cartacea o con registrazione su supporto informatico;
c-ter) obbligo per il sito web l'INAIL di fornire ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) sostituzione dei registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico;».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prevedere l'obbligo per tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica;».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) razionalizzazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di una banca dati centralizzata che contenga le informazioni del lavoratore cui possono attingere tutte le amministrazioni interessate, senza la necessità il datare di lavoro ritrasmetta, più volte, i medesimi dati a soggetti pubblici diversi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso» inserire le seguenti: «e del principio dell'esenzione da ogni responsabilità in capo al lavoratore o al datore di lavoro per la manca trasmissione o comunicazione di competenza delle pubbliche amministrazioni o degli enti previdenziali e assicurativi».
Precluso
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo di carte elettroniche personali collegate al fascicolo elettronico del cittadino».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), sostituire lo parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa»;
b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;»;
c) dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
1) Agenzia delle entrate;
2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
3) INPS;
4) INAIL;
5) Aziende sanitarie locali;
6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Il: Università;
III. Enti di alta formazione;
IV. Centri per l'impiego;
V. Direzioni territoriali per il lavoro;
VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;
VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, alla lettera e), dopo la parola: «rafforzamento», inserire le seguenti: «, fino ad implementazione completa».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso carte elettroniche con password personale».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) prevedere che le modalità di risoluzione consensuale finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la, sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestato re d'opera, su appositi moduli disponibili attraverso i siti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it. Nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione;
e-ter) per contratto di lavoro, ai fini del comma precedente, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prevedere l'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) semplificazione mediante l'implementazione dei sistemi informatici e telematici, con l'obiettivo di permettere la rintracciabilità e il controllo di ogni atto e documento inerente il rapporto di lavoro, tanto con riferimento agli aspetti gestionali tanto per quanto attiene agli obblighi e rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali. Deve essere previsto che la tracciabilità e il controllo in remoto sia nella piena disponibilità del lavoratore e di ogni soggetto preposto a compiti di controllo e di vigilanza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale, e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale, e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rafforzamento».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «nonchè valorizzazione degli istituti di tipo premiale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 alla lettera f) sostituire le parole: «nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale» con le seguenti: «nonché introduzione di nuove ipotesi tipiche di ricorso giudiziario da parte delle organizzazioni sindacali per repressione della condotta antisindacale da rendere attivabile anche in caso di violazioni amministrative quale lavoro nero, appalti abusivi, mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza, con facoltà di transigere identificando percorsi di graduale ritorno verso la legalità che, se rispettati, evitino lo scattare delle sanzioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), alla fine aggiungere: «e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), alla fine aggiungere: «e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), alla fine aggiungere: «e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di ripetute irregolarità».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estendere l'applicazione dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai settori dell'industria, dell'agricoltura e del terziario».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione dell'istituto della diffida (ex D.Lgs. 124/2004) ed introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Preclusa
Al comma 2, stralciare la lettera g).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) semplificazione degli oneri amministrativi connessi alla risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie o per reciproco consenso tra le parti, salvaguardando l'esigenza di garantire la certezza dell'identità del lavoratore richiedente attraverso la previsione dell'obbligo di sottoscrizione della sua volontà su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego che garantiscano la data certa della effettiva manifestazione della volontà del richiedente, la sua identificazione, nonché la riservatezza dei suoi dati personali;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) prevedere, a pena di nullità, l'obbligo di sottoscrizione della risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie o per reciproco consenso tra le parti, per la lavoratrice, per il lavoratore, per la prestatrice d'opera o per il prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dal sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dai siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la sua individuazione, nonché la riservatezza dei suoi dati personali. Ai fini di cui alla presente lettera per contratto di lavoro si intendono, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, la fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) prevedere modalità semplificate al fine di garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché ai contratti di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Ai fini di cui alla presente lettera, le modalità di manifestazione di volontà individuate devono garantire contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità all'espressione della volontà del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) prevedere modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Le modalità individuate devono garantire contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità all'espressione della volontà del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;».
Precluso
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitando il flusso di informazioni richieste ai profili sostanziali del rapporto;».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) prevedere appositi meccanismi per l'accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:
I. Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
II. Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
III. Periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
IV. Periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
V. Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
VI. Permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
VII. Permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 per lavoratore con handicap grave;
VIII. Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
IX. Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
X. Congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
XI. Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
XII. Riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
XIII.Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Alla lettera i) aggiungere infine le seguenti parole: «e in relazione con la realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente per la valutazione sull'acquisizione delle competenze comunque acquisite e debitamente certificate».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
1) Agenzia delle entrate;
2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
3) INPS;
4) INAIL;
5) Aziende sanitarie locali;
6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Il. Università;
III. Enti di alta formazione;
IV. Centri per l'impiego;
V. Direzioni territoriali per il lavoro;
VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;
VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) previsione di un libretto formativo elettronico che consenta di rendere portabili da un'impresa all'altra la formazione specifica dei lavoratori in materia di prevenzione occupazionale e i risultati della sorveglianza snitaria connessa a specifici rischi occupazionali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in tutte le sue forme» aggiungere le seguenti: «, anche mediante il rafforzamento del sistema ispettivo,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in tutte le sue forme» aggiungere le seguenti: «, anche mediante il rafforzamento del sistema sanzionatorio,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la lettera seguente:
«1-bis) previsione di una relazione annuale al Parlamento sui risultati conseguiti in merito a quanto previsto dalla lettera l) in relazione alle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la lettera seguente:
«1-bis) previsione di una relazione annuale al Parlamento sui risultati conseguiti in merito a quanto previsto dalla lettera l) per quanto concerne il rafforzamento e l'efficacia delle ispezioni sul lavoro;».
ZIZZA, FUCKSIA, PUGLIA, SERAFINI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) individuazione di modalità di gestione della cessazione del rapporto di lavoro che garantiscano il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco con soluzioni che alleggeriscano gli adempimenti a carico dei lavoratori e delle imprese».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) limitazione del flusso delle informazioni richieste ai soli profili sostanziali del rapporto di lavoro evitando tutte quelle richieste con esclusiva finalità statistica».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) Semplificazione del libro unico del lavoro attraverso l'agevolazione dell'utilizzo dei sistemi telematici per la tenuta del libro medesimo, anche mediante l'eliminazione degli obblighi di registrazione di informazioni non espressamente richieste dalla legge».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) Eliminazione dell'obbligo di vidimazione e tenuta del registro infortuni in considerazione del fatto che le denunce di infortunio sono trasmesse telematicamente all'INAIL e che i dati sono direttamente acquisibili da tutti i soggetti interessati».
CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:
«l-bis) azzera mento della tassazione sul reddito per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo sino al raggiungimento del totale dell'erogazione annuale dell'assegno sociale per ogni singolo lavoratore autonomo e in caso di lavoratore autonomo con nucleo familiare mono-reddito, tale soglia di reddito lordo viene ponderata per il numero dei componenti del nucleo familiare;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) promozione di una modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in modo da chiarire che il Medico competente partecipi attivamente e fin dall'inizio al processo di valutazione dei rischi, come indicato nelle direttive UE e nel codice deontologico ICOH e che la sua nomina sia effettuata immediatamente come avviene per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) affinché lo stesso MC possa dare il suo fondamentale contributo all'effettuazione della stessa; prevedere l'utilizzo del modulo impiegato per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 67, anche come dimostrazione dell'osservanza ai fini dell'obbligo di immediata valutazione preliminare dei rischi, intervenendo in tal senso sugli art. 28 comma 3 bis e 29 comma 3».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiuingere la seguente:
«l-bis) ai fini della semplificazione e della ripresa economica, del decongestionamento della giustizia penale, della reale promozione della prevenzione e della protezione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi di Vigilanza competenti in materia, quali l'Azienda Sanitaria Locala e la Direzione Territoriale del lavoro, revisione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758, previo riabilitazione della preventiva diffida, di cui all'art. 9 dell'ex DPR 520/55, nella ordinaria fase di vigilanza ispettiva ove non risultano essersi determinati infortuni sul lavoro o malattie professionali, e solo successivamente la prescrizione ai sensi del D. Lgs. 758/94, in caso di mancato o non perfetto adempimento alla preventiva diffida con conseguenti sanzioni penali ed amministrative».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) eliminazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 58, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) sopprimere l'articolo 58».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Allo scopo di dare certezza alle norme che disciplinano il costante aggiornamento professionale di ingegneri ed architetti, il Governo è delegato ad introdurre disposizioni volte ad articolare l'esenzione dall'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale sulla base di condizioni specifiche e situazioni particolari, e tra queste l'anzianità di iscrizione all'Albo e componenti di Assemblee con funzioni legislative.».
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: alla lettera f), la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
l'istituto della diffida accertativa di crediti patrimoniali, come disciplinato dall'art.12 del D.Lgs. n. 124/2004, è finalizzato a creare un collegamento più stretto tra l'attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro e la soddisfazione dei diritti dei lavoratori;
l'istituto del ravvedimento operoso, con riferimento alle disposizioni già presenti in materia di IVA e di imposte sui redditi, prevede una riduzione della sanzione nei confronti di chi si adoperi spontaneamente per rimediare ad una violazione commessa;
impegna il Governo:
in relazione alla lettera f), comma 2, articolo 3, del provvedimento in esame, a valorizzare l'istituto della diffida e introdurre l'istituto del ravvedimento operoso.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e strutture materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SlNP) nei luoghi di Iavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;
la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;
attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'lnps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;
la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;
l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre best practice;
sono passati dieci anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;
sono passati sei anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva - sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;
a porre in essere nell'immediato, e comunque entro e non oltre il gennaio 2015, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SlNP);
a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 1º gennaio 2015 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
impegna il Governo:
a porre in essere opportuni provvedimenti normativi e/o regolamentari finalizzati a modificare e/o chiarire l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prevedendo l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato del valore totale dell'aliquota contributiva applicata specificando anche i relativi valori delle singole gestioni assistenziali e previdenziali che la compongono.
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, CIOFFI, CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
impegna il Governo:
sopprimere l'obbligo di vidimazione da parte dell'organismo territorialmente competente del registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958;
al fine di semplificare ed unificare gli adempimenti, prevedere la possibilità per i datori di lavoro, ai fini della tenuta dei registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Tali registrazioni devono comprendere anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed anche i lavoratori per gli eventi con prognosi fino a tre giorni escluso quello dell'evento.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
impegna il Governo:
la soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 12 settembre 1958 e, conseguentemente, la possibilità di gestire tale registro indifferentemente su supporto cartaceo o elettronico, nel rispetto del formato e dei contenuti già previsti dalla normativa vigente.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
per quanto riguarda l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro, occorre limitare il flusso delle informazioni richieste ai profili sostanziali del rapporto evitando richieste di informazioni con esclusiva finalità statistica;
a distanza di sei anni dalla sua introduzione, il libro unico del lavoro necessita di essere ulteriormente semplificato;
impegna il Governo:
ad agevolare l'utilizzo dei sistemi telematici per la tenuta del libro unico del lavoro mediante l'eliminazione degli obblighi di registrazione di informazioni non espressamente richieste dalla legge.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
per quanto riguarda l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro, si rende necessaria una gestione centralizzata dei dati;
le denunce di infortunio sono trasmesse telematicamente all'INAIL e che i dati sono direttamente acquisibili da tutti i soggetti interessati, inclusi quelli deputati alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro;
impegna il Governo:
ad eliminare l'obbligo di vidimazione e tenuta del registro infortuni.
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. AL decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, sonò apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) nominare il medico competente per l'effettuazione degli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo»;
b) all'articolo 18, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «ove presente»;
c) all'articolo 28, comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «in tal caso il datore di lavoro trasmette preventiva mente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia della comunicazione di cui all'art. 67».
e) all'art. 29, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della redazione del documento si applicano le procedure previste dall'art. 67 e dall'art. 28 comma 3-bis ultimo periodo».
f) all'articolo 35, comma l, lettera c), in fine, sopprimere le parole «ove nominato»;
g) all'articolo 45, comma l, sopprimere le parole «ove nominato»;
h) all'articolo 104, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.»
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Accredito automatico di contributi figurativi)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l'INPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:
a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
d) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151:
e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
f) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lavoratore con handicap grave;
h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
n) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)
1. All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati''».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Accesso dei cittadini ai dati previdenziali e pensionistici)
1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Spese legali)
1. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione in materia di conciliazione)
1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro''».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4. - (Delega al Governo in materia di riordino e riduzione delle forme contrattuali vigenti). - «1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
b) superamento della distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa;
c) consentire che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia possibile solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datare di lavoro;
d) confluenza delle collaborazioni a progetto in essere nel nuovo rapporto di lavoro unificato come rapporti a termine;
e) vietare la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
f) trasformare il contratto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro a tempo determinato.
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Delega al Governo in materia di riordino e riduzione delle forme contrattuali vigenti). - «1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti: lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro; contratto part-time; apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2014; contratto di lavoro del socio-lavoratore;
c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione»
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, primo comma, 36, primo comma, e 37 primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «rafforzare», con la seguente: «promuovere».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «opportunità», con la seguente: «possibilità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 3, 4, primo comma e 37, primo comma della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 4, primo comma e 37, primo comma della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI
Precluso
Al comma 1 all'alinea, sostituire le parole: «di riordinare i contratti di lavoro vigenti», con le seguenti: «di riordinare e ridurre le tipologie contrattuali esistenti».
Sopprimere la lettera f).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «riordinare», con la seguente: «ridurre».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «e produttivo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «occupazionale e produttivo,» inserire le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «occupazionale e produttivo,» inserire le seguenti: «nel rispetto degli articoli 4, primo comma e 37, primo comma della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «occupazionale e produttivo,» inserire le seguenti: «In attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «più efficiente» con le seguenti: «più efficace».
GUERRA, GATTI, MARTINI, FEDELI, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FASIOLO, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO, VACCARI, ZANONI
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e comunque non prima dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «organico semplificato delle discipline».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «delle discipline».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro»
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, al fine di valutarne l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in modo da ridurre le tipologie contrattuali alle seguenti:
1. contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
2. contratto di lavoro stagionale;
3. contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di maternità e malattia».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e analizzare».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con il contesto produttivo nazionale e internazionale,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con il contesto produttivo nazionale,».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in funzione di», sopprimere la parola: «eventuali».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali» con le seguenti: «in funzione di ridurre a non più di cinque le tipologie contrattuali vigenti».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali» con le seguenti: «in funzione di ridurre a non più di sei le tipologie contrattuali vigenti».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche in funzione di» con le seguenti: «superare tutte le tipologie di lavoro precario».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «promuovendo, anche al fine di prevenire il lavoro sommerso e di scoraggiame l'uso, una nuova tipologia contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, che preveda modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, entro determinati limiti di orario e di retribuzione, con una forte o totale detassazione».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alterazione dell'attuale disciplina del contratto a tempo determinato di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, promuovendo i contratti di apprendistato;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sopprimere la lettera b).
FORNARO, GUERRA, GATTI, CHITI, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TOMASELLI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) previsione che, ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, le tutele del contratto a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano riconosciute in relazione all'anzianità di servizio, con il pieno godimento delle stesse a partire dal quarto anno di assunzione; attuazione di un monitoraggio della disciplina relativa al licenziamento illegittimo al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di conciliazione e giudiziarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche sotto il profilo della certezza dei tempi della definizione della controversia e, conseguentemente, di individuare ogni opportuno intervento di revisione delle stesse».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) prevedere un contratto a tutele crescenti, attraverso la modifica da sei mesi a tre anni del termine, previsto dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 all'articolo 10, entro cui in ogni caso per i lavoratori assunti in prova, l'assunzione diviene definitiva, stabilendo altresì che - nei casi in cui i contratti collettivi applicabili consentano una durata del periodo di prova superiore a sei mesi - entro il limite massimo di tre anni, per il lavoratore trattenuto in prova oltre il sesto mese si applichino, fino al momento dell'assunzione, le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, demandando la regolamentazione dell'utilizzo del fondo così costituito agli accordi contrattuali applicabili all'unità produttiva in cui si svolge la prestazione ovvero, in mancanza di tale disciplina, dal contratto collettivo dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato».
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato, previo un periodo di prova di tre mesi durante il quale, il datore di lavoro, può costatare le attitudini e le propensioni del lavoratore nello svolgimento delle mansioni assegnategli».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per le nuove assunzioni».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per le nuove assunzioni», con le seguenti: «per le assunzioni di nuovi lavoratori».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio».
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio».
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a tutele crescenti», con le seguenti: «con clausole di flessicurezza».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «e contestuale abrogazione delle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 in materia di lavoro a tempo determinato».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono estese alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «con previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi e stabilendo che in caso di licenziamento illegittimo il contratto preveda obbligatoriamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «con previsione di un periodo di prova non superiore a dodici mesi e stabilendo che in caso di licenziamento illegittimo il contratto preveda obbligatoriamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio», con le seguenti: «la cui durata del periodo di prova non superi dodici mesi».
BERGER, ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, con le appropriate modulazioni in relazioni alle dimensioni aziendali».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitando la protezione della reintegrazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ai soli casi di licenziamento nullo o discriminatorio».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatta comunque salva la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato, quando risulti necessaria al fine dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 30 della Costituzione;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;
b-ter) prevedere l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) revisione della disciplina dei reintegri in caso di licenziamento, ad esclusione dei licenziamenti discriminatori o nulli, favorendo la previsione del risarcimento in misura congrua, sulla base dell'anzianità di servizio e dell'anzianità del lavoratore;».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) ripristino del contratto a tempo determinato, con elencazione normativa specifica delle causali».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, con modifica della mansioni solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, escludendo la collocazione in mansioni di categoria inferiore, senza alcuna riduzione della retribuzione e prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni concordata con le organizzazioni sindacali, contemperando l'interesse dell'impresa con quella del lavoratore al fine del migliore impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale e garantendo l'interesse primario del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni, concordata con le organizzazioni sindacali, prevedendo limiti alla modifica del'inquadramento;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riordino».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole: «revisione della disciplina delle mansioni,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «revisione della disciplina delle mansioni», inserire le seguenti: «di concerto con i lavoratori e le parti sociali,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale» e le parole: «con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale;».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in caso di» con le seguenti: «,con particolare riguardo ai casi di».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma. 1, lettera c), dopo le parole: «prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento» aggiungere le seguenti: «e mantenendo fermo il divieto assoluto di modificare in peius il trattamento retributivo, in caso di adibizione a diverse mansioni».
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «modifica dell'inquadramento», aggiungere le seguenti: «, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) individuazione di strumenti volti ad incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di occupazione di età superiore ai trentacinque anni».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire al lettera d) con la seguente: «revisione della disciplina dei controlli a distanza, escludendo l'uso di impianti tecnologici e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.»
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riordino».
GATTI, GUERRA, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «controlli a distanza» aggiungere le seguenti: «sugli impianti»
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole: «revisione della disciplina dei controlli a distanza,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e»
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «tenendo conto dell'evoluzione tecnologica», inserire le seguenti: «,previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore» con le seguenti: «escludendo l'uso di impianti tecnologici e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».
PUPPATO, IDEM, ALBANO, BENCINI, FAVERO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) previsione di una rappresentanza dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società industriali con oltre 50 dipendenti;».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) prevedere comunque per il licenziamento nullo ai sensi delle disposizioni vigenti e per il licenziamento discriminatorio la possibilità per il prestatore di avanzare domanda giudiziale di reintegra sul posto di lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sopprimere la lettera e).
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «eventualmente anche in via sperimentale».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, eventualmente anche in via sperimentale,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «eventualmente anche in via sperimentale».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in via sperimentale», inserire le seguenti: «ed in mancanza della contrattazione nazionale di categoria,».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «orario minimo» inserire le seguenti: «su base regionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «compenso orario minimo» inserire le seguenti: «, che in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali che svolgono le medesime mansioni assunte con contratto a tempo indeterminato,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «compenso orario minimo» inserire le seguenti: «che in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali che svolgono le medesime mansioni con contratto a tempo indeterminato".
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «applicabile ai» fino alla fine della lettera con le seguenti:«per i rapporti che non abbiano a oggetto una prestazione di lavoro subordinato o che comunque non siano regolati dalla contrattazione collettiva, che prenda a parametro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione in materia di retribuzione "sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa", previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di lavoro subordinato», inserire la seguente: «parasubordinato».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla lettera e), dopo le parole: «lavoro subordinato», inserire le seguenti: «applicando prioritariamente i contratti di lavoro con validità erga omnesladdove stipulati».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «o di lavoro a progetto».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelli prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, qualora i criteri per la determinazione del compenso sono collegati ad una valutazione oraria dell'opera prestata, nonché».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: « più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «più rappresentative a livello nazionale».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o aziendale».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o territoriale».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;
e-ter) applicazione di quanto previsto alla lettera e-bis) anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) previsione dello sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale legata a dei minimi salariali regionali».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) previsione, nei settori regolati dai contratti collettivi nazionali, del divieto, nella contrattazione di categoria, di derogare ai minimi retributivi stabiliti alla lettera e)».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
D'ADDA, GATTI, GUERRA, CHITI, FEDELI, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO, ZANONI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) previsione, fermo il limite di 5.000 euro di cui all'articolo 70, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 200, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, nei diversi settori produttivi, secondo limiti di reddito diversi da quelli attualmente previsti, sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «estendere» con la seguente: «limitare».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in tutti i settori produttivi».
BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» inserire le seguenti: «comprese le attività relative all'esercizio della prostituzione».
BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le attività di servizio verso terzi di natura socio-assistenziale e di cura, rese a favore delle famiglie».
BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le lezioni private impartite agli studenti in orario extra scolastico».
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «limiti» inserire la seguente: «annui».
Precluso
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire lo seguente:
«f-bis) al fine di sostenere lo contrattazione collettiva di prossimità, previsione di materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione ulteriori a quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) introduzione di misure volte a favorire l'incremento della produttività del lavoro, attraverso la detassazione del salario di produttività».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) introduzione di misure volte a favorire l'incremento della produttività del lavoro, attraverso la detassazione del salario di produttività».
BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) riconoscimento per le famiglie ed i privati che utilizzano prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali legate alla cura, all'assistenza ed all'educazione della persona, di agevolazioni fiscali sui buoni lavoro acquistati».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando il divieto di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato salvo che per i contratti di somministrazione di lavoro di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché per sostituzione ovvero per stagionalità».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) abolizione della normativa di cui alla legge n. 92 del 2012 in materia di aumento progressivo dell'aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata e avvio di un processo di equiparazione del livello di contribuzione di tali lavoratori a quella degli altri lavoratori autonomi».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) redazione della nuova disciplina legislativa in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendo cura di collocare il più possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il più facile possibile il loro reperimento».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) redazione della nuova disciplina legislativa in modo da soddisfare i requisiti di semplicità e chiarezza indicati nel Decalogue for Smart Regulation emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell'agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell'agevole traducibilità in lingua inglese».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) valorizzazione della produttività e dell'efficienza mediante previsione di sgravi fiscali nella parte del salario legata ad incrementi di produttività ed efficienza, con particolare attenzione alle voci premiali della retribuzione».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nelle more dell'attivazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro utilizzano i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è predisposta utilizzano i dati dal sistema informatico dell'INPS».
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) razionalizzazione, semplificazione e potenziamento dell'attività ispettiva, attraverso l'unificazione in un unico ruolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, degli ispettori di vigilanza in forza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, realizzando il riordino e l'armonizzazione delle relative funzioni ispettive tramite il ricorso al modello operativo e/o organizzativo dell'Inps».
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e per la salute e la sicurezza sul lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL, delle ARPA e, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, anche dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera h), sostituire e parole: «razionalizzazione e semplificazione» con la seguente: «riordino».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla lettera h), sopprimere le parole: «senza mai o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente», inserire le seguenti: «e avvalendosi della banca dati telematica prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, utilizzando i dati predisposti dai sistema informatico dell'INPS».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla lettera h), sopprimere le parole: «senza mai o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Precluso
Al comma 1, alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per le ispezioni del lavoro», inserire le seguenti: «e per la salute e la sicurezza sul lavoro»;
b) sostituire le parole da: «delle aziende» fino alla fine della lettera con la seguente: «delle ASL, dell'ARPA e, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, anche dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Precluso
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «e dell'istituto fino alla fine della lettera» con le seguenti: «, delle ASL e delle ARPA».
Precluso
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «obbligatoriamente».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
«h-bis) prevedere l'abrogazione delle forme di collaborazione parasubordinata (a progetto, coordinata) e le relative normative speciali riconducendole alle forme tipiche (autonomo o subordinato), facendo salva la figura del lavoratore autonomo, privo di cassa, senza obbligo di partita IVA, esclusivamente per gli amministratori, sindaci, componenti di collegio e simili figure;
h-ter) prevedere la revisione delle norme in materia di professionisti con partita IVA \privi di cassa\ per contrastare le forme elusive di monocommittenza e per incentivare forme alternative;
h-quater) riordinare entro una normativa quadro i diritti e le tutele in favore dell'insieme del lavoro autonomo, ispirate ad un principio di equità, in base a un criterio di analogia, ovunque applicabile, nei confronti di quanto previsto per i lavoratori subordinati».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) adeguamento della disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300 all'evoluzione del sistema italiano delle relazioni industriali determinata dalla contrattazione interconfederale, con attribuzione alla rappresentanza maggioritaria del potere di stipulare contratti efficaci per tutti i dipendenti dell'azienda o unità produttiva, anche sostitutivi rispetto a contratti collettivi di livello superiore».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) individuare una forma contrattuale unica per il settore della nautica da diporto che tenga conto della specificità del comparto e dell'andamento stagionale dello stesso allo scopo di rilanciare la filiera produttiva;».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) previsione di forme di detassazione delle nuove assunzioni di giovani, disoccupati, cassintegrati con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) razionalizzazione, semplificazione ed unificazione del sistema delle regole delle sanzioni in materia di lavoro ed in materia previdenziale ed assistenziale, accorpando e riducendo il numero delle tabelle previdenziali applicabili e le relative aliquote, revisionando le violazioni in materia di lavoro con raggruppamento in tipologie affini, al fine di rendere immediatamente comprensibile ai datori di lavoro ed ai lavoratori la sanzione applicabile, prevedendo come per il settore tributario sistemi di definizione concordata nel settore della vigilanza in materia giuslavoristica e previdenziale nel caso di adesione del datore di lavoro al verbale di accertamento delle violazioni escludendo i casi di reati penali o evasione contributiva o comunque di registrazioni non effettuate e/o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo lo lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) previsione di sistemi di vigilanza costanti ed efficaci per prevenire e contrastare forme di lavoro irregolare e condizioni di concorrenza sleale».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina di delega di cui al presente articolo i contratti di cui all'articolo 2222 del Codice Civile.».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla rubrica, sopprimere le parole: «riordino della disciplina dei»..
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla rubrica, sostituire le parole: «riordino della disciplina» con le seguenti: «riduzione».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla rubrica, sopprimere le parole: «delle forme contrattuali».
Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, lettera f) del disegno di legge in esame prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracci abilità dei buoni lavoro acquistati;
l'innalzamento degli attuali limiti di reddito rischia di comportare il ricorso a tale tipologia contrattuale anche per le attività lavorative non «strettamente» occasionali nell'ottica di una ulteriore liberalizzazione nell'utilizzo del lavoro accessorio con l'effetto di creare potenziali situazioni di concorrenza sleale;
per ovviare ai suddetti rischi occorrerebbe introdurre misure che prevedano la concertazione tra le varie forze contrattuali;
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di predisposizione dei decreti delegati, che la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali avvenga sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati.
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1428 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione nonché di rendere i contratti di lavoro maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale;
tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, viene indicata alla lettera e), come modificata in sede referente - l'introduzione di un compenso orario minimo, applicabile non solo ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, ma, altresì, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
l'intendimento della nuova disciplina è quello di dar vita a un ordinamento del lavoro davvero universale, suscettibile di superare il dualismo attuale tra lavoratori in posizione di sostanziale dipendenza economica dall'impresa,
impegna il Governo
a interpretare la disposizione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4 nel senso che nella definizione di «collaborazione coordinata e continuativa» rientrano, altresì, le «collaborazioni di lavoro a progetto», con la conseguenza che il compenso orario minimo introdotto sarà applicabile anche a tali tipologie di rapporti.
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1428 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevedendo, in particolare, che uno dei decreti legislativi da adottare dovrà contenere «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro»;
già l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 - come modificato in sede di conversione - faceva esplicito riferimento, nella premessa, alla adozione di un «testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente»,
considerato che:
la ratio di tali disposizioni è anche quella di semplificare e «ricodificare» la disciplina giuslavoristica, al fine di renderla facilmente reperibile, leggibile e comprensibile, oltre che suscettibile di una applicazione generalizzata,
impegna il Governo:
a redigere la nuova disciplina legislativa in forma di novella alle disposizioni del Codice civile in materia (in particolare agli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245), curando il più possibile di collocare le nuove norme nella medesima sequenza delle omologhe attualmente vigenti.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerate le continue esigenze di adattamento delle imprese alle pressioni competitive e l'utilità a questo scopo del dialogo diretto tra dirigenza dell'impresa e rappresentanza dei lavoratori nella dimensione aziendale;
impegna il Governo:
nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, a considerare la flessibilità delle mansioni quale esigenza continua delle imprese, in relazione alle nuove tecnologie e ai modelli organizzativi che inducono;
a confermare le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerato che:
nelle pubbliche amministrazioni persistono anomalie che caratterizzano l'impiego dei contratti a termine, il mancato impiego dei contratti di apprendistato quale usuale modalità di ingresso in esse, la rigida definizione delle mansioni nel sistema pubblico, la pratica ineffettività della disciplina speciale del licenziamento;
impegna il Governo:
ad operare per omologare lavoro pubblico e lavoro privato ovunque ciò sia compatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
impegna il Governo:
in relazione all'esercizio della delega, con riferimento al settore agricolo, a considerare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) emanazione di norme di carattere interpretativo con riferimento alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;
b) possibilità per i datori di lavoro agricolo di assumere addetti alle attività connesse di cui all'articolo 2135, anche destinati a rendere esclusivamente prestazioni nell'ambito delle suddette attività, con riconoscimento del regime di previdenza ed assistenza agricola.
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'atto Senato n. 1428 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevedendo, in particolare, che uno dei decreti legislativi da adottare debba contenere «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro»,
l'obiettivo è quello di semplificare la normativa giuslavoristica, anche al fine di agevolarne la reperibilità e la leggibilità da parte dei destinatari,
considerato che
la semplicità e la leggibilità di un testo normativa - come è stato sottolineato nel Decalogue for Smart Regulation emanato dallo High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens (Stoccolma, 12 novembre 2009) - non costituiscono soltanto un dato formale, un mero «requisito di stile» del linguaggio giuridico, ma da esse dipende, nella sostanza, il grado di conoscibilità della norma stessa e, quindi, l'ampiezza del suo ambito di applicazione e il «tasso» della sua effettività,
impegna il Governo
a procedere - secondo i principi e i criteri diretti vi indicati nel presente provvedimento - alla semplificazione della disciplina legislativa in materia di lavoro, nel rispetto delle guidelines fornite dal Decalogue for Smart Regulation, al fine di renderla facilmente leggibile e comprensibile, oltre che suscettibile di una applicazione generalizzata e di una agevole traducibilità nella lingua inglese.
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, ZIN
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
il comma 1, del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio dlla delega di cui alla lettera a) quello di individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
considerato che
l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 pone limitazioni al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili da ciascun datore di lavoro; l'articolo 10, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 368 esonera da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità;
il C.C.N.L. del settore Terziario non individua le attività stagionali e pertanto le aziende che operano in località turistiche, applicando tale contratto, se assumono personale a tempo determinato anche per più stagioni, violano le disposizioni normative in materia;
tali limitazioni mal si conciliano con le esigenze di chi esercita un'attività in località turistica in quanto impediscono alle imprese l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività;
considerato altresì che lasciare alla contrattazione collettiva nazionale di ogni . settore la possibilità di individuare le attività stagionali diventa dispersivo e crea difformità e differenze a parità di svolgimento dell'attività nella stessa località turistica;
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere specifiche deroghe alle limitazioni all'uso del contratto a tempo determinato a favore delle attività svolte in località turistiche che siano riconosciute tali tramite dei parametri fissati dalle Regioni e/o Province Autonome sulla base delle caratteristiche locali.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
per quanto riguarda l'introduzione del compenso orario minimo applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale, occorre assicurare che tale consultazione garantisca, comunque, la più ampia partecipazione ed, al contempo, prevedere che il compenso minimo venga introdotto in via sperimentale ossia per un periodo di tempo che, però, onde evitare distorsioni, non dovrebbe eccedere i 36 mesi, prevedendone esplicitamente una valutazione degli effetti;
il salario minimo per legge è efficace nel garantire una retribuzione minima nei Paesi in cui la contrattazione collettiva non è particolarmente sviluppata. Dove, però, esiste, e vuoI essere mantenuto, un importante ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, è necessario scongiurare che la definizione di un salario minimo legale possa arrivare a danneggiare i lavoratori, livellando verso il salario minimo (tendenzialmente inferiore rispetto ai minimi contrattuali) anche i minimi tabellari che la contrattazione al contrario potrebbe riuscire a incrementare;
la rivisitazione delle forme contrattuali non può in alcun modo prendere le mosse se non dall'attuazione effettiva della previsione circa l'introduzione del compenso orario minimo;
impegna il Governo:
a rendere effettiva l'introduzione, in via sperimentale, nei settori non ancora coperti dalla contrattazione collettiva, per un periodo di tempo non superiore ai 36 mesi, del compenso orario minimo, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
premesso che:
risulta che i lavoratori assunti con contratti part-time verticali ciclici annuali non abbiano un'adeguata tutela;
è necessario garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali ai lavoratori a contratto part-time verticale ciclico annuale in rispetto della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE che permette alle legislazioni dei singoli Stati membri di attuare condizioni di maggior favore rispetto alla stessa Direttiva;
impegna il Governo:
ad adottare opportuni interventi normativi modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 61 del 25 Febbraio 2000 (principio di non discriminazione), comma 2 lettera a), dopo le parole «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «l'accesso alla indennità di disoccupazione per i periodi di sospensione del contratto di lavoro per i lavoratori a part-time verticale ciclico annuale è garantito, ed è regolato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite apposito decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento»;
ad adottare le opportune iniziative volte a realizzare le seguenti modifiche normative: all'articolo 2 della legge numero 92 del 2012 «Disposizioni in materia di riforma del merito del lavoro in una prospettiva di crescita» il comma 4 lettera b) è modificato come segue: dopo le parole: «l'inizio del periodo di disoccupazione» è aggiunta la lettera «c) siano in stato di sospensione del contratto a part-time verticale ciclico annuale». Di consegue al comma 14 dopo le parole: «stato di disoccupazione» si aggiunga le parole: «o stato ospensione». Parimenti al comma 40 lettera a) dopo le parole: «stato di disoccupazione» sono aggiunte le parole: «e stato di sospensione».
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
la rivisitazione delle forme contrattuali va affrontata tenendo conto che il problema dell'utilizzo di alcuni contratti riguarda la difficoltà di mediare tra quanto previsto dalla normativa vigente e la reale volontà delle parti;
la certificazione assolve principalmente a due distinte funzioni: quella di esatta qualificazione dei contratti di lavoro e quella di consulenza e assistenza alle parti in relazione alla stipulazione del contratto ed alle modifiche successive;
la prima delle due funzioni contribuisce a ridurre, in via generale, il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti, mirando a prevenire il sorgere stesso delle controversie che possono derivare dalla incerta natura del contratto che si va a realizzare. La seconda, invece, mira a fornire tutte le informazioni utili per una scelta consapevole: tale funzione andrebbe valorizzata tanto in fase iniziale, in sede cioè di costituzione del rapporto di lavoro, quanto in un momento successivo, potendo riguardare altri aspetti del rapporto di lavoro;
impegna il Governo:
a valorizzare la funzione assegnata dalla Legge Biagi alla funzione di certificazione dei contratti di lavoro, agevolando la formazione della volontà assistita dalle parti e la comprensione da parte delle stesse delle singole norme poste alla base delle varie tipologie contrattuali, prevedendo l'estensione delle competenze delle commissioni di certificazione anche alla procedura di licenziamento ex articolo 7 della legge n. 604 del 1966 attraverso la contestuale modifica della legge n. 183 del 2010.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, COLUCCI, COMPAGNA, MARINELLO
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
in relazione all'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 4 e ai principi contenuti alla lettera a) del medesimo articolo;
impegna il Governo:
ad analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, con particolare riguardo alle esigenze organizzative delle imprese in relazione ai diversi settori economici.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla. maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
premesso che:
Il primo comma dall'articolo 4 della Costituzione sancisce che: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»;
l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della Iibertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», nota come lo Statuto dei lavoratori, costituisce applicazione della cosiddetta tutela reale, disciplinando in particolare il caso di licenziamento illegittimo, ovvero effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio;
l'articolo 4 del disegno di legge delega in esame introduce, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da pane di coloro che sono in cerca di occupazione una nuova tipologia contrattuale basata sulle tutele crescenti che, di fatto, elude il disposto dell'articolo 18;
considerato che:
più specificatamente la lettera b) del summenzionato articolo 4, introduce la: «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio»;
occorre tuttavia specificare che i nuovi assunti non sono solo i giovani al primo lavoro, ma in assenza di ulteriori specificazio.ni con tale dicitura si intendono anche tutti coloro che cambiano volontariamente contratto di lavoro nella stessa azienda o cambiano azienda per una qualsiasi ragione;
secondo stime recenti in Italia ci sono 10 milioni di cambi di contratto volontari all'anno;
il turnover volontario dei lavoratori da un posto all'altro, in un momento di profondissima crisi per il mondo del lavoro nazionale dove, peraltro, il licenziamento individuale è relativamente raro e tutta la riallocazione si fa volontariamente, ha rappresentato uno dei pochi elementi che hanno permesso il mantenimento dell'attività lavorativa;
impegna il Governo:
in fase di emanazione dei decreti attuativi, a specificare che l'adozione della tipologia contrattuale prevista dalla citata lettera b), sarà applicabile unicamente ai soggetti che sono alla prima esperienza lavorativa.
BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BATTISTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
all'articolo 4, comma 1, alla lettera f) il disegno di legge prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
in questo contesto assumono particolare rilievo le prestazioni familiari occasionali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adoperarsi al fine di tenere conto della peculiarità delle prestazioni familiari occasionali e della necessita di una maggiore regolazione delle stesse.
BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BATTISTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che
con l'articolo 4 sono previste deleghe al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva,
impegna il Governo
a prevedere che i contratti di prossimità conformi all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, siano riconosciuti nella relativa competenza dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia delle entrate.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA, SERAFINI
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
premesso che:
il disegno di legge in esame è finalizzato ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili inerenti il mondo del lavoro e attinenti al sistema delle tutele e del sostegno alle attività presenti nel mercato del lavoro;
nel contesto descritto assume fondamentale rilievo il settore delle piccole imprese e delle imprese artigiane, le quali si avvalgono spesso della collaborazione familiare, anche a carattere occasionaIe, svolta senza la corresponsione di compensi;
impegna il Governo:
a regolare con certezza le collaborazioni familiari di parenti e affini, entro il terzo grado, nell'ambito dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio che, in quanto a carattere saltuario, non costituiscono rapporto di lavoro.
BOCCHINO, DE PIN, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).
premesso che:
all'articolo 4, comma 1, lettera b), si prescrive la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro semplificate secondo quanto indicato alla lettera a) del medesimo comma;
il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del turn over ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratte Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;
una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e che Io stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;
l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EER nell'ordine di alcune migliaia;
considerato che:
a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;
le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno si che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare un'opportunità lavorativa con un contratto lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorevole fenomeno della cd. «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza; ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;
a prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del turn over e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro)
1. Allo scopo di garantire la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro, rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle stesse, nonché in materia di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ad ogni livello territoriale e aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie prevedere che:
1) in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori possono costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria;
2) nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene a un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello;
3) nelle unità lavorative e nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità lavorative, produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate;
4) nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie, di cui agli articoli 2, 4 e 8, presenti in quello stesso ambito.
b) con riferimento alla promozione delle rappresentanze sindacali unitarie garantire:
1) il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni indette a tal fine compete, congiuntamente o singolarmente alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi di lavoro nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità lavorative, produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'unità è comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 3 per cento del totale degli addetti per le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato e al 2 per cento nel settore del pubblico impiego;
2) il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetti alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente;
3) il diritto, di presentare le liste per le elezioni di cui al comma 1 compete altre si, oltre ai soggetti di cui al medesimo comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa cui aderisce, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento nel settore privato e del 2 per cento nel settore del pubblico impiego degli occupati nell'unità stessa, Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a duemila il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, aumentate di un numero di deleghe o di firme pari all'1 per cento della quota eccedente i duemila occupati.
c) con riferimento alla disciplina elettorale prevedere che:
1) i contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscano la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;
c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;
d) periodicità triennale delle elezioni;
e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;
g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i tre mesi successivi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato al voto;
h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;
i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;
l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali per le unità che occupano fino a quindici dipendenti;
2) dell'indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datare di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse;
3) i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge siano legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione dei risultati;
4) la commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni sia composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente al rappresentante effettivo, un rappresentante supplente;
5) il giudice del lavoro sia competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell'articolo 8 o sono, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti di cui all'articolo 8, comma 1O, si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, l'accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali;
6) i comitati paritetici provinciali comunichino, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno;
7) decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria sia tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di un suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate nuove elezioni.
d) con riferimento alla composizione della rappresentanza sindacale unitaria assicurare che:
1) Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi di lavoro, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 sia composta:
a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;
c) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;
d) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento;
2) nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possano eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria;
3) per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si proceda all'istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa;
4) i dirigenti possano costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno l'8 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge;
5) ai fini del calcolo degli addetti, si tenga conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;
6) le rappresentanze sindacali unitarie possano promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscono all'interno della medesima unità lavorativa produttiva o amministrativi.
e) con riferimento ai diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti prevedere che:
1) alle rappresentanze sindacali unitarie spettino i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità lavorative, produttive e amministrative, i diritti all'informazione da norme e da contratti collettivi di lavoro, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti collettivi di lavoro nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati;
2) salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva; alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970,300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
3) ai componenti della rappresentanza si applichino e disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge;
4) fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non possa essere inferiore, nel suo complesso:
a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue con corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti delle unità di riferimento;
b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:
1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa tra duecentouno e tremila;
2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;
5) le ore di permesso complessive siano attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne finisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità lavorati va, produttiva o amministrativa;
6) il criterio di cui al comma 5, si applichi per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
7) nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competino nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del medesimo decreto legislativo;
8) i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 della presente legge abbiano diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
9) i diritti e le prerogative di cui al comma 1 siano prorogati per un periodo massimo di tre mesi;
10) per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria sia legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
f) con riferimento ai diritti delle associazioni sindacali assicurare che:
1) fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative e quelle che hanno presentato liste ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche successivamente all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, abbiano diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee per un minimo di cinque ore annue nell'orario di lavoro e fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli;
2) i diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi e alle associazioni che hanno presentato liste ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche successivamente all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, siano esercitati per mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
g) con riferimento alla competenza della magistratura del lavoro garantire che:
1) il giudice del lavoro sia competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.
h) con riferimento alla rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale garantire che:
1) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo abbiano diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento;
2) fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che, in occasione dei tre ultimi rinnovi contrattuali, hanno sottoscritto contratti o accordi di lavoro nazionali, regionali o provinciali ovvero che hanno comunque partecipato attivamente alla loro negoziazione e che presentano un omogeneo grado di diffusione organizzativa nell'ambito territoriale considerato;
3) fino allo svolgimento nelle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello dell'unità lavorativa e aziendale le rappresentanze sindacali aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi o che comunque hanno svolto l'attività negoziale ai sensi del comma 2, fermo restando il trasferimento dei loro poteri alle rappresentanze sindacali unitarie una volta nominate;
4) le associazioni sindacali abbiano la facoltà di concorrere alle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie costituendo un nuovo sindacato unico ovvero, mediante alleanze e apparentamenti elettorali sulla base di una piattaforma pro grammatica condivisa e vincolante;
5) successivamente al termine di cui al comma 2, si considerino rappresentativi ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale e aziendale, fatto salvo il caso di cui al comma 7, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, regionale, provinciale o aziendale hanno una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nel caso in cui abbiano concorso alle elezioni singolarmente e al 3 per cento nel caso in cui abbiano partecipato in coalizione con altri sindacati, sulla sola base dei voti per candidato ottenuti nelle liste rispettivamente nazionali, regionali, provinciali o aziendali;
6) il dato elettorale sia altresì espresso dal risultato delle elezioni per la quota delle rappresentanze sindacali nei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) degli enti previdenziali, qualora tali elezioni avvengano con la partecipazione diretta degli iscritti. Tale risultato esprime il dato elettorale utile ai fini della rappresentatività ai sensi del comma 5;
7) alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applichino i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
8) sia considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale;
9) la raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali sia assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
10) per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie siano istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali, affiancati da osservatori indipendenti nominati dal presidente della locale corte d'appello, e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti verificano dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionale;
11) i comitati di cui al comma 10, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedano alla verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe;
12) i comitati di cui al comma 10 deliberino sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione è avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta;
13) i comitati di cui al comma 10 siano tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione e di accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
14) in caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applichino le sanzioni penali e civili previste per le elezioni politiche.
i) con riferimento all'adesione, alle organizzazioni sindacali prevedere che:
1) ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore possa cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti, anche mediante trattenuta effettuata direttamente sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, a ciò obbligato in favore di ogni organizzazione sindacale indicata dal lavoratore iscritto;
2) la cessione del credito di cui ai comma 1 abbia validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessi di avere efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione;
3) ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro sia tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettino, a loro volta, al comitato paritetico nazionale di cui al medesimo comma 10 dell'articolo 8 i dati raccolti;
4) resti valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1;
5) ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali siano comunque valide forme di adesione organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse;
6) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emani un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4.
l) con riferimento all'efficacia dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali garantire che:
1) i contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali siano validamente stipulati quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 8;
b) sono approvati, a seguito di apposito referendum, con voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti;
2) affinché l'esito del referendum di cui al comma 1, lettera b), abbia validità, debba aver partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto;
3) ai contratti collettivi di cui al comma 1, si applichino le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile ed essi costituiscano legittimo riferimento per la determinazione giudiziale della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione e per la disciplina legislativa, tramite rinvio alla contrattazione di specifici istituti;
4) i contratti collettivi di cui al comma 1 siano immediatamente produttivi di effetti;
5) le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell'articolo 8 disciplinino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
a) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;
b) svolgimento della consultazione entro un termine non superiore a un mese dalla data della sottoscrizione di cui al comma 1, lettera a);
c) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;
d) definizione delle modalità di organizzazione e di pubblicità della consultazione;
e) definizione delle modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell'espressione della volontà dei lavoratori;
6) le condizioni di cui al comma 1 si applichino anche nelle ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale;
7) decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 8, emani, entro i successivi tre mesi, un regolamento contenente la disciplina della consultazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al medesimo comma 5;
8) le modalità di organizzazione delle consultazioni dei lavoratori siano definite in sede di contrattazione tra le parti.
m) con riferimento all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro aziendali assicurare che:
1) a contrattazione collettiva di lavoro aziendale sia esercitata per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria o dalla legge;
2) i contratti collettivi di lavoro aziendali per le parti economiche e normative siano validamente stipulati ed efficaci quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) devono essere approvati dalla maggioranza delle componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 8;
b) in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, devono essere approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori all'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevate e comunicate direttamente dall'azienda;
3) al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie, le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, durino in carica tre anni. I contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta presentata, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, da un terzo dei membri della rappresentanza sindacale unitaria o almeno da una rappresentanza sindacale aziendale o dal 30 per cento dei lavoratori occupati nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta. con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;
4) siano esclusi dalla contrattazione collettiva di lavoro aziendale le materie e i diritti indisponibili dei lavoratori precedentemente individuati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e inseriti in un'apposita lista.
n) con riferimento alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro prevedere che:
1) ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese e della diffusione territoriale di queste ultime».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo individuale)
1. Allo scopo di tutelare alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti, né collaboratori e i cui redditi siano inferiori a trentamila euro annui, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di contratti di lavoro autonomo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e alla gestione ex Enpals;
b) previsioni di tempi e di modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui alla precedente lettera a);
c) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo previdenziale ed assistenziale pubblico, con finalità di tutela sanitaria, di sostegno a reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
d) garantire e sostenere la maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale e parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata lNPS ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e le libere professioniste».
Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, Il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione del salario minimo orario)
1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
2. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.
3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 1º luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione.
4. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
5. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
6. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
7. Lo SMO è impignorabile.
8. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoitura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
9. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.
10. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 7, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
11. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione del salario minimo orario)
1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
2. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi dei presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.
3. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.
4. Lo SMO è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat.
5. Per i contratti di lavoro in essere alla-data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.
6. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
7. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
8. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
9. Lo SMO è impignorabile.
10. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
11. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.
12. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 9, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
13. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Delega al governo in materia di riordino delle tipologie contrattuali)
Ai fini della semplificazione dei rapporti di lavoro dipendente il Governo è delegato, entro sei mesi e previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali, ad adottare le necessarie disposizioni che riducano le forme tipiche di contratto alle seguenti:
1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) Contratto di lavoro a tempo determinato;
3) Contratto di lavoro di inserimento o prova;
4) Contratto di lavoro di apprendistato».
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il Governo, entro 180 giorni, emanerà un regolamento attuativo riguardo la efficacia temporale della contrattazione collettiva nazionale, o di secondo livello, o di prossimità che preveda una cessazione della efficacia di validità del pregresso contratto una volta che almeno una delle parti abbia inviato formale disdetta alle altre parti contraenti e che entro 6 mesi non si sia giunti alla stipula di un nuovo contratto. Il Governo potrà prevedere al contempo la effettuazione di procedure di consultazione e di negoziazione assistita anche da parte di specialisti con requisiti specifici in materia giuridico-sindacale ed iscritti ad appositi elenchi o registri, esperibili a richiesta anche solo di una parte, della durata massima di 120 giorni ed eventualmente esperita, preliminarmente fra le parti, una apposita procedura di raffreddamento della durata massima di giorni 60».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concetto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitori ali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
e) favorire l'integrazione dell'offetta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti daìle organizzazioni sindacali più rappresentativi; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;
h) estensione dei principi di cui al presente comma ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzati ve finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, dei diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitori ali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retribuÌìva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, dei diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e deli'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».
SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tutelare la maternità delle lavoratrici e».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BENCINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
«a) dopo le parole: "la maternità delle lavoratrici", inserire le seguenti: "ad implementare i congedi parentali";
b) dopo le parole: "tutelare la maternità", inserire le seguenti: ", i congedi parentali"».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «lavoratrici» inserire le seguenti: «ad implementare i congedi parentali», e dopo le parole: «delle misure volte a tutelare la maternità» inserire le seguenti: «, i congedi parentali».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;»
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici» con le seguenti:«nella prospettiva di estendere in maniera universale, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le donne lavoratrici e non lavoratrici».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale,» con le seguenti: «estendendo» e aggiungere, in fine, le parole: «assunte con contratti di lavoro precario».
Precluso
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale,» con le seguenti: «estensione di».
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale» con le seguenti: «al fine di estendere».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale», con la seguente: «estendendo».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:«eventualmente anche in modo graduale».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «eventualmente anche in modo graduale».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tutte le categorie di donne lavoratrici» aggiungere le seguenti: «valutando anche l'opportunità di estendere alternativamente l'indennità ai padri lavoratori nei primi mesi di vita del bambino».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazaione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcun aggravio di costi a carico delle imprese;».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) riconoscimento di un credito pari ad un anno di contribuzione figurativa, per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque anni, in favore delle lavoratrici madri, valido a tutti gli effetti di legge ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001».
Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, il comma 3) è sostituito dal seguente:
«A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) estensione a tutte le categorie di donne lavoratrici impiegate con qualsiasi tipologia contrattuale di tutte le norme sulla maternità riconosciute alle donne lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione Inps esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo;».
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «parasubordinate» inserire le seguenti: «nonché per i padri lavoratori parasubordinati».
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «datore di lavoro» con la seguente: «committente» .
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis: «riconoscimento, quale tutela e sostegno della maternità e della paternità, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi, di un ulteriore anno di fruizione del congedo straordinario mediante le modifiche articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «quale incentivo al lavoro femminile» inserire le seguenti: «da perseguirsi anche attraverso un'idonea tutela che garantisca fattivamente, con adeguate azioni di controllo e di vigilanza, il diritto al lavoro alle donne in maternità anche successivamente a tale periodo».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne lavoratrici in allattamento anche oltre il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «reddito individuale complessivo», con le seguenti: «reddito complessivo familiare, secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relaaione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggior oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera;
b) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera.
Precluso
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione del regime », fino alla fine della lettera.
Precluso
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e armonizzazione del» con le seguenti: «fatto salvo il».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alcuna riduzione degli importi spettanti».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introduzione del quoziente familiare quale beneficio che deve assicurare una riduzione sostanziale per l'ingresso e/o la fruizione a qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché per la riduzione sostanziale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo ai fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) In ottemperanza al diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite di cui al terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, fermo restando le tutele in materia di congedi straordinari, permessi per assistenza a familiari con disabilità offerte dalla legge 104 del 1992, dal decreto legislativo 151 del 2001, è facoltà del dipendente, in accordo con il datore di lavoro, donare fino ad un massimo del 20 per cento dei giorni di riposo maturati e non utilizzati in un anno, in un monte ore cumulativo da ripartire a favore di colleghi che ne facciano richiesta, avendo un familiare al primo grado di parentela in condizioni certificate di inabilità o affetto da grave malattia».
Precluso
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «genitore di figlio minore» con le seguenti: «avente coniuge o parente fino al secondo grado».
Precluso
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «genitore di figlio minore» con le seguenti: «avente coniuge o parente di primo grado».
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi dà parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi, nonché definire i servizi minimi essenziali offerti dal sistema pubblico».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «per l'infanzia», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la promozione dell'apertura di asili nido nelle aziende pubbliche e private, anche mediante nuove agevolazioni fiscali».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi» fino alla fine della lettera.
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «dei lavoratori e dei cittadini» inserire la seguente: «italiani».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) impiegare le risorse disponibili per creare un sistema più strutturato all'interno delle aziende che possa davvero agevolare la maternità e la paternità ovvero, anche attraverso la concessione di appositi aiuti economici, creare asili nido all'interno delle aziende di medio-grandi dimensioni con il supporto istituzionale degli Enti Locali».
Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, il comma 3) è sostituito dal seguente:
«A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».
Precluso
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «relativi congedi» inserire le seguenti: «specie per accudire minori con handicap grave».
BOCCHINO, BENCINI, DE PIN, CAMPANELLA, ORELLANA
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi», inserire le seguenti: «nonché dei permessi retribuiti per visite e trattamenti di fecondazione assisitita,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:
«g-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili. L'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria;
g-ter) previsione che le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa siano soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) riconoscimento dei congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi, al fine di favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità, finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) semplificare gli adempimenti in capo alle madri in stato o di gravidanza a rischio con lo scopo di evitargli spostamenti dovuti ad adempimenti burocratici, le norme da porre essere devono tener conto anche delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;».
Precluso
Al comma 2, lettera h) sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi d'nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) riconoscimento alle lavoratrici in gravidanza del prolungamento del congedo di maternità fino a 12 mesi di, con il riconoscimento dell'80 per cento della retribuzione, nonché previsione di sgravi a favore delle imprese che assumono dipendenti a tempo determinato in sostituzione al personale che si trova nella condizione di usufruire del congedo di maternità;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico delia finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ii decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alia data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente; «h-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per familiare a carico;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il coniuge a carico;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, FUCKSIA, CIOFFI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, CASTALDI, MANGILI, BLUNDO, DONNO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il figlio a carico;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) riconoscimento attraverso un'apposita disposizione interpretativa della disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, legislativo 26 marzo 2001, n. 151, della validità dell'istanza della lavoratrice anche qualora trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».
Rita GHEDINI, PARENTE, BENCINI, FAVERO, SPILABOTTE
Precluso
Il Senato,
premesso che:
le politiche del lavoro e gli interventi di riforma si sono concentrati finora soprattutto sul lavoro subordinato e solo di recente hanno raggiunto l'ambito dei lavori parasubordinati o economicamente dipendenti, con interventi comunque parziali ed episodici;
del tutto in ombra è rimasto il variegato mondo dei lavori autonomi e delle professioni, con un ritardo storico ingiustificato a fronte della crescente importanza dei lavori svolti in autonomia nell'economia moderna, e in particolare nella nostra, ma anche del ruolo ad esso assegnato dalla Costituzione del 1948;
la Carta fondamentale, infatti, non solo valorizza espressamente l'iniziativa imprenditoriale (articolo 41), ma stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme (articolo 35, primo comma);
è necessario riconoscere e conseguentemente disciplinare in maniera organica e coerente una realtà economica di dimensione e importanza decisive per lo sviluppo dei moderni sistemi produttivi e in particolare per la crescita di un terziario di qualità, a sua volta cruciale per garantire la competitività di un sistema economico quale il nostro: si tratta anche di una leva economica fondamentale per l'efficienza pubblica, per il contributo che le professioni possono dare allo svolgimento di rilevanti funzioni pubbliche e per la stessa exit strategy dalla crisi economica e industriale in cui ancora versa il Paese;
considerato che:
le recenti trasformazioni del mercato del lavoro, risultate da una profonda riorganizzazione dei cicli produttivi, hanno avuto implicazioni sociali altrettanto profonde, nella professionalità dei lavoratori autonomi e nella loro percezione della funzione svolta;
i lavori autonomi hanno quindi bisogno di peculiari forme di sostegno a fronte delle grandi trasformazioni del contesto produttivo e delle criticità che li riguardano, ora aggravate dalla difficile congiuntura economica;
si tratta di una classe di lavoratori sempre più spesso proveniente dal lavoro dipendente, che investe nel proprio ruolo professionale, che assume rischi di tipo imprenditoriale, che si sente impresa e insieme professione;
è fondamentale tenere conto dell'eterogeneità e complessità del lavoro autonomo, secondo il principio della proporzionalità delle regole al bisogno di tutela e di promozione desumibile dall'articolo 35 della Costituzione: esso implica che gli interventi normativi siano modulati in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun lavoro, ma orientando l'insieme dei provvedimenti all'obiettivo comune di valorizzare le varie forme di lavoro, e riconoscendo in tutte la fonte della ricchezza del Paese;
impegna il Governo:
allo scopo di attuare i princìpi costituzionali di valorizzazione del lavoro e di tutela di tutte le sue forme, di cui agli articoli 1 e 35 della Costituzione, in conformità con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, e con i princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario nonché con le indicazioni europee dello Small Business Act: (SBA), a valutare l'opportunità di porre in essere, già con i prossimi interventi di carattere economico - finanziario, ogni atto di competenza volto a promuovere il lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, in particolare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, favorendo una maggiore equità di trattamento e inclusione nel sistema nazionale di protezione sociale anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con priorità per coloro che svolgono attività con apporto lavorativo prevalentemente proprio al di fuori dell'attività di impresa, al fine di agevolare un riordino delle norme di previdenza e assistenza e di consentire un migliore accesso alle prestazioni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
impegna il Governo:
a prevedere adeguati strumenti di sostegno alla famiglia attraverso la regolazione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona, in particolare forniti da cooperative sociali e realtà del terzo settore, finalizzata a coniugare le esigenze di flessibilità dei servizi ai cittadini assistiti con quelle di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia dei lavoratori.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
premesso che
l'articolo 5 reca «Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
in Italia nel 2013 sono nati 511.430 bambini e le ultime statistiche registrano che le nascite di bambini prematuri rappresentano il 6,9% della natalità totale, riferita ai nati vivi.
Tra i circa quarantamila bambini nati ogni anno prima della 37ª settimana di gestazione, circa 5.600 presentano un peso corporeo alla nascita inferiore a 1.500 grammi. Tali bambini devono essere assistiti in strutture in grado di fornire cure specialistiche, affinchè sia ridotta in misura determinante la mortalità nel primo mese di vita;
la patologia dei nati prematuri, come risulta dai dati pubblicati a seguito dei più importanti convegni di neonatologia, contribuisce in misura superiore al 90% al tasso di mortalità infantile, cioè di soggetti deceduti nel primo anno di vita e gli effetti negativi hanno ricadute che possono andare oltre tale periodo; inoltre, bisogna evidenziare che tra i nati prematuri, vi sono anche i gemelli, una categoria che presenta un ancor più elevato rischio di mortalità tra i nati prematuri, soprattutto in caso di gravidanza trigemina;
purtroppo, ancor oggi, si registrano percentuali di grave disabilità di origine perinatale, oscillanti tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento dei nati vivi; anche le forme meno gravi comportano un impegno di risorse umane ed economiche di entità rilevante, tanto per la famiglia, che per le misure ospedaliere;
le unità di assistenza neonatale per bambini prematuri non sono distribuite in modo adeguato rispetto al numero dei punti nascita e al numero dei parti e spesso i genitori dei bambini prematuri devono farsi carico di costi notevoli per il trasferimento in città, diverse dal Comune di residenza, dotate di strutture di assistenza adeguate. In totale i centri operativi di Terzo Livello presenti in Italia sono 103;
considerato che:
il bambino prematuro per le sue delicate condizioni deve essere accudito dalla madre in quanto il legame affettivo aiuta il bambino a superare con più facilità la sua condizione;
durante i Convegni Nazionali organizzati da associazioni come Vivere ONLUS, insieme alla SIN (Società di Terapia intensiva Neonatale) è emerso che un bambino prematuro accudito dalla presenza e dal conforto dei propri genitori presenta miglioramenti clinici più incoraggianti rispetto ai bambini privi di tali risorse;
nell'ottica di tutelare al meglio il bambino prematuro è fondamentale, durante il ricovero in terapia intensiva e al rientro nella casa familiare, che esso riceva non solo le cure e l'assistenza degli operatori, ma anche dei genitori, in particolar modo della madre il cui rapporto viene bruscamente interrotto, subito dopo il parto;
è necessario che la madre possa prendersi cura del bambino prematuro non solo durante la degenza ospedaliera in terapia intensiva, ma anche nei primi mesi dell'ingresso nella casa familiare, fase sicuramente determinante per la sua crescita e per il suo futuro;
impegna il Governo:
ad adottare misure concrete volte a prevedere per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, l'estensione del periodo di congedo di maternità post partum obbligatorio, da beneficiare al momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: alla lettera e), eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
accade sempre più spesso, anche a causa dell'allungamento dell'aspettativa di vita e dei cambiamenti socio culturali che stanno interessando le famiglie italiane, che la cura di un familiare ricada su un unico soggetto lavoratore;
impegna il Governo:
in relazione alla lettera e, comma 2, articolo 5, del provvedimento in esame, ad estendere tale previsione anche nel caso in cui a necessitare di cure sia il coniuge o un familiare entro il secondo grado.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di. riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché. in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento, nel testo licenziato dalla Commissione, contiene una delega al Governo a rivedere le misure volte alla tutela della maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità;
tra i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è stato inserito, per volontà della Lega Nord e Autonomie, l'eventuale riconoscimento delle cosiddette «ferie solidali» vale a dire la possibilità di donare i giorni di riposo in più al collega di lavoro genitore di minore malato grave;
tale misura tuttavia, pur ribadendo che non deve costituire una forma di deresponsabilizzazione dello Stato nel garantire un sistema integrato di welfare ai propri cittadini malati gravi, suona come una beffa nei confronti dei tanti lavoratori e lavoratrici malati oncologici, i quali spesso si trovano ad affrontare il problema dell'insufficienza e quindi del superamento dei giorni di aspettativa con conservazione del posto di lavoro rispetto ai periodi di terapia;
impegna. il Governo:
a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, la possibilità di estendere la facoltà di cessione tra colleghi dei giorni di riposo e/o permessi giornalieri. in favore anche del lavoratore/lavoratrice malati oncologici che, costretti a lunghi periodi di terapia, rischiano di perdere il posto di lavoro.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»
premesso che:
gli studi sui processi di trasformazione dei sistemi di welfare in Europa hanno ormai da tempo messo in evidenza la relazione tra i mutamenti socio-demografici delle società occidentali con le crescenti difficoltà che esse stesse incontrano nel mantenere invariati i livelli delle prestazioni sociali;
la figura del caregiver familiare, soprattutto nella delicata situazione economica che stiamo vivendo, acquisisce un valore fondamentale per il welfare del nostro Paese;
il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé;
a differenza di altri Stati europei, nel nostro Paese i caregiver familiari non possono contare su benefit economici e strumenti di tutela previdenziale, sanitaria e assicurativa, che riconoscono il loro lavoro di cura invisibile;
senza il lavoro svolto dai caregiver, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato, e quindi per la collettività;
tenuto conto che:
la Regione Emilia Romagna con deliberazione legislativa n. 87 del 25 marzo 2014 ha approvato le norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare;
impegna il Governo:
a garantire il riconoscimento professionale e il sostegno della figura del cargiver familiare;
a prevedere il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi per i caregiver familiari che assistono una persona in stadio terminale.
BOCCHINO, DE PIN, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA
Precluso
Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'A.S. n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro),
premesso che:
il disegno di legge in esame è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a Mela della genitorialità;
l'articolo 5 specificamente prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro;
considerato che:
la fecondazione medicalmente assistita, alla luce della normativa vigente, non è, adeguatamente tutelata tanto da non rientrare nelle ipotesi che la legge accorda all'applicazione del congedo retribuito dal lavoro;
la legge 40 assimila la procreazione medicalmente assistita ad una terapia medica per risolvere i casi di infertilità, ma che con i suoi limiti ha agevolato esodi verso Paesi Esteri per ricorrere alle tecniche di procreazione assistita;
non è possibile per la lavoratrice chiedere un'aspettativa retribuita anziché lo stato di malattia, in quanto la fecondazione medicalmente assistita non rientra nelle ipotesi che la legge accorda;
secondo le linee guida dettate dall'INPS, la richiesta di astensione dal lavoro motivata da «fecondazione assistita come cura alla sterilità», pur non potendosi considerare «malattia» in senso classico, deve essere ad essa assimilata ritenendo congrue, tenuto conto delle giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione, una settimana prima dell'impianto e due settimane di astensione dopo il trasferimento dell'embrione nell'utero;
in molti casi le tre settimane così come evidenziate dall'lNPS non sono sufficienti a coprire tutto il periodo, ovvero stimolazione, pick up, transfer e riposo;
tale periodo è ritenuto dalle stesse lavoratrici, non rispettoso dei reali stati di salute e si ritiene che il precoce ritorno all'attività lavorativa te possa sottoporre ad un notevole stress psico-fisico che potrebbe ragionevolmente inficiare l'intervento stesso di fecondazione;
occorrono specifiche disposizioni che tengano adeguatamente in considerazione non solo il periodo oggettivamente richiesto dalle diverse tecniche di fecondazione assistita ma anche il periodo soggettivamente necessario alla donna per ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico;
è auspicabile che tali periodi di assenza non si cumulino alle assenze per malattia, come da normativa vigente, ma siano assimilate alle assenze per gravidanza, maggiormente tutelanti sia ai fini previdenziali che retributivi;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare il periodo di congedo retribuito dal lavoro in caso di astensione motivata. da «fecondazione assistita come cura alla sterilità» nonché a prevedere ulteriori e più efficaci strumenti che diano effettività alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
a prevedere una specifica disciplina che regolamenti le assenza dal lavoro nel periodo in cui le donne si sottopongono ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita;
a considerare tali periodi di astensione dal lavoro come assenze per gravidanza e non per malattia, con uguale trattamento previdenziale, senza dar luogo ad ulteriori riduzioni della retribuzione come accade oggi.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»
premesso che:
l'articolo 5 e dei disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
considerato che:
la legislazione vigente in Italia in materia di parità di genere risulta ancora carente e segna, a ben vedere, una situazione discriminatoria tra uomo e donna. Al riguardo, un dato evidente che evidenzia la situazione discriminatoria a cui si assiste, è rinvenibile nella procreazione e nella maternità. Occorre, tuttavia, mettere in luce il fatto che, al contempo, sono stati ampliati gli strumenti di tutela della maternità, infatti, con il decreto legislativo 151/2001 vengono garantiti alle lavoratrici madri permessi e congedi per la cura della prole;
allo stato attuale, è, inoltre, necessario rilevare che, ormai, è possibile ritenere superata la concezione che la cura dei figli debba essere esclusivo appannaggio della sola madre; tanto è vero che il decreto legislativo in oggetto prevede forme di garanzia anche per i padri lavoratori. È opportuno, comunque, evidenziare che il dettato normativo del decreto legislativo de quo risulta ancora, per certi versi, improntato da una logica che vede il padre subentrare nei diritti ai congedi genitoriali in via subordinata e non alternativa rispetto alla madre. Difatti, il legislatore parrebbe aver operato una scelta riconoscendo, in particolare, ai padri lavoratori il diritto ad usufruire dei congedi pieni solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o in caso di decesso della stessa, ovvero in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
considerato altresì che:
al padre sono riconosciuti i congedi in un certo senso in via residuale rispetto alla madre, ne deriva, quindi, che la cura del bambino sia incentrata e ricondotta alla figura materna, con indubbi svantaggi per le donne sotto il profilo professionale. Appare, quindi, ragionevole prevedere che i congedi possano essere attribuiti alternativamente alla madre o al padre, rimettendo ad essi la scelta da valutare caso per caso, senza alcuna distinzione di sorta;
sulla scorta delle anzidette carenze nella materia in oggetto, sarebbe ragionevole effettuare delle scelte finalizzate, con delle modifiche al dlgs. n. 151, a rivisitare la parte relativa alla fruibilità dei congedi da parte del padre così come disposto dall'articolo 28 della disposizione normativa de qua, stabilendo che gli stessi siano da considerarsi alternativi e non subordinati rispetto alla madre in tutti i settori lavorativi pubblici e privati;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel congedo di paternità, che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro, in via alternativa e non subordinata rispetto alla madre lavoratrice, per tutta la durata del congedo previsto attualmente dalla legge, in tutti i settori lavorativi pubblici e privati.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 5,inserire il seguente:
«5-bis.
(Delega al Governo in materia di riforma delle normative in materia di malattia per i lavoratori autonomi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino della normativa in materia di malattia per i lavoratori autonomi, nel rispetto dei seguenti principi:
a) ampliamento del periodo di tutela oltre i 61 giorni attualmente previsti dalla normativa vigente;
b) considerando quale parametro di riferimento il reddito percepito dal lavoratore prima della malattia, ridefinizione delle relative indennità su valori pari a:
1) 80% del reddito per malattia ospedalizzata o nel caso di sottoposizione a terapie invasive;
2) 30% del reddito per malattia domiciliare;
c) copertura dei periodi di malattia con versamenti di contributi pensionistici figurativi.»
Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis»
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica)
1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, dei decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata.».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di porte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. Nel caso di parto prematuro al congedo obbligatorio che spetta alla madre lavoratrice è aggiunto, per poter accudire il neonato, un periodo aggiuntivo di durata pari ai periodo del primo ricovero, debitamente documentato, in un'unità di terapia intensiva neonatale. Il relativo congedo obbligatorio decorre dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la percentuale dell'attuale aliquota contributiva».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agii articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di dui al comma 2.»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stessi i decreti non possono essere emanati.»;
c) al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.»;
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero del nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui al comma 2.»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stesi i decreti non possono essere emanati.»;
c) al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conronnarsi alle condizioni ivi eventualmenterormulate anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro quarantaclnque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Al comma 2, sopprimere le parole: «che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva individuazione delle corrispondenti risorse finanziare da effettuarsi in sede di emanazione dei singoli decreti legislativi, ai sensi del comma 2, articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento degli specializzandi)
1. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", nonché ai veterinari iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro il 31 dicembre 2014, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FAVERO, FILIPPI, FORNARO, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione o superamento delle medesime tipologie contrattuali;».
VERDUCCI, AMATI, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, Elena FERRARA, FILIPPI, MATURANI, MORGONI, PAGLIARI, PUPPATO, ORRU', Gianluca ROSSI, SCALIA, VACCARI, SILVESTRO, TOMASELLI, VATTUONE, ZANONI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».
GATTI, GUERRA, MARTINI, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FASIOLO, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TOMASELLI, TRONTI, TURANO, ZANONI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo progressivamente più conveniente rispetto agli altri tipi di contratti in termini di oneri diretti e indiretti;».
VERDUCCI, AMATI, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FISSORE, Elena FERRARA, FILIPPI, MATURANI, MORGONI, PAGLIARI, ORRU', PUPPATO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SILVESTRO, VACCARI, TOMASELLI, VATTUONE, ZANONI
Precluso
Al comma 1, lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) favorire il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavor anche prevedendo a tal fine appositi incentivi di carattere economico e fiscale;».
GUERRA, GATTI, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi o oggettivabili, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita e salariali, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi del presente lettera».
VERDUCCI, AMATI, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FISSORE, Elena FERRARA, FILIPPI, MATURANI, MORGONI, PAGLIARI, ORRU', PUPPATO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SILVESTRO, VACCARI, VATTUONE, TOMASELLI, ZANONI
Precluso
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri generali siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;»
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) razionalizzazione, semplificazione ed unificazione del sistema delle regole delle sanzioni in materia di lavoro ed in materia previdenziale ed assistenziale, accorpando e riducendo il numero delle tabelle previdenziali applicabili, revisionando le violazioni in materia di lavoro con raggruppamento in tipologie affini, al fine di rendere immediatamente comprensibile ai datori di lavoro ed ai lavoratori la sanzione applicabile, prevedendo come per il settore tributario sistemi di definizione concordata nel settore della vigilanza in materia giuslavoristica e previdenziale nel caso di adesione del datore di lavoro al verbale di accertamento delle violazioni escludendo i casi di reati penali o evasione contributiva o comunque di registrazioni non effettuate e/o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».
BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerate le persistenti difficoltà delle donne ad avere percorsi lavorativi continui ed evoluzioni di carriera;
impegna il Governo:
in relazione all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, a considerare nella produzione dei decreti delegati, quale parametro pervasivo, l'inclusione nel mercato del lavoro delle donne, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione con il tempo di famiglia sulla base di orari di lavoro flessibili, a politiche attive di orientamento e collocamento, a specifici programmi di formazione per il recupero di competenze nelle transizioni dovute alla natalità e alla cura dei figli, all'impiego mirato della leva fiscale per incentivarne soprattutto la riassunzione ad ogni età.
GASPARRI, BERGER, SERAFINI, PAGANO
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di collaborazioni familiari occasionali)
1. Allo scopo si sostenere lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane, sia in forma individuale che societaria, dedite alla panificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo contenente disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico delle stesse, in materia di collaborazioni familiari occasionali.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità per le imprese, in deroga alla normativa previdenziale vigente, senza corresponsione di compensi, di avvalersi delle collaborazioni familiari occasionali di parenti ed affini, entro il terzo grado;
b) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali possano anche riguardare chi è già titolare di altro rapporto di lavoro, svolto non in modo prevalente o continuativo, o pensionato, o studente;
c) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali siano svolte per un periodo complessivo non superiore alle 720 ore, frazionate, nel corso dell'anno solare».