Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 327 del 08/10/2014
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
327a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
(Pomeridiana)
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Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 328 del 9 ottobre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).
Si dia lettura del processo verbale.
BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.
Sul processo verbale
BARANI (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale, proprio per dimostrare che per un argomento così importante il Senato è a pieni ranghi.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, il sistema non funziona.
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,07).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(24) ZELLER E BERGER. - Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile
(103) GATTI ed altri. - Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(165) BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura
(180) GHEDINI Rita ed altri. - Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare
(183) GHEDINI Rita ed altri. - Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco
(199) ICHINO ed altri. - Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro
(203) DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera
(219) COMAROLI ed altri. - Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale
(263) SANGALLI ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(349) DE POLI. - Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità
(482) DE POLI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
(500) DE POLI. - Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori
(555) ICHINO ed altri. - Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione
(571) BITONCI. - Disciplina del documento unico di regolarità contributiva
(625) BERGER ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura
(716) NENCINI. - Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati
(727) BAROZZINO ed altri. - Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(893) PAGLINI ed altri. - Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(936) DI MAGGIO ed altri. - Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento
(1100) FRAVEZZI ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo
(1152) DE PETRIS ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito
(1221) ICHINO ed altri. - Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni
(1279) SACCONI ed altri. - Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro
(1312) ROSSI Mariarosaria ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione
(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Bellanova ed altri)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,08)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1428, con il seguente titolo: Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409.
Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, ho deciso di consegnare la restante parte del testo del mio intervento alla Presidenza. (Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento, affinché venga allegato al Resoconto.
Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento, che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1428. (Prolungati applausi ironici dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-ILC. Vive proteste dal Gruppo M5S).
AIROLA (M5S). Ora puoi andare!
VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna!
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento, interamente sostitutivo, presentato dal Governo. (Applausi ironici dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-ILC).
Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.
Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito. (Applausi ironici e proteste dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-ILC).
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 16,09, è ripresa alle ore 17,20).
Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
Parlamento in seduta comune, convocazione
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge delega lavoro. Per la discussione generale sulla fiducia sono state ripartite due ore, tenendo conto delle richieste avanzate dai Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama, pertanto, avrà inizio attorno alle ore 21.
La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che nella seduta antimeridiana di domani, alle ore 13, il Governo renderà un'informativa sulle misure di prevenzione per il virus Ebola. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.
In relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune, la seduta antimeridiana di martedì 14 ottobre non avrà luogo.
Infine, nella seduta pomeridiana di mercoledì 15 ottobre si procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario.
Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha proceduto all'organizzazione della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1428 e connessi (Delega lavoro).
Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:
| Mercoledì | 8 | ottobre | pom. | h. 16 | - Seguito disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il virus Ebola (giovedì 9, alle ore 13) |
| Giovedì | 9 | " | ant. | h. 9,30 | |
|
| |||||
| Giovedì | 9 | ottobre | pom. | h. 16 | - Interpellanze e interrogazioni |
| Martedì | 14 | ottobre | pom. | h. 16,30 | - Doc. LVII n. 2-bis - Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014
- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi (Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 ottobre)
- Votazione per l'elezione di un senatore Segretario (mercoledì 15, pom.)
- Disegno di legge n. 1612 - Decreto-legge n. 132 - Processo civile (Scade l'11 novembre)
- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Votazione sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini (Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico) (giovedì 16, ant.) |
| Mercoledì | 15 | " | ant. | h. 9,30-13 | |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | |
| Giovedì | 16 | " | ant. | h. 9,30-14 | |
|
| |||||
| Giovedì | 16 | ottobre | pom. | h. 16 | - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento |
Il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 14 ottobre, alle ore 11, per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dai senatori.
Le proposte di risoluzione alla Nota di aggiornamento dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1612 (Decreto-legge n. 132 - Processo civile) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 13 ottobre.
Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII n. 2-bis
(Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014)
(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| Relatore |
| 30' |
| Relatore di minoranza |
| 30' |
| Governo |
| 30' |
| Votazioni |
| 30' |
| Gruppi 4 ore, di cui: |
| |
| PD |
| 53' |
| FI-PdL XVII |
| 34' |
| M5S |
| 27' |
| NCD |
| 24' |
| Misto |
| 21' |
| LN-Aut |
| 18' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE |
| 17' |
| GAL |
| 16' |
| PI |
| 16' |
| SCpI |
| 15' |
| Dissenzienti |
| 5' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| Relatori |
| 40' |
| Governo |
| 40' |
| Votazioni |
| 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui: |
| |
| PD | 1 h. | 6' |
| FI-PdL XVII |
| 43' |
| M5S |
| 34' |
| NCD |
| 30' |
| Misto |
| 26' |
| LN-Aut |
| 22' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE |
| 21' |
| GAL |
| 21' |
| PI |
| 20' |
| SCpI |
| 18' |
| Dissenzienti |
| 5' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1612
(Decreto-legge n. 132 - Processo civile)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| Relatore | 1 h. |
|
| Governo | 1 h. |
|
| Votazioni | 1 h. |
|
| Gruppi 7 ore, di cui: |
| |
| PD | 1 h. | 33' |
| FI-PdL XVII | 1 h. |
|
| M5S |
| 47' |
| NCD |
| 42' |
| Misto |
| 36' |
| LN-Aut |
| 31' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE |
| 30' |
| GAL |
| 29' |
| PI |
| 28' |
| SCpI |
| 26' |
| Dissenzienti |
| 5' |
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, è chiaro che questa modifica del calendario è stata approvata a maggioranza nella riunione dei Capigruppo. Noi abbiamo avanzato proposte alternative, e non solo in merito alla tempistica (anche la nostra proposta, infatti, avrebbe modificato il calendario).
I tempi che sono stati adesso da lei indicati, per quanto ci riguarda, non sono assolutamente congrui per discutere sulla questione di fiducia. Ripeto in questa sede il concetto che ho già espresso durante la riunione dei Capigruppo: non posso non registrare che, relativamente all'informazione doverosa dovuta ai senatori su questo maxiemendamento, vi sono stati comportamenti certamente non congrui a quella che dovrebbe essere una delega del Parlamento.
Questa è una delega che il Senato rilascia al Governo, il Governo addirittura si autodelega, nel senso che mette la fiducia sul provvedimento; siamo venuti a sapere del maxiemendamento ieri (chi si è collegato al sito di «The Huffington Post» ha potuto stamparne il testo); inoltre, durante un'intervista, sono stata informata da Sky che il testo era stato ulteriormente modificato. Alla fine, signor Presidente, il testo del maxiemendamento ci è stato distribuito nella riunione dei Capigruppo.
Tutti abbiamo chiesto - e io ho appoggiato anche la richiesta formulata da altri colleghi - di avere un tempo congruo per esaminare il testo del maxiemendamento, le relative modifiche e fare le nostre valutazioni, che ovviamente dovrebbero essere condivise da tutto il Gruppo: questo, signor Presidente, credo sarebbe stato assolutamente fattibile, visto che sono le 17,20. Certamente non sarebbe stato riparatore di quello che è accaduto, perché mettere la fiducia su un disegno di legge delega è, a mio avviso, in chiara violazione della Costituzione. Si sono citati i precedenti, ma come si può vedere sono stati precedenti molto rari, che si possono contare sulle dita di una mano, e a maggior ragione avevamo ed abbiamo bisogno di tempo.
Per quanto ci riguarda, quindi, la modifica del calendario potrebbe consistere nello svolgere oggi la discussione sulla fiducia e spostare a domani mattina le dichiarazioni di voto e la chiama. Di conseguenza, signor Presidente, sarebbero spostati anche tutti gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno. Inoltre, avendo io chiesto ieri un'informativa sull'ebola che nella Capigruppo è stata inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani, chiedo di anticipare l'informativa sulla questione Ebola rispetto alla discussione del disegno di legge in materia diffamazione.
PRESIDENTE. Senatrice De Petris, come sa, sui tempi non si può votare, si voterà soltanto sulla proposta di anticipare l'informativa rispetto a quanto previsto.
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto manifesto perplessità sulla previsione della chiama alle ore 21. Se non sbaglio, dobbiamo aspettare che la 5a Commissione finisca di analizzare il maxiemendamento e, di conseguenza, non sapendo esattamente a che ora la 5a Commissione finirà l'esame del testo e porterà in Aula il parere, penso che stimare così esattamente quando inizieremo la chiama sia abbastanza azzardato.
Se ben ricorda, anche noi, nella Capigruppo, abbiamo chiesto un tempo congruo per poter analizzare il maxiemendamento. Non abbiamo chiesto tanto tempo, solo qualche ora per poterlo recepire ed esaminarlo insieme ai colleghi all'interno del Gruppo. Abbiamo chiesto la possibilità di poter discutere quel testo e di poter andare a domani mattina per la votazione.
Non abbiamo chiesto la luna, abbiamo avanzato proposte che sembravano condivisibili, e qui ringrazio pubblicamente il Ministro e anche lei, Presidente, per il tentativo di trovare una soluzione condivisa rispetto alle proposte della minoranza e alle esigenze del Governo. Quel che mi dispiace è che, a mio parere, c'è stato un irrigidimento da parte dei Capigruppo di maggioranza, che hanno chiesto a gran voce di poter andare al voto questa sera. Secondo noi la richiesta serve ad irrigidire ulteriormente i rapporti tra maggioranza e minoranza, andando anche contro, lo ribadisco, l'apertura che vi è stata da parte sua e del Governo.
Di conseguenza, non ci si lamenti - e mi rivolgo ai colleghi Capigruppo ma lo ricordo anche ai colleghi di maggioranza - se poi in Aula succedono determinate cose, se l'opposizione o la minoranza utilizza gli strumenti parlamentari per poter far valere i propri diritti. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX).
Quando in Conferenza dei Capigruppo si avanzano richieste, e il Governo è d'accordo con quelle della minoranza, dagli irrigidimenti successivi si traggano le conseguenze. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, la modifica del calendario che avanzo è quella presentata in sede di Conferenza dei Capigruppo. Ho chiesto un tempo di quattro ore per poter esaminare approfonditamente il testo definitivo presentato nel maxiemendamento del Governo e ho chiesto altresì che fosse possibile rimettere in calendario l'informativa urgente del ministro Alfano, già richiesta ieri sera e non approvata qui in Aula, riguardo agli urgenti fatti sopravvenuti in conseguenza dell'accertata mancanza delle immagini dalle videocamere di sorveglianza collocate all'interno dell'ufficio del procuratore generale della corte d'appello di Palermo, dottor Roberto Scarpinato.
In sede di Conferenza dei Capigruppo, però, ho dovuto verificare ancora una volta che non vi è la possibilità che una richiesta che ritengo legittima, ossia quella di poter valutare con un tempo congruo questo nuovo testo che il Governo ha presentato, sia accolta dai Gruppi di maggioranza. Per questo motivo, come ho espresso molto chiaramente, la sensazione che ne ricevo è che arrivi, da parte dei Gruppi di maggioranza, ma anche dal Gruppo di Forza Italia, l'ennesimo segnale che si vuol procedere verso un atteggiamento di muro contro muro nei confronti di una richiesta tranquilla e normale, avanzata dal principale, vero Gruppo di opposizione qui al Senato della Repubblica, volta ad avere tempo e a trasferire il voto a domani, senza la necessaria urgenza di una fiducia ormai già chiesta, che abbiamo ampiamente contestato, sia nei termini sia nelle modalità, su un disegno di legge di delega.
Ancora una volta, invece, da parte dei Gruppi di maggioranza e di Forza Italia, vi è un'opposizione netta a svolgere in maniera coerente un lavoro di esame del nuovo testo di legge. Contrariamente al ministro Poletti, che stamattina qui in Aula ha annunciato, scatenando una bagarre, di aver proceduto con il Governo a un confronto continuo che ha portato al testo definitivo (e lì ha mentito), avevo chiesto di avere del tempo per valutare questo nuovo testo, e magari trovarvi effettivamente alcuni punti che potessero essere riportati, anche con una contestazione negativa, nella discussione e nella dichiarazione di voto. A questa maggioranza - a quella vera e a quella presunta, di Forza Italia - quest'atteggiamento non è mai piaciuto e non piace mai, perché poi si vuole poter accusare il Movimento 5 Stelle di andare al muro contro muro; muro contro muro che invece è voluto da voi, signori del Partito Democratico, di Nuovo Centrodestra, nonché di Sciolta-Scelta Civica (insomma, di quella roba là), e anche di Forza Italia. Questa cosa non è ammissibile, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S).
Volete il muro contro muro? Lo ribadisco ancora una volta, siamo disponibili, perché abbiamo la serenità di aver presentato una proposta che non aveva nulla di aberrante, ossia del tempo per esaminare il nuovo testo. Renzi vuole andare avanti bruciando le tappe? Va bene, il presidente Zanda, novello Presidente del Senato, vuole andare avanti bruciando le tappe? Faccia pure. Noi qua rimaniamo e qui riporteremo volta per volta le questioni sensate. (Applausi dal Gruppo M5S).
FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, onde evitare di essere frainteso rispetto al ragionamento che cercherò di formulare, premetto che, se non avessimo - o meglio, se il Governo non avesse - posto la questione di fiducia sul maxiemendamento che descrive la delega sul lavoro, probabilmente avrei espresso voto favorevole al provvedimento in esame. Il ragionamento che mi accingo a fare è quindi più di metodo, che di merito.
Il motivo per cui tante volte in Parlamento si finisce per programmare i lavori in modo da votare la questione di fiducia non all'interno dei normali tempi che scandiscono il lavoro d'Aula è dettato da necessità e da eccezionalità. In passato, questo lo si è sempre registrato quando si sono votati i provvedimenti finanziari, quando è stata posta la questione di fiducia sulla legge di stabilità. Altrimenti si è operato così quando la fiducia è stata posta su provvedimenti di tipo diverso, di cambiamento di disposizioni ordinamentali e quant'altro. In ispecie, credo che questa possa essere una necessità visto che la fiducia viene chiesta su una legge delega, quindi su una legge che non soltanto cambia, sconvolge disposizioni in tema di diritti sul lavoro, ma tende a cambiare la cultura, la mentalità.
Altro ragionamento insiste, nel dibattito che stiamo tenendo, sul fatto che tante volte le decisioni vengono prese per ordinare la comunicazione su di esse. È famoso l'aneddoto riferito a una riunione di capicorrente democristiani riunita attorno agli anni Ottanta per prendere una decisione: uno dei capicorrente, protraendosi la discussione oltre le ore 20, si fermò e disse: «Accendiamo il televisore e vediamo cosa abbiamo deciso». Questo per dire che, se la necessità di votare stasera è dettata dal fatto che nella riunione in corso a Milano c'è la massima attenzione su quello che sta avvenendo qui a Roma, con i tempi preannunziati dalla Presidenza si voterà soltanto dopo il telegiornale e tutta questa fatica sarà assolutamente inutile.
Lei, signor Presidente, ha detto che l'organizzazione prevede due ore per la discussione generale; vi saranno otto interventi di dieci minuti in dichiarazione di voto, con durata presumibile di un'ora e venti minuti; la chiama dovrebbe quindi iniziare verso le 21,20; ci vorrà poi un'ora o poco più per la chiama e avremo finito alle 22,30. La notizia dell'approvazione della legge delega verrà quindi diffusa dai telegiornali della notte, che non sono così importanti come quelli delle ore 20 e dell'ora di pranzo. Allora, come detto dai colleghi intervenuti in precedenza, perché questo muro contro muro? Perché non organizzare i lavori non sul merito, ma con un'osservanza al metodo?
È stato osservato, ad esempio, dalla senatrice De Petris, con la sua esperienza, che siamo un po' straniti per il fatto che del maxiemendamento ne argomentassero tutte le televisioni, mentre non mi risulta che fosse a disposizione del capogruppo del PD, senatore Zanda, altrimenti il senatore Zanda l'avrebbe messo a disposizione dei suoi colleghi. Ho domandato al senatore Paolo Romani e neanche il senatore Romani ne ha avuto notizia. Si è mutuata un'abitudine: quello che avviene nelle aule di giustizia, quando i cancellieri danno delle indiscrezioni su notizie riguardanti la procedura, è avvenuto anche con gli uscieri di Palazzo Chigi. Ma è un problema di metodo e non di merito.
Se invece il Governo, come si faceva nel passato, avesse proceduto ad inviarci il maxiemendamento, quello a cui siamo andati incontro non sarebbe successo. Sarebbe stato preferibile organizzare i lavori così come sono stati organizzati in precedenza, con una quantità di tempo maggiormente congrua e limitatamente sufficiente, come osservato dal Movimento 5 Stelle e dal presidente Centinaio della Lega, quindi non soltanto due ore. Non stiamo trattando di una fiducia su un provvedimento urgente ma di minima portata, bensì di una fiducia sulla delega sul lavoro. Il presidente Zanda ha sacrificato i tempi a disposizione del PD, e in questo modo neanche quella voce interna al PD che abbiamo visto in dissidenza potrà trovare spazio nel dibattito d'Aula. Se invece organizzassimo i lavori con un tempo maggiore e quindi sufficiente, attorno alle tre ore, ed effettuassimo la votazione ordinatamente per le 9,30 di domani mattina, tutto potrebbe procedere molto più tranquillamente e forse - mi sia permesso l'uso di questo avverbio - anche più elegantemente.
D'ANNA (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANNA (GAL). Signor Presidente, il senatore Mario Ferrara è intervenuto a mia insaputa; altrimenti non mi sarei permesso di proferire parola dopo il mio Capogruppo. Credo, però, che il mio intervento esuli un po' dall'appartenenza.
Intendo evidenziare ai colleghi che noi non ci accingiamo ad esprimere un voto di fiducia, ma ci accingiamo a fare un atto di fede. Infatti, dobbiamo dare una delega al Governo che fino ad un'ora fa era completamente evanescente e della quale non si conoscevano i contorni né i limiti, con buona pace dell'articolo 76 della Costituzione. Per coloro che sono appassionati di statistica, ricordo che l'unico disegno di legge delega al Governo su cui è stata apposta la questione di fiducia è stato con il Governo Amato. Allora, vivaddio, questo è il gioco delle parti, che la politica comporta: c'è la critica dell'opposizione, quando svolge il suo «mestiere» e non si distrae («Et Homerus aliquando dormit», come diceva qualcuno), e c'è la maggioranza che spinge. Si pone la questione di fiducia su un disegno di legge delega il cui testo (mi rivolgo ai giornalisti, se la stampa ha ancora un minimo di spina dorsale per dire le cose come stanno, e mi rivolgo agli astanti), che contiene tutto lo scibile in materia di lavoro, è stato reso noto ai senatori non prima di venti-trenta minuti fa.
Signor Presidente, forse dobbiamo istituire il «giorno della maledizione», cioè il giorno 8: infatti, entro l'8 agosto abbiamo dovuto approvare la riforma costituzionale perché altrimenti l'Italia sarebbe andata alla deriva; oggi è l'8 ottobre e, poiché sono riuniti in pompa magna in quel di Milano i maggiorenti dell'Unione europea, noi dobbiamo offrire questo cadeau. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, come lei ha ricordato, il suo Capogruppo è già intervenuto. La prego di avanzare la proposta di variazione del calendario.
D'ANNA (GAL). Concludo. Se mi consente, signor Presidente, in tutta questa fretta vorrei sapere se il signor Presidente della Repubblica, al quale io mi inchino deferente, che per anni, durante i Governi di centrodestra, ha corretto finanche gli aggettivi, si è distratto in questo periodo. (Applausi dal Gruppo LN-Aute del senatore Giarrusso). In questo momento, alla ventunesima fiducia apposta su un disegno di legge delega i cui contorni non sono noti, perché l'amico e mio conterraneo presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non eleva la sua voce a tutela dei diritti del Parlamento? Qui infatti stiamo delegando «in bianco» il potere legislativo al potere esecutivo! (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Campanella. Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la prego di avanzare la proposta di variazione del calendario.
D'ANNA (GAL). La mia proposta è che si recuperi un minimo di senso delle cose e si lasci almeno spazio ad un minimo di dibattito affinché questo non debba avvenire con la clessidra, contando il minuto in più o in meno. (Applausi del senatore Campanella). Già si è fatto scempio sia della prassi che della Costituzione.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Prima di darle la parola, però, ricordo che chiunque può intervenire sul calendario dei lavori. La Presidenza ha il compito di armonizzare i tempi e di chiedere che siano avanzate delle proposte concrete di variazione. Ed è questo che farò.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, io ho chiesto la parola appunto perché ho una proposta concreta di variazione.
Io chiedo che (auspicabilmente già domani mattina, perché sarebbe giusto per quello che sto per chiedere, ma comunque molto rapidamente nel corso dei prossimi giorni) il calendario dei lavori possa prevedere in quest'Aula la presenza del ministro Alfano per discutere con lui (e farlo davanti al Paese in maniera pubblica e trasparente) il senso della circolare che il Ministro stesso ha emanato ieri.
Siccome nel corso di queste ore si sta verificando un'opposizione molto netta di molti sindaci di molte città italiane, fino al possibile scontro istituzionale tra diversi poteri dello Stato (che è un fatto abbastanza significativo e da prendere almeno in considerazione), sarebbe utile discutere di tale questione, che riassumo per i colleghi...
PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, è già trascorso un minuto, che è il tempo che intendo concedere a tutti gli interventi.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, allora dico semplicemente che, dinanzi alla circolare di ieri del ministro Alfano, che chiede ai prefetti di cancellare la registrazione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero nei Comuni italiani, noi chiediamo, come componente del Gruppo Misto di Sinistra Ecologia e Libertà, che il calendario delle prossime ore affronti questo tema.
GIOVANARDI (NCD). Bisogna far rispettare la legge italiana!
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Noi chiediamo di sapere se questa è una posizione del Ministro dell'interno oppure è una posizione del Governo nazionale.
GIOVANARDI (NCD). Bisogna far rispettare la legge italiana!
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Siccome ho sentito il principale partito che sostiene il Governo nazionale esprimere un elemento di dissenso, vorrei sapere se il Ministro dell'interno parla a titolo personale o se rappresenta il Presidente del Consiglio ed il Governo. E vorrei che non se ne discutesse in una sala, ma davanti agli occhi del Paese.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Ricordo anche a lei che ha solo un minuto di tempo per il suo intervento.
GIARRUSSO (M5S). Ma chi lo ha detto? Questa è un Assemblea sovrana! Ma vogliamo finirla? ( Commenti del senatore Palma).
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che il mio minuto parta da adesso.
Io volevo proporre una modifica... (Il microfono del senatore Crosio si disattiva automaticamente).
GIARRUSSO (M5S). Ma lo faccia parlare! Questa è un'Assemblea sovrana!
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, ancora non ci siamo scambiati i ruoli.
Prego, senatore Crosio.
CROSIO (LN-Aut). La mia proposta si articola in due momenti. Visto che Camera e Senato sono impegnati congiuntamente per il teatrino che riguarda il CSM e la Corte costituzionale, sapendo di trovare il suo favore, io propongo che tale questione sia affrontata nelle giornate di venerdì e di lunedì, per quanto riguarda appunto Camera e Senato.
PRESIDENTE. Questa è una proposta che riguarda il calendario dei lavori della Camera.
CROSIO (LN-Aut). Riguarda anche noi, signor Presidente, dal momento che dobbiamo partecipare a quelle votazioni.
PRESIDENTE. Non possiamo in ogni caso modificare il calendario della Camera. Le chiedo di fare una proposta di variazione che riguardi il nostro calendario, la prego, senatore Crosio.
CROSIO (LN-Aut). Posso fare la mia proposta senza essere interrotto?
PRESIDENTE. Sì, ma faccia una proposta che riguardi il nostro calendario e non quello della Camera.
CROSIO (LN-Aut). La proposta è di votare congiuntamente nelle giornate di lunedì e venerdì. Nello spazio che rimane libero, io vorrei proporre all'Aula di prendere in considerazione una mozione presentata dalla lega Nord, la 1-00184, che riguarda l'attuazione di un sistema fiscale di compensazione e di competitività per i territori della Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola che confinano con la Confederazione elevetica.
Vorrei spiegare - come ho già detto ieri al Ministro del lavoro - che su questo specifico tema, sul quale ho visto anche l'assenso da parte del Ministro, riteniamo ci siano le condizioni per fare una mozione che credo abbia il conforto trasversale di tutta l'Aula, al fine di dare veramente un impulso all'economia di quelle zone di confine.
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Ho chiesto io di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Palma, il senatore Romani è il suo Capogruppo e ha chiesto prima di intervenire.
PALMA (FI-PdL XVII). Sul fatto che parli il senatore Romani perché è il mio Capogruppo sono d'accordo.
PRESIDENTE. Mi fa piacere che lei sia d'accordo.
PALMA (FI-PdL XVII). No! Evitiamo di dire cose che non sono vere. Ho chiesto prima io di parlare e poi l'ha chiesto il senatore Romani.
SANTANGELO (M5S). Ha ragione!
GIARRUSSO (M5S). Ha ragione il senatore Palma.
PALMA (FI-PdL XVII). In ogni caso, non ho alcun problema a parlare dopo.
PRESIDENTE. Senatore Romani, la prego di parlare. Il suo minuto sta trascorrendo.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, essendo Capogruppo non so se ho proprio un minuto a mia disposizione. In ogni caso, intervengo perché della discussione che avviene in sede di Capigruppo non rimane traccia, mentre ne rimane degli interventi che vengono svolti in quest'Aula.
Nella Conferenza dei Capigruppo ho sottolineato il fatto che l'arrivo del maxiemendamento è avvenuto alle 16,32 di questo pomeriggio. Il maxiemendamento ha una sua complessità nel raffronto con il testo precedente editato dalla Commissione. Tuttavia, nella sede in cui gli approfondimenti vengono svolti, un altro documento doveva essere oggi analizzato, e mi riferisco alla trascrizione dell'intervento del ministro Poletti. Ciò che non è stato scritto nel maxiemendamento è stato detto dal ministro Poletti, che è molto importante rispetto alla genericità del maxiemendamento presentato.
Quindi, il tempo che abbiamo richiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo era quello che ritenevamo necessario per svolgere un approfondimento non solo del maxiemendamento presentato in ritardo, ma anche e soprattutto delle lunghe ed interrotte dichiarazioni del ministro Poletti.
Ci è sembrato improprio procedere troppo velocemente con la richiesta del voto di fiducia nella giornata di oggi, dal momento che era venuta meno - lo dico in questa sede - la coincidenza fra la conferenza stampa del Primo Ministro, anzi del Presidente del Consiglio italiano, e il voto di fiducia che immaginavamo il nostro Presidente volesse vantare in sede di conferenza stampa con i colleghi Hollande e Merkel.
Pertanto, essendo venuta meno questa coincidenza che ci sembrava politicamente rilevante, ritenevamo che si dovesse avere tutto il tempo necessario per approfondire un decreto complesso proprio per la separatezza del documento dalle dichiarazioni del Ministro.
Nonostante questo, è stato richiesto dalla maggioranza di arrivare oggi, in ogni caso, al voto alle ore 21. Devo dire però che a questo punto mi sembra improbabile arrivare a detto orario, in quanto la Commissione bilancio si è prima riunita e poi ha interrotto la seduta e, quindi, deve ancora riunirsi per una seconda volta e dare in venti o trenta minuti la propria opinione nei confronti del documento.
Immaginando una lunga discussione, circa 140 minuti, ed interventi in sede di dichiarazione di voto, mi sembra improbabile che sin da questo momento si possa immaginare che il voto di fiducia avvenga nell'ora prevista, ovvero alle 21.
Ribadisco quindi in quest'Aula la nostra contrarietà nei confronti non solo del calendario proposto, ma anche rispetto al fatto che venga richiesto un voto di fiducia su un documento - ribadisco - generico già nella sua confezione generale, poi modificato in maniera ancora più generica nel maxiemendamento presentato e successivamente condiviso dalle dichiarazioni del ministro Poletti, che sembra abbiano delle aggiunte che tengono conto di altri documenti editati, documentati e approvati in altre sedi non propriamente istituzionali ma di partito. La complessità dell'analisi esigeva da parte dell'Aula - a nostro avviso - la necessità di approfondire questo provvedimento ben oltre la giornata di oggi.
Questa è la posizione di Forza Italia, che lei ben conosce e che mi sembrava opportuno ribadire anche in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVIIe del senatore Barani).
MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, colleghi, in questo clima che onestamente sembra surreale, che ci sia una richiesta di un voto di fiducia su una legge delega e ci siano...
PRESIDENTE. La prego di avanzare una proposta di variazione.
MARTON (M5S). Lasciala parlare!
MUSSINI (Misto-MovX). Presidente, mi permetta di manifestarle veramente la mia inquietudine rispetto a quelli che stanno diventando i lavori di un'Aula che dovrebbe avere un suo mandato, una sua regolarità e anche una chiarezza nel provvedere alle necessità del Paese. (Applausi del senatore Candiani).
PRESIDENTE. Senatrice Mussini, il suo Capogruppo ha già parlato e ha espresso una proposta di variazione. Le chiedo, quindi, di avanzare la sua proposta.
MUSSINI (Misto-MovX). Presidente, faccio la mia proposta che lei sicuramente troverà quanto meno credibile.
Chiedo che venga inserito nel calendario, martedì prossimo, il disegno di legge Grasso, n. 19, in materia di anticorruzione, che mi sembra veramente ciò di cui questo Paese ha bisogno. (Applausi dal Gruppo M5S). Vorrei anche ricordare il balletto che c'è stato nell'inserimento, nella sottrazione, nell'attesa del Governo in Commissione giustizia. Queste sono le cose urgenti.
PRESIDENTE. Per precisare, il disegno di legge Grasso e il disegno di legge che è stato poi redatto dalla Commissione sono cose diverse. Penso che lei parli del disegno di legge Grasso e non del testo unificato D'Ascola.
MUSSINI (Misto-MovX). Perdoni la mia inesperienza, Presidente: diciamo allora il testo unificato.
PRESIDENTE. Allora, tanto per precisare, è il testo unificato D'Ascola e non Grasso. (Applausi della senatrice Lezzi).
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, è passato tantissimo tempo, ma sono sicuro che lei ricorderà. Ad inizio giugno del 2013 lei aveva abolito totalmente la mia possibilità di proporre un disegno di legge riguardo alla cancellazione degli accordi internazionali e, dietro vostra indicazione, come uffici di Presidenza, avevo presentato una mozione che però continua a rimanere lettera morta. Mi riferisco alla mozione n. 53 del 3 giugno 2013. Potrebbe essere ora di portare avanti un'attività di questo tipo.
CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, anch'io vorrei proporre una correzione di calendario per parlare di una cosa della quale abbiamo parlato durante la delega lavoro.
PRESIDENTE. Proposta.
CIOFFI (M5S). Chiedo quindi di porre in discussione la mozione n. 253, che parla di come vorremmo sfruttare in maniera seria, profonda ed efficiente le energie rinnovabili, che potrebbero produrre tanti, ma tanti posti di lavoro, a dispetto di quello che il Governo vuole fare riducendo posti di lavoro. La proposta è quindi di inserire nel calendario, nella giornata di martedì, la mozione n. 253.
CATALFO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALFO (M5S). Signor Presidente, dato che siamo venuti a conoscenza del maxiemendamento da poco e che esso contiene delle variazioni al testo originale, per ben far capire che il Movimento 5 Stelle sapeva verso cosa andava questo Governo, chiediamo che venga messa in calendario la mozione n. 220, che è una mozione di sfiducia al ministro Poletti, che non sta facendo altro che distruggere il lavoro in Italia. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatoreConsiglio).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, volevo dare la possibilità ai senatori presenti in quest'Aula di approfittare finalmente di un'occasione e dimostrare di avere coraggio. Il 5 e 6 settembre il Gargano ha subito ingenti danni. Una parte della Puglia è stata fortemente danneggiata. Nonostante sia stata presentata la mozione 1-00316 sul Gargano, essa non è stata calendarizzata nella Conferenza dei Capigruppo a ridosso della presentazione, avvenuta il 30 settembre, e i senatori ai quali ho chiesto di valutare la problematica non sono stati nemmeno pronti ad accogliere le esigenze di questi cittadini che hanno veramente bisogno di essere aiutati.
Siamo andati sul territorio, abbiamo visto quello che è successo, la calamità naturale... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Propone quindi di inserire la mozione sul Gargano. (Proteste dal Gruppo M5S).
DONNO (M5S). Mi faccia finire!
GIARRUSSO (M5S). Presidente, la faccia parlare!
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, ha parlato più del minuto consentito e ha illustrato la mozione sul Gargano. (Proteste dal Gruppo M5S).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Io credo che, considerata l'importanza di questo momento, si possano concedere trenta secondi in più a una collega per terminare un intervento.
PRESIDENTE. Va bene, lei avrà un minuto e trenta secondi.
MONTEVECCHI (M5S). Non a me: i trenta secondi dovevano essere concessi alla collega Donno. Il fatto che lei si rivolga così a me non le fa onore, comunque. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Guardi, l'onore me lo difendo da solo. (Commenti dal Gruppo M5S).
Cerchi di intervenire e di fare la proposta di variazione del calendario, se i suoi colleghi glielo consentono.
MONTEVECCHI (M5S). Se me lo concede lei, farò una brevissima introduzione di trenta secondi per far capire l'importanza della variazione del calendario che propongo.
PRESIDENTE. Prego.
MONTEVECCHI (M5S). Il 5 ottobre «Report» ha mandato in onda un servizio in cui si è denunciato un caso gravissimo, tanto che la stessa conduttrice Milena Gabanelli si augurava si trattasse di un'allucinazione e affermava di preferire di essere radiata dell'albo dei giornalisti pur di essere smentita su quanto denunciato. (Applausi dal Gruppo M5S). Parliamo dello scandalo delle valvole dei pacemaker (Applausi dal Gruppo M5S)e di un conflitto di interessi grosso come una casa perché il direttore generale del Ministero, la signora Marcella Marletta, dovrebbe vigilare sull'Istituto superiore di sanità e sul marito, Carmine Guarino, che sta nell'ufficio preposto al controllo dei cerotti, il che confligge con quanto disposto da una direttiva europea.
PRESIDENTE. Quale atto vuole che si inserisca nel calendario?
MONTEVECCHI (M5S). Voglio che si inserisca la mozione di sfiducia alla ministra Lorenzin (Applausi dal Gruppo M5S), che abbiamo presentato già a giugno a seguito del caso Avastin-Lucentis che la Ministra non ha risolto con il suo decreto, per non parlare delle dichiarazioni imbarazzanti in merito all'eterologa... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. D'accordo, mozione sfiducia Lorenzin.
GIARRUSSO (M5S). Deve dare la parola ai senatori e lasciarli terminare.
BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BULGARELLI (M5S). Comandante, buonasera.
Chiedo di inserire in calendario un argomento che trovo sempre molto attuale: il limite della decretazione d'urgenza. Mi riferisco alla mozione n. 223. Credo siano evidenti le motivazioni di questa mozione però, visto che ho un minuto e mezzo, come la mia collega Montevecchi, ne approfitterei per dirle tutti, così tutta l'Aula né verrà a conoscenza. Anche la Corte costituzionale ha detto che sarebbe ora di smetterla con tutti questi decreti di urgenza, che di solito sono omnibus e non rispettano la necessità e l'urgenza come da Costituzione.
È evidente che, a forza di fare decreti, si attua un'alterazione del rapporto fra esecutivo e legislativo, come sempre a favore del Governo, e questa legge delega, per l'ennesima volta, lo conferma. Il Governo presenta una proposta al Parlamento e il Parlamento delega il Governo a fare la cosa che il Governo ha chiesto di fare... (Il microfono si disattiva automaticamente).
GIARRUSSO (M5S). La faccia finire.
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, può intervenire. (Commenti del senatore Giarrusso). Allora rinuncia all'intervento.
GIARRUSSO (M5S). Non rinuncio a un cazzo.
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso,vuole intervenire?
GIARRUSSO (M5S). Certo che voglio intervenire.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, il nostro Paese in questo momento corre un grave rischio, perché abbiamo un Ministro dell'interno gravemente incapace di svolgere le sue mansioni! Due giorni fa un imprenditore, che ha denunciato i suoi estorsori e li ha mandati in galera, è stato ammazzato e bruciato in provincia di Bari. Era rimasto senza protezione da parte delle Forze di polizia. E oggi mi segnalano respingimenti violenti all'aeroporto di Fiumicino di profughi di guerra che venivano dalla Siria. Nella fattispecie, si trattava di una ragazza minorenne malata di cancro! Si deve vergognare, questo Ministro! Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano e la vogliamo discutere, signor Presidente! (Applausi dal Gruppo M5S).
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, chiedo una modifica del calendario con l'inserimento del disegno di legge n. 1373 per l'abolizione delle Province, per il quale il 27 marzo 2014 è stata anche approvata da quest'Assemblea la procedura d'urgenza.
Il lavoro in Commissione è concluso e il testo è pronto per arrivare in Aula in qualunque momento, ma è stato stoppato dalle riforme costituzionali (che all'interno prevedono una finta, perché fanno rientrare le Province da un'altra parte).
Poiché le riforme costituzionali, come sappiamo, prevedono quattro letture e vista anche la modalità con cui si sta gestendo questo Governo non è detto che si arrivi, proprio in termini di tempo, a fare quattro letture, perché continuando così andremo a casa prima, credo che almeno l'esame di un provvedimento per l'abolizione vera delle Province possa essere calendarizzato.
La mia proposta è, precisamente, che sia calendarizzata per oggi la discussione generale e per domani la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1373 a mia prima firma. Chiedo poi che la discussione sulla fiducia venga calendarizzata per la seduta pomeridiana del 21 ottobre 2014. (Applausi della senatrice Bulgarelli).
CERVELLINI (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SEL). Signor Presidente, propongo di discutere con la massima urgenza una mozione che il mio Gruppo ha presentato il 19 giugno 2014.
È urgente non soltanto procedere alla discussione, ma anche porre in essere atti che consentano di rispondere ad una situazione che si delinea drammatica, ovvero quella della crisi congiunta di Alitalia e Meridiana, con le cui maestranze ci stiamo interfacciando.
Si tratta di una crisi che richiede interventi rapidi e non quando, come si suol dire, i buoi saranno scappati.
Oltre ai danni subiti dalle maestranze e al dissesto che questo comporterebbe in termini di asset strategici, c'è un aspetto che rende questa crisi straordinaria.
PRESIDENTE. Qual è la mozione?
CERVELLINI (Misto-SEL). Mi avvio alla conclusione. L'aspetto che rende questa crisi straordinaria è l'elemento della continuità territoriale che assicura Meridiana nei confronti innanzitutto della Sardegna: il suo venire meno, oltre a colpire migliaia di unità lavoratrici, determinerebbe un disagio profondo nei confronti dei passeggeri, degli abitanti e degli imprenditori.
PRESIDENTE. Qual è la mozione?
CERVELLINI (Misto-SEL). La proposta che avanzo è che sia calendarizzata e discussa con la massima urgenza la mozione a cui facevo riferimento.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, nella seduta del 16 aprile 2014 della Conferenza unificata, è stato adottato un provvedimento per l'inserimento nell'11° Allegato infrastrutture del progetto Contorta Sant'Angelo, una presunta soluzione al problema delle grandi navi a Venezia. Questo confligge con quanto il Senato ha votato pressoché all'unanimità nella precedente seduta del 6 febbraio 2014, appena due mesi prima. In quella occasione, si è deciso, stabilito, votato che qualsivoglia progetto non potesse essere adottato senza prima una valutazione comparativa tra tutte le soluzioni possibili. Non solo: era stato assunto che non potessero essere adottate procedure semplificate di valutazione VIA/VAS, ma che si dovesse adottare la VIA ordinaria che - lo ribadisco - garantisce Venezia dal problema delle grandi navi. Venezia e la sua laguna sono l'ambiente naturale e umano più protetto al mondo.
PRESIDENTE. Abbiamo compreso l'argomento. Cosa propone di inserire nel calendario?
ENDRIZZI (M5S). Concludo esprimendo il motivo dell'urgenza.
PRESIDENTE. No, l'urgenza l'abbiamo compresa.
ENDRIZZI (M5S). Chiedo che la mia mozione sul problema delle grandi navi, presentata recentemente, e se vuole le do anche gli estremi del documento...
PRESIDENTE. Non c'è bisogno, senatore Endrizzi abbiamo capito: è la mozione sulle grandi navi.
ENDRIZZI (M5S). Chiedo dunque che tale mozione sia inserita nel calendario, prima possibile, nella prima seduta utile, comunque prima che arrivi in Assemblea la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, la quale, al punto 10.100 dell'allegato 3, prevede ancora e ribadisce l'inserimento nella legge obiettivo degli interventi sul problema che le ho esposto. Questa è una violazione delle regole e dobbiamo dimostrare, qui, la coerenza rispetto al voto che abbiamo assunto a febbraio.
BAROZZINO (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, chiedo che sia messa all'ordine del giorno dell'Assemblea, per domani mattina, un'informativa urgente del Ministro del lavoro sulla situazione della cassa integrazione, in particolare alla FIAT di Melfi, nel cui stabilimento più volte è stato segnalato, dal sindacato ma non solo, che ci sarebbe una rotazione dei lavoratori iniqua e a volte inesistente. Siccome stiamo parlando della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), quindi di soldi pubblici, ci attendiamo risposte rapide e chiare nel merito.
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una proposta molto semplice e credo di buonsenso. Per la seduta antimeridiana di domani è stato calendarizzato il disegno di legge sulla diffamazione. Ebbene, la Commissione giustizia ha evaso questo provvedimento già molti mesi fa e avremmo potuto affrontarne la discussione in Assemblea già da molto tempo. La mia proposta è dunque questa: affrontiamo subito questa discussione e quindi invertiamo questo punto con quello relativo alla discussione sul maxiemendamento e sulla fiducia, portando tale discussione a domani. Questo ci consentirebbe di efficientare al massimo i tempi di lavoro dell'Assemblea, in quanto non verrebbe sprecato neppure un minuto, visto che potremmo procedere immediatamente alla discussione del provvedimento sulla diffamazione e, nel contempo, lasciare a tutti i Gruppi, in primo luogo ai Gruppi...
(Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. D'accordo, senatore Cappelletti.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, chiedo l'inserimento nel calendario, al più presto, già da domani, dell'atto 1-00256, che riguarda le controversie tra Stati e multinazionali negli accordi Comprehensive economic and trade agreement (CETA) e Transatlantic trade and investment partnership (TTIP).
Se mi permette, vorrei solo aggiungere la mia solidarietà a lei, che è schiacciato completamente da un Presidente del Consiglio che fa queste invasioni. (Applausi dal Gruppo M5S). Glielo dico io, qua, in quest'Aula: non è colpa sua, ma è colpa nostra, delle opposizioni, se egli stasera non potrà dire, a Hollande e alla Merkel, che ha già pronta e votata questa ennesima schifezza. Volevo dirglielo, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Airola. Mi piacerebbe tanto essere schiacciato, ma purtroppo sono... Grasso. (Ilarità).
LEZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEZZI (M5S). Signor Presidente, chiederei che venisse discussa con molta urgenza la mozione n. 103, depositata già dal 9 luglio 2013, sulla spending review. Dal momento che siamo in prossimità della discussione sul disegno di legge di stabilità, sarebbe responsabilità del Governo riferire prima al Parlamento circa i miliardi di tagli che questo Governo vuole compiere e che poi si seguissero anche gli input che vengono dal Parlamento. (Applausi della senatrice Bottici).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, la mia proposta segue la necessità di fare chiarezza sui temi legati direttamente alla previdenza dei lavoratori. In questo caso chiedo che venga inserita nell'ordine del giorno della seduta di domani mattina la mozione presentata dai senatori della Lega Nord sulle somme residue della gestione separata INPS dedicate ai frontalieri italiani.
Con questo mio intervento, signor Presidente, mi permetto anche di cogliere l'occasione per avanzare la sua candidatura alla Corte costituzionale, per sollevare lei da un peso e noi dal nostro. (Applausi dai Gruppi LN-Aute M5S).
PRESIDENTE. Grazie, molto gentile. Ma come dicevano: «Non sum dignus».
CANDIANI (LN-Aut). Sono sicuro che raggiungerebbe la necessaria maggioranza, con estrema facilità, anche da parte del PD.
PRESIDENTE. Grazie per l'augurio.
CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, con il mio intervento la voglio ringraziare, perché lei ha spiegato al senatore Crosio una cosa che non sapeva e che non sapevo nemmeno io, ovvero che ci sono due calendari: quello della Camera, che è quello gregoriano, e poi c'è il calendario del Senato, che è quello renziano, o meglio quello Maya, che prevede sempre un mucchio di casini. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).È chiaro che questi due calendari non possono coincidere perché quello della Camera dipende dagli equinozi, quello del Senato dipende dalle lune del nostro Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Ebbene, chiederei una modifica al calendario per inserire una mozione presentata il 1° aprile 2014 - non era un pesce d'aprile, uno scherzo -, finalizzata a mettere in discussione, nel nuovo calendario modificato, un argomento estremamente attuale che fa riferimento alla revisione dell'ipotesi di eliminare alcuni commissariati di Polizia. Spiace molto che questo non vada di pari passo con l'aumento della criminalità e della microcriminalità.
PRESIDENTE. Abbiamo capito qual è la mozione.
CONSIGLIO (LN-Aut).Un'ultima cosa, signor Presidente: il Grasso schiacciato è grasso che cola. (Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. La ringrazio, ma ho già fatto io questa battuta. Purtroppo non è così.
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI (M5S). Signor Presidente, il mio intervento è per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1423, a mia prima firma, che probabilmente la farà anche felice: in questi giorni, infatti, si è tenuta una petizione on line che ha raccolto 21.000 firme, tra cui probabilmente anche la sua. Si tratta della Commissione bicamerale per le stragi, con riferimento particolare alla strage del Moby Prince, sulla quale lei stesso si pronunciò l'anno scorso, il 10 aprile 2013, e nell'anno in corso, il 2014, affermando che va fatta perché bisogna fare luce sulle stragi e specialmente su questa.
Poiché sono toscana e Livorno è molto vicina, sono qui a ricordarle questo fatto, che è per noi tutti molto importante, così magari anche lei sarà finalmente soddisfatto di quanto ha già annunciato lo scorso anno.
BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo parlando di lavoro e vista l'urgenza che il presidente Renzi ha dato a questo provvedimento, tant'è che siamo arrivati ad un voto di fiducia e quindi sempre ad un atto di forza, chiedo che venga modificato il calendario inserendo la mozione n. 81, presentata il 20 giugno 2013. Essa riguarda il finanziamento di progetti per le politiche familiari a tutela delle piccole e medie imprese, che sicuramente nel nostro caso dovrà essere rifinanziato. Quindi, dopo un anno...
PRESIDENTE. La mozione, prego.
BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, mi lasci un secondo, oggi non ho mai parlato e le chiedo di poter finire.
PRESIDENTE. Non è il momento più adatto.
BELLOT (LN-Aut). Non c'è mai il momento più adatto. È una mozione sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro. Riguarda le donne di cui si dicono molte parole a proposito di lavoro ma poi, concretamente, anche questo Governo non ha fatto nulla, non finanziando nemmeno questa legge sul lavoro autonomo. Riteniamo quindi urgente, anzi urgentissimo, inserire tale mozione nel contesto di quanto stiamo discutendo e chiediamo venga calendarizzata al più presto.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, chiedo sia calendarizzata la mozione n. 176 per la tutela delle vittime dell'usura, a prima firma del collega Cioffi. È un'altra delle tante emergenze che hanno a che fare con l'inefficienza della macchina della giustizia e degli apparati amministrativi che dovrebbero tutelare chi è vittima del reato di usura: sappiamo quanti sono e che sofferenza devono sopportare. Più precisamente ci sono due aspetti che richiedono un'attenzione particolare, e di questo anche la Commissione giustizia si occuperà domani in sede di riforma del processo civile. Mi riferisco all'assurda situazione secondo cui, a legislazione vigente, nonostante un parere favorevole del procuratore della Repubblica affinché si possano sospendere le procedure esecutive contro le vittime del reato di usura da parte di creditori che vantano titoli esecutivi, frutto del medesimo reato, di fatto in molti uffici d'Italia che si occupano di tali esecuzioni (tra cui quello di Lecce, ma non è l'unico) non si provvede a sospendere le procedure esecutive immobiliari.
È questa una misura di estrema urgenza perché, oltre al danno del vedersi le proprie proprietà immobiliari esecutate dall'usuraio, nonostante un parere favorevole del procuratore della Repubblica, queste procedure continuano ad andare avanti. Mi riferisco alla mozione n. 176, depositata il 5 novembre 2013, tesa a far cessare una delle tante vergogne italiane.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, sappiamo tutti quanto la diffusa illegalità nel sistema degli appalti pubblici ci costi. Poiché parliamo di lavoro e di costi pubblici sarebbe importante calendarizzare la mozione n. 293 del luglio scorso, a prima firma del senatore Cappelletti che, sì, riguarda esplicitamente la faccenda del MOSE, ma che per almeno quattro punti riguarda in genere proprio il sistema degli appalti. Essa cerca infatti di mettere sul piatto della discussione il ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette "opere strategiche", di ripristinare le procedure di valutazione d'impatto ambientale e di avviare, conseguentemente, la vigilanza nei processi di revisione della normativa in materia di affidamento dei lavori e della finanza di progetto.
PRESIDENTE. Grazie, abbiamo registrato.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, mi ascolti, è importante, perché si recuperano... (Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste dal Gruppo M5S).
Lei non è equo nei tempi. (Applausi della senatrice Moronese).
PRESIDENTE. Non è così, senatrice: ha il microfono ancora acceso, guardi. La prego di concludere.
NUGNES (M5S). Non vorrei dover valutare che lei abbia una discriminante di tipo sessuale perché ho notato una diversità con le donne. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Non mi attribuisca poteri che non ho.
NUGNES (M5S). Invece ho apprezzato che ha lasciato finire il senatore Buccarella, forse per eloquenza o per vicinanza di professione; non lo so. Purtroppo io sono solo un architetto, ora senatore, ma vorrei poter dire comunque la mia.
PRESIDENTE. Se preferisce essere chiamata architetto, la chiameremo architetto.
NUGNES (M5S). Lei forse non era interessato, ma io volevo finire di dirle...
PRESIDENTE. Vuole concludere, per favore? (Proteste del senatore Santangelo).
NUGNES (M5S). Ci sono almeno quattro punti che hanno un tono generale e che riguardano appunto la revisione e l'affidamento degli appalti pubblici, che potrebbero essere di interesse generale per recuperare quel doppio prezzo che ci costano tutte le opere pubbliche.
Pertanto, credo sia estremamente importante, in una discussione sul lavoro, valutare dove possiamo recuperare quel denaro, quei soldi che ci vengono a mancare per dare lavoro a tutti, per un lavoro diffuso e non concentrato nelle mani dei soliti noti.
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, mi permetto anch'io di intervenire sull'ordine dei lavori per chiedere una modifica del calendario, visto che ormai i motivi per cui ci trovavamo qui, con urgenza, ossia per discutere del jobs act, sono venuti meno e visto che, probabilmente, il Presidente del Consiglio non riuscirà ad annunciare entro la giornata l'approvazione di questo provvedimento e lo spot probabilmente andrà a buca.
A questo punto, credo vi sia il tempo per approfondire il disegno di legge delega come meriterebbe e, nel frattempo, discutere di altri argomenti. Infatti, il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea del Senato non produrrà posti di lavoro in più, non ha carattere d'urgenza e rappresenta un'urgenza esclusivamente politica del Presidente del Consiglio.
Per questo motivo, mi permetto di chiedere che venga inserita nella discussione anche la mozione n. 132, presentata il 4 settembre 2013, quindi oltre un anno fa, che ancora non è stata discussa e votata da quest'Aula che forse avrebbe caratteristiche di urgenza maggiori si riferisce all'adozione di immediate iniziative di sostegno al settore turistico italiano; un settore trainante per la nostra economia, uno dei pochi ancora in salute, nonostante le tasse enormi rispetto ad altri Paesi e che meriterebbe sicuramente un'attenzione maggiore e produrrebbe maggiori posti di lavoro rispetto al provvedimento che stiamo discutendo. (Applausi della senatrice Comaroli).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Poco fa ho detto D'Angelo e mi sono sbagliato, ma c'era sempre un «Angelo»!
SANTANGELO (M5S). Sì, signor Presidente, lo stato del mio umore non corrisponde al suo e si vede da questa legislatura.
PRESIDENTE. Grazie. Prego, senatore Santangelo.
SANTANGELO (M5S). Se stacca la ripresa video...
PRESIDENTE. Non sono io che manovro il video.
SANTANGELO (M5S). Deve schiacciare il pulsantino che è alla sua sinistra.
PRESIDENTE. Va bene, chiederò al senatore Calderoli che è più pratico di me.
SANTANGELO (M5S). Basta che schiacci il pulsantino, signor Presidente, è semplice.
PRESIDENTE. Non sono io, lo manovrano altrove.
SANTANGELO (M5S). Ha visto? Si è spento, signor Presidente. Grazie.
PRESIDENTE. Se lei mi fa parlare si riaccende, quindi è meglio che parli avendone il tempo. Prego!
SANTANGELO (M5S). Grazie, signor Presidente, è sempre molto cortese.
Le chiedo gentilmente di inserire in calendario la mozione n. 221, di sfiducia al ministro Guidi presentata il 26 febbraio 2014, e la mozione n. 228 di sfiducia al ministro Lupi.
Credo infatti che, per andare avanti, questo Governo debba guardarsi attorno, capire alcuni personaggi che sono al suo interno e magari metterli alla porta. È quindi il caso, anche venendo incontro ad una sua richiesta di assoluto buonsenso, di far riunire il Senato quanto meno nelle giornate di lunedì.
Le chiedo pertanto, gentilmente, di inserire, scelga lei se prima l'una o l'altra, a partire da lunedì 13 ottobre... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Diamo voce al senatore. Le ricordo, senatore Santangelo, che non è il Presidente del Senato che stabilisce il calendario, ma la Conferenza dei Capigruppo a maggioranza. Potrei inserire ciò che voglio, ma è la Capigruppo poi che decide. Prego, senatore Santangelo, ha la parola.
SANTANGELO (M5S). Certo, signor Presidente, probabilmente le ho attribuito un peccato che non è il suo, lei ne ha sicuramente altri.
Chiedo di calendarizzare una delle mozioni per lunedì 13 ottobre alle ore 7 del mattino e l'altra per lunedì 20 ottobre, sempre alle ore 7 del mattino, come vale per gli orari lavorativi normali che gli italiani osservano normalmente. Si faccia portavoce, come fa con il suo presidente Renzi, di questa proposta, presidente Grasso.
VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero effettuare un richiamo al Regolamento e formulare una richiesta di inserimento in calendario, e le chiederei di distinguere i due momenti.
Il richiamo al Regolamento è riferito all'articolo 64, prendendo atto della risposta che lei ha dato al collega Crosio rispetto alle riunioni in seduta comune delle due Camere. Lei ha detto al senatore Crosio che non possiamo intervenire sul calendario della Camera. Questo mi sembra ovvio. Tuttavia, se lei volesse leggere con me l'articolo 64, il secondo comma afferma che il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi con il Presidente della Camera dei deputati per la convocazione dei senatori. Evidentemente abbiamo pari dignità fra Senato e Camera, come è ovvio.
Con un richiamo formale al Regolamento, signor Presidente, invito lei e la presidente Boldrini - se vorrà trasmetterle questa mia lagnanza - a non inventarsi più innovazioni. Il Regolamento stabilisce chiaramente che a lei e alla presidente Boldrini spetta la responsabilità, concordandolo assieme, delle convocazioni delle Camere in seduta comune. Evitiamo quindi di trovare alibi inventando, ad esempio, le Conferenze dei Capigruppo informali. Siete voi due a decidere di non far lavorare il Parlamento di venerdì e di lunedì, senza trovare altri alibi.
Ciò detto, come i miei colleghi, avanzo la richiesta d'inserire nella seduta antimeridiana di domani pomeriggio la mozione n. 1-00023, che tratta delle abrogazioni dei limiti disposti al trasferimento di denaro contante; mozione che crediamo importante perché in una economica limitazione come questa, in certi luoghi di confine i nostri concittadini, non potendo o non volendo utilizzare le carte di credito, invece che in Italia spendono nei Paesi confinanti. Ritengo che questa mozione sia da trattare, magari nella giornata di domani.
FATTORI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signor Presidente, colleghi, nel ringraziarla per avermi dato la parola, desidero precisare che, essendo stata una scienziata prima di diventare senatrice (Commenti dal Gruppo PD), a differenza della collega Nugnes, mi sono permessa di calcolare i tempi che lei ha concesso ai maschi ed alle femmine. Posso dunque dirle, con una certa precisione, che ha concesso agli uomini circa un 50 per cento in più di tempo extra rispetto alle donne, senza pretesa di significatività statistica. La pregherei dunque di essere più obiettivo sul punto.
PRESIDENTE. Aspetto ancora la sua proposta di variazione del calendario, a parte quest'annotazione sessista.
FATTORI (M5S). Se mi lascia finire, magari la illustro.
PRESIDENTE. Ora deve fare la proposta, poi potrà fare le altre considerazioni in un altro momento.
FATTORI (M5S). Mi sembra che la proposta iniziale...
PRESIDENTE. La proposta di variazione!
FATTORI (M5S). Questa era la parte del mio intervento sull'ordine dei lavori, ora passerò alla proposta di variazione.
Preso atto che questo Parlamento ormai ha tolto ai cittadini qualunque tipo di diritto, come quello a votarsi i rappresentanti alle Province, sta manifestando l'idea di fare una riforma costituzionale che tolga il diritto di eleggere i senatori e adesso toglie anche il lavoro, creando nuovi precari e ulteriori persone in difficoltà, vado alla proposta.
Credo che i cittadini, così vessati da questa indegna classe politica, abbiano per lo meno il diritto alla salute, che purtroppo non è garantito dal nostro sistema sanitario nazionale. Esiste infatti la legge 3 agosto 2007, n. 120, recante disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria, che stabilisce in particolare che le Regioni garantiscano il controllo, il corretto esercizio ed in particolare la prevenzione delle situazioni che determinano il conflitto tra attività privata e pubblica.
PRESIDENTE. La proposta!
FATTORI (M5S). La sto facendo, signor Presidente: ha garantito tempi molto lunghi per i colleghi maschi, quindi li garantisca anche a me. (Commenti dal Gruppo PD).
Cosa succede, allora? I cittadini aspettano mesi e mesi per una TAC: forse voi non ne siete al corrente, ma il cittadino medio ormai non riesce nemmeno a curarsi ed è costretto ad andare presso la sanità privata, che molto spesso poi afferisce a gruppi di potere. Il Movimento 5 Stelle ha condotto un'indagine molto accurata sull'argomento e ha potuto farla grazie... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Grazie, senatrice.
FATTORI (M5S). La proposta non l'ho fatta, devo finire!
PRESIDENTE. Ha avuto tre minuti, molto più di qualsiasi collega maschio presente in Aula. (Proteste della senatrice Fattori).
Se non riesce a condensare in tre minuti il suo pensiero, mi dispiace.
TAVERNA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA (M5S). La mozione a cui faceva riferimento la senatrice Fattori era la n. 192.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, grazie.
TAVERNA (M5S). Ho chiesto di intervenire per chiedere cortesemente che venga messa in calendario la mozione n. 106, volta ad esonerare dall'applicazione degli studi di settore le imprese, i professionisti e le attività commerciali che si trovano nei territori delle aree dichiarate in stato di emergenza. Questo tanto per chiarire che, invece di procedere con una legge delega che fa tutto, tranne che sbloccare il lavoro, qualcosa - semplicemente con una mozione - la potreste fare.
Ad esempio, c'è una persona che scrive: «La mia ditta andava benino, non avevo grossi problemi ed avevo messo da parte qualche soldino. Qualche anno fa, la crisi si fa sentire ed il mio fatturato scende. Il fisco non mi trova dentro gli studi di settore, mi prendono la contabilità per due anni e alla fine mi trovano circa un migliaio di euro d'irregolarità. Beh, dico io, quanto vi devo, 1.000 o 2.000 euro?, e devo aggiungere che le irregolarità, secondo me, non c'erano. No, mi rispondono, ci deve 200.000 euro!».
Questo è lo Stato italiano: cominciate a fare qualcosa di serio, cominciate a lavorare per i cittadini e non per voi stessi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PEPE (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEPE (Misto-MovX). Signor Presidente, la questione della terra dei fuochi è da tempo all'attenzione della politica.
Sono recenti le dichiarazioni del ministro Lorenzin sullo stile di vita sbagliato che favorirebbe l'insorgenza del cancro nella popolazione. Quindi vivere in una terra inquinata, bere acqua inquinata e tante altre cose inquinate, respirare aria inquinata, certamente fumare e mangiare prodotti...
PRESIDENTE. Senatore, faccia la sua proposta di variazione del calendario. Non vorrei essere accusato ancora di discriminazione.
PEPE (Misto-MovX). Propongo pertanto con urgenza la variazione del calendario per porre in discussione un disegno di legge presentato in data 29 aprile 2013, annunciato nella seduta antimeridiana n. 17 del 30 aprile 2013 con Atto Senato n. 578, recante disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS), encefalomielite mialgica e da fibromialgia.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colgo l'occasione per proporre, a nome della Lega Nord, che sia inserita in calendario la discussione della mozione n. 1-00246, depositata il 23 aprile di quest'anno. Considerato che sono stati posti alcuni argomenti all'attenzione, riteniamo che possa essere valutata anche la possibilità di adottare quei provvedimenti per la riduzione delle commissioni e dei costi che gravano a carico dei commercianti e dei consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica. Si è parlato di tanti argomenti e riteniamo che possa essere inserito anche questo tema nel calendario della settimana prossima, già martedì mattina alle 11.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, ci dispiace che lei abbia voluto armonizzare i tempi, riducendoli da dieci minuti a uno solo, per esporre le proposte di modifica del calendario. Capisco la volontà del Premier di chiudere la partita prima della conclusione del vertice europeo, ma se questo non avverrà, sarà per responsabilità di questa maggioranza che ieri mattina, facendo mancare il numero legale quattro volte, ha sprecato una seduta. (Applausi dal GruppoM5S).Questo gli italiani devono saperlo.
PRESIDENTE. Avanzi la sua proposta, prego.
ARRIGONI (LN-Aut). Chiediamo di inserire nel calendario, possibilmente martedì prossimo, la mozione n. 1-00028 del 24 aprile 2013, presentata un anno e mezzo fa a sostegno dell'onere del pagamento delle rate del mutuo ipotecario a causa della perdita di lavoro.
Signor Presidente, sono in costante aumento le esecuzioni giudiziarie comportanti le vendite per pignoramento della prima casa, dovute alle difficoltà economiche generate dagli effetti della crisi che comporta ingenti perdite di lavoro, tema di cui tratta il cosiddetto jobs act. (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Abbiamo compreso la sua proposta.
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (NCD). Signor presidente, sono a favore del calendario annunciato, quindi voteremo a favore. Vorrei solo dire al senatore Giarrusso, che prima ha dato una notizia molto grave a quest'Aula, accusando il Ministro dell'interno di tenere sequestrati a Fiumicino profughi siriani, una ragazza di 19 anni malata di tumore... (Proteste dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, si tratta di una questione da trattare negli interventi di fine seduta. La sua non è una proposta di variazione.
GIOVANARDI (NCD). Mi scusi, io ho il mio tempo... (Vive proteste dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Non inseriamo altri argomenti che non sono...
GIOVANARDI (NCD). Ho accertato sulle agenzie di stampa, al posto di Polizia di Fiumicino, che si tratta di un'affermazione falsa e calunniosa. Si può fare opposizione, si può fare ostruzionismo, ma non si devono usare calunnie e bugie ed accusare il Ministro dell'interno di una cosa totalmente falsa e infondata: è un metodo indegno di fare politica. (Vive proteste dal Gruppo M5S).
AIROLA (M5S). Ricordati della Shalabayeva!
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, io però non vorrei intervenire nella confusione.
PRESIDENTE. Faccia la sua proposta di variazione, prego.
AIROLA (M5S). Giovanardi, ricordati della Shalabayeva!
URAS (Misto-SEL). Chiederei la discussione in Aula della mozione n. 1-00217, presentata lo scorso 19 febbraio, che riguarda l'informazione. Ci troviamo in questa condizione perché esiste un problema di democrazia derivante dal fatto che c'è un uso distorto della comunicazione istituzionale.
Le questioni del nostro Paese diventano solo questioni di comunicazione e non di soluzione dei problemi. Ciò avviene perché noi non difendiamo abbastanza chi fa informazione. Abbiamo una crisi del sistema editoriale, delle aziende giornalistiche e delle agenzie molto pesante. Noi vorremmo che si discutesse sul modo in cui difendere il ruolo dei giornalisti in un Paese democratico che mira ad espandere... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Concluda, senatore Uras.
URAS (Misto-SEL). Vorremmo si discutesse sul modo in cui difendere il ruolo dei giornalisti in un Paese democratico che mira ad espandere la propria capacità di sviluppare civiltà, dialogo e democrazia. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.
Ho ascoltato con attenzione il dibattito svolto in Aula e, se per un verso ho apprezzato il fatto che con una certa autorevolezza lei abbia concesso ad ognuno un minuto, mi pare che quanto ho visto accadere in Aula sia in contrasto con l'articolo 55, comma 4, del Regolamento.
Ciò detto, signor Presidente, per il peso che le mie parole possono avere, le chiedo ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento, essendosi esaurita la fase delle proposte di variazione del calendario... (Commenti dal Gruppo M5S) o comunque quando si sarà esaurita la fase delle proposte di variazione del calendario, di intervenire a nome del mio Gruppo, evidentemente per il tempo di dieci minuti in base all'articolo 55, comma 3, del Regolamento.
Infatti, signor Presidente, questa norma non è negoziabile dalla sua discrezionalità. L'articolo 55, comma 3, prevede in termini chiarissimi che, una volta approvato il calendario dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, possono venire esaminate in Aula le proposte di variazione. Una volta che le proposte di variazione sono state avanzate, testualmente il Regolamento stabilisce che «sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno». Signor Presidente, ciò equivale a dire che, quando lei deciderà... (Il microfono si disattiva automaticamente).
Ditemi cosa devo fare!
PRESIDENTE. Deve parlare.
PALMA (FI-PdL XVII). L'intervento è sull'ordine dei lavori e per questo, ai sensi del Regolamento, non è previsto un minuto di tempo, checché ne dica il Presidente!
Allora, signor Presidente, dicevo che sul punto il Regolamento è molto chiaro: sostanzialmente prima della votazione un senatore per Gruppo, ove lo richieda, ha diritto di intervenire sulle ragioni del voto che il Gruppo esprimerà per la durata di dieci minuti.
In tal senso la richiamo e fin d'ora le richiedo, salvo che il senatore Paolo Romani, mio Capigruppo, non intenderà farlo personalmente, di intervenire a nome del mio Gruppo in dichiarazione di voto. (Applausi dei senatori Mazzoni e Longo Eva).
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, stando all'agenda, senza paura di commettere errori, il vertice di Milano sull'occupazione è finito e quindi, come direbbero a Rignano sull'Arno, «cari senatori, il jobs act non s'è portato a casa». Ora molto più seriamente dobbiamo tornare a parlare di lavoro e quindi chiedo la calendarizzazione urgente di un'informativa del ministro Guidi affinché - come è giusto che sia - venga ad informare il Parlamento sulla vertenza che riguarda le acciaierie di Terni, attualmente in corso al Ministero dello sviluppo economico. Ritengo infatti che il Parlamento debba essere informato su tale questione, fondamentale per l'economia italiana. (Applausi dal Gruppo M5S).
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (MSS). Signor Presidente, stiamo parlando di lavoro e restiamo in tema. Chiedo che sia calendarizzata prima possibile la mozione n. 1-00127, presentata l'8 agosto 2013, per ridare, grazie al jobs act (quale occasione migliore) dignità ai cavalieri del lavoro, quelli veri e onesti. (Applausi dal Gruppo M5S).
La mozione chiede di attivare le procedure di revoca, previste dalla legge n. 194 del 1986, con riferimento al conferimento dell'onorificenza di cavaliere del lavoro al "dottor B". Immagino che in pochi minuti questa mozione possa essere discussa e che pertanto possa essere inserita nel calendario dei lavori il più presto possibile.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Lei è l'ultimo. Non accetterò altre richieste di intervento relativamente a proposte di variazione. Si potranno presentare richieste scritte di proposte di variazione. Questa è la decisione della Presidenza. (Proteste dal Gruppo M5S).
SANTANGELO (M5S). Ma questa è una tagliola sul calendario!
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, questa è un'altra tagliola?
PRESIDENTE. No. Semplicemente, la Presidenza accetterà solo dichiarazione scritte di proposte di variazione.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, ritengo di dover fare innanzitutto un inciso. Io sono campano e, come tutti i campani, sto ancora aspettando che questo Parlamento faccia qualcosa per la mia terra. C'è un disegno di legge, già passato alla Camera. È arrivato al Senato, e lo avete affossato! È il disegno di legge n. 1345 in materia di delitti contro l'ambiente. (Applausi dal Gruppo M5S).
Non è possibile che la mia terra stia ancora aspettando. Non c'è più tempo! Io voglio che questo disegno di legge venga immediatamente messo in discussione, prima di ogni altro.
C'è un altro disegno di legge che vorrei proporre all'attenzione dell'Aula. È un disegno di legge in materia di disciplina di orari di apertura degli esercizi commerciali perché i nostri piccoli commercianti stanno ormai morendo. Sono ormai schiacciati dalla grossa distribuzione, che sappiamo benissimo essere in mano ad aziende estere: non sono italiani!
E parliamo, a questo punto, di legge elettorale. Si è tanto parlato di legge elettorale: noi proponiamo finalmente di calendarizzare questa legge elettorale. In ultimo, il disegno di legge a mia prima firma n. 1597, che va finalmente ad attaccare i vostri amici, banche e assicurazioni, in materia di RCA auto.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, mi riallaccio a quanto poco fa il senatore Palma ha enunciato. In effetti in questo momento ci troviamo nell'ambito dell'articolo 55che, per memoria mia, rileggo a tutta l'Aula.
PRESIDENTE. Non c'è bisogno. Lo dia per letto e conosciuto dall'Aula.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, gli antichi dicevano che repetita iuvant. E mai come in questo caso ciò è vero.
Il comma 3 dell'articolo 55 così recita: «Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. E non è il caso. «In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito».
Ora, è chiaro che la molteplicità delle proposte avanzate è tale da rendere necessaria una organizzazione delle stesse, che non può essere fatta se non tramite una sospensione della seduta che permetta di capire anche quali siano preclusive delle successive. Altrimenti, si rischierebbe di escluderne alcune che debbono essere poste in votazione. Questa è una ratio logica, Presidente.
Per di più, aggiungo anche, e sempre per mia memoria, che l'articolo 84 del Regolamento stabilisce, per l'iscrizione a parlare, quanto segue: «Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti». In caso contrario, si ritiene che le stesse possano essere fatte in forma orale. Sto parlando del comma 5 dell'articolo 84.
Ciò su cui insisto, Presidente, è la necessità di una sospensione della seduta per organizzare le idee in merito alle proposte interessanti e veramente importanti avanzate da questa Assemblea. Non si può impedire ad altri senatori di avanzare proposte in conseguenza. (Applausi della senatrice Catalfo).
PRESIDENTE. Devo rispondere al senatore Palma.
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Marton, su che cosa vuole intervenire?
MARTON (M5S). Mi deve spiegare qual è l'articolo del Regolamento che le dà il diritto di vietarmi di proporre una alternativa. Mi deve citare, per cortesia, l'articolo.
PRESIDENTE. Faccia pervenire una proposta scritta, che sarà valutata e messa ai voti.
Senatore Palma, le volevo dire che...
MARTON (M5S). Deve dirmi dove è scritto! Non può sempre calpestare il Regolamento.
PRESIDENTE. Faccia una proposta di variazione al calendario per iscritto e io la leggerò all'Aula.
MARTON (M5S). No!
GIARRUSSO (M5S). Questo è un Parlamento, e non un ufficio pubblico.
Presidente, le carte nel cassetto! Questa è un'Assemblea parlamentare! Vergogna!
PRESIDENTE. Senatore Palma, il suo Capogruppo è già intervenuto in dichiarazione di voto e non ha richiesto alcuna variazione. Se lei vuole, può interpellare il suo Capogruppo, ma questo è stato il senso del suo intervento.
PALMA (FI-PdL XVII). Guardi, Presidente, io comprendo...
PRESIDENTE. In ogni caso, se vuole, può fare una dichiarazione di voto.
Il suo Capogruppo l'ha già fatta. Siccome può intervenire uno per Gruppo, come lei ha detto...
MARTON (M5S). Ma perché?
PALMA (FI-PdL XVII). Ancora non stiamo in questa fase, Presidente. Comprendo che lei interpreta le parole del mio Capogruppo meglio di me, ma debbo fare due considerazioni.
In merito alla prima, le modalità di interpretazione degli interventi dipendono dalla fase in cui gli interventi stessi si pongono; né il Regolamento prevede miscugli tra una fase e l'altra. Il presidente Romani è intervenuto quando tutti i senatori si sono alzati per proporre modifiche al calendario.
In merito alla seconda considerazione, nell'intervento del presidente Romani vi è stato un chiaro dissenso rispetto al calendario proposto ed approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo: è stato espressamente richiesto che le votazioni avessero corso nella giornata di domani. Dopodiché si è conclusa la fase delle proposte di modifica e si è aperta - come è giusto che sia - la fase della votazione che non può che essere preceduta, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento, ove i Gruppi lo ritengano, dalle dichiarazioni di voto.
Aggiungo, Presidente, quanto segue, dato che mi trovo nella fase dell'ordine dei lavori pur apprezzando il suo invito ai colleghi del Movimento 5 Stelle di presentare una modifica del calendario per iscritto, mi permetto di sottoporre alla sua attenzione due circostanze.
In primo luogo, le chiedo se questa prassi non sia nella sostanza contraria allo scopo di velocità che ella si prefigge, essendo indubitabile che lo scrivere, il presentare e il consentirle di valutare impiega un lasso di tempo assolutamente superiore rispetto a quel minuto che ella, con un certa elasticità, ha concesso sino adesso per gli interventi.
In secondo luogo, Presidente, lei, comunque, non potrebbe procedere alla votazione del calendario fino a che tutte le proposte non vengano portate a conoscenza dell'Assemblea.
In caso diverso, l'Assemblea - come di qui a poco saremo costretti a votare la fiducia - non potrebbe che votare al buio in un atteggiamento fideistico su qualcosa che non conosce e che non ha avuto il tempo di valutare.
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Presidente, volevo sapere quanto tempo mi dà per consegnarle questo scritto
PRESIDENTE. Il discorso è superato.
MARTON (M5S). Non è superato. Mi deve dare la possibilità di proporre una variazione del calendario.
PRESIDENTE. Le do un minuto.
MARTON (M5S). Visto che lo vuole in forma scritta, lo dovrei scrivere e poi glielo consegno, se ella me lo consente.
PRESIDENTE. Ha rinunciato a parlare quindi?
MARTON (M5S). Posso illustrare la proposta di variazione?
PRESIDENTE. Certo. Le do un minuto.
MARTON (M5S). Glielo avevo già chiesto prima.
PRESIDENTE. La sua richiesta era sfuggita all'attenzione della Presidenza.
MARTON (M5S). No, secondo me solo alla sua.
Comunque vorrei che fosse calendarizzato l'atto Senato 1-00066, subito dopo gli atti 1-00068 e 1-00080. Presidente, siccome l'ultimo atto riguarda l'apertura del reparto DIA Malpensa, lei dovrebbe essere abbastanza sensibile a questo argomento.
Le chiedo poi che vengano calendarizzati gli atti Senato 1-00111 e, a seguire, gli atti Senato 1-00142, 1-00127 e 1-00169. Dovesse servire, le chiedo di aprire l'Aula per questi provvedimenti dal lunedì al venerdì, non dalle 7, come ha proposto il mio collega Santangelo, ma dalle 9. (Applausi del senatore Crimi. Il senatore Gaetti chiede di intervenire).
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, per favore, abbiamo concluso gli interventi sulle proposte di variazione del calendario. Mi faccia fare questa comunicazione.
Onorevoli Colleghi, tutti gli interventi che abbiamo ascoltato finora, a parte quelli iniziali, tendono ad inserire nel calendario dei lavori ulteriori disegni di legge, ulteriori mozioni ed ulteriori informative del Governo. Pertanto, la Presidenza, come già avvenuto in altre occasioni e senza contestazioni, porrà ai voti le tipologie di richiesta, proprio per organizzare i lavori e, se accolte, si passerà ai voti sulle singole proposte.
Passiamo alle votazioni. (Proteste dal Gruppo LN-Aut).Prima devo dire su cosa si vota e poi passiamo alla fase delle votazioni.
CALDEROLI (LN-Aut). No! No!
PRESIDENTE. Passiamo alla prima votazione; metto ai voti la proposta di differire a domani le dichiarazioni di voto e il voto di fiducia. (Proteste dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Giarrusso).
PALMA (FI-PdL XVII). Presidente, non si può fare!
PRESIDENTE. Senatore Palma, è una richiesta del suo Capogruppo.
GIARRUSSO (M5S). Non è questa la proposta!
PRESIDENTE. Non si può contestare che questa è stata una richiesta di variazione del calendario. (Il senatore Ciampolillo mostra il Regolamento. Proteste dal Gruppo LN-Aut).
BULGARELLI (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.
CANDIANI (LN-Aut). Non si può!
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. Presidente, non lo può fare!
CORO DI VOCI DAI GRUPPI M5S e LN-AUT. Non si può! Non si può!
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di differire a domani le dichiarazioni di voto e il voto di fiducia.
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare. Presidente, le ho chiesto la parola!
PRESIDENTE. Non è approvata. (Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).
PALMA (FI-PdL XVII). Dovrebbe vergognarsi!
PRESIDENTE. Passiamo alla seconda votazione. La senatrice De Petris ha proposto di anticipare alle ore 9,30 di domani l'informativa sul virus Ebola.
CALDEROLI (LN-Aut). Non si può! (Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).
FERRARA Mario (GAL). Mi dia la parola! (Proteste del senatore Centinaio. Il senatore Buccarella cerca di richiamare l'attenzione del Presidente agitando il cellulare con la luce del flash accesa).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di variazione del calendario dei lavori di anticipare alle ore 9,30 l'informativa del Governo sul virus Ebola. (Vive proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiedo la controprova!
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario la trattazione di mozioni. Se approvata la richiesta generale, si passerà ai voti sulle singole proposte. (Il senatore Centinaio si avvicina alla postazione dei senatori Segretari protestando vivacemente e lanciando un Regolamento in direzione della Presidenza).
CALIENDO (FI-PdL XVII). È una violazione del Regolamento!
PRESIDENTE. Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la trattazione di ulteriori disegni di legge. Se la richiesta generale è approvata, si passerà ai voti sulle singole proposte. (Alcuni senatori del Gruppo M5S si avvicinino ai banchi del Governo).
CANDIANI (LN-Aut). Presidente, articolo 55, comma 4!
PRESIDENTE. Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori lo svolgimento di ulteriori informative del Governo. (Il senatore Santangelo sale su una sedia dei banchi del Governo e urla all'indirizzo della Presidenza, mentre il senatore Puglia si siede sopra i banchi del Governo. Vive proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).
Non è approvata.
Le proposte di variazione non sono state approvate.
Rimane pertanto confermato il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea. (Applausi dal Gruppo PD). (Il senatore Falanga lancia fogli strappati dal Regolamento).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716,
727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409
e della questione di fiducia (ore 19)
PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini.
AIROLA (M5S). Vediamo se portate a casa la fiducia stasera. È una scommessa!
AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, la Commissione bilancio si era già riunita e la riunione era in corso. Abbiamo pertanto bisogno di terminare l'esame dell'emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia, per una ragione semplice: in alcuni punti è diverso dal testo approvato in Commissione. Siamo già in grado di illustrarlo alla Commissione; lo avevamo già fatto e completeremo l'esame.
Signor Presidente, ritengo di aver bisogno di mezz'ora per completare; suggerirei anzi quaranta minuti per essere certo di poter portare all'Assemblea la decisione della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per 40 minuti, che riprenderà con la discussione sulla fiducia.
(La seduta, sospesa alle ore 19,02, è ripresa alle ore 19,50).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta è ripresa.
Comunico che, non essendosi ancora conclusi i lavori della 5ª Commissione, la seduta è nuovamente sospesa fino alle ore 20.
(La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20,09).
Presidenza del presidente GRASSO
La seduta è ripresa.
Do la parola al Presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.800.
AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, le due osservazioni di carattere generale che devo fare sono le seguenti. Seppure con innovazioni che sotto il profilo finanziario, come dirò fra un attimo, non comportano significativi rilievi, la Commissione bilancio osserva che si è innovato leggermente su una prassi che si era consolidata e sulla quale pregherei il Governo di essere sempre attento, perché quando i profili finanziari diventano notevoli, possono comportare dei problemi. Si sono cioè introdotti dei commi nuovi rispetto al testo della Commissione. Questa questione è stata a lungo discussa nelle Aule parlamentari e sappiamo bene che il Governo lo può fare, essendo un atto su cui pone la fiducia, ma raccomandiamo sempre di attenersi al testo della Commissione perché questo facilita la verifica dei profili finanziari.
La seconda questione generale che osservo è che nella nuova normativa introdotta o modificata rispetto al testo della Commissione non ci sono significativi profili finanziari. Se devo osservare, c'è un profilo su cui richiamo l'attenzione del Governo: dovrebbe essere, signor Presidente, alla prima pagina, al punto 7, dove viene prevista una destinazione di risparmi effettuati o verificatisi in corso d'anno. La Commissione bilancio vede questi irrigidimenti sempre non benevolmente, per la ragione evidente che la situazione italiana comporta la necessità, quando si accerta un risparmio nel corso dell'anno, di mirare al miglioramento dei saldi. Ma sia la serie storica, che non ha mai visto per gli ammortizzatori sociali una appostazione inferiore con risparmi (anzi, vi sono sempre state necessità di ulteriori appostazioni); sia il fatto che viene prevista come eventualità una possibilità; sia il miglioramento (prima in alcuni emendamenti si parlava di vincolo, invece ora si parla di destinazione), ci pare possano confermare quel parere di contrarietà semplice che diamo sugli emendamenti che non presentano un immediato profilo di articolo 81 e per i quali non chiedo assolutamente al Governo l'espunzione.
Ho fatto questa osservazione perché l'irrigidimento del bilancio non venga usato di frequente. Ove mai la Commissione bilancio dovesse constatare un suo uso frequente, tale da compromettere gli equilibri nei saldi, saremmo costretti a un parere di carattere diverso.
Signor Presidente, devo rendere conto anche delle osservazioni svolte da alcuni senatori.
Un collega ha avuto la gentilezza di svolgere un'osservazione rendendosi conto che non era perfettamente attinente all'oggetto della valutazione della Commissione, ma a margine della stessa. Ritengo tuttavia giusto riferire in ordine a tale osservazione. Il collega ha notato che nella relazione tecnica - osservo, signor Presidente, che l'emendamento è completo di relazione tecnica, regolarmente bollinata - vi sono indicazioni di merito che non sono proprie di una relazione tecnica e che potrebbero comportare, come giustamente da lui osservato, giudizi di valore che non spettano ad una relazione tecnica. In particolare, non spetta ad un relazione tecnica stabilire se un eventuale onere viene coperto con una maggiore entrata, con una minore spesa o con un mix delle stesse. La relazione tecnica valuta se quelle coperture sono idonee, non ne indica. Signor Presidente, ciò va sempre nell'ottica di avere un rilievo determinato degli uffici tecnici, che sono sempre autorevolissimi, ma comunque di sostegno al lavoro del Parlamento, il quale al momento della decisione esprime invece una totale e indiscutibile autonomia, assoggettata soltanto alle regole della Costituzione anche in materia finanziaria. Il collega, dunque, ha svolto questa osservazione che io ho sentito di dover riportare.
Sono state svolte altre due osservazioni, una della quali atteneva ad un aspetto specifico. Noi abbiamo posto, a tutela del disegno di legge in esame, una clausola di salvaguardia finanziaria particolarmente significativa: abbiamo previsto che, ove nei decreti legislativi si verificassero oneri, questi dovrebbero essere preventivamente o contestualmente inseriti in una legge, per l'evidente ragione che solo la legge è assoggettata al controllo del Parlamento ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non i decreti legislativi. Pur tuttavia alcuni colleghi hanno fatto rilevare che determinate norme introdotte - che, a loro avviso, hanno un valore significativo di rigidità nell'onere finanziario - possono compromettere la clausola di salvaguardia; ritengono infatti che l'incertezza sull'onere renda altrettanto incerta la possibilità di previsione. Ho detto solo tecnicamente che infatti il bilancio non costruisce le appostazioni solo come tetti di spesa, ma anche come previsioni di spesa; vi sono sistemi che aggiustano le previsioni che si rivelano nel corso dell'anno in eccesso o in difetto. Il collega, però, ha ritenuto di dover sottolineare tale questione, che a me pare giusto venga evidenziata anche in questa sede propria.
La seconda osservazione svolta da altri colleghi era analoga, ma con un profilo diverso: ci si preoccupava dell'effettività delle coperture a proposito dei decreti delegati. Si tratta di un'obiezione che nella pratica purtroppo non si verifica in casi isolati (per così dire); è un problema che esiste, a fronte del quale la 5a Commissione permanente finora non ha trovato strumenti migliori della previsione della clausola di salvaguardia. Riconosco però che, specialmente nel campo dei diritti soggettivi molto «pieni» come quelli dello stipendio del lavoratore, della paga erogata al lavoratore (che naturalmente ha effetti di diritto e quindi da prevedersi con puntualità nei bilanci), obiettivamente quando si dà la delega possono determinarsi tali problemi.
Ho sentito di sottoporre questa preoccupazione anche all'attenzione del Presidente del Senato; considero che essa potrà portare ad un miglioramento delle nostre clausole di salvaguardia a fronte di oneri che hanno una certa prevedibilità e rigidità.
Questo è un problema che esiste e che dobbiamo mettere in conto di valutare anche in Commissione e, ovviamente, di riferire a lei, signor Presidente.
Questo è il dibattito che si è sviluppato nella Commissione. Pertanto, io posso concludere con la conferma che non vi sono profili di immediata attualità dell'articolo 81.
Dopo questa connotazione della Commissione, vorrei rivolgere una considerazione al Governo, che ha sentito l'esigenza di una salvaguardia. Infatti, laddove diciamo che le coperture devono essere fatte in un provvedimento legislativo, ha sentito l'esigenza di aggiungere «ivi compresa la legge di stabilità».
Ricordo a me, modestissimo avvocato di provincia, che anche la legge di stabilità è un provvedimento legislativo. E tutto ciò che semplifica fa bene alla norma.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritta a parlare la senatrice Munerato. Ne ha facoltà.
MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, il presidente del Consiglio Renzi, che oggi non è in Aula, prima di essere un politico, è una persona. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).
Una persona che ha il dono di saper mentire come poche altre persone al mondo! Aveva detto che non avrebbe mai fatto il Presidente del Consiglio senza il voto del popolo. Ha fatto fuori il suo amico Letta con un Twitter e un golpe di partito.
Diventato Presidente, a capo chino ha messo in atto tutte le alchimie comunicative, come il migliore dei televenditori, per imbonire i cittadini e fargli credere che la sua smisurata ambizione fosse orientata al bene comune. Ha preso il 40 per cento alle elezioni europee grazie all'elemosina degli 80 euro in busta paga. E ora, viste le difficoltà del suo Esecutivo, si sta preparando per la prossima campagna elettorale ingannando nuovamente i cittadini, promettendogli di gonfiare ulteriormente gli stipendi, anticipando una parte del TFR, senza del resto considerare quali ripercussioni ci saranno per i piccoli imprenditori che si vedranno sottrarre parte delle risorse destinate agli investimenti.
Come uno strozzino, prima fa gioire il malcapitato per il denaro ottenuto e poi lo prende per la gola. I cittadini, infatti, vessati dalla crisi, accoglieranno positivamente l'aumento in busta paga, per poi trovarsi nel momento del bisogno - licenziamento o vecchiaia - privi di quel sostentamento necessario.
Grazie proprio a quell'episodico risultato elettorale, egli ricatta tutti i molluschi del suo partito, obbligandoli ad approvare le riforme che piacciono più agli ultraliberisti come Sacconi e Cicchitto che a chi in teoria dovrebbe votarle. (Applausi dal Gruppo LN-Aute del senatore Castaldi).
È una persona che ci spaventa, una persona senza scrupoli, un feticista del potere. Mettere 80 euro in busta a chi lo stipendio ce l'ha, mentre il 44 per cento dei giovani è senza lavoro e senza un reddito è l'operazione politico-elettorale più spregiudicata e umiliante della storia di questo Paese. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Castaldi).
E adesso, ci presenta questa vergognosa riforma, il jobs act, che sono sicura ha chiamato così per sentirsi un po' Tony Blair. Del resto, lo sappiamo che la sua ambizione è smisurata.
Una riforma la cui stesura è stata affidata ad uno dei suoi parlamentari: il meno in vista tra i suoi sodali, ma il cui operato gode della sua piena fiducia. Non citerò il nome di questo onorevole del PD, anche perché difficilissimo da pronunciare, ma dirò soltanto che nella sua vita professionale è stato uno dei consulenti della più famosa società multinazionale in strategia aziendale: la McKinsey. Il futuro dei nostri giovani, per essere chiari, è stato affidato ad un ex consulente McKinsey, abituato a consigliare ai mega imprenditori, quale primo intervento per aumentare i profitti, quello di tagliare il personale, senza alcuno scrupolo.
Lei, presidente Renzi, è il Paperinik del Berlusconi Paperino, al quale tutto è permesso, anche stuprare la Costituzione, senza che nessuno, tra i prezzolati giornalisti o i benpensanti professori dica nulla. Quando i dati dell'economia saranno ancora più disastrosi darà la colpa agli alleati e ci porterà al voto. Tanto è solo il potere che le interessa.
Ma torniamo a parlare di questa «riformicchia» del lavoro.
Le politiche del lavoro non passano solamente dalla riforma dell'articolo 18, ultima bandierina ideologica della CGIL che utilizza strumentalmente ad arte per far credere ai suoi tesserati che il sindacato esiste ancora e che si sta facendo un cambiamento epocale, quando il jobs act contiene solo spot.
Diciamocelo chiaramente: l'articolo 18, così come è stato modificato dalla Fornero, è soltanto uno strumento nelle mani dei soliti sindacalisti politicizzati, che da sempre indossano la tuta quando parlano con i lavoratori e la cravatta quando trattano con i datori di lavoro. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Puglia).
Non bisognava essere dei geni strapagati dalle multinazionali, esperti di strategia aziendale, per capire che sarebbe stato sufficiente cancellare la legge Fornero, cancellare gli studi di settore ed operare la scelta coraggiosa di fare quanto fanno altri 40 Paesi al mondo, cioè dimezzare le tasse, con un'aliquota fiscale del 20 per cento uguale per tutti.
Il vero cancro del mondo del lavoro, soprattutto in questi momenti di crisi, è quella legge che voi avete partorito, che voi avete appoggiato e che voi avete votato, la legge della signora «lacrime di coccodrillo», meglio conosciuta come legge Fornero.
Anche oggi, come al solito, le vostre riforme, le vostre ricette per curare questo male della società saranno inutili. Non ascoltate, non vi confrontate ma, come al solito, agite senza alcun rispetto della volontà popolare. Non siete stati capaci di recepire il segnale che, come Lega, vi abbiamo fatto arrivare, raccogliendo in pochi mesi più di 500.000 firme per indire un referendum abrogativo della legge Fornero. Solo abrogandola si ripristina l'equità sociale. È una legge frutto di chi non ha mai lavorato un giorno in una fabbrica; una legge che, nei fatti, danneggia le donne, aumentando l'età pensionabile, senza tenere conto del carico di lavoro familiare e sociale che da sempre si assumono. È una legge che non affronta il tema dei lavori usuranti e fa ricadere sui pensionati i costi della crisi; una riforma, nata sotto il Governo Monti, che ha creato la piaga sociale del nuovo millennio: gli esodati. Ha tolto la serenità di vecchiaia a molti pensionati ed ha ammazzato qualunque futuro lavorativo e pensionistico alle nuove generazioni. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Ci fa paura questo vostro modo di procedere alla cieca, senza una visione lungimirante a 180 gradi. Con la riforma Fornero voi della sinistra vi siete preoccupati di riequilibrare i conti nell'immediato e non avete valutato le conseguenze negative che, senza un intervento drastico, si trascineranno nel tempo.
Altrettanto state facendo ora con questo disegno di legge che, a noi della Lega, risuona più come un regolamento di conti all'interno del PD. Vi state accingendo a revisionare gli ammortizzatori sociali, scaricandone il costo sulle imprese, e ad introdurre i mini jobs alla tedesca, creando una «contrattazione al ribasso». Vi state accingendo a rivedere le detrazione familiari, abolendo quelle per coniuge a carico, senza calcolare lo scenario che si aprirà: ulteriori aziende ammazzate dall'aggravio dei costi; ulteriore precariato caratterizzato da un forte dumping salariale ed ulteriori famiglie, quelle monoreddito, a rischio di povertà.
Questa vostra ostinata cecità ci inquieta, ci spaventa. E neanche a dire che fate
tesoro degli errori del passato. Non si è ancora spenta la polemica sull'articolo 18 che ne avete già innescata un'altra: quella del TFR in busta paga. Anche in questo caso sembra abbiate deciso di procedere senza calcolarne le conseguenze. Avete pensato a quante aziende di piccole e medie dimensioni chiuderanno per mancanza di liquidità? Avete pensato alle maggiori tasse che i lavoratori andranno a pagare con il TFR in busta paga? Avete pensato ai maggiori costi sociali che le famiglie andranno a sostenere per quello che, di fatto, sarà considerato dal fisco un'elevazione del reddito?
No, non li avete calcolati! Siete degli elefanti che si muovono in una cristalleria. Ma attenzione: la cristalleria è il Paese Italia, fatto dai suoi lavoratori, dai suoi imprenditori, dalle sue famiglie, i cui cocci rischiano di non essere più ricomponibili.
State trasformando l'Italia in un Paese di non italiani, di immigrati clandestini pronti a delinquere (Applausi dal Gruppo LN-Aut) e i vostri cittadini, gli italiani, a loro volta in emigranti dell'Europa. Se questo è il futuro che volete per i vostri figli e i vostri nipoti, complimenti! Noi no! Non è quello che vogliamo offrire alla nostra gente.
Noi, consapevoli dell'importanza storica che riveste in questa fase di congiuntura una nuova politica del lavoro, abbiamo avanzato proposte sensate e concrete che, però, con il voto di fiducia che avete chiesto, ci avete impedito di illustrare e di porre democraticamente in votazione.
Il Premier parla di creare 85.000 posti di lavoro, ma il dato di fatto è che con questa riforma vi preoccupate solo di come facilitare i licenziamenti e, come sempre, massacrate le imprese e spalleggiate le banche.
Non avete il coraggio di condizionare le ricapitalizzazioni bancarie, obbligandole ad aprire il credito agli imprenditori. Non avete il coraggio di condizionare gli aiuti alle banche, obbligandole a garantire l'accesso al mutuo anche alle giovani coppie con contratti atipici. Se la vostra idea di mercato del lavoro è quella di un precariato stabile fate in modo che siano potenziati i servizi sociali di aiuto alle famiglie.
PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione.
MUNERATO (LN-Aut). Avviandomi alla conclusione, voglio ribadire che questa legge delega è solo una presa in giro; una vera riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali non può attuarsi a costo zero. E non veniteci a raccontare la storia della coperta corta perché quando si hanno pochi soldi bisogna amministrarli oculatamente. È una questione di priorità. Questo Esecutivo ha voluto pavoneggiare sullo scenario internazionale, mettendo in atto una scellerata politica di accoglienza per tutti i migranti del mondo, sostenendo una spesa di oltre 10 miliardi di euro. Solo nell'ultimo decreto stadi è stato previsto un ulteriore stanziamento per l'operazione Mare nostrum di ben 130 milioni di euro. Noi della Lega Nord organizzeremo non soltanto un'opposizione vera nelle Aule del Parlamento, ma una vera e propria resistenza contro questa deriva antidemocratica, a cominciare dalla manifestazione che faremo il 18 ottobre prossimo a Milano. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.
BENCINI (Misto-ILC). Signor Presidente, colleghi, siamo rimasti in pochi probabilmente perché stanchi di una giornata lunga, difficile ed estenuante, in un'Aula parlamentare dove non si è parlato, si è berciato, si sono fatti eventi circensi e mediatici, si è fatto di tutto e di più, tranne che parlare nel merito di quanto scritto in questa legge delega. Mi dispiace tantissimo che, trattandosi appunto di una legge delega, il Parlamento avrebbe dovuto delegare al Governo la funzione legislativa, mentre la legge delega che ci è arrivata dal Governo contiene già delle linee, una cornice ben definita e in essa è già «ben scritto», nei vari articoli, quello che si deve e si ha intenzione di fare. Quello che il Parlamento doveva rendere al Governo, in primis in Commissione, era apportare correzioni attraverso gli emendamenti; correzioni che all'interno della Commissione sono state accolte in maniera minimale. Erano state proposte infatti molte modifiche, ma ne sono state accolte solo una minima parte.
Si è poi sperato che una volta che il disegno di legge delega fosse giunto all'esame dell'Aula, si potesse disquisire sulla bontà o meno degli emendamenti presentati dalle varie parti politiche, all'opposizione ma anche da quella parte governativa interna che, comunque, ha qualcosa da dire di diverso; sono quelle che io chiamo voci fuori dal coro. Anche questo però non è stato consentito perché si deve rispettare una tabella di marcia. Non capisco bene perché si debba farlo, ma questo è quanto è accaduto.
Oggi ci viene presentato dunque questo emendamento che ripropone bene o male quello che era uscito dalla Commissione, forse con delle piccole correzioni che prevedono delle linee guida più stringenti.
Non è dato però sapere quello che poi avremo in risposta con i decreti delegati, ai quali il Parlamento non potrà apportare grandi variazioni o, meglio, nessuna variazione, se non dare un parere. Questo rende un po' impotente il potere legislativo che quest'Aula avrebbe dovuto esercitare. Quindi ci si fida dell'esecuzione che il Governo metterà in atto.
Sono sempre molto fiduciosa nei confronti di chi ci governa. Voglio essere fiduciosa perché vivo in questo Paese e vorrei che le cose fossero sempre fatte bene. Spero che in questi decreti delegati effettivamente contengono politiche in favore dei lavoratori, in favore di una migliore società, a partire dalla delega che riguarda la maternità, che dovrebbe essere estesa. Ben venga e mi fa piacere, ma la titubanza sta nel fatto che potrebbero non esserci le risorse sufficienti per rispondere a questa esigenza sociale. Ben venga la sburocratizzazione per rendere più ergonomico tutto quello che attiene all'impresa, all'imprenditore e al lavoratore. Ben venga la possibile sicurezza in uscita dal lavoro che permetterà - si spera perché non è ancora precisamente definito - una volta avulsi dal sistema lavorativo di essere presi in carico da un'agenzia, che può fare formazione al soggetto e «rispenderlo» nel tessuto sociale. Se il soggetto infatti viene accompagnato a trovare nuovamente un lavoro, è sicuramente un valore aggiunto per la società, in primis per se stesso, ma per tutti.
Quello che avrei voluto e che vorrei che il Governo si impegnasse a fare prima di attuare e di partorire questi decreti delegati è che ascoltasse le parti sociali che hanno cercato di dire la loro. Vorrei prendesse veramente in considerazione i suggerimenti che vengono dalle parti sociali. Un suggerimento che io darei in questo momento è provare a pensare alle famose 35 ore lavorative, come previste in ambito pubblico, per ritrovare posti di lavoro. Probabilmente diminuendo le ore lavorate creeremmo alcuni posti di lavoro perché nel mondo - almeno io - non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere, per avere un sostentamento economico per godere dei propri affetti e per vivere nella società in maniera dignitosa. Proverei dunque a ripensare alle 35 ore lavorative.
Inoltre proverei a ripensare a una legalità maggior in questo Paese, quindi, a contrastare l'evasione e la corruzione; proverei a fare in modo che la giustizia sia davvero giusta e che i tempi della giustizia siano abbreviati affinché, quando una persona viene licenziata e si rivolge al giudice del lavoro, non debba aspettare due anni per avere una sentenza e sapere se è reintegrato o meno e possa ricevere una risposta in pochi mesi per uscire da quella impasse. Prima agirei su queste leve: evasione, corruzione, giustizia e 35 ore di lavoro. Dopo, forse, mi affiderei più volentieri a quello che il Governo deciderà.
In tutti i casi, io anticipo che non voterò né contro né a favore; me ne andrò dall'Aula. (Applausi della senatrice Mussini).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Quindi Renzi non è andato a Milano al vertice europeo sul lavoro con lo scalpo del jobs act del Senato in mano e non lo ha potuto mettere ai piedi della Merkel, come avrebbe voluto. Ha dovuto dire gatto prima di averlo nel sacco e sembra che alla Merkel sia andata comunque bene perché sembra abbia detto che sta facendo bene perché sta eliminando le barriere. Infatti sta eliminando tutti gli intralci del lavoro a Confindustria e soprattutto alle grandi industrie. Come abbiamo detto in sede di discussione generale, sta creando l'esercito di riserva dei lavoratori, quelli a cui potrà attingere Confindustria senza grandi intralci.
La cancelliere addirittura voleva andare via. Avrebbe fatto una grandissima scortesia al nostro Renzi andando via da un vertice voluto con tanta fermezza. Lui avrebbe voluto presentarsi già con questa fiducia in tasca. L'8 ottobre si ripete quanto accaduto l'8 agosto: sempre un atto di fiducia, un atto di forza. Questa volta però, a differenza delle 20 questioni di fiducia che Renzi ha posto in questa Aula per portare avanti il suo programma governativo, come diceva la mia collega, si crea un'ulteriore anomalia.
Questa non solo è una legge delega che avrebbe dovuto essere «partorita» dal Parlamento e con cui il Parlamento avrebbe dovuto delegare il Governo a legiferare (perché normalmente le leggi le dovrebbe fare il Parlamento, che è l'organo legislativo, mentre il Governo è l'organo esecutivo). Quello che è accaduto questa volta è che il Governo ha presentato una legge delega al Parlamento, ma poi non gli è stata neanche bene e così ha posto la questione di fiducia su un proprio emendamento. L'anomalia è enorme ed è simbolo di una forzatura, di un depauperamento della funzione parlamentare all'estremo. Questo però sembra non venga letto con grande chiarezza, perché quello che l'opposizione fa in Aula viene definito un teatrino; è stato detto che si è trattato di una sceneggiata, perché noi esageriamo. Qualcuno ha parlato di opere circensi, perché noi dell'opposizione, che vogliamo mettere in evidenza la macroscopica forza muscolare che mostra questo Governo nella gestione della cosa pubblica, noi che vogliamo puntare i riflettori su questo, esageriamo. È proprio il mondo all'incontrario.
Come dicevo, ci troviamo alla fine di fronte ad una delega in bianco, e lo era già quando si trattava del disegno di legge delega all'esame della Commissione.
In questi due giorni abbiamo finto di discutere in quest'Aula, abbiamo fatto anche la farsa della discussione come vuole il Regolamento, perché la questione di fiducia si pone solo dopo che la discussione è stata svolta, eppure lo sapevamo già, perché il Consiglio dei Ministri già aveva autorizzato il Ministro a venire qui a porre la questione di fiducia.
Eppure abbiamo parlato tutti su questa delega che non c'era, perché noi l'emendamento lo abbiamo ricevuto nel pomeriggio, un emendamento che è ancora più riassuntivo di quella che era già la legge ed ancora più difficile da controllare. Infatti siamo stati in 5a Commissione ad ascoltare e abbiamo capito che ci sono moltissime incongruenze, ad esempio anche su quello che all'articolo 7, al comma b), viene introdotto come un fatto che sembra all'apparenza positivo: un contratto a tempo indeterminato che avrà probabilmente una facilitazione in termini di esoneri sulle tasse. Ci è stato detto, però, che questo avverrà, poiché non comporterà nuovi oneri a carico del bilancio, grazie ad un bilanciamento interno. Ciò significa che altri tipi di contratto subiranno un aumento, ossia altri oneri sul lavoro. Stiamo parlando di questo. In sostanza, per introdurre quest'altro comma, che sembra tanto un contentino, perché si parla di contratto a tempo indeterminato, ho compreso che altri tipi di contratto avranno numerosi oneri maggiorativi.
Voglio ricordare a Renzi che, come si sa, il bullismo denota fragilità e debolezza. Il fatto che lui sia riuscito a piegare la propria maggioranza, il fatto che non serva più che la forza azzurra venga in soccorso non vuol dire che sta portando avanti un Governo forte, ma al contrario un Governo fragilissimo, debole, inconsistente, perché è tutto basato sul ricatto, perché questa legislatura non deve cadere, perché il patto del Nazareno è sovrano e gestisce tutta quest'Aula e quella dell'altra Camera.
Vorrei soltanto chiedere ai colleghi cosa avrebbero detto anni fa, sentendo le parole pronunciate dal Premier soltanto ieri negli studi di «Quinta colonna» su Rete4: «Dovevo incontrarli perché bisognava incontrarli (...), ma a me dà noia questa immagine della Sala verde (...). Che si fa? Si chiacchiera (...). Sono anni che si chiacchiera, a me piace concludere». Avrebbe dovuto incontrare il giorno dopo i sindacati nella Sala verde istituzionale. Gli ha dato un'ora sola di discussione, perché per lui il made in Italy significa aziende che stanno in Italia e creano lavoro, non interessa se il proprietario è indiano o cinese.
Ecco, signori, noi stiamo andando in questa direzione. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi abbiamo contestato le modalità con cui è stata gestita questa vicenda: la delega con fiducia, l'emendamento che dopo molta discussione è arrivato all'ultimo momento. È vero, sono stati citati alcuni precedenti, ma francamente riteniamo che, al di là dei precedenti che si possono sempre trovare, questo modo di agire sia stato discutibile e sbagliato. Lo stesso vale anche per questa sorta di maratona fallita: sappiamo tutti che oggi l'esigenza scenografica del Presidente del Consiglio, specializzato in annunci, era quella di poter dire, nel contesto del vertice di un'Europa, ahimè un po' crepuscolare e piena di problemi e di Paesi inadempienti rispetto alle regole che l'Europa stessa si è data, che si era approvato questo provvedimento al Senato. Si approverà forse a tarda notte, ma la Merkel è partita, altri se ne sono andati, gli amici sono andati via e le luci sono spente - così diceva una canzone, o qualcosa del genere - e l'annuncio non c'è stato. Qualcun altro si preoccupava del fatto che domani i giornali non avrebbero riportato questo roboante successo. Credo che anche questo modo di procedere, l'accanimento anche sull'ora e sul minuto non sia utile al Governo, accresca le tensioni, renda più aspro il confronto e alimenti ogni confusione.
Mi rivolgo anche al relatore Sacconi, che da molto tempo fa una battaglia che condivido, nobile e alta, essendo stato impegnato a suo tempo con la riforma dedicata a Marco Biagi, e che oggi è impegnato in un dibattito alto e importante sull'articolo 18 e non per licenziare la gente. Riteniamo in tanti che una maggiore flessibilità e una minore rigidità delle norme del lavoro incoraggino le imprese, frenino la delocalizzazione, favoriscano la creazione di occupazione. Ciò è il contrario della precarizzazione, perché è la disoccupazione la vera precarietà. Caro ministro Sacconi, l'articolo 18 è rimasto e, del resto, credo che nella sinistra del PD alcuni siano d'accordo con Renzi. Ad esempio Civati, che fa tutto questo macello, mi pare sia proprio quello che serve a Renzi per poter dire: «Vedete, nel mio partito si arrabbiano, perché ho fatto una riforma vera e ho cancellato l'articolo 18». Mi sembra dunque che sia un po' una spalla: del resto Renzi e Civati partirono insieme, a Firenze, nei primi convegni: poi si sono un po' distaccati, ma forse meno di quello che pensiamo.
Invece Cuperlo, che è un po' più attento, pur essendo in dissenso, oggi ha chiaramente detto in una sua dichiarazione che non si potrà cambiare l'articolo 18 e non si potranno cambiare le norme sul licenziamento, perché su questo punto la delega non contiene una sola parola. Poi, come tutte le deleghe, c'è molta ambiguità e ognuno potrà dire che si potrà fare una cosa o che si potrà fare il contrario. Lo dico dunque al senatore Sacconi, con un'amicizia e una stima, che ribadisco pubblicamente: questa cancellazione dell'articolo 18 non c'è. I licenziamenti disciplinari e le affermazioni del ministro Poletti, secondo cui poi si faranno le specifiche, lasciano aperto un contenzioso, che in molti casi è proprio quello che avvelena la vita delle aziende. Mi riferisco ai reintegri imposti proprio di chi, magari, ha sabotato il lavoro nelle aziende o ha impedito ad un'attività produttiva di proseguire. Non si tratta di volere una punizione o di elevare la cattiveria a legge, ma si tratta di non consentire l'arbitrio e la prepotenza. Forse, anche in altre vicende del passato, un'applicazione più ristretta di alcune norme avrebbe impedito di allontanare persone che si erano schierate con il partito armato all'interno fabbriche.
Credo dunque che la cancellazione dell'articolo 18 non ci sia: qualcuno dirà il contrario, ma ha ragione Cuperlo. Quindi, anche a sinistra i dissidenti stiano sereni. (Ilarità).
Gli osservatori internazionali sappiano che questa legge deve passare alla Camera dei deputati, e che poi, una volta approvata anche dall'altro ramo del Parlamento, tra mille mal di pancia e dissensi, sebbene l'articolo 18 rimanga, dovranno essere emanati i provvedimenti delegati. Ci vorranno mesi di tempo e quindi per l'economia, per le aziende, per gli imprenditori, per chi vuole creare lavoro, per chi vuole rimanere in Italia e non vuole andarsene altrove, da domani non cambia nulla. Quindi, avremo approvato a mezzanotte il provvedimento, la Merkel sarà partita e le telefoneranno di notte per tranquillizzarla, ma da domani non cambia assolutamente niente.
Concludendo, signor Presidente, i dati fondamentali dell'economia sono quelli che sono. Noi abbiamo collaborato e collaboreremo sulle riforme istituzionali o sulla legge elettorale, ma sull'economia e sulle misure concrete abbiamo un'altra visione delle cose. Renzi, alcuni giorni fa ha detto che cinque anni fa il tasso di disoccupazione era la metà. Certo: era al Governo Berlusconi, c'era ancora il retaggio della legge Biagi e c'era un' altra politica economica. Dopo i Governi Monti e Letta e dopo il Governo Renzi - che c'è da poco tempo, ma ormai i mesi passano - la disoccupazione è raddoppiata e non è che cinque anni fa l'economia fosse florida e ci fosse chissà quale possibilità di crescita; erano anni difficili, ma il tasso di disoccupazione è passato dall'8 al 13 per cento. Qualcuno si deve dunque interrogare, anche i famosi Governi tecnici.
Quindi, signor Presidente, concludendo, i fondamentali sono quelli che sono: il Prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2 per cento, la disoccupazione viaggia verso il 13 per cento, il rapporto tra deficit e PIL si attesta faticosamente intorno al 3 per cento, il debito pubblico è cresciuto ulteriormente.
Quindi credo che le ricette, prima dei tecnici, poi dei Governi Letta e Renzi, abbiano peggiorato le cose. Siamo di fronte a un bluff, all'ennesimo annuncio. L'articolo 18 rimane, le aziende non hanno messaggi positivi e quindi il nostro voto sarà convintamente contrario, non solo perché è stata posta la fiducia, che non voteremo, ma anche nel merito del provvedimento.
Ben altro serve all'economia e ai disoccupati italiani. (Applausi dal GruppoFI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, lei è garante di quest'Assemblea, ma oltre che del nostro Regolamento dovrebbe essere garante anche della Costituzione. Qui il Regolamento è stato calpestato innumerevoli volte e, ce lo lasci dire, forzature ne abbiamo viste tante, però c'è un limite alla decenza, Presidente.
Anche il provvedimento di cui parliamo - vorrei sentire in proposito qualche costituzionalista - non credo sia sul crinale della legalità costituzionale, credo lo abbia superato. Parliamo di facoltà di legiferare del Governo che nel nostro sistema, basato sulla tripartizione dei poteri, è del tutto straordinaria. Il Governo può legiferare in casi di necessità ed urgenza, per cui emana un decreto-legge, ma le Camere lo devono accogliere, convertire, eventualmente modificare. Il Governo, per materie tecniche, è autorizzato, delegato dalle Camere ad esercitare una potestà, quella legislativa, che non spetta all'Esecutivo. Viene infatti autorizzato su delega del Parlamento.
Ebbene, qui è stato stravolto il sistema costituzionale: il delegato (Governo) viene in quest'Aula, prepara la sua delega, mette esso stesso le condizioni, che invece dovrebbe mettere il Parlamento, e pone una questione di fiducia ovvero prendere o lasciare, altrimenti salta il banco. La sfiducia al Governo significa infatti chiudere una legislatura. Abbiamo stravolto il sistema costituzionale.
Andiamo a vedere come questo Governo può esercitare la funzione legislativa in base all'articolo 76 della Costituzione in tema di legge delega. Leggo tre passi della Costituzione: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi, criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti». Ma l'articolo inizia con la specificazione che la funzione legislativa non può essere delegata. Il Parlamento è obbligato a mettere paletti stretti entro i quali poi il Governo esercita la funzione legislativa in base alla delega.
Con riferimento agli oggetti definiti, secondo il comma 6, lettera a), del maxiemendamento, il Governo chiede la delega per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro. Mi spiace contraddire il collega Gasparri, del quale condivido molto di quanto ha detto, quasi tutto. Egli afferma che non c'è la previsione specifica dell'abrogazione dell'articolo 18. Peggio. Si concede una delega ad abrogare norme, senza fissare quali ed entro quali limiti. Il Governo può abrogare non l'articolo 18, ma tutto lo Statuto dei lavoratori con questo tipo di delega.
Noi la leggiamo in un altro modo: questa è una delega in bianco, senza paletti, senza condizioni, senza limitazioni. Nel 1923 ci fu un altro Presidente del Consiglio che arrivò in quest'Aula a chiedere più o meno la stessa cosa: i pieni poteri. Si chiamava Benito Mussolini. Quello che è accaduto nel ventennio successivo credo che non serva ricordarlo, ed era perfettamente rispondente alla legge. Era tutto legale. Ottenne i pieni poteri con una delega del Parlamento.
Leggiamola meglio. Il presidente Renzi non chiede solo questa delega parziale, ma di riformare la legge elettorale (liste chiuse, non si elegge più, non ci saranno più preferenze, perché sarà il partito a fare le liste, quindi lui stesso in quanto capo di partito); di riformare il Senato, che non conterà più niente perché non darà la fiducia; chiede il premio di maggioranza, che gli consentirà di nominare le alte cariche dello Stato, gli organi di controllo, compreso il Presidente della Repubblica. Volgarmente da noi si dice «asso pigliatutto». Però è un modo per semplificare le partite.
Ho chiuso, signor Presidente. Un messaggio al presidente Renzi: presidente Renzi, stiamo prendendo un brutto percorso. A questo punto, citando la collega Bignami, credo che ci stiamo avviando verso una Repubblica «prenzidenziale». (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.
BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, devo dire con rammarico che noto sempre di più tanta ipocrisia qui dentro. La cosa che mi disturba maggiormente è che questa ipocrisia viene da persone che non hanno mai visto una giornata di lavoro in vita loro. Non mi stancherò mai di dirlo.
Far credere che licenziare a prescindere, alzando un dito, spiare a vista i lavoratori con telecamere, demansionarli, fare praticamente un massacro sociale sia una cosa di sinistra è qualcosa di veramente... non trovo un aggettivo, ma credo sul serio che la parola migliore sia vergognoso.
È un capolavoro di malafede, che cerca di nascondere la vostra nullità politica e la vostra pochezza umana. Prendendo in prestito una frase dal grande Totò, direi: «In questo manicomio succedono cose da pazzi». Ma succedono veramente cose da pazzi.
Vi informo - perché magari tanti del Partito Democratico non lo sanno - che non è che Renzi fa cose di destra: Renzi è di destra. (Applausi dal Gruppo M5S). E, come esempio, padre spirituale e politico, prende Berlusconi. Altro che Berlinguer, signor Presidente, di cui non è degno! Lo fa così tanto bene che ha seguito anche l'ultimo consiglio: in effetti, Berlusconi ha sempre detto che l'unico sbaglio politico che ha fatto è stato quello di non essersi finto di sinistra. Ebbene, Renzi c'è riuscito benissimo, finge benissimo di essere di sinistra, perché un massacro sociale di questa natura poteva passare solo sotto le spoglie - mentite - della sinistra.
Signor Presidente, desidero un po' di attenzione dai pochi intimi che siamo rimasti, siccome parliamo dello Statuto dei lavoratori, una legge dello Stato che dicono essere vecchia (non si capisce bene perché). Se qualcuno mi ascolta, voglio leggere un passaggio della Carta del lavoro del 1927 (1927, e non voglio fare nessuna allusione), al punto XVII: «Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad un'indennità proporzionata agli anni di servizio». Anzi, il testo, se mi permette, signor Presidente, è anche migliorativo, e sa perché? Perché prevede che tale indennità sia dovuta anche in caso di morte del lavoratore.
Sul serio, rispediamo al mittente, signor Presidente, queste fantomatiche innovazioni sui mercati inclusivi. Non voglio nemmeno entrare nel merito (lo abbiamo già fatto tantissimo e penso che sia chiarissimo), ma voglio fare un altro paio di passaggi, per far capire di cosa stiamo parlando. Evidentemente, infatti, qualcuno sa di cosa stiamo parlando, e fa finta di niente, ma tanti forse non lo sanno.
Negli altri Stati europei in cui c'è l'articolo 18 - Stati all'avanguardia in tecnologia e in tutto il resto - non solo ci sono le tutele (non crescenti, naturalmente: tutele e basta), ma si decide anche che le politiche sul lavoro devono andare nella direzione di ridurre l'orario lavorativo, perché lavorare meno è lavorare tutti, in una crisi così devastante come quella che sta affrontando l'Europa. In Italia, invece, abbiamo deciso - e tanti di voi non lo sanno - di detassare lo straordinario.
Capite bene: un'azienda invece di assumere detassa lo straordinario perché le costa di meno del lavoro ordinario. Questa è lucida follia di chi è in malafede! Solo chi è in malafede può pensare queste cose e scaricare le proprie nefandezze sui lavoratori.
Dovete sapere che la Germania, sempre perché si investe in tecnologia, entro il 2020, quindi a breve, produrrà un milione di vetture elettriche. Noi nemmeno sappiamo dove siano le vetture elettriche, e questi pensano a togliere i diritti ai lavoratori, come se per andare a lavorare un lavoratore non deve più recarsi in un luogo di lavoro, ma in un carcere e deve accettare qualsiasi condizione. E questo con il benestare della politica! Non voglio neanche più usare l'espressione «siete vergognosi», perché penso non vi faccia alcun effetto, e nemmeno vi voglio invitare a fare un esame di coscienza, perché dovreste averla la coscienza, per farne un esame! (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Centinaio).Sul serio, signor Presidente, faccio fatica, mi deve scusare.
Ai lavoratori sa cosa resterà, signor Presidente? Voglio usare una frase di Di Vittorio (la volevo usare per il Partito Democratico, ma mi sembra che neanche conoscano Di Vittorio), il quale diceva una cosa importante: a me non preoccupano mai le critiche dei compagni, anzi le voglio capire; mi preoccupano gli elogi del padrone. Ma evidentemente a voi questo non è chiaro.
Ai lavoratori resteranno le tutele crescenti, e sa che tutele resteranno, signor Presidente? È molto semplice: le uniche tutele che rimarranno ai lavoratori saranno la supplica e la preghiera. (Applausi dal Gruppo M5S).
Per conservare il proprio posto di lavoro, infatti, egli dovrà supplicare il proprio padrone di concedergli qualche giorno di lavoro.
E con chi avete scritto queste riforme? Con Sacconi e Ichino. Non ho nulla contro di loro, perché conosco benissimo le loro politiche antioperaie. L'unica cosa che non mi è chiara - altrimenti non ho capito niente (e ci sta anche) - è che siccome, come ben vediamo, loro adottano politiche da 1927, mentre lo Statuto dei lavoratori è entrato a regime nel 1971 (quindi è più giovane di quarantaquattro anni del jobs act che volete approvare oggi), dove sta l'innovazione? Dove sta il mercato inclusivo? E soprattutto: avete mai chiesto ai lavoratori cosa vogliono? O i lavoratori non devono mai contare a prescindere, perché lo decide chi sta qui dentro da quarant'anni?
Ecco, questa è la mia riflessione, ed io concludo così, signor Presidente: è una vergogna vergognosa! (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S).
SIMEONI (M5S). Schiavi cinesi, non lavoratori!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Caro collega Barozzino, non sono d'accordo: a otto milioni di lavoratori non resteranno solo le preghiere e le suppliche. La rabbia e la disperazione di otto milioni di persone si abbatteranno su questo Paese e su queste Aule vuote, sorde e cieche, perché a questo ci porteranno queste politiche: a un nuovo confronto nelle piazze, visto che queste Aule sono sorde e cieche alla voce dei lavoratori.
È questo il lucido disegno che viene perpetrato in questa maniera indegna, con alcune centinaia di senatori che voteranno una norma che nemmeno conoscono, mettendo le vite di milioni di cittadini senza colpa nelle mani di un prepotente, perché solo così possiamo definirlo, di un arrogante che fa il Presidente del Consiglio, senza aver lavorato un giorno della sua vita, disprezzando i lavoratori ed impedendo questo dibattito!
Si confronterà - senatore Barozzino - con i lavoratori di questo Paese perché, se io fossi un lavoratore dipendente fuori da quest'Aula, domani mattina incrocerei le braccia, dovunque, in qualunque luogo di lavoro, già domani, prima che sia troppo tardi.
Questo avverrà. Si tratta infatti di politiche suicide, che sappiamo da chi sono dettate, perché conosciamo bene i circoli di Michael Ledeen, dell'ultradestra americana più fascista dei fascisti: sappiamo bene che cosa portano i fautori delle guerre civili in Sudamerica e delle guerre in Medio Oriente. A questo porterà questa scellerata fiducia e il fatto di consegnare il destino di milioni di persone a scatola chiusa ad un'irresponsabile. Solo così si può definire uno che non ha a cuore il nostro Paese, perché se lo avesse a cuore tutelerebbe le donne e gli uomini che lo mandano avanti, invece di consegnarli al grande capitale straniero, come sta facendo. Guarderebbe sì all'Europa, ma a un'Europa che tutela il proprio tesoro, vale a dire la forza lavoro e i cittadini che mandano avanti il Paese: questa è l'Europa cui si deve guardare. E invece no, si guarda ai Paesi del Terzo mondo: questa mattina ho detto che si guarda al Marocco e alla Tunisia; no, questi guardano alla Cina, ed è così che ci vogliono ridurre, come la Cina: pochi privilegiati e milioni di schiavi. (Applausi dal Gruppo M5S).
Questo non accadrà impunemente, e mi rivolgo in particolare al senatore Barani, che vedo ridere: ridi Barani, anche se, quando ti troverai di fronte milioni di persone che avranno capito di che cosa hai contribuito a derubarli, ti passerà quella risata, passerà a tutti la risata. Purtroppo siamo tutti su questa barca; è il nostro Paese che state devastando; non lo farete con la nostra complicità. Noi qui combatteremo fino all'ultimo e non ce ne andremo in silenzio. (Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, numerosi colleghi hanno affrontato il problema di una delega vaga, sulla quale per di più viene posta la fiducia. Chi ci ascolta potrà pensare che si tratta di problemi del Parlamento, per cui chi se ne importa della delega vaga: l'importante è fare le cose.
Facciamo allora qualche esempio. Penso al comma 7 dell'unico articolo del provvedimento, come risulta nel testo del maxiemendamento: a questo proposito, benché la Costituzione dica che le leggi si fanno in articoli, ormai non è più così, e anche questo viene tollerato da chi avrebbe il dovere di vigilare su questo. C'è dunque un unico articolo, come ormai risulta per quasi tutte le leggi, perché così è più pratico porre la questione di fiducia, visto che altrimenti bisognerebbe scomodarsi a porre due o tre questioni di fiducia se ci fossero due o tre articoli.
Ebbene, al comma 7 c'è uno dei cosiddetti criteri - quelli che la Costituzione impone - secondo cui si dà mandato al Governo di individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali. In altre parole, si dice al Governo di guardare a tutti i tipi di contratto - c'è chi dice che oggi siano 40 o 30, ma non importa - per eventualmente modificarli, eliminarli o semplificarli, cioè per fare esattamente quello che vuole. Questa non è una legge: potrebbe essere il discorso vago di un politico di basso livello, non in termini di rappresentanza istituzionale, ma di capacità politica, perché politica vuol dire agire politicamente e cioè realizzare attraverso la politica dello Stato le cose che servono ai cittadini.
Sempre al comma 7, alla lettera f), si parla di introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, una bella cosa che penso da tempo si sarebbe dovuta fare in Italia in tutti campi, e non soltanto dove c'è il contratto nazionale di lavoro.
Peccato che non c'è scritto. Innanzitutto, dà la facoltà di farlo anche in via sperimentale: puoi farlo per due mesi, solo per qualcuno, per sempre o per cinque anni. Non si sa. Ma soprattutto non c'è scritta un'indicazione sul quanto, cioè si dà al Governo la decisione di stabilire il minimo al quale un lavoratore può essere pagato. Ma il Governo può dire che il minimo è un centesimo all'ora, nel qual caso è una presa in giro o addirittura un'istigazione ai datori di lavoro, che potranno dire: «lo dice la legge». Non dico un centesimo, ma il Governo potrebbe stabilire ad esempio 50 centesimi: «lo dice la legge, adesso ti posso pagare 50 centesimi». C'è qualche sciagurato che propone ai giovani di pagarli 50 centesimi, con la scusa che poi imparano, invece vengono tenuti a fare mansioni umilianti illudendoli che possono imparare. Oppure si può decidere che il compenso minimo sia di 50 euro, uccidendo un intero settore economico.
Tutto ciò non è neanche proponibile; non dovrebbe neanche essere ammessa una cosa di questo genere, ed è indegno di un'Aula parlamentare metterla al voto. Cosa diversa è votare sì, votare no o astenersi. Una cosa di questo genere non può essere votata.
Teniamo presente un'altra cosa. Adesso i parlamentari della maggioranza voteranno la fiducia per varie motivazioni. Ebbene, prendiamo la più nobile, anche se poi ce ne sono altre un po' meno nobili. Prendiamo la più nobile e speriamo sia quella vera, ossia che i parlamentari della maggioranza hanno fiducia che il Governo faccia di questa delega in bianco un buon uso. Dopodiché mi chiedo cosa ci stia a fare il Parlamento, cosa ci stiano a fare le leggi e la Costituzione, o coloro che dovrebbero vegliare affinché queste siano rispettate. Ma comunque supponiamo che ci sia questa fiducia che il Governo Renzi ne faccia un buon uso.
Il fatto è che nessuno ci garantisce che sarà il Governo Renzi ad attuarla, perché dobbiamo considerare che vi sono dodici mesi per attuare queste deleghe. Chi ci dice che il Governo non si dimetta e che, se si andasse alle elezioni, vinca qualcun altro? Voi, che ora siete assenti ma che più tardi voterete a favore, pensate che Renzi farà chissà quali belle cose, ma magari non vi sarà più Renzi, bensì qualcun altro che farà esattamente l'opposto di quello che volete.
Perché succede questo? In parte per voluta arroganza: la corsa ad andare sempre più in là, a schiacciare sempre di più le prerogative non del Parlamento ma dei cittadini, per riportare tutto al Governo, la cui efficienza si vede molto bene ad esempio nella totale incapacità di pagare i debiti della pubblica amministrazione: questo sì distrugge centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende per far vedere chi comanda. Ma chi comanda non sa usare i suoi mezzi.
PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione.
MALAN (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente, ha ragione.
La seconda ragione per cui si usa questo sistema è di poter fare le leggi nella direzione centrale del Partito Democratico, oppure in qualche recesso accanto alla direzione centrale del Partito Democratico. Bene, finché c'è la nostra Costituzione, questo non dovrebbe avvenire, perché c'è chi deve vegliare affinché ciò non avvenga. Altrimenti siamo nella situazione del Partito comunista cinese o del Partito comunista dell'Unione Sovietica. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Divina e Messina).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signor Presidente, credo di aver sentito in questo dibattito delle cose che non avrei mai pensato di ascoltare. Mi rivolgo anche al collega Sacconi, che è stato definito nemico dei lavoratori: un uomo che ha una cultura riformista e socialista come la mia; credo che siamo rimasti, come mostra il fiore che ostento, i pochi rappresentanti con quel DNA. È una cultura che nel 1970 ha fatto approvare lo Statuto dei lavoratori, a un anno dalla morte del padre dello Statuto, Giacomo Brodolini, a cui è subentrato come ministro Donat Cattin, il quale ha avuto il pregio di approvare sic et simpliciter lo Statuto.
Ebbene, quei socialisti che votarono lo Statuto dei lavoratori avevano un'opposizione dura, tra le più dure: era quella del Partito Comunista di Berlinguer, che non voleva quello statuto né quell'articolo 18, voluto invece dai socialisti, perché in quel momento serviva, perché i lavoratori dovevano essere tutelati.
Che uso ne è stato fatto in questi quarantaquattro anni? Che uso ne hanno fatto i sindacalisti? (Applausi della senatrice Fucksia). È possibile che abbiano degenerato per portare avanti gli interessi dei vagabondi e di chi non si meritava tutela? Hanno voluto in modo pletorico assumere chi non aveva meriti né bisogni, all'opposto della filosofia dei socialisti che con l'articolo 18 volevano premiare i meriti e i bisogni, sfoltendo la burocrazia. Questo era il volere dei socialisti. Hanno voluto inoltre dare una mano a quei sindacalisti che da sempre tutelano il lavoro di chi ce l'ha, e non certo di chi non ce l'ha. La festa del 1° maggio è quella dei lavoratori, di chi ha il lavoro, cioè ormai di una piccola e ristretta cerchia. La maggioranza è costituita dai disoccupati, ma nessuno tutela i disoccupati. (Commenti della senatrice Simeoni).
A tutelare i disoccupati è stato soltanto un Governo che ha avuto l'enorme coraggio di avviare una grande riforma: il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1984, è stata fatta la vera riforma; sono andati in piazza i comunisti ed è stato svolto anche un referendum, ma il popolo italiano ha dato ragione a Bettino Craxi. Così l'inflazione è andata al 4 per cento e la disoccupazione è scesa sotto il 6 per cento e vi è stato un grande boom economico: eravamo la quarta potenza economica del mondo! È questo il coraggio che occorre. (Commenti del senatore Morra). Noi abbiamo bisogno di questo coraggio che adesso non c'è. Ripeto, abbiamo bisogno di questo.
Come ha ben evidenziato poc'anzi il collega Gasparri, nel 2011 la disoccupazione era arrivata all'8 per cento: sì, perché vi era un Governo che faceva le riforme, che ne aveva il coraggio, ma che poi è stato «buttato» giù da una trama internazionale. Allo stesso modo, vi è stata una trama internazionale nel 1992: cari colleghi, Tangentopoli è stata fatta proprio per portare il capitale straniero ad occupare l'Italia da un punto di vista economico!
Ho sentito che poco fa il collega Barozzino ha ricordato il 1927, dove c'erano leggi e riforme all'altezza. Non dimentichiamo che in quel periodo, ancorché deviato dopo il 1930 dall'infiltrazione metastatica del capitale italiano, c'era uno di cultura socialista che ha fatto le riforme: eccome se le ha fatte in un primo momento! Ovviamente noi siamo stati sempre contro, da Turati e Nenni a Pertini, e siamo stati addirittura incarcerati, ma abbiamo riconosciuto che certe riforme sono state fatte, come la riforma Gentile, il codice Rocco, quelle dell'IRI, della previdenza sociale e della maternità. Ricordo che, quando in Inghilterra le donne morivano di parto, in Italia erano tutelate. (Commenti del senatore Fornaro).
Questo dobbiamo dirlo! Ci vuole coraggio per fare le riforme. Per tale motivo, credo che in questa riforma alla maggioranza e all'Esecutivo manchi quel coraggio che avevano i socialisti per un'azione riformista che incida profondamente sull'assetto istituzionale in un'ottica di snellimento concreto della macchina statale. Come ho già evidenziato, manca il coraggio che ebbe Bettino Craxi (ce lo hanno ammazzato per questo!).
È importante scommettere sulle medie, piccole e microimprese, eliminando ulteriori oneri e adempimenti a loro carico e facilitando una maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro, così da favorire una maggiore occupazione.
Oltre ai sindacati, a distruggere l'articolo 18 è stata la giustizia: il giudice del lavoro sempre e comunque ha dato ragione ai lavoratori anche quando questi non ce l'avevano. La mala giustizia in Italia ci costa il 2 per cento del prodotto interno lordo (32 miliardi di euro), ma nessuno vuole fare la riforma perché, appena qualcuno afferma di volerla avviare, gli viene inviato un avviso di garanzia, a Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è possibile!
Bisogna domare queste belve inferocite, che stanno distruggendo l'Italia e l'economia. Nessuno viene più a investire in Italia, perché ha paura di questa belva che è la mala giustizia, perché ha paura della burocrazia e ha paura di passare dieci-quindici ispezioni una dopo l'altra. (Commenti dal Gruppo M5S).
Dante avrebbe detto: non ti curar di loro, ma guarda e passa.
Signor Presidente, è importante scommettere sulla flessibilità, sulla modifica vera dell'articolo 18. E ve lo dice chi lo ha fatto: adesso è obsoleto. È passato, e va ammodernato. Cosa ha fatto invece questo Governo? Ha dato gli 80 euro, ma nulla ha previsto per chi è disoccupato o per chi percepisce uno stipendio che non consente un sostentamento minimo.
Adesso si propone addirittura il TFR in busta paga. Bene: ma si tratta di una ulteriore misura immaginata, proprio come gli 80 euro, per chi un lavoro ce l'ha. Il nostro dramma, che ci rende fanalino di coda in Europa è invece la disoccupazione. E francamente non si capisce cosa questo Governo proponga per rilanciare il lavoro.
Su questo dobbiamo batterci, anche per cambiare quella legge Fornero (Fornero che Dante avrebbe messo nel girone dei dannati «piagnoni»), dove, ad esempio, manca il turnover in campo sanitario e il personale medico ed infermieristico in uscita non viene rimpiazzato proporzionalmente. Allo stesso tempo, i deficit di bilancio, sempre nel settore sanitario, stanno diventando dei casi sempre meno sporadici e sempre più macroscopici nelle varie Regioni.
Per una vera riforma del lavoro serve più coraggio, Bisogna avere il coraggio di prendere le misure idonee, come hanno fatto i grandi Paesi europei e anglosassoni, dove la mobilità non è un tabù e dove le tutele sono i salari e gli stipendi più alti, con un fisco meno sanguisuga. Qui, invece, con una spending review senza né capo né coda si tagliano i servizi e, per di più, al contempo, si aumentano le tasse, come da storica tradizione di una certa sinistra. Agli amici del Partito Comunista di un tempo devo ricordare che per non diventare socialisti stanno morendo democristiani.
Al contempo, si consente ai sindacati di imporsi sulla quasi totalità delle categorie lavoratrici attraverso i vari contratti nazionali di lavoro, imposti a tutti, a prescindere dall'adesione o meno alle varie sigle sindacali, mentre quelle stesse categorie di lavoratori non sanno più se e quando e con quanto andranno in pensione. Allora, se la riunione di ieri mattina con i sindacati è durata un'ora sola, mentre qualche anni fa durava quaranta ore o quaranta giorni, è perché i sindacati hanno ottenuto in un'ora tutto quanto volevano. (Applausi dei senatori D'Anna e Messina).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fornaro. Ne ha facoltà.
FORNARO (PD). Signor Presidente, molti di noi voteranno la fiducia pur rimanendo critici sul metodo, scelto dal Governo, dello strumento della fiducia sulla legge delega e sulla scelta di questi tempi.
Rimarremo critici anche nel merito. Il maxiemendamento, come dirò dopo, accoglie alcune nostre proposte emendative ma presenta ancora limiti ed eccessivi spazi di genericità. Come sempre è capitato ai riformisti di sinistra, saremo attaccati e criticati sia dalla nostra sinistra che dalla nostra destra. Le accuse ci sono note: arrendevoli e compromissori per i primi; conservatori e veteronostalgici per i secondai. Noi, però, non siamo né arrendevoli né conservatori.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 21,23)
(Segue FORNARO). Noi vogliamo, al contrario, portare il nostro contributo all'impresa ciclopica di portare il nostro Paese fuori da questa crisi epocale.
Vorremmo farlo senza, però, tradire i valori fondanti del nostro agire politico, innovando per competere in un mondo globale, senza far pagare solo ai più deboli gli effetti dei cambiamenti nei fattori di competitività internazionale.
Per noi la dignità del lavoro non è un simbolo del passato, una bandiera lacera, ma il fondamento di una moderna società.
Guardare al futuro con coraggio e speranza non è per noi incompatibile con l'essere consapevoli da dove veniamo e chi rappresentiamo. Il lavoro è nel DNA della sinistra italiana. È stata ed è la ragione d'essere dell'idea stessa di progresso e di libertà civile. A chi oggi guarda la difesa dei diritti dei lavoratori come un ferro vecchio della vecchia politica vorrei ricordare che noi non dimentichiamo da dove veniamo e soprattutto sappiamo dove vogliamo andare. Non fu un caso, infatti, che il progenitore di tutti i partiti della sinistra, quello che fu fondato a Genova nell'ormai lontano 1892, si chiamasse Partito socialista dei lavoratori italiani. Così come non fu un caso che il punto più alto della stagione riformatrice del centrosinistra sia stato, nel 1970, lo Statuto dei lavoratori. Ecco perché abbiamo trovato vecchio - questo sì - rivolto al passato e non al futuro, l'uso ideologico e propagandistico dell'articolo 18, della sua presunta abolizione; un articolo 18 divenuto spartiacque tra bene e male, tra passato e modernità: niente di più falso.
«Oggi si fa un gran dire del fatto che l'organizzazione delle imprese - è una citazione - ha bisogno di massicce dosi di flessibilità, e questo è sicuramente vero. Ma troppo spesso si pone l'accento sulla flessibilità del rapporto di lavoro e magari si arriva diritti alla richiesta di una maggiore libertà di licenziamento. In realtà, la flessibilità produttiva che oggi è imposta dalla tipologia dei mercati riguarda in primis l'organizzazione dell'impresa. Altro che articolo 18 dello Statuto dei lavoratori! La verità è che, come spesso accade, qui da noi ci si attardi in battaglie di retroguardia e che magari la colpa dell'inefficienza alla fine ricade su chi colpa non ha. Non serve, e sarebbe bene che se ne prendesse coscienza una volta per tutte, eliminare l'articolo 18 se poi le nostre aziende continuano ad essere organizzate ed amministrate come nel secolo scorso». A scrivere queste belle parole, nel 2002, non è stato un pericoloso sindacalista rivoluzionario. Si tratta di Giuliano Amato.
Il Paese esce dalla crisi con più coesione sociale, con più innovazione, più ricerca, e non con meno diritti. L'Italia esce dalla crisi ricucendo le lacerazioni nel tessuto sociale prodotte dalla recessione, e non allargandone le maglie, amplificando le distanze. Non si esce da questa crisi umiliando i corpi intermedi, umiliando le rappresentanze dei lavoratori.
Al contrario, abbiamo bisogno di una grande alleanza del lavoro: imprese e lavoratori insieme allo Stato. Altro che sterili conservatrici battaglie per la distruzione dell'articolo 18 come una sorta di panacea di tutti i mali! Riconosciamo al Governo e al ministro Poletti di aver compiuto alcuni passi in avanti.
In particolare, nel maxiemendamento è stata esplicitata la volontà di superare le forme di assunzioni precarie. È stata manifestata la volontà di dare centralità al lavoro a tempo indeterminato, rendendolo più conveniente rispetto alle altre tipologie contrattuali. È stato definito che, a fronte dei processi di ristrutturazione, l'eventuale cambiamento delle mansioni debba tutelare anche la condizione economica dei lavoratori. È stata infine circoscritta l'estensione dell'uso dei voucher, al fine di evitare l'aumento esponenziale di nuovo lavoro precario. Sono passi in avanti che consideriamo significativi, seppure non totalmente sufficienti.
Siamo certi che alla Camera si potranno fare ulteriori progressi nella direzione che noi riteniamo giusta: quella di una maggiore tutela di tutti i lavoratori, vecchi e nuovi. In particolare, manca e continua a mancare una definizione più precisa di cosa si intenda per contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. I nuovi assunti a tempo indeterminato vedranno, quindi, ridotte - e questo è il rischio che segnaliamo - le proprie tutele rispetto ai vecchi assunti, in una misura e per un tempo non definiti. È un doppio binario che noi non riteniamo né moderno né funzionale allo sviluppo del Paese.
I lavoratori sono una risorsa per l'impresa, non sono un intralcio, come è parso leggere in queste settimane. Questa affermazione era vera nella società fordista, ma lo è ancor di più, se possibile, nella società della conoscenza in cui viviamo. La lotta alle precarizzazione della vita, la difesa del diritto di un'intera generazione a poter progettare il proprio futuro: questo è il terreno vero di una battaglia riformista, non certo quello della libertà di licenziamento, nella fallace idea che il mercato sia capace di allocare correttamente le risorse umane. A questa battaglia vogliamo dare e daremo il nostro contributo in Parlamento e nel nostro partito.
Concludo il mio intervento con la citazione di un altro riformista, di uno dei padri dello Statuto dei lavoratori. Una riflessione che sembra scritta oggi. Sono parole di Gino Giugni, scritte nel 2007, che credo oggi siano più che mai attuali: «Al di là della retorica e dell'ideologia dei facili slogan, la flessibilità deve servire per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, ma deve avere dei limiti chiari, deve essere connessa con un sistema di controlli e contrappesi, non può essere evocata come fosse una parola magica che risolve tutti i problemi. Per esempio, l'aumento del periodo di prova non può condurre a una situazione in cui mai sia conveniente fare assunzione a tempo indeterminato, altrimenti, si ha solo sfruttamento. Se si moltiplicano le tipologie contrattuali a dismisura, se si continua a parcellizzare la produzione attraverso la proliferazione dei lavori in appalto, avremo ben presto un sistema interamente basato sulla precarietà e un tipo di modernità di cui nessuno ha bisogno».
Gino Giugni, 2007.
Chiudo perché ritengo che con queste motivazioni molti di noi voteranno dunque la fiducia. La voteranno - lo dico con grande forza - a schiena diritta. Voteranno la fiducia come atto di responsabilità verso il Paese, che non ha bisogno di una crisi di Governo. Votiamo come atto di responsabilità, con l'impegno, che ribadiamo anche oggi, di continuare a lavorare per uscire da questa crisi, per difendere la dignità del lavoro e per estendere i diritti dei lavoratori, vecchi e nuovi, in una prospettiva di crescita e di maggiore eguaglianza sociale. (Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, siamo giunti al dunque, all'atto finale di questo provvedimento che viene sottoposto all'ennesima fiducia. Certamente, nell'andare ad approfondirne il contenuto, non si può che menzionare quanto è avvenuto in queste ore e nella giornata che precede.
Una discussione falsa perché appoggiata su un provvedimento che non è più quello che stiamo votando, con una chiara volontà di far recitare una parte - in questo caso ad uno dei rami del Parlamento, al Senato - indifferente rispetto al contenuto del provvedimento di legge, che a questo punto appare ovviamente orientato non a risolvere i problemi legati alla flessibilità nel mondo del lavoro piuttosto che, come noi diciamo, a creare opportunità di posti di lavoro o ad alleggerire l'economia da un costo del lavoro troppo elevato, ma è un provvedimento totalmente orientato solamente all'apparire. Questa è la filosofia che ha caratterizzato la gestazione di questo maxiemendamento presentato dal Governo solamente oggi pomeriggio, che, ribadisco, con estremo disprezzo nei confronti del lavoro parlamentare che ciascuno di noi deve fare rappresentando i cittadini, ci viene chiesto questa sera di votare.
La domanda che vorrei rivolgere ai componenti della maggioranza che sostengono il Governo e che dovranno passare là sotto, tra poco, e dire sì o no rispetto alla fiducia è molto semplice: avete letto quello che c'è scritto nella proposta del Governo? Conoscete il contenuto della delega? Avete avuto modo di confrontarvi con chi vi ha eletto? Avete avuto modo di conoscere voi stessi il contenuto di questo disegno di legge che viene trasformato in articolo unico, con una serie di commi, con una delega enorme? Credo di no e non è difficile rispondere a questa domanda perché il testo è stato presentato solamente poche ore fa e non c'è stata alcuna possibilità di andarlo a verificare in alcuno dei modi che dicevo precedentemente; forse anche in Commissione.
Presidente, leggerò solamente un esempio, il contenuto del comma 5 di questo nuovo progetto di legge che recita: «Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese». Non c'è scritta nessuna cosa che possa essere tradotta domattina, come i cittadini si aspettano, in benefici per chi lavora e per le imprese o in segnali credibili per il mercato.
Tutto questo dice semplicemente che il Governo vuole una delega in bianco sulla quale pone una fiducia per fare qualcosa che non si sa cosa sarà. Ciò è quanto di più lontano vi sia rispetto all'esigenza di concretezza. Certamente questo risponde al disegno dell'apparire. Oggi sappiamo che a Milano c'è stata una conferenza importante a livello europeo, convocata dal presidente del Consiglio dei ministri Renzi, in funzione del suo ruolo di presidente di turno dell'Unione europea. È stata una messa in scena, gestita ad uso e consumo di una propaganda che consente di dire: «Mi hanno battuto sulla spalla i colleghi Merkel, Hollande e mi hanno detto "bravo". Anche Schulz mi ha detto "Bravo, vai avanti; stai sereno. Vai bene così; forza che l'Italia ce la fa"». Io mi preoccuperei ancora di più per queste pacche sulla spalla, perché ovviamente non sono di serenità, ma vengono da coloro che stanno attorno a questo Paese e non aspettano altro che l'Italia tracolli per cibarsi di quello che resta della nostra economia.
Noi non siamo per nulla contenti di questo provvedimento. Non abbiamo condiviso l'ideologia ad esso sottesa che lo ha allontanato dal bene reale del Paese. Lo scontro sull'articolo 18, Presidente, è quanto mai lontano dalla realtà.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
CANDIANI (LN-Aut). Quello che è avvenuto qui dentro è un'ulteriore forzatura delle prassi parlamentari, che non darà giustizia ai cittadini che hanno desidero di lavoro e di occupazione, di cui si sente bisogno. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Petrocelli).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, la fiducia al Governo Renzi non gliela daremo e, se è possibile, non lo faremo in maniera ancora più convinta di quanto abbiamo fatto nel corso di tutti questi mesi per ragioni di fondo e di merito naturalmente, e per un'opposizione e un dissenso molto forte, che peraltro non comincia e non finisce stasera e che, per quanto riguarda noi, il mio partito, Sinistra Ecologia e Libertà, continuerà nei giorni che verranno in piazza, il 25 ottobre, e nelle tante manifestazioni e iniziative che promuoveremo in giro per l'Italia, assieme al sindacato della CGIL, alla FIOM e a chi, come noi, contesta radicalmente questa riforma.
Non voteremo la fiducia anche per tante altre ragioni che sono state richiamate nel corso della discussione di stasera. Si tratta di ragioni istituzionali: come abbiamo detto, viene annunciata una modifica dell'articolo 18 con i decreti legislativi in totale assenza di oggetto, principi e criteri direttivi nell'articolato della legge delega. Sicuramente si compie, a nostro avviso, una violazione molto grave dell'articolo 75 della Costituzione.
Si mette finanche in campo - lasciatemelo dire così - una sorta di vero e proprio ricatto politico. Vorrei dire al Presidente del Consiglio che lui non saprà mai se questo Senato, che fra qualche ora gli voterà la fiducia, sarà davvero d'accordo con lui e se questa fiducia gliela voterà perché il Presidente del Consiglio ha convinto questo Senato, oppure gliela voterà per altre ragioni: perché non si deve far cadere un Governo, perché prevale il senso di responsabilità, perché c'è un meccanismo politico differente da quello che prevede semplicemente di dover analizzare nel merito quello che stiamo discutendo.
E allora credo che un utilizzo di questo genere di questo meccanismo sia davvero il segno dei tempi (lasciatemelo dire così), che vede, come già accaduto molte volte nel corso di questi mesi, una maggioranza politica all'interno della quale evidentemente convivono anche delle sensibilità diverse, e una scelta precisa, molto netta da questo punto di vista del Presidente del Consiglio di imboccare una strada inedita rispetto alla storia degli anni passati.
Naturalmente poi mi piacerebbe sapere dal Presidente del Consiglio, e glielo chiedo tramite lei, signora Presidente, per quale strana ragione i professori che si occupano delle riforme costituzionali vengono derisi, vengono chiamati «professoroni» e vengono ascoltati poco, com'è successo nel corso dei mesi passati. Non piacciono, al Presidente del Consiglio, quei professori e non piace quella forma di dissenso. Piacciono invece gli ideologi che, nel corso di tutti questi anni, sono stati i principali responsabili del fatto che in questo Paese si è affermata una precarizzazione del mercato del lavoro senza precedenti; sono quelli ai quali il Presidente del Consiglio si ispira e che oggi applaudono con forza il Presidente del Consiglio. Insomma, c'è qualcosa che non quadra in questa vicenda così come viene rappresentata.
Non quadra nemmeno il fatto, perché è troppo comodo e troppo facile, che oggi il Presidente del Consiglio si ponga come se fosse in discontinuità rispetto a quello che è accaduto nel corso di questi anni. Io ho partecipato a tantissime manifestazioni contro la precarietà nel corso di questi anni, ho combattuto qualche volta finanche in solitudine la precarietà all'interno di questo Paese e non me lo ricordo, il Presidente del Consiglio attuale, a fianco a me a combattere la precarietà. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e LN-Aut).
E non ricordo nemmeno quelli che sono stati appunto gli ideologi di fondo, che hanno determinato il fatto che in questo Paese fosse spacciata una sorta di pensiero unico. Ero un ragazzino quando veniva spacciata questa fandonia secondo la quale la flessibilità avrebbe reso più semplice e più dinamico il mercato del lavoro e l'ho visto con i miei occhi come quella flessibilità presunta si trasformava, giorno dopo giorno, in precarietà e come le leggi venivano costruite, purtroppo anche con grandi responsabilità del centrosinistra, quando per esempio si varava il pacchetto Treu, quando per esempio non ci si opponeva come bisognava invece fare ad una legge profondamente sbagliata come la legge n. 30. Ho visto, nel corso di tutti questi anni, la precarietà diventare la condizione generale di una generazione.
E allora trovo davvero troppo comodo che oggi qui il Ministro si chieda, nell'intervento che ha svolto questa mattina, chissà com'è successo, come è arrivata la precarietà, cosa è accaduto nel corso di questi anni. Ma come, cosa è accaduto nel corso di questi anni? È accaduto esattamente che non si è avuta la forza politica, culturale e sociale di mettere in campo una risposta di fondo e che ai soloni della modernità, che ci hanno raccontato le loro fandonie e che hanno messo in ginocchio questo Paese e soprattutto una generazione, non si è avuto il coraggio di dire, e ancora una volta non si ha il coraggio di dire, che le loro idee, la loro ideologia non avrebbe portato da nessuna parte! Siete voi quegli ideologici che non hanno voluto vedere cosa accadeva in Italia nel corso di questi anni!
Mi piacerebbe davvero sapere cosa è successo e mi piacerebbe sapere ancora oggi che tipo di ragionamento viene fatto. Ma insomma: davvero qualcuno può ancora credere a questa vicenda che viene raccontata, secondo la quale si può combattere la precarietà non, come dovrebbe essere evidente e normale, allargando i diritti, ma invece riducendoli e immettendo finanche un meccanismo perverso di guerra tra poveri che mette contro chi il lavoro ce l'ha e magari lavora in fabbrica e lo fa in condizioni di grande difficoltà e il giovane precario che ha difficoltà anche semplicemente ad entrare nel mercato del lavoro?
PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Sto terminando, signora Presidente.
Io non posso credere a questa ennesima narrazione propagandistica che viene raccontata sulla pelle di questo Paese! Ho già visto questo film, questo spettacolo un mese fa, quando abbiamo parlato di riforma costituzionale, lo vedo un'altra volta oggi. Penso però che sempre di più si stia capendo che questa che ci viene raccontata è una propaganda molto pericolosa per l'Italia. Noi ci opporremo con grande forza a quello che ci viene raccontato nel corso di queste ore. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Vacciano).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.
TAVERNA (M5S). Signora Presidente, comincio questo discorso leggendo il titolo del provvedimento: «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Se il Presidente del Consiglio avesse aggiunto anche la separazione delle acque, probabilmente la sua sensazione di essere Dio sceso sulla terra sarebbe stata certificata da qualcosa di scritto. (Applausi dal Gruppo M5S).
A parte che quando sono entrata qua dentro credevo esistesse una Costituzione, che fosse la base della nostra forma di Stato e di Governo, così come credevo che esistesse un Regolamento all'interno del Senato e che entrambi venissero rispettati. Ho scoperto, grazie al presidente Grasso, che il Regolamento del Senato è totalmente rivisitabile a seconda della situazione e dell'umore del Presidente. Mi dispiace che non sia qui a presiedere, perché glielo avrei detto volentieri, ma tanto ascolterà.
PRESIDENTE. Lei lo sa che il presidente Grasso presiede correttamente.
TAVERNA (M5S). L'articolo 76 della Costituzione dice: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Aspetteremo qualche anno e scopriremo che la fiducia data a questo disegno di legge delega è incostituzionale, Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S). Lo sappiamo già da ora, ma non interessa a questo Parlamento e a questi parlamentari. Non ci sono le televisioni, ma le televisioni dovrebbero esserci ora e non quando si prefigura l'arrivo del ministro Boschi: avevo sperato che almeno alla ventunesima fiducia avesse imparato a memoria la formula per richiedere la fiducia da parte del Governo, ma neanche questo ci è stato concesso. (Applausi dal Gruppo M5S).
Vorrei che fossero presenti le televisioni, per guardare il PD, che è l'artefice di tutto ciò, grazie a Renzi e a un Governo di sinistra che in molti aspettavano. A maggio lo ha votato il 40 per cento degli elettori votanti, ma se avessero immaginato che questo sarebbe stato l'epilogo, qualcuno si sarebbe risparmiato il voto. Vorrei fossero presenti le televisioni per guardare che cosa c'è tra quei banchi di fronte a me. Oggi ho sentito interventi più concreti da parte di Malan e di Gasparri sulla riforma del lavoro, piuttosto che da parte dei senatori del PD. (Applausi dal Gruppo M5S). La cosa mi inquieta, la cosa mi spaventa! A livello ideologico posso anche immaginare che il PdL difenda gli interessi degli imprenditori. Noi, come Movimento 5 stelle e come cittadini, siamo schierati ovviamente dalla parte dei lavoratori. Ma di chi e di che cosa sta facendo gli interessi il PD? (Applausi dal Gruppo M5S). Sta facendo gli interessi di sé stesso e di una poltrona. Questo gli italiani lo devono sapere!
L'articolo 67 della Costituzione ci è stato sbattuto in faccia, quando coerentemente abbiamo dovuto perdere parte dei nostri senatori, perché l'operato non corrispondeva esattamente a quello che chi ci aveva eletto si aspettava che noi facessimo qua dentro. Ma di chi sta facendo gli interessi il PD? Il PD sta facendo gli interessi dei lavoratori? Una parte fondamentale del Paese è stata stracciata grazie a questa ipocrisia. Mi dispiace, sono state dette belle parole dai colleghi, ma non si può votare la fiducia. La fiducia a chi e a che cosa? Lo hanno detto tutti: si tratta di una delega in bianco, su cui non c'è scritto nulla. Ho letto il testo e mentre leggevo la parte in cui si parla del sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mi sono ricordata di un vostra amministratore comunale, il sindaco Marino, che l'altro giorno ha visto il Campidoglio invaso dai passeggini, proprio perché, per sostenere la maternità e i lavoratori, ha pensato bene di togliere la possibilità a chi ha più tre figli di non pagare l'asilo nido. Questi sono i vostri sistemi per garantire che ci sia una conciliazione dei tempi di vita? Io lo chiederei a quelle mamme con tre figli, dopo che la retta dell'asilo nido è passata da 39 a 379 euro, come conciliano i tempi della loro vita con il lavoro! Ma questo, ovviamente, al presidente Renzi non interessa.
Oltretutto gli chiederei una cosa: la smettesse di fare gli incontri, perché se al primo incontro gli abbiamo portato lo stralcio della Costituzione, al secondo gli portiamo lo stralcio dello Statuto dei lavoratori, io al terzo incontro non vorrei portargli il Colosseo infiocchettato, per portarlo alla Merkel, me piacerebbe tenemmelo a Roma! Questo, infatti è l'andazzo: fra poco ci venderemo i nostri beni. (Applausi dal Gruppo M5S).È così, ed è tutto ben orchestrato.
Ho preso qualche appunto, proprio qualche appuntino così. Ora si parla del TFR: gli 80 euro li ha dati e mo li mette strutturali, ma non si sa da dove prenderà i soldi; poi ci penserà la collega Lezzi a spiegarci da dove altro li toglie. Adesso mette in mezzo la storia del TFR. Sono andata a vedere chi ha introdotto il TFR e sono rimasta sorpresa: l'ha messo Mussolini. Allora, Mussolini introduce il TFR e crea uno Stato sociale e Renzi cosa fa? Toglie il TFR, lo mette in busta paga, lo tassa, aumenta in tal modo la possibilità di acquistare in maniera tale da rendere poi strutturale l'aumento degli 80 euro. Li sta prendendo dalla tasca delle persone!
Quindi, la Fornero ci ha tolto la pensione, Renzi ci toglie il TFR. Signori, al popolo italiano sono rimaste le mutande e visto che è un bravo venditore se è un articolo che gli interessa probabilmente ci toglierà anche quelle (Applausi dal Gruppo M5S), ma solo quelle gli sono rimaste.
Sta facendo fare la guerra tra poveri. Adesso chi ha uno straccio di lavoro a 1.400 euro litiga con chi il lavoro non ce l'ha più, perché chi non ha più il lavoro vede quello che sta lavorando come uno messo fin troppo bene: addirittura gode ancora dell'articolo 18. Allora, per far godere quelli che il lavoro non ce l'hanno togliamo l'articolo 18 così non abbiamo più privilegiati.
A me fate un po' paura perché non so più come arginarvi. Questo ragazzotto di 48 anni che, come hanno detto prima i miei colleghi, non ha mai lavorato nella vita... (Commenti dal Gruppo M5S) Mi dicono che ha 38 anni: avete ragione, manco qui dentro poteva entrà, e invece è entrato con la manina in tasca a pijacce in giro. (Applausi dal Gruppo M5S). Ebbene, questo ragazzotto di 38 anni, che non ha mai lavorato nella vita, ha pensato bene a 19 anni di farsi assumere dal papà e di avere tutte le garanzie che in settant'anni di lotte operaie erano state garantite, e se le è garantite anche lui. Poi è venuto qui a fare il politico.
Io qua dentro ci sto, ma mica ve le siete tolte le garanzie, voi. Il TFR e il vitalizio ve lo prendete e lo abbiamo garantito anche a quelli che se ne sono andati da qui dopo aver rubato. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino). La pensione qui qualcuno se l'è toccata? No, le pensioni ve le tenete. E mi spiegate a 14.000 euro al mese, chi qua dentro, può veramente parlare di come stanno fuori i lavoratori?
Signori, io vi posso dire solo questo: i lavoratori ve lo verranno a dire come stanno là fuori e lo verranno a dire in sequenza agli ultimi Ministri dell'economia. Ve li leggo: Tremonti, Visco, Del Turco, Padoa-Schioppa, Grilli, Saccomanni e Padoan. E glielo diremo anche a Renzi. L'italiano ha la memoria corta, noi siamo qui per ricordarlo, ogni giorno, e Renzi pagherà come stiamo pagando noi adesso. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccinelli. Ne ha facoltà.
PICCINELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, poche ore fa il ministro Poletti ha sostenuto che abbiamo perso lavoro perché abbiamo perso imprese, che a loro volta hanno chiuso perché non c'è più produttività e capacità competitiva.
Ebbene, il Ministro non ci dice niente di nuovo perché i numeri sono sotto gli occhi di tutti: dal 2008 al 2010 hanno cessato la loro attività ben 63.000 imprese, pari all'1,5 per cento del totale, con la perdita di 610.000 posti di lavoro. E quest'anno l'Italia è già salita dal sesto al quinto posto della classifica dei Paesi OCSE per tasso di disoccupazione, con una percentuale del 12,3 per cento e un numero complessivo di persone senza lavoro che supera i 6 milioni, tra disoccupati in senso stretto e i cosiddetti scoraggiati che non cercano più occupazione.
Ma il Ministro dimentica (o forse fa finta di dimenticare) le cause di fondo della crisi che investe da anni il nostro sistema produttivo: le nostre imprese soffrono una pressione fiscale che ha pochi eguali al mondo, un apparato burocratico opprimente e una cronica lentezza della giustizia civile. Non a caso nessuno vuole investire nel nostro Paese: tra il 1994 e il 2013, l'Italia ha attratto investimenti diretti esteri per un totale di 290 miliardi di dollari. Nello stesso ventennio, la Spagna ne ha assorbiti 567, la Germania 799, la Francia 823 e la Gran Bretagna addirittura 1.418.
Secondo noi, invece, il Governo avrebbe dovuto procedere subito (sottolineo: subito) a una vera detassazione dei rapporti di lavoro, abbattendo il costo del lavoro e facilitando l'incontro tra domanda e offerta.
Contemporaneamente e più in generale, ogni sforzo dell'Esecutivo avrebbe dovuto mirare a un vigoroso rilancio dell'economia interna, fiaccata dalle miopi politiche di austerità del Governo Monti, imposto dalla Germania, non votato dai cittadini e non legittimato a prendere il posto dell'Esecutivo Berlusconi, come la storia recente ha confermato. Ma questa è un'altra storia.
Oggi ci troviamo di fronte ad un maxiemendamento del Governo che si appiattisce sulle rivendicazioni della minoranza PD. Infatti, il demansionamento prevede ora il coinvolgimento dei sindacati, e l'estensione dei voucher viene limitata mantenendo il limite massimo di reddito consentito per la loro utilizzazione.
Riguardo alla disciplina dei licenziamenti, il Governo mantiene una posizione indefinita: dovremo attendere i decreti attuativi per capire quale sarà la sorte dei licenziamenti disciplinari. Al momento, da ciò che si apprende, non possiamo escludere neppure una regolamentazione più restrittiva a danno delle imprese.
Ricordiamo, colleghi, che stiamo votando una fiducia al Governo irrituale e avventata, perché posta su una legge di delega che il Parlamento dovrebbe conferire al Governo.
Siamo di fronte all'ennesimo superamento del disegno costituzionale, assegnando un mandato ampio e indefinito al Governo. Se il controllo parlamentare di un decreto-legge avviene ex post, con la legge di conversione, quello in un procedimento normativo delegato deve avvenire ex ante, attraverso i principi e i criteri direttivi della legge delega. In questo caso, però, ci sembra che i limiti entro i quali l'Esecutivo viene autorizzato dal Parlamento a legiferare non siano affatto né chiari né precisi.
Le formulazioni degli articoli della delega enunciano finalità che somigliano a semplici dichiarazioni d'intenti, da cui non si può ricavare né la direzione, né la traiettoria dei futuri interventi dell'Esecutivo.
Quali sono i paletti che il Governo deve rispettare nella scrittura del fondamentale nuovo «testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro»? Su quali modalità contrattuali si concentrerà l'azione di revisione? Non ci sembrava una pretesa eccessiva la richiesta di maggiore precisione e puntualità nelle istruzioni che diamo al Governo per riscrivere un atto riassuntivo di tutte le forme contrattuali esistenti nel nostro Paese.
La questione di fiducia che ci accingiamo a votare rappresenta l'ennesimo schiaffo che un Governo troppo frettoloso assesta a questo Parlamento. Non solo il Governo confeziona a proprio piacimento una delega blanda e inconsistente, ma impone su questa stessa delega il ricatto della fiducia, che affossa un dibattito quanto mai necessario.
La semplice verità è che la nostra sarebbe stata soltanto un'opposizione costruttiva e responsabile; ferma nei principi, ma anche dura nel sostenere le nostre tesi e nel pretendere che il Governo faccia ciò che deve fare: creare nuove aziende, rafforzare le microimprese, far emergere l'economia sommersa, ampliare il comparto della media impresa e aumentare il volume di imprenditorialità ad elevato impatto. Serve un'idea di futuro, una missione condivisa, che si basi sul presupposto indubitabile che non c'è ripresa senza impresa.
Per questo volevamo fermamente che il Presidente del Consiglio attuasse una vera riforma del lavoro e facesse le cose che ha promesso. E invece, ancora una volta, non ha mantenuto la parola data e si è accontentato di una navigazione di piccolo cabotaggio, del ricorso alla propaganda che sembra voglia preludere soltanto a un ritorno alle elezioni che non farebbe, quello sì, il bene dell'Italia e degli italiani. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Barani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.
SANTINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente a molti interventi che abbiamo ascoltato, ritengo che questa sia una delega - e quindi anche un voto di fiducia - che debba essere votata per motivazioni di cui portiamo una forte convinzione, che cercherò brevemente di illustrare.
Innanzitutto, credo che a questa delega non debbano essere chieste cose che questa delega non può fare. In molte argomentazioni abbiamo rilevato che c'è quasi il gusto di mettere in relazione la gravità della situazione occupazionale con il fatto che una legge sul lavoro dovrebbe, per suo automatismo, risolvere questo problema. Lo sappiamo bene, anche se ce ne dimentichiamo, che i problemi del lavoro e dell'occupazione si risolveranno con una nuova politica economica che sappia affrontare, nelle difficoltà e nei vincoli che abbiamo, il tema della crescita e del rilancio delle politiche manifatturiere, il tema dei costi infrastrutturali dell'energia e il tema delle condizioni per attrarre nuovi investimenti.
Questo non è un mondo separato, è un mondo che, attraverso provvedimenti governativi già attuati negli scorsi mesi ed in corso di attuazione, nonché con la imminente legge di stabilità troverà una definizione precisa.
Penso al rilancio della domanda interna rendendo strutturali gli 80 euro, penso al rilancio degli investimenti detassando ulteriormente gli stessi per le imprese piccole e grandi, penso agli interventi per dare nuovo impulso all'economia che verranno realizzati con gli ecoincentivi, con il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e con tutte le altre misure di rilancio, come la garanzia sugli investimenti. A questa delega quindi non si può chiedere quello che si farà con altri interventi.
Il motivo per cui invece sostengo il voto favorevole alla delega è che semplicemente leggendola, colleghi, non si può non convenire sul fatto che questa sia una delega che parla in modo dettagliato di misure che dovranno servire a facilitare, ad aiutare, a promuovere il lavoro.
Invito i colleghi a leggerla bene: si tratta di una delega che apertamente e dichiaratamente affronta le principali criticità del nostro mercato del lavoro e che cerca di delineare strade che possano fornire risposte. (Commenti della senatrice Lezzi, che si rivolge al senatore Santangelo. Richiami della Presidente). Porterò solo alcuni esempi (invitando tutti all'ascolto), sui quali credo sia giusto che il Parlamento si impegni, ritenendo che ci sia la capacità di realizzare gli obiettivi che la delega definisce.
In questa delega - contrariamente alla vulgata che ne viene fatta da chi la vuol criticare, in modo assolutamente legittimo - si parla esplicitamente di rendere più forti le tutele per le situazioni di difficoltà del mercato del lavoro. Ci sono i primi commi, nei quali in modo dettagliato - si arriva varie volte alla lettera «h» dell'alfabeto per ogni singolo punto: più dettagliato di così credo sia difficile - si delineano i principi fondamentali di quali saranno gli interventi per razionalizzare la cassa integrazione, per estenderla, in costanza di rapporto di lavoro, a chi oggi non ce l'ha. Vogliamo fare un numero? Oggi, su 14 milioni di lavoratori attivi e dipendenti, godono della cassa integrazione in via ordinaria solo 5 milioni di lavoratori. Ce ne sono almeno altri 9 milioni per i quali non c'è questo strumento, tant'è che abbiamo dovuto inventare in piena emergenza la cassa integrazione in deroga, come tutti sappiamo. Nel disegno di legge in esame si dice nero su bianco che i fondi di solidarietà, previsti peraltro in modo un po' velleitario dalla Fornero, debbono essere attivati. Questo è obiettivo specifico di questa delega e su questo verranno impegnate risorse.
Vogliamo fare un altro esempio? L'indennità di disoccupazione, come sappiamo, oggi non coinvolge oltre un milione di persone: i lavoratori parasubordinati, i giovani che non hanno due anni di anzianità di servizio e svariate altre categorie. Nel provvedimento in esame si dice esplicitamente che tale indennità deve essere estesa nei confronti di tutte queste categorie, quindi mi pare sia un obiettivo esplicito. E siccome giustamente il dibattito della Commissione ha posto il problema che tutto ciò costa e che occorre aggiungere le risorse necessarie, alla fine della delega c'è un riferimento preciso al fatto che, contrariamente all'inizio della discussione, tale estensione dovrà avvenire eventualmente stanziando nuove risorse da coprire con adeguati strumenti legislativi. Mi pare tutto molto chiaro e preciso.
E continuo rivolgendomi a chi ha ironizzato sulla maternità.
DI BIAGIO (PI). Bravo!
SANTINI (PD). Mi pare sia scritto in modo chiaro - e non occorre essere tecnici per capirlo - che la maternità con questa legge delega dovrà essere estesa a tutte le donne che lavorano, anche nel caso malaugurato, che purtroppo si verifica, in cui il datore di lavoro o il contratto di lavoro abbiano previsto che non vengano versati i contributi. Sta scritto in modo dettagliato e chiaro. Siamo sempre nell'ordine di decine, di centinaia, di migliaia, di milioni di persone che vengono interessate.
Allora, quando si parla di orientamento di una delega, quando si parla di un intervento che è contro il lavoro e la dignità, credo di poter dire invece in maniera molto netta che questo è, al contrario, un percorso che valorizza la dignità del lavoro e dà le risposte che oggi purtroppo, per mille motivi, non siamo ancora riusciti a dare in questo Paese. Questo diventa allora, al tempo stesso, un modo per dire che questa è la direzione giusta, ma anche per impegnarci a realizzarla.
Infine, nessuno ha parlato di un altro aspetto. Si disprezza tanto tutta la parte procedurale della delega, che è anch'essa molto dettagliata (Agenzia nazionale, semplificazioni, agenzie di ricollocazione), ignorando che il problema principale che abbiamo in questo momento, al di là delle migliaia di giovani che non trovano il lavoro, sono le 500.000 persone che hanno perso il lavoro e che devono rientrare. In questa delega si dice allora con chiarezza, mutuando anche alcuni modelli europei che funzionano, che queste agenzie del lavoro debbono ricollocare le persone con forme di incentivazione responsabile e misurabile, ed a questo servono gli ammortizzatori.
Credo che sotto molti profili sia necessario impegnare il Governo a realizzare in maniera seria questa delega, che va nella direzione di avere un mercato del lavoro che sia più inclusivo e maggiormente dalla parte della promozione del lavoro.
L'ultimo punto sul quale voglio soffermarmi riguarda il tema dei rapporti di lavoro. Anche da questo punto di vista vorrei invitare davvero tutti a leggere la delega per capirne la vera ratio. Si parla esplicitamente di semplificazione, di codice semplificato; si dice che c'è una gerarchia nei rapporti di lavoro; c'è un capitolo, che è stato giustamente inserito anche nel maxiemendamento del Governo, nel quale si dice che va promosso come contratto prevalente il contratto a tempo indeterminato. Questa non può essere solo un'aspirazione, perché oggi purtroppo il problema esiste.
Vedete, a chi parlava di libertà di licenziare, possiamo dire che purtroppo oggi c'è la libertà di licenziare, incorporata già nell'80 per cento dei nuovi contratti di assunzione che vengono stipulati, perché sono tutti contratti temporanei, tutti contratti che prevedono già la totale libertà di licenziare.
PRESIDENTE. Senatore Santini, la invito a concludere.
SANTINI (PD). Ho finito, Presidente.
Il problema non è quello di affermare dei principi astratti secondo i quali c'è un contratto, ma quello di capire come si può realizzare seriamente in questo contesto un nuovo tipo di contratto a tempo indeterminato che, modulando in modo crescente le tutele, possa essere attrattivo per le imprese ed andare a sostituire quelle forme contrattuali che oggi sono tanto temporanee e tanto poco retribuite e contribuite, così da fare in modo di avere una risposta.
Su questo, leggendo il testo che il ministro Poletti poi ha consegnato, mi pare che ci siano oggi anche delle precise disposizioni e dei precisi impegni - chiamateli come volete - in cui si dice che il tema dell'articolo 18 - che è diventato ormai l'unico tema - troverà non una cancellazione, ma una rimodulazione, che sostanzialmente va nella direzione di una maggiore chiarezza per le imprese e di una maggiore certezza e tutela delle persone e credo che questo sia un obiettivo importante.
PRESIDENTE. Senatore, la invito nuovamente a concludere. Il tempo a sua disposizione è terminato.
SANTINI (PD). Allora, concludendo, la delega a nostro avviso va approvata e ben esercitata. Proprio in questi giorni abbiamo l'esempio della delega fiscale, che viene esercitata in maniera molto seria, in rapporto con le Commissioni parlamentari. Possiamo dire che anche per la delega sul lavoro... (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dai Gruppi PD e PI e del senatore Ichino).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, ma il tempo a sua disposizione è già finito da due minuti.
Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1428, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signora Presidente, colleghi, il voto di pieno sostegno che il Gruppo di Scelta Civica esprimerà al Governo su questo disegno di legge non riguarda soltanto il suo contenuto, che nel maxiemendamento ricalca sostanzialmente quello elaborato dalla Commissione lavoro, con qualche integrazione e correzione che non ne altera la coerenza e l'incisività, ma anche la scelta del Governo di porre su questo testo la fiducia.
Qualcuno in quest'Aula ha affermato che la richiesta di fiducia è una manifestazione di debolezza, un omaggio alla Banca centrale europea e al Fondo monetario internazionale; a frau Merkel, null'altro che una forma di vassallaggio verso Bruxelles; per alcuni, già troppi, per dare la sensazione di un Paese che vuole davvero misurarsi con le sfide della competizione globale, la fretta del Premier è pura arroganza, baldanzosa sciatteria istituzionale, quando non mera guasconeria.
Sia che si tratti di nostalgia per un sistema di organizzazione sociale e di relazioni industriali e sindacali proprie di un modello fordista già sconfitto nelle sue forme più massimaliste dalla marcia dei 40.000 di Torino del 1980 e dal referendum sulla scala mobile del 1984 o che si tratti di nostalgia per un assemblearismo chiassoso e inconcludente sempre pronto a declinare diritti ma mai ad affermare doveri; o che si tratti della difesa dei piccoli e diffusi poteri di tanti travet frustrati, annidati nel corpo magmatico della burocrazia pubblica o del qualunquismo di marca poujadista e quindi intrinsecamente conservatore quando non reazionario, mai sopito in una parte non indifferente della piccola borghesia italiana, il quadro da molti dipinto in quest'Aula di un Governo che conculca i diritti, abbandona al loro destino i ceti più deboli, incita allo sfruttamento, riduce gli spazi della dialettica democratica è una rappresentazione ridicola e caricaturale che non possiamo accettare e che respingiamo con determinazione consapevoli, come siamo, che stiamo facendo ciò che i Governi riformisti in Europa hanno fatto quindici o vent'anni fa.
Noi vogliamo assecondare l'ansia del Presidente del Consiglio di aggredire i problemi da vent'anni rinviati o non risolti; lo vogliamo fare utilizzando i pochi strumenti che ci consentono Regolamenti barocchi, confusi con il diritto all'esercizio senza vincoli di mandato della funzione parlamentare, e la cui riforma - lo diciamo dall'inizio della legislatura - sarebbe quasi più urgente di quella costituzionale ed elettorale.
Condividiamo pienamente, quindi, la scelta di apporre la fiducia, perché essa sottolinea, per un verso, la posizione centrale che questa riforma assume nel programma del Governo e, per altro verso, la necessità di assicurare la sua coerenza e incisività. Ogni partito della maggioranza ha potuto discutere al suo interno. La Commissione parlamentare per mesi ha visto un serrato confronto, che si è concluso con un voto che ha rimesso il testo che è stato oggetto di ampia discussione in Senato. Il Consiglio dei Ministri ha fatto sintesi rispetto al dibattito nella maggioranza e alla discussione in Aula, proponendo integrazioni che, semmai, rafforzano e non riducono la volontà di mantenere un sistema di tutele tra i più garantisti dell'Occidente democratico.
Adesso è tempo di decidere e di dare al Paese e ai mercati il segnale che si aspettano da un grande Paese, che con le sue energie potrebbe diventare locomotiva di un'Europa, che non vuole perdere la sua posizione di prima economia del mondo, ma che col suo debito, con le sue inefficienze, le sue diffuse illegalità, le sue arretratezze istituzionali potrebbe anche trascinarla nuovamente nel baratro, a cui siamo andati vicini nel 2011.
Ecco perché, come ha già detto il senatore Pietro Ichino in discussione generale, questa riforma è centrale anche nel processo di integrazione europea. Essa non riguarda soltanto il settore privato del tessuto produttivo, ma anche il settore pubblico. E in entrambi i settori essa sancisce due principi fondamentali. Il primo è quello della piena contendibilità di ogni funzione: ogni funzione deve essere strutturata in modo da garantire il massimo di soddisfazione dell'utente e il migliore servizio o prodotto possibile. Sia le amministrazioni pubbliche sia le strutture private devono essere aperte alla candidatura di chiunque sia in grado di portare innovazione, innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi. Senza questo, parlare di valorizzazione del merito è vuota declamazione.
L'altro principio fondamentale che sottende questa riforma è quello del passaggio da un regime che ha preteso di costruire la sicurezza dei lavoratori su di una sostanziale job property a un regime ispirato ai migliori modelli europei di flexsecurity: ciò significa coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza economica e professionale delle persone che lavorano.
Sicurezza per tutti, non soltanto per metà dei lavoratori dipendenti, come quella assicurata oggi dalla vecchia «disciplina forte» dei licenziamenti: quella disciplina - come ha sottolineato il senatore Ichino in sede di discussione generale - proprio per la sua struttura è applicabile soltanto a metà della forza-lavoro; è dunque intrinsecamente generatrice di precariato. Quella parte della vecchia sinistra e della vecchia destra che difende con le unghie e coi denti il vecchio regime, considerando l'articolo 18 come baluardo della libertà e dignità dei lavoratori, deve spiegarci come sia costituzionalmente accettabile un regime che quella libertà e dignità garantisce soltanto a metà dei lavoratori dipendenti; dovrebbe però spiegarci anche come possa sostenersi che operino in regime di privazione della libertà e della dignità i lavoratori di tutto il resto d'Europa, dove quel regime non si applica.
Sicurezza efficace: una sicurezza basata dunque non sulla mera ingessatura di un posto di lavoro, destinata a sciogliersi al primo acquazzone, ma su un sistema di sostegno universale del reddito di chi perde il posto e su un'assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, offerta dalle agenzie specializzate che sono davvero in grado di fornirla, anche qui in regime di contendibilità della funzione: il meccanismo del contratto di ricollocazione prevede infatti che la persona interessata possa scegliere liberamente l'agenzia da cui farsi assistere tra quelle accettate; è un sistema basato sulla cooperazione tra struttura pubblica e operatori privati in concorrenza tra loro.
Ho parlato dei due principi fondamentali, cui questo disegno di legge si propone di dare attuazione: della flexsecurity e della contendibilità delle funzioni. Ce ne è un terzo, non meno importante: quello della semplificazione e della chiarezza del testo legislativo. Parlo di quel codice semplificato, contemplato nella legge delega, che con questo atto deleghiamo il Governo a emanare, attenendosi a linee-guida molto precise: oltre a quella dell'abbandono, in materia di protezione della stabilità dei rapporti di lavoro, della property rule con una liability rule; il disegno di legge indica quella della massima possibile armonizzazione tra la nostra legislazione del lavoro rispetto agli standard dell'ordinamento europeo e di quello internazionale, e quello della leggibilità del dettato legislativo da parte delle decine di milioni di persone interessate alla sua applicazione, fortemente attrattivi per gli investimenti. Ciò significa traducibilità del codice nelle lingue straniere e in particolare in inglese.
Qui non possiamo non esprimere una grande soddisfazione per il recepimento e piena attuazione da parte del Governo Renzi di un progetto che Scelta Civica ha presentato a prima firma del senatore Ichino, già nell'agosto 2013.
Non è questa la sede per entrare ulteriormente nei dettagli dei contenuti specifici del provvedimento, sui quali richiamo quanto ha analiticamente detto il collega Ichino nel corso della discussione generale.
Questa è la sede, però, per confermare l'apprezzamento per la determinazione con cui il Governo ha affrontato e sta portando a compimento questo importantissimo passaggio e anche per il modo in cui il Governo stesso ha chiarito poco fa come intende ragionevolmente conciliare in sede di adempimento della delega le istanze solo marginalmente divergenti emerse in questa fase di discussione parlamentare in seno alla maggioranza, nel rigoroso rispetto dell'esigenza di coerenza, nettezza e incisività della svolta che intendiamo imprimere all'ordinamento del lavoro nel nostro Paese.
L'Italia uscirà da questo passaggio rafforzata non solo nella sua capacità di superare la congiuntura economica negativa, ma anche nella sua autorevolezza e nel suo potere contrattuale sul piano europeo. Siamo orgogliosi di aver dato un contributo decisivo a questo passaggio e continueremo ovviamente a darlo senza riserve, sul piano dell'elaborazione dei testi dei decreti delegati, anche e soprattutto dopo il voto di fiducia che ci accingiamo ad esprimere. (Applausi dal Gruppo SCpI).
MARINO Luigi (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO Luigi (PI). Signora Presidente, il Gruppo parlamentare Per l'Italia voterà la fiducia al Governo, perché ritiene che questo non debba «andare a casa».
Siamo consapevoli che la strada della ripresa sarà ancora lunga e complessa. Siamo consapevoli che le riforme sono la strada obbligata, anche se non l'unica, per ridare speranza e fiducia al Paese. E siamo convinti che le ricette che provengono dalle opposizioni sono ricette demagogiche, fantasiose, controproducenti o conservatrici.
Questo non vuol dire che il Governo abbia trovato sempre la nostra entusiastica approvazione. Ma lo scarto rientra in quello spread accettabile tra l'azione e le scelte del Governo e il sostegno di una maggioranza che è variegata e eccezionale. E nella maggioranza non siamo certo noi che tiriamo il freno sull'ammodernamento del Paese. Anzi, la pattuglia dei nostri senatori esorta il Governo a mantenere elevata l'azione riformatrice e il coraggio di cambiamento. (Applausi del senatore Di Biagio).
Sotto questo profilo, in una riforma come quella del mercato del lavoro, avremmo visto piuttosto positivamente anche le norme sulla contrattazione aziendale e sulla rappresentanza, che in questa delega non sono presenti.
È questo spirito che ultimamente ci ha fatto superare perplessità e ci ha fatto anche ingoiare qualche rospo, perché fosse dato al Paese il segnale del coraggio e del cambiamento, iniziando proprio dalla politica e dalle istituzioni politiche.
Voteremo poi la fiducia per ciò che è contenuto nella legge delega. Diciamo subito che ci è sembrato inusuale votare una fiducia su norme di delega aperte a diverse soluzioni possibili. Se c'erano esigenze e scadenze europee occorreva programmare meglio i lavori parlamentari e anche, forse, le riunioni di partito.
Se il problema della fiducia è accelerare le misure per la crescita e l'occupazione, questa forse era la volta buona per un decreto-legge, perché avrebbe avuto tutti crismi dell'articolo 77 della Costituzione. Se poi la fiducia è stata l'arma per risolvere problemi interni, occorre vigilare sull'effetto boomerang e risolvere in altro modo la coesione dei partiti della maggioranza e, ovviamente, all'interno dei partiti della maggioranza.
Nel merito riteniamo che la legge delega vada nella direzione giusta. La legge delega rivede, migliora e innova una materia che di per sé richiede costanti aggiustamenti e ammodernamenti. Rispetto a ciò che è avvenuto in Europa prima e nel mondo dopo, circa la divisione internazionale del lavoro, il conservatorismo e la timidezza legislativa hanno caratterizzato le scelte legislative sul mercato del lavoro in Italia.
Il nostro, come è stato già detto, è un mercato duale: un mercato duale in cui convivono tutelati e non tutelati, in cui fluttuano centinaia, anzi migliaia, di norme legislative, contrattuali, giurisprudenziali fiscali, ispettive, sulla sicurezza e sulla igiene, un mercato duale in cui resistenze, potere, assenza di meritocrazia e lavoro nero impediscono di raggiungere un equilibrio dinamico attraverso l'incontro della domanda e dell'offerta.
Allora a noi pare molto semplicemente che la legge delega rompa questo esiziale dualismo, e che lo faccia allargando o portando opportunità e tutele. Leggiamo così gli obiettivi del Governo, come lo sfoltimento delle tipologie contrattuali ad iniziare, ovviamente, da quelle che generano precariato; il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata; l'estensione e il rafforzamento degli ammortizzatori sociali con il recupero di risorse aggiuntive; le politiche attive di lavoro; le misure per l'occupazione femminile e la conciliazione vita lavoro; la semplificazione di norme e adempimenti, l'introduzione, in via sperimentale, del compenso minimo per chi non è tutelato da contratti collettivi.
Ieri ho ascoltato in Aula l'intervento di una senatrice dissidente del Partito Democratico: un intervento appassionato e genuino, che però - mi permetto di dire - dal mio punto di vista appartenente ad un'altra epoca. Sottintendeva quell'intervento la divisione classista padroni-operai. E proprio perché penso che la fabbrica di oggi sia ben diversa da quella di ieri; proprio perché penso che ancora più nell'economia dei servizi queste divisioni si stemperano; proprio perché penso che tanti imprenditori desiderano - lo dico anche egoisticamente - valorizzare il lavoro dei propri dipendenti, c'è la necessità di vedere ed ammodernare molte delle norme che regolano il mercato del lavoro.
Prendo ad esempio il controllo a distanza, tutelando la riservatezza e la dignità dei lavoratori. Prendo ad esempio la possibilità del demansionamento regolato - dice la delega - dalla contrattazione, che non sono strumenti utili solo all'impresa, solo al datore di lavoro. Non sono un arretramento, ma sono elementi a sostegno del merito dei prestatori d'opera.
I diritti inalienabili teniamoli stretti, ma abbandoniamo i diritti che non sono diritti, dietro i quali si sono celati parassitismi e negligenze. Diamo valore al merito, all'impegno e alla dedizione dei prestatori di lavoro. Il merito va premiato, mentre il lavativo va allontanato. E così arriviamo all'articolo 18 che, secondo le migliori tradizioni politiche italiane, è stato fortemente presente nel dibattito, ma risulta innominato nella delega. La soluzione che è passata ci dice che il termine dichiarato dal Presidente del Consiglio dei 1.000 giorni, per vedere realizzato tutto il campo delle principali riforme, è davvero realistico. In Italia, durante le crisi aziendali, si è licenziato, si licenzia e purtroppo si licenzierà ancora. Al contrario, in Italia, allontanare un dipendente svogliato, incapace di lavorare con i colleghi, assenteista quanto basta è una impresa difficile che neppure s'inizia. In Italia altrettanto difficile è premiare chi merita e nella nuova fabbrica, nella fabbrica dell'economia dei servizi, l'etica del lavoro diventa la chiave della produttività e dell'efficienza. Etica e merito devono essere premiati se vogliamo riprendere il Paese, se vogliamo aumentare la produttività del nostro Paese.
In conclusione noi riteniamo che debba essere sostenuto l'impegno del Governo a realizzare un circuito virtuoso: da un lato, favorire le imprese ad assumere con contratti buoni, seri, e possibilmente a tempo indeterminato, investendo sulla formazione dove - lo ricordo - siamo al 25 per cento, contro indici dei nostri Paesi concorrenti europei tra il 50 e il 70 per cento; dall'altro versante, assicurare servizi e sostegno economico ai periodi di disoccupazione, che devono diventare di transizione. Dunque, regole più semplici e flessibili in uscita con contratti più stabili di quelli di oggi.
Per questa scommessa, che è una grande scommessa, e per le considerazioni politiche iniziali, votiamo la fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo PI).
CANDIANI (LN-Aut). Bravo!
PRESIDENTE. Senatore Candiani, stia tranquillo.
D'ANNA (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANNA (GAL). Signora Presidente, ho ascoltato l'intervento del collega che mi ha preceduto, che trovo ineccepibile. Nell'ascoltarlo però - chissà perché, se per vezzo o per abitudine - mi è venuto in mente un racconto della trilogia di Calvino, quella de «Il visconte dimezzato» che, se non sbaglio, si chiamava Medardo di Terralba, il quale, essendo stato reciso da un fendente nella crociata contro i turchi, ritornò in patria solo per la metà cattiva e la metà buona rimase lontano.
Voi state parlando di merito, di capacità, di produttività, di etica del lavoro, ma siete sul versante sbagliato. Nel privato questa etica sostiene e mantiene l'impresa, perché senza queste regole le imprese falliscono. C'è un altro versante, quello della burocrazia parassitaria di 2 milioni e mezzo di dipendenti, che sono i veri privilegiati. Pertanto questa discussione andrebbe collocata in un'opera di risanamento vera e non «chiacchierologica», perché anche Renzi fa come Medardo di Terralba, va a prendere uno spicchio dei problemi perché questo lo deve portare alla ribalta della notorietà.
E, allora, voi volete codificare ancora meglio, liberando gli imprenditori da quelle forme di ostracismo e di indisciplina. Ricordo gli operai che avevano fatto sabotaggio alla catena di Pomigliano d'Arco e che si dovettero riassumere. Questo va bene, ma quand'è che il Presidente del Consiglio viene in quest'Aula a dirci cosa ne vuol fare del criterio di produttività, di concorrenza, di competizione, di efficienza, di competenza e di qualità dei servizi gestiti dallo Stato, onnipresente, onnipotente, pauperistico e inefficiente?
Noi continuiamo a pagare quelle persone per la sola giornata di presenza e, nel mentre, c'è questo mare magno di sperpero del pubblico denaro e gli stipendi sono la seconda voce di spesa dopo le pensioni, noi andiamo lì a rompere le reni alla Grecia, andando a disciplinare a favore della grande industria. Tutta questa storia infatti sarebbe potuta finire innalzando il numero dei dipendenti da 15 a 50 e favorendo le piccole e medie imprese laddove questo problema può incidere sulla vita stessa delle imprese.
Voi state facendo sul versante sbagliato un regalo a Marchionne, un regalo a quei potentati economici, a quel capitalismo di Stato che già vive di cassa integrazione; in questo momento gli state dando l'opportunità di dare un calcio nel sedere a chi dà fastidio. (Applausi dei senatori Divina e Puglia). Se qua dentro non regna sovrana l'ipocrisia, noi le cose ce le dobbiamo dire.
Io annuncio il voto contrario, almeno il mio, poi quello dei senatori Ferrara, Barani e di tanti altri del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà che è bene ricordare è un Gruppo misto... Vorrei dirvi che non mi interessa stare qui a guardare una delega che, come ricordava il collega che mi ha preceduto, è ancora evanescente. Si parla di tutele crescenti; ma in che modo? Per chi? Quando? Molti altri aspetti della delega sulla riforma del lavoro restano evanescenti, indistinti e indeterminati affinché il potere legislativo conferisce al potere esecutivo attraverso deleghe che trattano non di quisquilie, ma di complessa materia, qual è quella degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive, la semplificazione delle procedure degli adempimenti, il riordino delle forme contrattuali, la materia della maternità, fino ad arrivare alle attività ispettive. Come facciamo noi questo? Credo che questo Governo abbia un'idea sbrigativa della democrazia. Questo non è un areopago di perditempo; questo è il consesso a cui la Costituzione assegna il diritto-dovere di legiferare.
Ci troviamo di fronte ad una legge delega indeterminata ed indistinta. Vorrei rileggere l'articolo 76 di questa Costituzione che alcune volte diventa sacra e intoccabile e altre diventa come la barba del francescano che da bambino, quando veniva a chiedere l'elemosina che cortesemente mi faceva tirare: l'articolo 76 della Costituzione recita che: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato per oggetti definiti». Esiste questa condizione? Allora facciamo una cosa molto semplice: Vi faccio grazia di quanto fatto in precedenza e che ho detto nell'intervento sul calendario. Se un Governo di centro‑destra o un Governo presieduto da Silvio Berlusconi avesse solamente accennato a fare questo, avremmo dovuto mettere le camionette della celere agli angoli delle strada. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Questa è la storia. Non voglio difendere e non sono il più indicato a difenderlo. Non appartengo né ai cortigiani né ai reggicoda, ma la verità è che vi state mettendo sotto ai piedi appresso a un Tartarino di Tarascona (Applausi dal Gruppo M5S)che viene qua a fare il bullo e ad annunciare riforme che non fa.
Noi possiamo dire tutto, possiamo dire di volere le riforme, ma se le riforme sono come la legge elettorale, l'Italicum, i potentati restano tali e sapete che se non leccate i piedi nessuno vi metterà in lista se non siete deficienti e obbedienti al tempo stesso. (Applausi dal Gruppo M5S).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 22,35)
(Segue D'ANNA). Se la riforma è quella della Costituzione, abbiamo fatto la grande scoperta che nel Paese abbiamo circa 45.000 componenti dei Consigli di amministrazione nelle 12.000 partecipate degli Enti locali, ed abbiamo spezzato le reni alla Grecia. Ma ce ne andremo noi. Ce ne possiamo andare pure stasera per un moto di dignità visto che siamo ormai un orpello con la delega al Governo. Però ci preoccupiamo di ridurre di 300 il numero dei senatori e di privare il popolo italiano di quell'ammennicolo che si chiama diritto di voto. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).
Siamo alla riforma del lavoro. E cosa facciamo? Mica ci mettiamo a discutere. Il giovanotto è baldanzoso e va di fretta. Al consesso europeo deve portare risultati; altrimenti la Merkel lo mette dietro alla lavagna. (Applausi dal Gruppo M5S). Si può piegare il Parlamento ad una procedura così baldanzosa e inutilmente tracontante? Vannino Chiti, persona perbene e seria che stimo, chiedeva perché stiamo facendo tutto questo ostruzionismo: Renzi va di fretta perché sta chiedendo cose per l'Italia come la posticipazione del pareggio di bilancio al 2017. Se c'è fretta non è perché deve portare un cadeau; lo fa perché ha premura per le sorti nazionali: Vannino, hai ragione, però prima c'è la democrazia o non c'è niente. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).
Voglio concludere per fare un omaggio al mio amico Sposetti; da liberale vi ricordo che il liberalismo è l'uguaglianza delle opportunità, mentre il socialismo è l'uguaglianza degli esiti. Fino a quando non darete nel pubblico impiego le stesse norme e pseudotutele che volete diminuire nel comparto privato non vi comporterete da liberali. Carlo Marx, signor Presidente diceva: la politica è il Governo degli uomini camuffato attraverso il governo delle cose. Voi state piegando a minori tutele nei confronti del capitalismo italiano assistito e beneficiato dallo Stato migliaia di lavoratori la cui vita cambierà, ed in peggio, attraverso questo atto, che è il governo delle cose, ma che determinerà il Governo degli uomini. (Applausi dai Gruppi GAL, LN-Aut e M5S. Congratulazioni).
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). La ringrazio, signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo: vorrei sottolineare che si parla di una legge delega e penso che si dovrà valutare il prodotto finale che sono i decreti, perché negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori: chi è contrario a tutto, chi favorevole a tutto, chi urla, chi vuole agire. Nella situazione nella quale si trova l'Italia in questo momento è bene agire. Ed è la politica che deve agire e noi, come Gruppo delle Autonomie-PSI-MAIE siamo dalla parte di chi vuole agire.
C'è chi dice che non cambia niente, perché tanto questa legge delega non ha contenuti, e c'è chi dice che verrà rotto lo Statuto dei lavoratori. Io penso che bisogna stare bene attenti a che cosa si fa e a come si tratta l'articolo 18, ma c'è necessità di cambiamento.
Come avevamo già detto in discussione generale, il provvedimento fa compiere qualche passo in avanti ma non tutti quelli necessari verso una profonda riforma del mercato del lavoro.
Restano sul tappeto tutta una serie di questioni: quella di spostare sempre più le risorse dalle politiche passive alle politiche attive; quella di valorizzare l'apprendistato e la formazione professionale e quella di estendere gli ammortizzatori sociali, evitando abusi o forme distorte circa il loro utilizzo.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 22,40)
(Segue BERGER). Inoltre, dobbiamo fare di più per promuovere il cosiddetto "patto generazionale" anche e soprattutto nelle assunzioni della pubblica amministrazione; un sistema che intende favorire l'assunzione di giovani disoccupati attraverso la loro assunzione in servizio su posti, resisi vacanti in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo; un sistema anche accennato dal Governo e dal ministro Poletti; un'iniziativa promossa e già decisa nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, tuttavia resa impossibile per interpretazioni troppo rigide da parte dell'INPS. Dove c'è coraggio ci vuole anche flessibilità, le parole d'ordine. In questi giorni si sono sentite spesso ma, onorevoli colleghi, queste non devono rimanere vuote, bensì si devono trasformare in azioni. Resta anche sul campo la necessità di aiutare le aziende ad assumere soprattutto in quei settori dove la flessibilità è un dato congenito, come il turismo e l'agricoltura. Dobbiamo combattere il lavoro clandestino, favorire la flessibilità parlando anche di voucher in agricoltura e turismo, un rimedio valido. Così dobbiamo anche flessibilizzare questo sistema invece di chiuderlo come stiamo facendo e come è stato fatto.
Se vogliamo rilanciare l'economia, l'occupazione, bisogna anche rendere celere il sistema giudiziario dare alle aziende norme chiare e semplici sul terreno delle assunzioni. Non dimentichiamoci che l'Italia ogni anno disperde l'l per cento del proprio PIL a causa dei ritardi e del cattivo funzionamento della giustizia civile.
Molte aziende con 13 o 14 dipendenti hanno paura ad assumere e preferiscono rinunciare agli ordini, piuttosto che sorpassare il limite dei 15 impiegati per essere così sottoposte ai vincoli derivanti dall'articolo 18.
Abbiamo letto stamattina - almeno io - la Nota del Governo sul fatto che la fiducia è anche un voto a favore della riforma dell'articolo 18.
Bene, noi questa fiducia la vogliamo dare. Quello che noi chiediamo è che il sistema passi dalla precarietà alla flessibilità, dalla rigidità al mettere al centro le persone che lavorano, che hanno voglia e bisogno di lavorare e che sentono la loro dignità nel lavoro e che non si sentono appagati nello sfruttare un sistema di assistenza sociale, bensì appagati, fieri e soddisfatti nell'apportare il loro contributo alla società attraverso il loro lavoro.
È necessaria una netta inversione di tendenza, che chiami tutti - Governo, Regioni, Enti locali e parti sociali - a promuovere una strategia di intervento, che non si limiti ad azioni legate all'emergenza occupazionale, ma che promuova una forte e continua azione di sistema in grado di far arrivare alle nuove generazioni le opportunità di impiego, ma soprattutto che dia avvio ad una comune crescita valoriale attraverso il lavoro.
La flessibilizzazione dei sistemi di occupazione, la certezza e la trasparenza dei contratti, la sicurezza per chi lavora e la sicurezza per chi dà lavoro rappresentano la nostra posizione di autonomisti, proprio come fanno i Paesi moderni e come fa quel sistema tedesco di cui tanto si è parlato in queste settimane.
Il reciproco rispetto tra aziende e lavoratori, come anche la contrattazione aziendale e territoriale: questi sono strumenti alla base di quel sistema vincente tedesco. Perché non anche in Italia? Perché non abbiamo questo coraggio? Credo che la parola «coraggio» deve avere nuovi contenuti. Chiediamo un Paese che si avvii con forza verso la modernità e nel quale la politica e le istituzioni mostrino tutto il coraggio del cambiamento. Il cambiamento non si ottiene solo con le dichiarazioni e con azioni di carattere simbolico, chiedendolo in strada e bloccandolo in Aula, come spesso succede. Il cambiamento passa attraverso una serie di messaggi che magari non fanno i titoli di giornali, non accendono la fantasia dell'opinione pubblica, ma migliorano la qualità della vita delle persone e che danno respiro ed ossigeno alle aziende per avere crescita, per poter assumere, per creare posti di lavoro. È l'azienda che crea lavoro. È l'impresa che crea posti di lavoro ma noi, come politica, dobbiamo creare i presupposti.
Precisiamo che si tratta di una legge delega e che quindi vigileremo attentamente sul contenuto dei decreti attuativi; vigileremo anche sul fatto che le piccole e piccolissime imprese abbiano una adeguata attenzione, ma vigileremo soprattutto sul rispetto della nostra autonomia.
Voglio ringraziare i componenti della Commissione lavoro, il presidente Sacconi, la vice presidente Spilabotte, il ministro Poletti e la sottosegretaria Bellanova, per il lavoro svolto in armonia e con un esito a mio avviso davvero molto favorevole. Il terreno fertile sul quale far nascere un futuro più solido e stabile per le aziende, e di conseguenza a tutto il mondo del lavoro, è proprio quel coraggio di assumersi la responsabilità di cambiare le cose che non funzionano oggi.
Sono queste le riforme e le iniziative che ci aspettiamo da questo Governo. È per fare questo che oggi noi ribadiamo la nostra fiducia. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e PI).
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto una prima nota. La stampa in queste ore si racconta di un presidente Renzi arrabbiatissimo sulla vicenda Senato. A questo punto invitiamo il presidente Renzi a venire in Aula e a dirci le motivazioni per cui è arrabbiato (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S), in particolar modo visto e considerato che in questo momento, ad eccezione dei quattro rappresentanti del Governo, di Ministri non ne vedo e ciò mi sembra veramente penoso (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S) visto che stiamo trattando di quella che il Presidente del Consiglio ritiene la riforma delle riforme, quella del lavoro.
Comunque, Presidente, parliamo di cose serie, ovvero dell'articolo 76 della Costituzione che recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi». È la Costituzione, colleghi, a ordinare che il Parlamento deleghi al Governo una materia su cui legiferare. La delega non deve mai essere data in bianco. Ancora una volta, in quest'Aula la Costituzione, per questa maggioranza, è carta straccia. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Il nostro Presidente del Consiglio - ahimè, bisogna anche parlare di lui - come molti italiani non sa cosa è contenuto in questo documento. Oggi era a Milano e, intervistato mentre era in gita (perché noi eravamo qui a lavorare mentre lui era in gita a incontrare le pallavoliste e a parlare di Mila e Shiro, a dare consigli su come si vincono i mondiali di pallavolo... e noi qui a lavorare), il presidente Fonzi e ha dichiarato che questo provvedimento porterà 83.000 posti di lavoro in più; 83.000 è meglio di zero, ma parliamo di 83.000 posti di lavoro. Noi, colleghi, siamo qui da giorni a fare tutto questo casino per 83.000 posti di lavoro! Ma il Presidente del Consiglio non lo sa che in Italia ci sono milioni di disoccupati, e noi siamo qui a parlare di 83.000 persone? Il Presidente del Consiglio non sa che ci sono esodati, precari, persone che aspettano un rilancio dell'economia? Il problema è che il buon Renzi non conosce parole come lavoro e disoccupazione. Non le conosce.
Una delega spot da vendere agli italiani riducendo gli argomenti ad articolo 18 e TFR, come se bisognasse distinguere tra Mazzola e Rivera. E tutto il resto? Gli ammortizzatori sociali? Il riordino delle forme contrattuali? La detrazione per i coniugi a carico? Colleghi, vogliamo parlare di cose concrete, di quello che ci dovrebbe essere realmente in una riforma del lavoro? Vogliamo rilanciare il lavoro? Ma se lo vogliamo rilanciare davvero, lo facciamo a costo zero creando solo una valanga di nuovi precari per far contenta l'Europa e le multinazionali? Come si può rilanciare il lavoro senza spendere nemmeno un euro? A nostro parere non si può. Quindi, se non ci sono soldi, se non ci sono progetti, il risultato è uno spot da vendere in Europa e a chi è disperato e magari riesce ad attaccarsi ancora a queste promesse.
Tagliare il cuneo fiscale, abolire la legge Fornero, usare i miliardi sprecati con l'operazione Mare nostrum per sostenere imprese e lavoratori (Applausi dal Gruppo LN-Aut), sburocratizzazione, abolire gli studi di settore e una tassa unica al 20 per cento; queste sono le priorità della Lega che Renzi non ha voluto ascoltare, tutto preso a fare il turista alla sede di Twitter (dove si poteva fare la foto con dietro l'uccellino), e a prendere ordini dal signor Marchionne (Applausi dal Gruppo LN-Aut), italiano, residente in Svizzera per non pagare le tasse, e con una sede aziendale in Inghilterra dove paga il 20 per cento di tasse. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
Poi il signor Marchionne viene a fare il fenomeno e a raccontarci come bisogna gestire l'Italia e come bisogna gestire le aziende, mentre noi siamo qui a morire per le solite «renzate». (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Le nostre proposte arrivano, invece, da un confronto quotidiano con gli artigiani, gli operai, i piccoli imprenditori, la spina dorsale sempre più debole di un Paese fallito, che sa imporre ma non sa concedere nulla.
Un Governo che gioca con i sindacati, vergognosa anche questa cosa. Come ha detto anche chi è intervenuto prima di me, in altri tempi avremmo assistito a scontri di piazza e scioperi, avremmo visto i centri sociali in piazza con le facce mascherate; ne avremmo viste di ogni sorta, in altri momenti. Ora vediamo le scaramucce da salotto, di quelli che lui chiama i professionisti della tartina. I sindacati, signor Renzi, sono diventati quelli da scaramucce della tartina, servi del padrone, che non rappresentano più i lavoratori. Servi del padrone! (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).
Il metodo a cui siamo arrivati: 8 agosto, finta riforma del Senato; 8 ottobre, finta riforma del lavoro (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ebbene, 8 e 8 fa 88 e, visto che il signor Renzi ha a che fare spesso con i colleghi tedeschi, si faccia spiegare cosa rappresentava nel 1933 il numero 88. Stessa metodologia, stesso obiettivo.
La delega era di competenza delle Camere, che invece ora ricevono dal Governo un documento diverso da quello trattato in Commissione e in Aula, sul quale votano la fiducia: è veramente un'azione diabolica. La debolezza della politica di fronte ad un uomo solo al comando, che dice tutto e il contrario di tutto, imbarazzante, senza un progetto e senza risultati. Mi ricorda personalmente alcuni personaggi che giravano in Europa all'inizio del Novecento.
Pensavate di prenderci in giro con la storia dell'articolo 18. Pensavate di illudere gli italiani con il TFR, ma, dopo la bufala degli 80 euro, colleghi, al posto degli applausi il Governo si è preso le uova. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-MovX e della senatrice Gambaro).
Siete qui a chiederci la fiducia. Volete la fiducia? La nostra fiducia? Come possiamo darvi fiducia? A voi?
CIRINNÀ (PD). Ma chi te l'ha chiesta?
CENTINAIO (LN-Aut). La settimana scorsa in Conferenza dei Capigruppo ci avete garantito che non avreste chiesto la fiducia. Ma che valore ha la vostra parola? Dopo una settimana siete qui a chiederla.
Perché dobbiamo fidarci di un Premier che fa di tutto per farsi odiare dagli italiani: ormai litiga con tutti pur di andare a casa e andare ad elezioni. Perché fidarci sapendo che questa è una riforma fuffa, che non serve a nessuno?
Signor Presidente, ho quasi finito. Sarò onesto fino in fondo. Noi siamo persone serie, siamo 15 senatori che sanno cosa vuol dire lavorare, che hanno visto la fabbrica, i campi, il precariato, lo sfruttamento e, in alcuni casi, anche il licenziamento; siamo 15 persone che, con i sacrifici, hanno vissuto sconfitte e vittorie sul lavoro e non ci facciamo prendere in giro da nessuno, in particolar modo da un Governo e da un Presidente del Consiglio che non sanno decifrare le parole «lavoro», «precariato», «sacrifici» e «disoccupazione». (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto- MovX).
Un Presidente del Consiglio che non ha mai lavorato, che non ha mai sostenuto un colloquio, che non sa neanche scrivere un curriculum vitae, perché ha mai dovuto partecipare ad un colloquio, che non sa neanche l'inglese; è come un ciarlatano che si inventa chirurgo e io, signor Presidente, nel momento in cui mi devo far curare da qualcuno, ho paura se questo qualcuno non sa cosa deve fare.
Signor Presidente, la nostra vita, la vita degli italiani, non può essere nelle mani di un incompetente. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX e della senatrice Gambaro. Congratulazioni).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo qui a tentare di discutere l'ennesima fiducia posta dal Governo. È molto grave, signor Presidente, colleghi, che tutto questo avvenga su una legge delega. Negli ultimi mesi abbiamo registrato strappi continui e costanti alle regole. In qualsiasi associazione, dal condominio all'associazione più piccola, vi debbono essere regole condivise e di solito si prova a rispettarle. Le nostre regole principali, signor Presidente, sono contenute nella Costituzione e noi ci troviamo di fronte ad una violazione costante della Costituzione. Questa legge delega è esattamente questo, ancora una volta; e la fiducia sulla delega è incredibile: è una violazione piena dell'articolo 76.
È una delega in bianco su cui, in tutti questi giorni, non si è costruita alcuna possibilità per quest'Assemblea di dare il proprio contributo e di discutere. Non abbiamo potuto esaminare un emendamento e solo oggi, molto tardi, abbiamo potuto vedere il maxiemendamento del Governo, senza neanche poter valutare in modo opportuno le modifiche apportate (non saprei se dal Governo stesso o dalla maggioranza).
Signor Presidente, ci muoviamo costantemente in un ambito che non è più quello che dovrebbe caratterizzare un Parlamento libero. Lo dico con molta franchezza: forse è il frutto avvelenato della terza legislatura consecutiva di applicazione del Porcellum, ma ho sempre l'impressione che in quest'Aula non si sia liberi fino in fondo e che si continui ad accettare e a sopportare tutto, anche di essere espropriati e di essere considerati ormai completamente inutili. (Applausi della senatrice Mussini).
Questa delega completamente in bianco è stata costruita su un insieme di mistificazioni e bugie. Il presidente del Consiglio Renzi ha deciso deliberatamente di aprire lo scontro sull'articolo 18, costruendo una serie di bugie al riguardo. Addirittura, abbiamo sentito esponenti della segreteria del Partito Democratico con incarichi altisonanti venirci a dire che l'articolo 18 è un privilegio e che quei lavoratori che ancora hanno quel piccolo residuo dell'articolo 18 dopo la modifica apportata dalla Fornero sono i responsabili - loro sono responsabili! - dell'immane numero di giovani precari. Sono loro i responsabili della disoccupazione, sono loro i lavativi e l'articolo 18 è servito in questi anni a difendere i lavativi. Questo abbiamo sentito dire e lo abbiamo sentito ripetere anche poco fa in alcuni interventi!
Sono loro, i lavoratori che stanno nelle fabbriche, quelli che si spaccano la schiena, i responsabili della situazione occupazionale disastrosa in cui versa il Paese.
È colpa dell'articolo 18 se le piccole imprese falliscono? Ci siamo dimenticati i suicidi degli imprenditori? Si sono suicidati i piccoli imprenditori per via dell'articolo 18? (Applausi della senatrice Bignami).
Le piccole e medie imprese non crescono perché si devono tenere sotto i 15 dipendenti. Sapete che non è vero e basta vedere le medie: la media dei dipendenti nelle piccole e medie imprese in Italia è di tre, quattro, cinque; se il problema fosse l'articolo 18 sarebbero 12-13, si fermerebbero appena sotto il numero il limite di 15 dipendenti.
È colpa dell'articolo 18, evidentemente, che non arrivano gli investitori in Italia. Non è colpa della corruzione? (Applausi dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-ILC). È di oggi la notizia che Galan, che era innocente, adesso ha patteggiato; e chi tenta di concorrere in un appalto come il MOSE, con tutto quello che è accaduto in questo Paese sulle grandi opere? (Applausi dai Gruppi M5S, Misto-MovX e Misto-ILC).
È colpa dell'articolo 18, dei lavoratori, di questi privilegiati, se non ci sono investimenti in questo Paese? O non è colpa forse del fatto che la criminalità organizzata gestisce gli appalti ed è ormai penetrata nel settore? Basta farsi un giro qui intorno! (Applausi della senatrice Simeoni). È colpa dell'articolo 18, o piuttosto del fatto che non si viene qui a discutere, perché qui si cambiano le regole continuamente, come sul mercato del lavoro, dove le regole si cambiano ogni due anni o ogni anno? Tutto questo ha mai prodotto un posto di lavoro in più? Stiamo sprofondando! Abbiamo rubato il futuro ai giovani ed oggi il ministro Poletti è venuto a dirci come siamo arrivati a questo punto; siamo noi a dover chiedere come siamo arrivati a questo punto!
Ci saremmo aspettati che si affrontasse la questione degli ammortizzatori sociali, alla quale si è fatto solo cenno. Un Governo che avesse voluto davvero cambiare e produrre un miglioramento per le condizioni di vita delle persone, sarebbe dovuto venire qui e fare delle proposte: avremmo trovato il modo per dare anche il nostro apporto, con la nostra proposta sul reddito, sulla quale fare magari una discussione seria.
Così si guarda all'Europa, non si omaggia la Merkel facendogli portare oggi il cadeau del jobs act, che all'inizio era stato presentato addirittura come il piano per il lavoro; oggi ci troviamo, invece, un piano per la distruzione della tutela dei diritti del lavoro.
Volete cancellare in realtà anche quel poco che è rimasto dell'articolo 18, forse è l'omaggio - questo sì tutto ideologico - a chi vuole fare del mercato evidentemente l'unica forza, l'unico potere regolatore e pensa che la stessa democrazia debba sottostare non alla legge, ma al mercato, mentre la Costituzione, come sapete perfettamente, ci dice l'opposto. L'articolo 18 è figlio di quell'articolo 41 della nostra Costituzione che dice che l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, né recare danno alla libertà o alla dignità umana. L'articolo 18, appunto, è figlio anche dell'articolo 41, perché vuole limitare l'arbitrio, non la libertà di impresa; vuole difendere i lavoratori dai soprusi. Evidentemente solo chi non ha mai avuto a che fare con il lavoro, dovendo sottostare ad un datore e sopportare spesso - non sempre - anche l'umiliazione, può affermare che l'articolo 18 è un privilegio.
Non si sopporta evidentemente dell'articolo 18 proprio il concetto di «giusta causa», perché sancisce che il rapporto di lavoro non è solo un fatto privato e che i lavoratori non sono una merce di proprietà di qualcuno, perché quell'articolo garantisce la libertà e la dignità. È da quelle lotte - lo dico ai colleghi del Partito Democratico - che la sinistra è nata, per difendere i lavoratori e i diritti del lavoro, nella piena consapevolezza che nel rapporto tra diritti dei lavoratori e libertà stava l'elemento che poteva innescare la trasformazione sociale: è da lì che sono venuti anche l'ansia e le lotte per tutti gli altri diritti.
In più, Presidente - me lo lasci dire - si parla di modernità, ma questa non è modernità: questo è tornare indietro, cancellando i diritti conquistati in cambio di nulla, di vaghe promesse. Questa strada porta però ad un vicolo cieco: voi vi state assumendo la responsabilità di decidere su che cosa questo Paese punta la competitività e la sfida economica. Forse sul basso costo del lavoro? Che cos'è il demansionamento? In questo modo la competitività con chi la facciamo? Con il Bangladesh?
La competitività, l'innovazione e la modernità significano la possibilità di fare uscire questo Paese dalla crisi; significano investire nell'innovazione, nella ricerca, nell'economia, nella conoscenza. Non facciamo la competizione con la Cina. La Cina, secondo una notizia di qualche giorno fa, ha stanziato 84 milioni di dollari sulla tecnologia, sull'innovazione, sulla ricerca, perché tutti sanno che la competitività si fa su questo. La competitività la otteniamo con salari che in questo mondo globalizzato sono di 2 dollari al giorno? Pensate che questa sia competitività? La competitività si fa sulla qualità, sul progetto, sulla possibilità di investimenti.
Alla Merkel non si porta il jobs act. Alla Merkel bisognava dire non che la Francia ha ragione, ma che noi d'ora in poi - questo sì che era l'atto coraggioso e non l'omaggio - sfidiamo tutti, che supereremo il pareggio di bilancio e cominceremo ad investire, a fare gli investimenti per far risorgere questo Paese. Questa è la modernità.
Signor Presidente, mi lasci dire che la sinistra era nata per questo. Chi dice oggi di essere rappresentante di una sinistra moderna in questa accezione, caro Presidente, semplicemente non ha più nulla da spartire con la sinistra. Ma noi continueremo la nostra battaglia, che non sarà finita con il voto di questa sera. Continueremo non solo ad opporci, ma a costruire la possibilità che possa rinascere una sinistra dei diritti per il futuro di questo Paese, perché noi vogliamo bene a questo Paese e a tutti coloro che in questo Paese oggi stanno soffrendo. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX e dei senatori Campanella, Gambaro e Molinari).
SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (NCD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, le senatrici e i senatori del Nuovo Centrodestra voteranno con piena convinzione la fiducia richiesta, non solo per una valutazione generale sulle esigenze di stabilità istituzionale e sulla qualità dell'azione di Governo, ma in questo caso ancor più per lo specifico consenso che esprimiamo al testo di riforma. Esso è stato significativamente arricchito, come ha riconosciuto il ministro Poletti, dalla Commissione lavoro, che in particolare ha introdotto la delega alla redazione di un testo unico, innovativo, semplice, sostitutivo dello Statuto dei lavoratori.
Per quanto riguarda i criteri di esercizio della delega, sono rilevanti gli espliciti riferimenti agli articoli 4, 13 e 18 dello Statuto, che da tempo sono diffusamente considerati obsoleti in quanto irrigidiscono la produzione e scoraggiano la nuova occupazione.
Alcuni si sono interrogati se le regole possono produrre occupazione. Eppure sappiamo con certezza, sulla base dell'esperienza prodotta dalle leggi Biagi e Fornero, che le buone norme incoraggiano ad assumere tanto quanto quelle cattive determinano rattrappimento e rinuncia in chi intraprende. Le regole sono buone soprattutto se sono semplici e certe, perché nell'epoca dell'incertezza, così lontana allusione dello sviluppo infinito del 1970, chi intraprende chiede almeno allo Stato un contesto favorevole perché sicuro.
Vi sono state norme che, pur rappresentando un'evoluzione rispetto alla disciplina previgente, non hanno generato effetti positivi sull'occupazione perché hanno lasciato uno spazio ampio alla discrezionalità del giudice del lavoro. Un caso di scuola è certamente stata la riforma dell'articolo 18 dello Statuto contenuta nella legge Fornero. Il nostro compito sarà quindi quello di non ripetere quell'errore, e di consentire sempre al datore di lavoro, anche quando condannato alla reintegrazione, di poter preferire un indennizzo adeguato al lavoratore, giustificato, come in Germania, dalla incompatibilità che si è prodotta tra i contraenti del rapporto di lavoro e che non può condurre in nessun caso alla coabitazione forzata.
Questo provvedimento, oltre al contenuto intrinseco, ha peraltro un significato emblematico nei confronti della società e dello stesso assetto del sistema politico italiano. Come è già accaduto in passato, le vere riforme del lavoro hanno la forza di produrre non solo effetti diretti nel mercato del lavoro ma anche effetti indotti nei diffusi comportamenti sociali. Sono riforme che segnano la conclusione di una stagione e l'apertura di una fase nuova. In questo caso la nuova regolazione del lavoro e degli istituti di protezione sociale può rappresentare, seppure con ritardo, la piena presa di coscienza nella dimensione istituzionale dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione della produzione e del lavoro. Ciò non significa affatto mercificare il lavoro, ma ripartire al contrario da un'autentica centralità della persona, dalla sua domanda di continuo accesso a quelle conoscenze e a quelle competenze che la rendono effettivamente utile a sé e agli altri.
Si tratta di un vero salto di paradigma rappresentato dal passaggio dalle vecchie tutele rigide e passive ad un sistema di opportunità continuamente offerte alla responsabilità di ciascuno. Questo cambiamento radicale, anche in relazione ai conflitti che lo accompagnano, ridisegna le leadership e le relazioni politiche.
L'incontro tra il riformismo socialdemocratico e quello liberal-popolare che qui si realizza non è dissimile da quello che sta segnando la vitalità della Germania e che ci auguriamo dia luogo ad un nuovo corso in Europa.
Ancora una volta avversari dei riformismi sono i radicalismi, a destra come a sinistra. Il vecchio estremismo ideologico, sempre più stanco e ripetitivo perché vagheggia un mondo che non c'è più, e il nuovo nichilismo che immagina l'ossimoro di una decrescita felice. Come abbiamo già detto nella recente esperienza della riforma costituzionale, si tratta di decisioni che possono segnare a lungo il confine tra chi da un lato condivide il coraggio delle relative decisioni e chi ad esse si sottrae per opportunismo o per antagonismo.
Noi oggi siamo ancor più convinti della scelta che abbiamo compiuto decidendo, in una stagione straordinaria della nostra vita nazionale, di assumere responsabilità e di rifiutare il declino del centrodestra italiano. Oggi siamo davvero ancor più convinti non solo di aver fatto ieri la scelta giusta, ma di essere ora più di ieri componente necessaria di una coalizione di Governo utile all'Italia. (Applausi dal Gruppo NCD).
Voglio svolgere un'ultima annotazione politica con uno specifico accento personale. Care colleghe, cari colleghi, il confronto, anche aspro, è legittimo e giustificato dalla dimensione delle scelte. In certa misura, potremmo ritenere che il teatrino che qui si è prodotto rappresenti il surrogato rispetto a quelle mobilitazioni popolari che un tempo accompagnavano le riforme del lavoro e che oggi non si generano più in una società spaventata dalla grande crisi. Anche qui dentro avverto il dovere di invitarvi a riflettere sul peso delle parole perché in un passato non molto lontano esse hanno concorso, senza volerlo, ad indicare a menti malate l'obiettivo delle loro azioni scellerate. (Applausi dal Gruppo NCD). Non si tratta di immaginare la rinuncia al conflitto politico, la compressione del dissenso che rimane il sale della nostra democrazia, ma di avvertire, tutti insieme, il dovere dell'autodisciplina del linguaggio e del rispetto della buona fede dell'avversario in modo da isolare e disincentivare ogni forma di violenza politica. (Commenti del senatore Marton).
In questo modo dimostreremo di avere imparato la lezione di una lunga traccia di sangue che non ha avuto uguali nei Paesi industrializzati e che si è alimentata dei conflitti nella materia del lavoro. Lo dobbiamo a coloro che hanno pagato con la vita il loro impegno civile. Lo dobbiamo ai nostri figli, affinché nessuno abbia più a temere, come io stesso ho temuto, per l'espressione delle proprie legittime convinzioni in una Nazione che io voglio sognare davvero riconciliata. (Applausi dal Gruppo NCD. Molte congratulazioni).
CATALFO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALFO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri assenti, illustri giuristi ed economisti della maggioranza, rispondo immediatamente a quanto detto dal presidente Sacconi, dicendo che il Movimento 5 Stelle è stato assolutamente disponibile al confronto e si è comportato in modo assolutamente costruttivo in Commissione. (Applausi dal Gruppo M5S). Certo è che se poi in Aula il confronto non c'è più e l'avversario citato da lei si comporta in modo sleale, certamente l'opposizione ha una reazione. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).
Oggi la ministra Boschi è venuta in Aula imponendo la fiducia al Senato sul provvedimento e ha presentato un testo conosciuto nei minimi particolari dalla stampa. Infatti, io l'ho ricevuto proprio dalla stampa, e non dal Parlamento. Il Governo obbliga questo organo costituzionale a votare, ricordiamolo bene, una legge delega confezionata ad hoc dal Governo, che conferisce poteri legislativi al Governo stesso (ma vedo che ciò non interessa l'unico rappresentante del Governo presente in Aula).
Parlare in questo caso di autoritarismo, per non richiamare altri termini molto in uso in un periodo triste della storia repubblicana, non mi sembra per nulla eccessivo. Agli sbagli sui contenuti si aggiungono quelli sulla forma e sul metodo, presidente Sacconi.
Il Governo, quindi, continua a portare avanti la sua televendita, anticipata da altisonanti proclami che viaggiano a mezzo stampa da settimane: articolo 18, o non articolo 18; demansionamento, che forse non c'è o che forse discutiamo nella sede del PD. Ma quello che in quest'Aula oggi il Governo propone di svendere è forse il bene più prezioso, sacrificato sull'altare delle coerenze economiche dettate dall'Europa. È il futuro di milioni di lavoratori delle imprese e dell'economia italiana tutta attraverso una riforma che, negli obiettivi, si propone di superare il dualismo all'interno del mercato del lavoro tra tutelati e non tutelati; tra coloro che godono di tutele piene e chi, invece, ne è escluso.
La ricetta del Governo per risolvere la questione è semplice: anziché alzare le tutele ai cosiddetti outsider, ovvero a tutti i lavoratori privi di potere contrattuale, cioè i disoccupati e i precari, si abbassano le tutele per tutti. Come nel più antico dei detti, mal comune mezzo gaudio.
Il presidente Renzi vorrebbe far credere agli italiani che il problema principale del nostro mercato del lavoro sia la sua eccessiva rigidità e dispone, come soluzione a tutti i mali, la flessibilizzazione in uscita, dimenticando (diciamo per ingenuità, per non voler parlare di malafede) dei mancanti investimenti sulla forza lavoro in ingresso. Pensare di agire strutturalmente, signori, su un tema così delicato come il mercato del lavoro, collegato in maniera così stretta all'andamento dell'economia italiana, per di più con una riforma a costo zero o quasi, è una scelta miope, per non dire inefficace e controproducente.
Per non andare troppo lontano - lo dico ai colleghi che citavano altri esempi - Austria e Germania che hanno investito ingenti risorse economiche in tecnologia, ricerca e sistemi pubblici di collocamento, avranno nel 2015 un tasso di disoccupazione inferiore al 5 per cento. Le riforme - lo dico al Ministro assente -hanno bisogno di scelte coraggiose. Siamo certi che tutti sapete - li studiate tutti i giorni - che l'Italia è indietro sugli indicatori in ricerca e sviluppo rispetto agli obiettivi di Europa 2020. Il nostro è uno degli ultimi Paesi in Europa nel rapporto PIL-ricerca e siamo uno dei pochi ad avere una tendenza negativa.
Fatto il preambolo, entriamo nel merito del jobs act, così come lo chiama il Presidente. Il disegno di legge delega, combinato con il cosiddetto decreto Poletti, allungherà a tempo indefinito l'orizzonte temporale della «prova» per il lavoratore, provocando precarietà strutturale, quella che ci rimprovera l'OCSE. Non investe in servizi pubblici per l'impiego. Vi ricordo i 90.000 addetti della Germania contro i 9.000 dell'Italia. Questo dovrebbe essere lo strumento principale per le politiche attive ed è quello che ci chiedeva l'Europa nella raccomandazione del 2 giugno 2014 e lo auspicava - lo dico al presidente Sacconi - lo stesso professore Marco Biagi nel Libro bianco, spiegando l'importanza degli investimenti per la concreta attuazione di politiche attive, di inserimento lavorativo, di formazione e riqualificazione, di disoccupati ed inoccupati. Ma per questo ci vogliono le risorse finanziarie, il cosiddetto potenziamento delle tutele nel mercato.
Cosa fa questa legge delega? Crea un ennesimo carrozzone, denominato Agenzia nazionale, che altro non sarà che la riproposizione di ciò che è stata la creazione d'Italia Lavoro, per di più inserendo all'interno gli stessi enti che nel passato hanno sperperato le risorse destinate alle politiche attive del lavoro. Dubito che lo stesso Biagi, se fosse vivo, sarebbe dell'avviso di far nascere un altro ente.
Il Governo, inoltre, che cosa fa? Introduce il demansionamento e i controlli a distanza; allarga la possibilità di ricorso al lavoro accessorio; abbassa le tutele contrattuali, senza garantire efficaci tutele del mercato, e non prevede investimenti in politiche fiscali e sociali di sostegno al reddito per i meno abbienti. Ripeto: anche questo lo diceva Biagi nel Libro bianco.
Ciò che ha affermato il presidente Sacconi, nel corso della sua relazione, riguardo ad un reddito garantito va in contrasto sia con quanto scritto nel Libro bianco che con la proposta del Movimento 5 Stelle sull'istituzione del reddito di cittadinanza quale misura assolutamente attiva (bisogna leggerla per sapere e non andare così): misura che non è solo reddito, ma che parte dai bisogni primari del cittadino, del disoccupato, per ricostruire i servizi di cui ha bisogno.
La nostra proposta mira a creare lavoro, contiene aiuti per le imprese, aiuti per i disoccupati che vogliono tra loro creare imprese; riavvicina il cittadino alla vita economica e sociale della propria città, ma soprattutto dà respiro all'economia del Paese e pone le basi per una vera riforma del lavoro.
Parte di quanto contenuto nella proposta è stato presentato proprio nella legge delega, anzi è stata presentata tutta la proposta, ma qualcosa è stato accettato, per fortuna. Sono piccoli passi per aiutare il disoccupato nella ricerca del lavoro e per semplificare la burocrazia delle imprese. Poverine! Parlo del fascicolo elettronico del cittadino, delle banche dati interoperabili e del conferimento dei posti vacanti in un'unica banca dati nazionale.
Il Movimento 5 Stelle vi chiede - ve lo chiede perché, senza risorse, non sappiamo come farete - come l'impresa, oltre che naturalmente il lavoratore, possa investire sulla formazione dell'acquisizione di competenze e sulla valorizzazione del cosiddetto human capital, il capitale umano, che OCSE ed Europa 2020 indicano come fattore critico di sviluppo e di successo per le economie continentali con la pseudo riforma che state proponendo a quest'Aula.
Sapete bene che, con questa legge, renderete l'annosa questione del precariato da problema contingente a problema strutturale, che è proprio quello che ci rimprovera l'OCSE. E a farne le spese di tutto questo chi sono? Sono i disoccupati di lunga durata, che sono coloro i quali dovremmo invece attenzionare e tutelare (e anche questo ce lo ricorda l'OCSE). Sono quei giovani che hanno un tasso di precarietà pari al 52,5 per cento.
E non diteci che la soluzione a tutti i mali è il Programma europeo e nazionale cosiddetto Youth guarantee perché gli italiani ne potrebbero sentire delle belle, compresa la totale non attuazione in talune Regioni, come ad esempio la Sicilia di Crocetta, del PD, di Faraone e di Genovese. (Applausi dal Gruppo M5S).
Siamo tutti bravi a tagliare i diritti. A questo Governo e alle promesse di modernità e di rottamazione gli italiani forse chiedevano ben altro che la riproposizione del vecchio teatrino trito e ritrito sull'articolo 18.
Il problema, ribadito dalle imprese più volte, per ridare competitività e incentivare le nuove assunzioni, non é l'articolo 18. Il problema reale è il costo del lavoro che in Italia è uno dei più alti al mondo. Togliendo diritti ai lavoratori non si produrrà nessun posto di lavoro aggiuntivo, si produrrà solo precarietà e una contrazione dei consumi.
Come può un soggetto investire senza un futuro certo di fronte a lui? (Applausi della senatrice Lezzi). Con i consumi che caleranno si andrà solo ad aggravare la situazione attuale; meno consumi vuol dire meno spesa e, di conseguenza, meno gettito fiscale e meno ricavi alle imprese italiane, con il conseguente impoverimento del ceto medio e la definitiva morte della piccola e media impresa. A loro l'articolo 18 non gioverà per niente; date le ridotte dimensioni delle unità produttive, alle imprese italiane servono sgravi sugli oneri tributari e contributivi, un fisco più efficiente ed una semplificazione della burocrazia.
E il progetto di demolizione dello statuto dei lavoratori continua; vengono infatti immolati sull'altare della volontà dei poteri forti pure gli articoli 4 e 13.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Catalfo. Ha già sforato i due minuti.
CATALFO (M5S). Sto per concludere. Non si interviene sul vero problema del mercato del lavoro e, cioè, le politiche attive. Concludo, Presidente, consegnando il resto del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
CATALFO (M5S). Se mi consente di finire, dico qual è la nostra visione del mercato del lavoro e di riforma di tale mercato. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo proposto e proponiamo misure concrete per la gestione del mercato del lavoro italiano.
Noi proponiamo la sicurezza coniugata alla flessibilità legata all'innovazione di processo e di prodotto, basata sugli investimenti tecnologici e di ricerca e sugli investimenti in termini di formazione del lavoratore che si tende a lasciare in azienda e che grazie al lifelong learning o formazione continua potrà, nel corso della sua carriera, ricoprire diversi ruoli all'interno della stessa azienda, potenziando la capacità lavorativa, le competenze e aumentando la produttività.
In questo tipo di flexsecurity vengono garantiti al lavoratore non solo la riqualificazione costante, ma anche il sostegno al reddito in caso di perdita di lavoro e un serio accompagnamento al reinserimento lavorativo e il sostegno al reddito per i meno abbienti, ovvero il reddito di cittadinanza.
Ciò porta, come avviene in tanti Paesi, tra cui la Danimarca e l'Olanda, maggiore produttività dell'impresa in termini sia qualitativi che quantitativi, sicurezza del lavoratore in termini di reddito costante e proficuo impatto sull'economia interna ed esterna.
Questa è la nostra riforma e solo ad una riforma del genere noi possiamo dire di sì; quella che propone questo Governo non è una riforma e il nostro è un no. (Prolungati applausi dal Gruppo M5S).
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, devo ancora una volta constatare che oggi si è scritta una pagina inquietante della nostra vita parlamentare.
Ancora una volta questo Governo ha alterato uno schema, un rapporto di poteri tra Parlamento e Governo che in un contesto democratico non può e non deve essere alterato. La prassi di mettere la fiducia su di un disegno di legge delega è non solo non usuale, ma assolutamente inappropriata e inopportuna. Noi abbiamo più volte stigmatizzato - lo abbiamo fatto convintamente - e sottolineato quanto questa modalità di esproprio e di sottrazione dell'attività legislativa dal Parlamento al Governo non rappresenti solamente un errore o un dato di inopportunità politica, ma una vera e propria violazione costituzionale.
La Costituzione è stata più volte definita da una parte politica e da un'intellighenzia che a quella parte politica si è accostata e che ha supportato la Costituzione più bella del mondo. La Costituzione deve essere modificata per via formale nelle Aule parlamentari e non per via materiale attraverso un uso della fiducia, la ventunesima ormai dall'inizio dell'attività di questo Governo, e attraverso un uso dei decreti-legge, arrivati credo a 20, e dei maxiemendamenti assolutamente improponibili in un contesto di fisiologica e corretta separazione dei poteri. Questo è un dato, Presidente e colleghi, che nessuno di noi può dimenticare. Nessuno può dimenticare che queste sono le Aule dove le leggi vanno fatte, attraverso un vigoroso confronto tra noi, tra maggioranza e opposizioni, attraverso quel confronto che noi abbiamo sollecitato quando, votando contro le pregiudiziali di costituzionalità, di merito e di legittimità, proprio su questo provvedimento, abbiamo detto di voler il provvedimento in Aula per poterci confrontare sui nostri emendamenti e per poter avviare un sano, fisiologico e doveroso dibattito tra maggioranza e opposizioni. Questo disegno di legge delega darà luogo a decreti delegati sulla base di deleghe oceaniche, vaghe, non misteriose, ma misteriche. Quello che ci viene chiesto oggi più che un atto di fiducia è un atto di fede.
I colleghi che mi hanno preceduto di porzioni della maggioranza hanno citato alcuni aspetti di questo disegno di legge delega. Hanno fatto riferimento agli ammortizzatori sociali, alle tutele universali, alle modalità contrattuali unificate a tutele crescenti; hanno fatto riferimento all'articolo 18 e a come questo potrebbe cambiare nel senso di una riduzione dello strumento della reintegra. Con assoluta sincerità, pur avendo letto più volte molto attentamente questo disegno di legge delega, posso dire che ci vuole una fantasia sfrenata per trovare all'interno di questo provvedimento tutto quello che in questa Aula è stato indicato come essere presente. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Quello che è ancora più inquietante, se è possibile, proprio in un'ottica di violazione di quel dibattito parlamentare che abbiamo definito non solo necessario e opportuno, ma assolutamente doveroso, è, come ha sottolineato il nostro Capogruppo, la presentazione di quel maxiemendamento, che ormai è diventata una prassi invalsa. Mi stupisce il silenzio assordante di quelle autorità superiori che, in occasione di Governi precedenti, con la matita rossa e blu hanno evidenziato l'uso improprio dei maxiemendamenti addittivi e sostitutivi del lavoro della Commissione. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Puglia). Hanno stigmatizzato con la matita rossa e blu l'uso improprio ed esondante dei decreti legge. Quelle autorità ora tacciano, ma noi vorremmo sentire queste voci. Ricordiamoci, colleghi, che anche noi abbiamo una responsabilità, anche noi nel momento in cui questi provvedimenti vengono «fiduciati» attraverso di noi ci assumiamo una responsabilità costituzionale.
Proprio sui contenuti di questo provvedimento, così come sono stati elaborati in Commissione e su cui noi con molta lealtà abbiamo accettato di ritirare i nostri emendamenti per l'Aula, come hanno fatto gli altri colleghi delle opposizioni, pensando di poterli dibattere in Aula, abbiamo visto invece l'apposizione o, anzi, l'imposizione di un maxiemendamento che, molto democraticamente, con molto fair play parlamentare e rispetto delle opposizioni da parte del Governo, ha recepito alcune suggestioni, ma solo gli emendamenti della minoranza del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna).
Colleghi, questo è un comportamento assolutamente inaccettabile sotto il profilo politico e sotto il profilo tecnico, mi sia consentito.
Ancora, vorrei non abbandonare il metodo, perché dal metodo si desume il merito. Il metodo è quello dell'impiego di un'attività di passaggio casuale, veloce, rapidissimo, tangenziale dei provvedimenti del Governo in Parlamento, che ormai è diventato, come direbbe il nostro Presidente del Consiglio, un format, un modus operandi, una modalità operativa cui si è aggiunto un altro strumento normativo, quasi normativo o metanormativo, che sono le dichiarazioni o la prolusione del Ministro in Aula.
Tutto ciò che nella vaghezza, nell'imprecisione, nella bianchezza di questa delega legislativa, che è stata giustamente definita una delega in bianco, e del suo vicino e consequenziale maxiemendamento non abbiamo trovato, lo abbiamo trovato nelle parole del ministro Poletti che purtroppo, proprio perché questa forzatura temporale ha creato una tensione comprensibile, anche se esagerata, in quest'Aula, non ha avuto il tempo di concludere la sua prolusione. Non ha avuto il tempo di dire quello che la delega non dice, ossia che l'articolo 18, nella parte che riguarda non già e non solo i licenziamenti discriminatori, ma anche disciplinari, prevede una reintegra in casi gravi, specificamente indicati, settorialmente contingentati.
Ora, la cosa che stupisce di questa modalità è che evidentemente la fiducia non deve essere posta solamente sul disegno di legge delega e sul vicino e conseguente maxiemendamento, ma anche sulle dichiarazioni del ministro Poletti, che allo stato sono l'unica notizia che noi abbiamo su quello che il Governo ha intenzione di fare relativamente a questo specifico aspetto del provvedimento.
Credetemi colleghi, lo dico sinceramente, a nome del mio Gruppo: tutto questo non è solamente irrituale, è impossibile. Chi dal di fuori ritiene che noi stiamo dando spettacolo o stiamo facendo teatrino deve venire qui e confrontarsi democraticamente con il dibattito parlamentare. Non è possibile continuare a vedere provvedimenti legislativi su temi capitali quali quelli sul lavoro, sulla pubblica amministrazione, sulla giustizia, sul fisco, che facevano parte di quel famoso programma dei cento giorni, prudenzialmente e per ovvi motivi trasformato in programma dei mille giorni, celebrati sempre in maniera tangenziale rispetto a quest'Aula, in modo tale che noi possiamo intervenire il meno possibile sui testi dei provvedimenti. Si procede attraverso annunci, consultazioni pubbliche carsiche e poco chiare, linee guida e decreti-legge esangui, come è esangue il decreto-legge che ha preceduto questo disegno di legge, i cui contenuti peraltro sul contratto di lavoro a tempo determinato e sull'apprendistato rischiano anche di confliggere con il contenuto della legge delega. Decreti-legge esangui e incostituzionali, in quanto disomogenei e comunque mai necessari e urgenti, perché questa è una caratteristica dell'attività legislativa di questo Governo, vengono seguiti da disegni di legge delega cui seguiranno decreti delegati che fanno del Governo legislatore primo ed ultimo di sé stesso. I provvedimenti partono dal Governo e ritornano, con un movimento circolare perfetto, esattamente da dove erano venuti: al Governo.
Sarà il Governo a riformare la pubblica amministrazione, sarà il Governo a riformare il mercato del lavoro, sarà il Governo a riformare la giustizia e lo farà attraverso deleghe assolutamente opache, oscure, oceaniche, mai abbastanza chiare. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Campanella).
PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, prego.
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, concludo velocemente.
Forza Italia non è solamente il nome di un partito politico: è un atteggiamento mentale, è una convinzione politica. (Commenti dal Gruppo PD). Abbiamo cercato, così come abbiamo fatto in occasione delle riforme costituzionali, di svolgere la funzione di un'opposizione collaborante e responsabile, più nell'interesse del Paese che non nell'interesse specifico della nostra forza politica. Lo abbiamo fatto a condizione di poterci confrontare su un provvedimento giusto e utile per questo Paese. Non c'è stato reso possibile, non abbiamo potuto farlo sufficientemente in Commissione, non abbiamo potuto farlo in Assemblea.
Questo è un provvedimento regressivo, che non porta alcun vantaggio al mercato del lavoro, che non impara nulla da quelle riforme fatte in Germania e in Spagna che sono state evocate in quest'Aula. E i provvedimenti inutili, colleghi, in questo momento drammatico in cui occorrono solamente riforme profonde e radicali per affrontare un momento eccezionale, ove sono inutili, sono anche dannose. Per questo motivo Forza Italia ancora una volta dichiara che non ci sta: parteciperà naturalmente al voto, ma non parteciperà alla celebrazione di questo rito stanco, che ripropone una formula antica, non innovativa del mercato del lavoro, non sufficientemente flessibile e non sufficientemente in grado di far ripartire la crescita. Per questo motivo, convintamente, come è stato fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, dichiariamo il nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni).
ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, esiste in Parlamento una maggioranza molto larga, che concorda sulla necessità di riformare la legislazione del lavoro e nessuno tra di noi credo sostenga che tutto va bene così e che deve restare come sta. Ciononostante, la nuova disciplina e in special modo le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori hanno suscitato un ampio e aspro dibattito nel Paese.
Ma credo che non possa essere considerato dibattito politico il lancio di volumi della Costituzione verso il banco del Presidente del Senato. (Applausi dal Gruppo PD). Oggi lo abbiamo visto qui in Aula. Mi chiedo come sia possibile che dei parlamentari possano pensare che una gazzarra in Aula aiuti il mondo del lavoro, aiuti i disoccupati a trovare occupazione (Commenti dal Gruppo M5S) e possa trasformare la crisi in crescita e sviluppo. La violenza in un'Aula parlamentare, signor Presidente, è una brutta cosa. (Commenti dal Gruppo M5S). Fa molto male a chi la pratica e fa male al Parlamento. (Commenti dei senatori Lezzi e Susta. Applausi dal Gruppo PD). La violenza in Aula è violenza nei confronti della democrazia. (Commenti del senatore Cioffi. Applausi dal Gruppo PD). Debbo ringraziare lei, Presidente Grasso, per la pazienza con la quale ha condotto oggi la seduta del Senato. (Applausi ironici della senatrice Bulgarelli. Commenti della senatrice Simeoni).
LEZZI (M5S). Zanda non sa che dire!
ZANDA (PD). Signor Presidente, se vogliamo lo sviluppo dobbiamo insistere con il processo di riforme e metterne in campo un ventaglio molto ampio e molto profondo. Tra le riforme, la delega sul lavoro, che tra breve avrà la fiducia dei senatori del Partito Democratico, è un atto molto importante. Sul voto di fiducia ho sentito molte osservazioni e inviterei tutti noi a ricordare le decine e decine di volte nelle quali, negli ultimi dieci anni, Governi di vario colore, da Berlusconi a Prodi, da Monti a Letta, hanno ritenuto o sono stati costretti a far ricorso alla fiducia.
MALAN (FI-PdL XVII). Ma non sempre!
ZANDA (PD). Dobbiamo prendere atto che siamo davanti a uno degli effetti gravi della debolezza del nostro sistema politico e del bicameralismo perfetto e tocchiamo con mano la necessità della riforma costituzionale ora all'esame della Camera.
C'è poi un altro punto da evidenziare su questo provvedimento: è stato detto da molti in quest'Aula che la fiducia non si mette mai sulla delega, signor Presidente. Le cose non stanno così: una ricerca sommaria ci dice che dal 1988 ad oggi le questioni di fiducia poste su leggi delega sono state almeno 23 e io lo ricordo solo per amore della verità. (Commenti dal Gruppo M5S e del senatore Malan).
Sapevamo da tempo che questo autunno saremmo stati chiamati a scelte difficili e politicamente molto divisive. Sappiamo anche oggi che la crisi ci mette fretta e non lascia né al Parlamento né al Governo molto tempo per approvare riforme sempre più necessarie e urgenti. (Commenti dal Gruppo M5S).
Il tempo, di cui in passato abbiamo abusato, oggi non è più una variabile indipendente dall'azione del Parlamento. Anzi, è un vincolo almeno altrettanto stringente del contenuto dei provvedimenti.
Il presidente Renzi sottolinea spesso che per farci ascoltare in Europa dobbiamo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per sanare i nostri punti deboli, per rimediare ai ritardi, per svecchiare lo Stato. Non si tratta di compiti a casa, formula molto dispregiativa, ma di chiudere la stagione del rinvio e del dibattito infinito che da troppe legislature impedisce ogni cambiamento.
Fateci caso. Tutte le riforme che stiamo esaminando in questa fase difficile, scuola, giustizia, anticorruzione, pubblica amministrazione, fisco, diritti civili, ordinamento costituzionale, legge elettorale, e anche lavoro, sono materie che da decenni vanno e vengono nel dibattito parlamentare, sempre bloccate da veti politici più che dalla dialettica delle idee. Negli anni, questa impotenza parlamentare e il conseguente blocco delle decisioni hanno alimentato la sfiducia dei cittadini nella politica e nelle istituzioni. (Vivaci commenti dal Gruppo M5S).
Le democrazie sono in crisi, in sofferenza di fronte alla globalizzazione senza regole, alle tecnologie in continua evoluzione. E nel passaggio verso un futuro totalmente nuovo emergono con evidenza le difficoltà delle democrazie parlamentari ad affrontare la concorrenza del capitalismo autoritario e dei regimi illiberali.
Per inviare le truppe russe in Crimea - lo dico davanti al Ministro della difesa - e nell'Ucraina dell'Est è bastato un ordine secco di Putin. Per decidere sugli aiuti umanitari all'Ucraina e su un blando boicottaggio, i 28 Paesi dell'Unione europea hanno dovuto prima mettersi d'accordo sul giorno in cui i loro Ministri si sarebbero incontrati e poi aprire un dibattito tra i più favorevoli e i più tiepidi alle sanzioni.
Dobbiamo riflettere su questo, anche pensando al futuro del nostro Paese e dell'Europa. (Commenti della senatrice Fattori) Per tutelare la forza della democrazia dobbiamo restituirle la capacità di decidere, sapendo che il pluralismo non è uno strumento di interdizione, ma è il metodo che, dopo libere elezioni, attribuisce alla maggioranza il potere di governare. (Commenti delle senatrici Paglini e Taverna).
Sino agli anni '70 e anche negli anni '80, il sistema industriale italiano attraeva importanti investimenti, ma da vent'anni la situazione si è capovolta. La globalizzazione fa sì che i capitali vadano dove più conviene, dove c'è più sicurezza per egli investimenti e dove è più facile creare valore. I Paesi più attraenti sono quelli dove c'è una giustizia civile e penale più rapida ed efficiente, dove c'è meno corruzione, dove le tasse sono più leggere, dove la pubblica amministrazione è più collaborativa, dove il credito è più raggiungibile ed anche dove il lavoro è regolato da una legislazione più flessibile.
Queste condizioni non sono facoltative. L'economia globale non lascia margini di scelta: i Paesi che non sono capaci di attrarre gli investimenti perdono ricchezza. E senza capitali e senza investimenti adeguati nessun Paese è in grado di sviluppare la propria economia e senza sviluppo vince la disoccupazione.
Questa, oggi, è la situazione in cui si trova l'Italia. E se vogliamo sviluppo e lavoro dobbiamo darci un obiettivo prioritario: creare le condizioni più favorevoli possibili per chi vuole investire, per chi vuole fare impresa, per chi vuole creare posti di lavoro.
Il provvedimento che stiamo per votare è molto ambizioso ed è diretto ad aiutare in primo luogo chi il lavoro non ce l'ha. A questo obiettivo serve il riordino degli ammortizzatori. Vuole assicurare tutele sociali uniformi per tutti, aumentandone l'inclusività, l'accesso e la durata; il rafforzamento delle politiche di impiego, con la creazione di un'Agenzia nazionale all'altezza dell'esperienza di gran parte dei Paesi europei; le misure a favore dell'occupazione femminile, di tutela della maternità e della conciliazione vita-lavoro; la semplificazione di numerosi adempimenti amministrativi anche per facilitare gli investimenti esteri; l'introduzione del contratto a tutele crescenti, anche questo che superi l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, salvaguardando il reintegro nei casi di licenziamento discriminatorio o ingiustificato di natura disciplinare.
C'è una considerazione di fondo che Governo, Parlamento, forze politiche e forze sociali devono tener presente nell'affrontare seriamente il tema dell'articolo 18: il 45 per cento dei nostri giovani non ha lavoro e il 70 per cento dei nuovi contratti viene assunto in una forma precaria, che non prevede l'articolo 18. Pochissime imprese ormai sono disposte ad assumere a tempo indeterminato giovani al primo impiego. A questo gigantesco numero di giovani che non godono dell'articolo 18 dobbiamo aggiungere i quasi 4 milioni alle dipendenze di imprese con meno di 15 dipendenti. Sono dati impressionanti, davanti ai quali non possiamo restare inerti.
L'intervento sull'articolo 18, assieme all'ampliamento degli ammortizzatori sociali, non ha solo l'obiettivo di restituire sicurezza alle imprese: prima ancora è una straordinaria misura di equità sociale e di allargamento delle tutele ai non tutelati, che oggi, come ci dicono i numeri, sono diventati la massa dei lavoratori. Il contratto a tempo indeterminato è talmente rigido che le aziende italiane non si avventurano più ad usarlo.
Pensare ad un contratto meno oneroso fiscalmente, meno rigido è nell'interesse generale, soprattutto a tutela dei lavoratori più giovani, perché solo investendo sulla minore rigidità del contratto a tempo indeterminato e ampliando gli ammortizzatori si potranno anche limitare a poche, pochissime, le numerosissime tipologie contrattuali esistenti, prive di adeguate reti di sicurezza.
Sono oltre un milione i dipendenti che non possono godere di indennità di disoccupazione. Ne sono privi tutti i co.co.pro, le partite IVA, che inoltre hanno quasi nessuna tutela propria dei lavoratori dipendenti. Anche la cassa integrazione lascia fuori oltre 5 milioni di lavoratori. Sono queste le vere ingiustizie che la delega vuole correggere.
Termino con una considerazione di carattere internazionale, signor Presidente, perché nei giorni passati abbiamo appreso che negli Stati Uniti la disoccupazione è scesa al 5,9 per cento. Sono livelli fisiologici, vicinissimi al pieno impiego. Il nostro primo obiettivo, tutto quello che facciamo, deve essere indirizzato a questa priorità: la piena occupazione. Il 5,9 per cento americano è meno della metà della disoccupazione media europea, è sei volte meno della disoccupazione giovanile in Italia, è quasi dieci volte meno della disoccupazione giovanile nel nostro Mezzogiorno. Guardiamoci in faccia e chiediamoci perché gli Stati Uniti stanno superando brillantemente la crisi...
VOCE DAL GRUPPO M5S. Perché non hanno Renzi!
ZANDA (PD). ...mentre l'Europa c'è dentro sino al collo e non possiamo immaginare né come, né quando ne uscirà. Otto anni fa la crisi ha avuto inizio negli Stati Uniti, ma l'inevitabile contagio tra economie tra loro interdipendenti ha rapidamente esteso la malattia nel resto del mondo. Ci sono ragioni di politica economica e di assetto istituzionale che spiegano questo vistoso squilibrio.
La scelta di politica economica dell'Europa è stata l'austerità, come sappiamo. Gli Stati Uniti hanno voluto una politica fiscale espansiva e una politica monetaria aggressiva. Hanno promosso interventi forti della loro Banca centrale e hanno usato massicciamente la spesa pubblica. Così, a fine 2013, a sei anni dall'inizio della crisi, l'economia americana è ripartita con vigore; quella Europea è tuttora in piena stagnazione. Il PIL americano è oggi di sei punti più elevato di quello pre-crisi, la disoccupazione si è ridotta vistosamente e, come abbiamo visto, oggi è al 5,9 per cento.
In Europa le cose stanno in modo ben diverso. Il PIL è addirittura inferiore a quello pre-crisi e la disoccupazione è prossima al 12 per cento, le banche non sono ancora risanate e la ripresa è lenta ed incerta persino nella forte e ricca Germania.
C'è anche una ragione storica, che riguarda il diverso assetto istituzionale americano, che può spiegare il vistoso differenziale con l'Europa. Gli Stati Uniti sono una grande Confederazione, sono una sola Nazione e hanno un solo Presidente.
L'Europa sono 28 Stati indipendenti, senza unità politica, senza una comune vera politica estera, militare, fiscale, di giustizia, senza una Banca centrale di ultima istanza. Ed è proprio questa assenza di unità ad impedirci di uscire dalla crisi secondo le potenzialità del nostro continente ed è la disunione a collocarci ai margini del grande gioco della politica e dell'economia mondiali.
VOCE DAL GRUPPO M5S. Tempo! (Proteste dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente).
ZANDA (PD). Pensando al futuro dell'Europa ci sono due punti di cui tener conto: l'Europa unita non si farà mai se gli Stati membri non avranno i bilanci in ordine. Ma non si farà nemmeno a rimorchio di una miope politica neobismarckiana. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici del senatore Marton).
DI MAGGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, spero di non turbare l'ansia di verità del senatore Zanda. (Ilarità. Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).
Ho ascoltato con interesse gli interventi svolti in Aula e soprattutto quello del senatore Marino, che rappresenta il mio Gruppo e mi sono convinto di intervenire non in qualità di appartenente a questo Gruppo ma perché credo che io lo debba fare soprattutto come persona che ha passato metà della sua vita a fare impresa.
Se così è, ho avuto un'altra fortuna: quella di poter ascoltare l'intervento del ministro Poletti e anzi mi permetto di dire al Presidente del Senato che bon ton istituzionale vorrebbe che almeno il Ministro fosse presente in Aula in questo momento. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).
E ho ascoltato il suo intervento prima di ricevere il mini-maxi-emendamento del Governo sulla delega al Governo in materia di riforma del lavoro. Ho scoperto allora che il Ministro ha ragione, soprattutto quando dice che l'articolo 18 è un falso problema con buona pace delle considerazioni svolte dal presidente Sacconi e di quelle che ha esternato la presidente De Petris. Rilevo infatti che dal 2008 al 2014 in questo Paese si sono persi, vigente l'articolo 18, un milione e mezzo di posti di lavoro. (Applausi dal Gruppo LN-Aut, M5S e Misto-MovX e del senatore Campanella).
Allora, se questa è la richiesta che viene dal mondo delle imprese, questo è un falso: per noi l'articolo 18 non è il problema dei problemi.
Dice il Ministro che noi «abbiamo perso lavoro perché abbiamo perso imprese. Abbiamo perso imprese perché abbiamo perso produttività e capacità competitiva. Abbiamo perso capacità competitiva perché non abbiamo investito sulle leve fondamentali: la scuola e la conoscenza, la ricerca e l'innovazione. Abbiamo favorito e tollerato le rendite grandi e piccole; non abbiamo premiato il merito. Abbiamo prodotto uno sviluppo abnorme della presenza dello Stato e delle istituzioni, anziché promuovere e premiare l'impegno e la responsabilità dei cittadini. Abbiamo lasciato deperire il sistema della giustizia del nostro Paese. Ad un certo punto, anche sotto la spinta della paura indotta dai grandi cambiamenti epocali che hanno investito il nostro Paese, abbiamo scelto di difenderci. E la difesa, quando va bene, lascia le cose come sono; e stare fermi, in un mondo che corre, non può che produrre esiti disastrosi».
Ecco, se la risposta alle considerazioni del Ministro è questo provvedimento che è esattamente, per le imprese, il nulla condito con il niente, allora non abbiamo fatto alcun passo avanti. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).
È dal 2008 che gli imprenditori cercano di segnalare una realtà che sembra sia una cosa aliena in quest'Aula: non abbiamo la necessità di salvaguardare i nuovi posti di lavoro; noi oggi abbiamo la necessità di mantenere inalterati gli attuali livelli occupazionali! (Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e del senatore Candiani).
Che ci vengano offerti dei benefici fiscali o contributivi affinché si possa assumere nuovamente, vuol dire non avere di fronte quella che è la realtà drammatica del Paese e la realtà drammatica è che noi non possiamo mantenere inalterati i nostri livelli occupazionali.
E allora le risposte devono essere altre: l'abbassamento del costo del lavoro e dei carichi fiscali che hanno le imprese, ma di tutto questo dentro questa delega non c'è nulla. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).
PRESIDENTE. La invito a concludere.
DI MAGGIO (PI). Concludo subito, Presidente.
Siccome ho grande rispetto per tutti quegli imprenditori che con grande coraggio ogni mattina alzano la saracinesca della propria azienda e per tutti quei lavoratori che ogni sera vanno a letto con la paura che il giorno dopo quella saracinesca non si potrà più alzare, per questo rispetto non posso partecipare a questa finta votazione. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e M5S).
LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LEZZI (M5S). Signor Presidente, devo informare il mio Gruppo che voterò in dissenso, esprimendo il mio voto a favore di questo disegno di legge delega.
Ho vissuto per 42 anni seguendo una certa traiettoria, ma adesso voglio cambiare, voglio affrontare e conoscere la slealtà, la disonestà e la menzogna propinate al mio Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).Voglio vergognarmi di quello che faccio e diventare saccente ed arrogante, secondo l'atteggiamento tipico di chi sta perdendo. (Vivaci commenti dal Gruppo PD). Signor Presidente, vorrei invitarla a calmare gli onorevoli colleghi, visto che con noi è molto solerte nel farlo, facendo giustamente, come si dice, il suo mestiere.
Come dicevo, volevo intraprendere questa nuova esperienza umana della saccenza e dell'arroganza di chi è prossimo a perdere per sempre e deve temere il rombo che verrà da fuori a bussare alla sua porta. Voglio sentirmi in colpa per quei giovani che non troveranno lavoro, per quegli imprenditori che continueranno a suicidarsi per quelle tasse che verranno continuamente imposte dal Partito Democratico in perfetta armonia con Forza Italia, come del resto è stato fatto negli ultimi vent'anni.
Voglio vivere questa esperienza umana perché il presidente Zanda mi ha fatto assaporare come molto affascinante questa sete di potere e questo accanimento che lo hanno ingrigito probabilmente. È un percorso che voglio ormai intraprendere anch'io alla mia età.
Abbraccio quindi volentieri la slealtà e la disonestà tipiche di questo luogo istituzionale, in cui ci si scandalizza, non già perché si agevola la mafia e la corruzione, ma perché ci sono due o quattro parlamentari che occupano delle poltrone tra i banchi del Governo per farsi semplicemente ascoltare. Tutto questo, però, agli occhi del Premier e di questo Parlamento è patetico. Per questo voglio passare finalmente dall'altra parte e vedere anch'io il «roseo» Paese di cui si parla.
Vorrei anche accedere a quegli allegati, che probabilmente avrà letto il senatore Santini e che lo portano a vedere in questa delega tutta la completezza che compete ad una grande riforma epocale del lavoro, che noi invece non abbiamo visto, pur studiando il provvedimento in 40 persone, in più e più giorni dal momento che, lo ricordiamo, è fermo qui da molte settimane ormai. Per questo vorrei dunque accedere, non al Patto del Nazareno, ma all'allegato in possesso del senatore Santini, così da avere finalmente chiara la strada. E voglio invitare il resto delle opposizioni a fare altrettanto, perché è inutile contrastarli, lo faranno lo stesso. Anche voi, Gruppo del Movimento 5 Stelle, non vi ostinate, perché la disonestà andrà di moda, e noi siamo alla moda. (Applausi dal Gruppo M5S).
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1428, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Conti).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Conti.
BERGER,segretario, fa l'appello.
Rispondono sìi senatori:
Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini
Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Quagliariello
Ranucci, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono noi senatori:
Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Auricchio
Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Consiglio, Cotti, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Falanga, Fasano, Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giro, Girotto
Iurlaro
Lezzi, Liuzzi, Longo Eva
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Messina, Milo, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini
Nugnes
Paglini, Pelino, Pepe, Perrone, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia
Razzi, Romani Maurizio, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Scavone, Scibona, Scilipoti, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefano, Stucchi
Tarquinio, Taverna, Tosato, Tremonti
Uras
Vacciano, Verdini, Volpi
Zizza, Zuffada.
Si astengono i senatori:
Fucksia
Gambaro.
(Proteste e applausi ironici dal Gruppo PD all'indirizzo della senatrice Lezzi che vota «no». Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1428, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 279 |
| Senatori votanti | 278 |
| Maggioranza | 140 |
| Favorevoli | 165 |
| Contrari | 111 |
| Astenuti | 2 |
Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi PD, NCD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Risultano ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di leggen. 1428.
Risultano altresì assorbiti i disegni di legge nn. 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409.
Formulo un richiamo alla senatrice Lezzi che, avendo dichiarato di votare in dissenso dal Gruppo, in sede di voto non ha ottemperato a quanto annunziato.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 9 ottobre 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 9 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 1 di giovedì 9 ottobre).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (1428) (V. nuovo titolo)
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (1428)
(Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428
ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;
d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)
1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)
1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva)
1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;
c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di rioganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
f) previsione, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
Art. 5.
(Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
h) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 6.
(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RITIRATI O NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, ìndipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi al lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Allo scopo di costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, istituendo un trattamento di sostegno al reddito minimo universale per qualunque tipologia di lavoro, subordinato o parasubordinato, e per tutti i settori produttivi. Il trattamento minimo è costituito da indennità e contribuzione».
Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole da: «in materia di ammortizzatori sociali» con le seguenti: «per la costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, MUSSINI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, MUSSINI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, MUSSINI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, MUSSINI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro,» con le seguenti: «Allo scopo di costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali,».
Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «in materia di ammortizzatori sociali» con le seguenti: «per la costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, MUSSINI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di assicurare,» 'inserire le seguenti:«in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di assicurare,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di assicurare,» inserire le seguenti: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione».
SERRA, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori» con le seguenti: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori, di piccoli imprenditori e artigiani da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice-civile».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi diznuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e legate alla storia contributiva dei lavoratori».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «in materia di integrazione salariale» inserire le seguenti: «assicurando livelli non inferiori agli attuali riconosciuti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,» con le seguenti: «costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali».
Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «in materia di ammortizzatori sociali» con le seguenti: «per la costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,» con le seguenti: «istituendo al contempo un efficace sistema di ammortizzatori sociali indirizzato al lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «ovvero siano beneficiari di,» inserire le seguenti:«ogni tipo di».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori sociali» inserire le seguenti: «anche in deroga».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,» inserire le seguenti: «inclusi quelli in deroga».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «semplificando le procedure amministrative e,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire la parola: «semplificando,» con le seguenti: «rendendo trasparenti».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «e riducendo gli oneri non salariali del lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIN, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «finalizzati al riordino della normativa,» con le seguenti: «finalizzati all'estensione della normativa di tutela dei diritti anche a quelle figure contrattuali che attualmente ne sono prive».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «al riordino ,» con le seguenti: «alla semplice raccolta sistematica».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo la parola: «riordino,» inserire la seguente: «sistematico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:«garantendo gli attuali livelli dei diritti ed estendendoli a tutte le categorie di lavoratori assunti con qualsiasi tipologia contrattuale dalla più garantita alla più precaria».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti: «e prevedendo l'individuazione di risorse certe e continue nel tempo per l'applicazione di tutte le misure previste nel presente disegno di legge».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto ai lavoro:
1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;
2) parametrazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:
I) settore produttivo;
Il) età del soggetto interessato;
III) regione di residenza;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
«01) previsione per tutti i lavoratori appartenenti ad ogni tipologia contrattuale che perdono il posto di lavoro ovvero usufruiscono di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale, di forme di agevolazioni e di esenzioni fiscali, di riduzioni tariffarie, di esenzione dal pagamento dei servizi sociali, scolastici, universitari per figli a carico modulando le percentuali di sostegno al reddito delle forme di agevolazione indicate e parametrandole alle singole situazioni familiari e redditui;11i dei lavoratori coinvolti;».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) graduale superamento dell'attuale sistema di autorizzazione delle integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale di un ramo di essa;»
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere la parole: «impossibilità di».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «impossibilità» con la seguente: «possibilità» e aggiungere, in fine, le parole: «e in caso di trasferimento degli impianti produttivi in Italia o all'estero;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «impossibilità» con la seguente: «possibilità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «di autorizzare le» con le seguenti: «della cancellazione del sistema di autorizzazione delle».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «di autorizzare le» con le seguenti: «del superamento anche progressivo del sistema di autorizzazione delle».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) dopo le parole: «in caso di» inserire la seguente: «definitiva».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «cessazione di attività aziendale» con le seguenti:«della completa cessazione dell'attività aziendale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «o di un ramo di essa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione dei casi in cui sia possibile la ripresa dell'attività produttiva;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione dei casi in cui ci sia una prospettiva di ripresa dell'attività produttiva a breve, medio o lungo termine».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle situazioni in cui la concessione della cassa integrazione straordinaria consentirebbe, dopo un congruo periodo di tempo, una gestione propedeutica all'acquisizione dell'azienda da parte di un altro proprietario».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle situazioni in cui la concessione della cassa integrazione straordinaria consentirebbe, dopo un congruo periodo di tempo, una gestione propedeutica all'acquisizione da parte dei lavoratori in forma cooperativa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione delle situazioni in cui sia possibile la trasformazione della gestione aziendale nelle forme previste dal primo comma dell'articolo 45 della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «escluse le situazioni in cui si possa profilare la possibilità di applicare forme di cogestione aziendale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, lettera a) n. 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo nel caso di apertura di procedura concorsuale».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 2).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «telematici e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «e digitali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da: «considerando» fino alla fine del numero.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «standardizzati di concessione prevedendo strumenti».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo la parola: «standardizzati» inserire le seguenti: «e di anticipazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del numero.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «certi ed».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: «ed esigibili».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di reintrodurre l'istituto dell'anticipazione ex articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uniformando l'iter per gli interventi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria attraverso le esistenti commissioni territoriali INPS;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «e con possibilità di controllo attivo del lavoratore».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo inoltre sanzioni per ritardi inadempienze o errori nelle prestazioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo inoltre sanzioni per ritardi o inadempienze nelle prestazioni».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
«3) previsione dell'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito della mancata possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'utilizzo dei contratti di solidarietà;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente: «necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'applicazione dei contratti di solidarietà».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «a seguito di esaurimento delle» con le seguenti:«a seguito di esaurimento di tutte le».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire dalle parole: «di esaurimento» fino alle parole: «a favore» con le seguenti: «dell'applicazione»
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «verifica della non praticabilità di soluzioni contrattuali alternative basate sulla riduzione dell'orario di lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «di ogni possibilità contrattuale di mantenimento di un livello minimo di produttività salvaguardando comunque l'intera occupazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3) dopo le parole: «delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «e di ogni altra possibilità contrattuale di mantenimento di un livello minimo di produttività salvaguardando tutti i livelli occupazionali».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3) sopprimere la seguente parola: «eventualmente».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a) n. 3) sostituire le parole: «eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà» con le seguenti: «destinando maggiori risorse a favore dei contratti di solidarietà ed estendendo la possibilità di farvi ricorso a tutte le imprese e i settori produttivi».
CATALFO, CIOFFI, FUCKSIA, SERRA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore interessato dall'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque il legame tra lavoratori e azienda nei periodi di crisi di produzione risolvibili in un congruo periodo di tempo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
AI comma 2, lettera a), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque il legame tra lavoratori e azienda nei periodi di crisi di produzione quando è ragionevolmente prevedibile, in un congruo lasso temporale, la ripresa dell'attività».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza abbassare i livelli di copertura totale della cassa integrazione stessa».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
«3-bis) necessità di arginare comportamenti elusivi stabilendo criteri di valutazione oggettivi ai fini della concessione dell'ammortizzatore sociale con particolare riferimento agli strumenti che intendono sopperire a crisi temporanee di mercato in ausilio ai fondi derivanti dalla bilateralità».
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
«3-bis) garantire il legame azienda-lavoratore nei periodi di crisi di produzione risolvibili in pochi mesi».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 4) dopo le parole: «di durata» inserire le seguenti: «solo a fronte di altre offerte occupazionali a tutti o parte dei lavoratori».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza operare scelte discriminatorie gruppi di lavoratori;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo le attuali previsioni di durata delle misure di ammortizzatori sociali senza discriminare e diversificare tra lavoratori».
FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:
«4-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza durante il periodo di mobilità, per un monte ore non superiore ad otto ore settimanali, senza ulteriori oneri a carico dello Stato e con obbligo di corsi di riqualificazione professionale;».
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:
«4-bis) necessità di garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali ai lavoratori a contratto part time verticale ciclico annuale in rispetto della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE che permette alle legislazioni dei singoli stati membri di attuare condizioni di maggior favore rispetto alla stessa Direttiva;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) numero 5) dopo la parola: «compartecipazione» inserire le seguenti: «e responsabilizzazione attiva».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 5) dopo la parola: «compartecipazione» inserire le seguenti: «di risorse».
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza che ciò comporti un aggravio di oneri per le medesime».
STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».
PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:
«6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;».
Conseguentemente al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 6) premettere le parole: «esclusione di ogni».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «tra i settori» con le seguenti: «tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 6), dopo le parole: «tra i settori» inserire le seguenti: «per tipologia e dimensione di imprese secondo criteri di progressività».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 6), dopo le parole: «tra i settori» inserire le seguenti: «per tipologia e dimensione di imprese».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:
«6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 7) sostituire la parola: «revisione» con la parola: «universalizzazione» e, aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una corrispondente copertura contributiva obbligatoria».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2 lettera a) numero 7), dopo le parole: «numero 92,» inserire le seguenti: «al fine di estenderli a tutte le tipologie precarie e senza tutela».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2 lettera a) numero 7), dopo le parole: «per l'avvio,» inserire le seguenti: «dell'erogazione delle risorse».
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, AMATI, BORIOLI, CANTINI, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MATTESINI, MIRABELLI, MOSCARDELLI, ORRU', PEGORER, Gianluca ROSSI, RUSSO, SANTINI, SILVESTRO, VALENTINI, VATTUONE
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione della possibilità di vincolare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2».
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso alla data di emanazione dei citati decreti legislativi».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:
«7-bis) previsione di benefici di carattere fiscale o contributivo a favore esclusivo dei datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera a) dopo il numero 7) inserire il seguente:
«7-bis) previsione della compartecipazione di tutte le aziende al reperimento delle risorse per la cassa integrazione in particolare consentendo alle stesse di utilizzare le risorse destinate per la contribuzione per i fondi interprofessionali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) alinea aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di tutti i lavoratori assunti con ogni tipologia contrattuale ancorché precaria e senza tutele».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 1), dopo le parole: «trattamenti brevi» inserire le seguenti: «mantenendo comunque i livelli contributivi a carico delle imprese».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 1) sopprimere le parole: «rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore».
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 1) dopo le parole: «durata dei trattamenti» inserire le seguenti: «e gli oneri contributivi a carico dell'azienda» e aggiungere infine le parole: «e alla causale, oggettiva o seggettiva, della risoluzione del rapporto».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, MASTRANGELI, BENCINI
Precluso
Al comma 2 lettera b), numero 1), dopo le parole: «la durata dei trattamenti» inserire le seguenti: «alla reale situazione familiare del lavoratore con particolare riferimento alla presenza di figli o genitori a carico o situazione di handicape».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 1), sostituire le parole: «alla pregressa storia contributiva del lavoratore» con le seguenti: «alla reale situazione familiare del lavoratore con particolare riferimento alla presenza di figli o genitori a carico o situazione di handicap».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i lavoratori con carriere contributive più rilevanti» con le seguenti: «tutti i lavoratori indipendentemente dalle carriere contributive».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 2) sostituire le parole: «i lavoratori con carriere contributive più rilevanti» con le seguenti: «tutti i lavoratori parametrandola alle diverse carriere contributive».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «dell'Aspi,» inserire le seguenti: «prevedendo la possibilità di fruizione da parte dei lavoratori autonomi, titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni e».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti parole: «che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale.».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti: «subordinati e parasubordinati».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «parasubordinati».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relaaione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggior oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «con ogni tipologia contrattuale precaria e senza tutele».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «iscritti alla gestione separata presso l'INPS,».
Precluso
Al comma 2, Iettera b), numero 3), dopo le parole: «coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno al reddito».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire le parole: «l'abrogazione» con le seguenti: «l'incremento».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sopprimere le parole da: «l'eventuale modifica» fino alle parole: «delle prestazioni».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere la parola: «eventuale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire dalle parole: «un periodo almeno biennale» fino alla fine con le seguenti: «un periodo almeno quadriennale di sperimentazione garantendo le opportune risorse».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 lettera b), numero 3) sostituire le parole: «almeno biennale» con le seguenti: «almeno quadiennale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «a risorse definite».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «a risorse definite» con le seguenti: « garantendo le opportune risorse».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di conttibuzione minimo per l'accesso alle prestazioni nei 18 mesi precedenti il riconoscimento del diritto alla prestazione».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazone tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legisIativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di conttibuzione minimo per l'accesso alle prestazioni».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazone tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legisIativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: «compatibili con la reale situazione reddituale e familiare del lavoratore».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: «con esclusione del lavoratori che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
GUERRA, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FORNARO, GATTI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PEZZOPANE, SPILABOTTE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) previsione di una prestazione di natura assistenziale rivolta prioritariamente ai nuclei dei lavoratori, in disoccupazione involontaria, che, dopo la fruizione dell'ASpI, si trovino in una condizione di povertà, opportunamente definita anche sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con successiva graduale estensione, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti i nuclei in condizione di povertà, condizionata all'adesione a progetti personalizzati di attivazione, finalizzati all'inserimento e al reinserimento lavorativo e, ove opportuno, all'inclusione sociale di tutti i membri del nucleo familiare;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «eventuale» nonché le parole: «eventualmente priva di copertura figurativa».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 5), sopprimere la parola: «eventuale».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere la parola: «eventuale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere le seguenti parole: «eventualmente priva di copertura figurativa»».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «, eventualmente priva di copertura figurativa» con le seguenti: «adeguata alla reale situazione familiare».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), al numero 5) dopo le parole: «situazione economica equivalente», inserire le seguenti: «e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi,ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».
CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:
«5-bis) eventuale introduzione di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai soggetti in disoccupazione involontaria, siano essi in cerca di prima occupazione o dopo la fruizione dell'ASPI o lavoratori autonomi che hanno definitivamente cessato l'attività, e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) necessità di garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «, eliminazione» con la seguente: «inclusione».
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: «eliminazione» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo le parole: «di disoccupazione» inserire la seguente: «volontaria».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo».
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione di requisiti di accesso differenti e collegati al reddito familiare;».
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in favore dei cittadini italiani».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: «nei soli casi di rifiuto di offerte occupazionali ».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: «solo in caso di rifiuto di partecipazione a programmi di politica attiva del lavoro».
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro;
6-ter) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al fine di favorire l'attività a beneficio delle comunità locali» con le seguenti: «al fine di favorire che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:
«6-bis. Definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
Precluso
Al comma 2 alla lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera b), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:
«6-bis. Definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte dei centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
«6-bis) necessità di stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Il Governo è delegato ad emanare disposizioni atte a favorire la realizzazioni di programmi pluriennali di reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale a tal fine promuove la costituzione di un Fondo nazionale per il reddito minimo garantito, verso il quale sono consentite devoluzioni da parte di soggetti pubblici e privati».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Lo Stato considera il reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti inderogabili dei cittadini e rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione europea. Il Governo è a tal fine delegato a definire le necessarie norme per la realizzazione di programmi pluriennali d'intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie del proprio bilancio, dei bilanci regionali e del fondo sociale europeo. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precari età e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale».
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera q), con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni. Con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), definizione delle modalità e dei tempi al fine di realizzare, per ciascun beneficiario, l'obbligo della condizionalità a partecipare ai programmi di formazione, riqualificazione e ricerca di lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «individuazione di meccanismi che prevedano» con la seguente:«prevedere».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali».
Precluso
Al comma 2, alla lettera c) sostituire le parole da: «al fine di favorirne» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al fine di favorire che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di favorirne fino alla fine con le seguenti: «che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «al fine di favorirne» inserire le seguenti: «il reiserimento nel mondo del lavoro sia pubblico che privato e anche».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «comunità locali» inserire le seguenti: «con inquadramenti e mansioni che siano compatibili con la carriera lavorativa e la qualifica del lavoratore stesso».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sopprimere parole: «tenuto conto» fino alla fine».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire dalle parole: «tenuto conto» fino alla fine con le seguenti: «o l'inserimento lavorativo in imprese private localizzate nel territorio regionale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire dalle parole: «tenuto conto» fino alla fine con le seguenti: «o l'inserimento lavorativo in imprese private localizzate nello stesso territorio comunale o nei comuni limitrofi».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «con modalità» fino alla fine del periodo.
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) Con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), definizione delle modalità e dei tempi al fine di realizzare, per ciascun beneficiario, l'obbligo della condizionalità a partecipare a programmi di formazione, riqualificazione e ricerca di lavoro».
Precluso
Al comma comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) in riferimento al sistema pensionistico, revisione dei limiti e delle condizioni di accesso all'accredito figurativo dei contributi per i lavoratori distaccati dalle aziende, in funzione dell'assunzione di cariche direttive nelle organizzazioni sindacali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sopprimere la lettera d)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: « in funzione» fino alla fine con le seguenti: «alle imprese che non si rendano pienamente disponibili all'applicazione degli strumenti di cui alle lettere a) e b)che le riguardano».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «in funzione della migliore effettività».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «non si rende disponibile» inserire le seguenti: «in assenza di adeguate e comprovate motivazioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) aggiungere infine le parole: «che siano compatibili con la carriera lavorativa e la qualifica del lavoratore stesso».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. La legge di stabilità stanzia annualmente il contributo statale per il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, il cui ammontare è stabilito previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» inserire le seguenti: «ad eccezione di quella di cui dall'articolo 1».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS1428),
premesso che:
sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (disciplinata all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori autonomi iscritti in altre casse previdenziali;
molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell'ambito dell'economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti) e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;
questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;
i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall'articolo 22,comma 1, della legge183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;
considerato che:
gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l'anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;
il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l'ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;
il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;
il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;
un sondaggio svolto dall'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;
la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali, e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;
impegna il Governo:
a impedire l'aumento dell'aliquota contributiva previsto dalle disposizioni della legge n.92 del 2012;
a riordinare l'intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1428-A (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
preso atto che:
all'articolo 1, nell'ambito della delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, è previsto (al comma 2, numero 4)), l'introduzione di massimali il relazione alla contribuzione figurativa;
valutato che:
l'art. 3, commi 5 e 6, del D.L.vo 16.9.1996, n. 564 ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro. In particolare, il comma dell'art. 3 del decreto attribuisce alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo. La suddetta facoltà può essere esercitata dall'Organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'lNPS, mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata. Il comma 6 dello stesso art. 3 prevede che negli stessi termini e con le stesse modalità le Organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro;
considerato che:
la suddetta norma si presta a gravi elusioni di carattere contributivo, che determinano iniqui privilegi su tal une categorie di lavoratori, a danno per la finanza degli enti di gestione previdenziale, oltreché per la finanza pubblica;
impegna il Governo:
a voler fornire alle Commissioni Parlamentari competenti, entro il 28 febbraio 2015, le situazioni soggettive che godono di forme di contribuzione figurativa e volontaria in relazioni all'aspettativa sindacale.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 1 reca una delega al Governo di ammortizzatori sociali,
considerato che:
l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;
ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;
per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale e indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;
tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minimo garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di o misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
il reddito di cittadinanza e uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro
il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito e un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;
appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza delle stato sociale;
l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio welfare misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;
la raccomandazione del Consiglio Europeo del 2 giugno 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, invita il Paese a adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati e a favorirne la riallocazione e a migliorare Ìefficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;
impegna il Governo:
a porre in essere ogni attività per l'inserimento del Reddito di Cittadinanza o reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;
a valutare e comparare le numerose proposte legislative presentate o in via di presentazione, sia di iniziativa parlamentare che di iniziativa popolare, al fine di predisporre una proposta di legge condivisa e adattata al contesto nazionale italiano.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
impegna il Gorverno:
nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, ad estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge, 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi criteri direttivi:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità« meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi ai malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali; a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento c di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».
PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare; entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale; alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
2. I decreti di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e foresta li, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. II Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma l possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:
''31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datare di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30''».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, BUCCARELLA, BOTTICI, FATTORI, PETROCELLI, VACCIANO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Reddito di cittadinanza)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamental1 sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.
2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma l è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.
5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
b) Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente alti colo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;
d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n 221/1999;
g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea; compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n,13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti, È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo lavorativo;
j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.
6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.
7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato I della presente legge.
8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti
9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia, Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.
13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato l della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.
15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendi bili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di Il grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.
16, Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo, i centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi-sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di benefici ari del presente articolo.
d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun benefici ari o previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.
e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo.
f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso.
g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le
informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1º agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n, 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.
18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
19. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso 10 stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali c i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'andamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno incorso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGRl000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGRl0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.
23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:
a) meccanismi sanzionatoria carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.
24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.
25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici dì cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
a) Copia dell'Isee;
b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.
26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo armo dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei benefici ari di cui al presente articolo.
40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
"1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »start-up innovative« di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.
42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10% degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.
46. 11 beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionate all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze,. di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.
47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.
48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.
49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed, equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera 1).
52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss. Mm, maggiorata del 20 per cento.
54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.
56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano attualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5% per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70% dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma l del presente articolo.
64. Al fine di promuovere l'emersione dei lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5%.
65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto, per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti. al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce 'contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
68. L'incentivo ha un durata massima di dodici mesi.
69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
70. L'incremento della base occupazionale va considerato ai netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'assistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.
75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una induzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30% ovvero al 50% in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.
80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila,».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'aumentare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
80-bis. L'erogazione della somma di cui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.
80-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è soppressa la disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A decorrere dal medesimo termine di cui al precedente periodo, gli stanziamenti afferenti alla predetta disciplina sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.
81. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.
82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di l punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».
83. A decorrere dal 30 giugno 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso perle attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriannuali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.
86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.
87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n, 917, è sostituita dalle seguenti:
"e) oltre 75,000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100,000 euro, 45 per cento".
89. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato, Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore. complessivo è superiore a 1,500,000 euro, Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale,
91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2,500,000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5,000,000 di euro, io 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, il 1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento,
92. Entro il 31 luglio 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno, La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
96. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n, 250 sono abrogati, Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.
97. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n,222, sono destinate integramente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.
Conseguentemente, al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
a) l'articolo 5 è soppresso;
b) all'articolo 8, il comma 11 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazione di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera da assicurare una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui a!!'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, eliminare infine le seguenti parole: « nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero,»;
d) all'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;
e) all'articolo 16, sopprimere il comma 7;
f) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di euro»;
g) all'articolo 20, al comma 1, sostituire infine le parole: «2,5 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «8 per cento».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del reddito minimo garantito)
1. AI fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»: quell'insieme di forme reddituali dirette e indirette che mirano ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell'erogazione di somme di denaro, quelle indirette nell'erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l'insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione, di coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.
6. Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
7. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve altresì un contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4.
8. Le somme di cui al comma 6 sono ricalcolate secondo i coefficienti di cui all'allegato A, in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario.
9. L'erogazione in denaro del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, è pari alla somma di cui al comma 6 maggiorata secondo i coefficienti di cui all'allegato A. Il regolamento d'attuazione di cui comma 4, disciplina le modalità di erogazione in presenza di minorenni o di più aventi diritto all'interno del nucleo familiare, assicurando il principio di pari trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.
10. Le prestazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
11. Le prestazioni previste dal comma 6sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.
12. Le funzioni amministrative necessarie per l'attuazione della presente legge, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l'impiego. La domanda di reddito minimo garantito deve essere presentata al centro per l'impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l'impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adozione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento d'attuazione di cui al comma 4, disciplina le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli ulteriori compiti dei centri per l'impiego.
13. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all'ammontare stabilito dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale del attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall'articolo 5, comma 2.
14. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il riconoscimento e l'erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dai commi da 6 a 10.
15. Le linee guida di cui al comma precedente stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c)contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e)erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti
dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui ai commi da 6 a 10, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti contesti territoriali.
16. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al comma 14 di concerto con i comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d'azione annuale e un piano d'azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui ai commi da 6 a 12.
17. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a ripresentare la domanda al centro per l'impiego competente con le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4.
18. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego, con le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione di cui al comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del reddito minimo garantito.
19. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui al comma 13, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti, l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
20. Il beneficiario decade dal godimento del reddito minimo garantito al compimento dell'età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.
21. La decadenza dal godimento delle prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma e, in tutti i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia di cui al comma 13, lettera c).
22. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta d'Impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.
23. La decadenza di cui al comma 4 non opera nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.
24. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dal godimento delle prestazioni di cui all'articolo 3 i centri per l'impiego rendono un provvedimento motivato da notificare all'interessato. Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge sono esenti da spese.
25. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente.
26. A tal fine sono trasferite dal bilancio delle Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
27. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui ai commi da 6 a 10 è istituito un fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generaIe.
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere il riordino delle seguenti prestazioni:
1) assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
2) pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
3) assegno ai nuclei familiari numerosi, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
4) assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
5) pensione di inabilità, indennità di frequenza e assegno di invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
6) pensione per i ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
7) pensione per i sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
8) carta acquisti per i minori e gli anziani, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) prevedere che le prestazioni riordinate ai sensi della lettera a) siano rese coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantito prevista dalla presente legge.
28. Il decreto legislativo di cui al comma 28 adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
30. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e le procedure di cui al comma 29, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e le procedure di cui al comma 29 un decreto legislativo volto a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere che il compenso orario minimo sia applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa;
b) prevedere esplicitamente che tra i rapporti di cui alla lettera a) siano inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo;
c) prevedere che il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non possa essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo.
Allegato A (articolo 3, comma 3)
COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO IN RAGIONE DEL NUMERO DI FAMILIARI A CARICO
| Numero di componenti | Coefficiente | Beneficio erogato |
| 1 | 1 | 600 |
| 2 | 1,66 | 1.000 |
| 3 | 2,22 | 1.330 |
| 4 | 2,72 | 1.630 |
| 5 | 3,16 | 1.900 |
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DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di istituzione del reddito minimo garantito)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a istituire il reddito minimo garantito, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere l'introduzione dell'istituto del reddito minimo garantito, al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
b) considerare le prestazioni del reddito minimo garantito costitutive dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117 ,secondo comma, lettera m), della Costituzione;
c) prevedere che il reddito minimo garantito, nella forma reddituale diretta, consistente nell'erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati si componga di un beneficio individuale in denaro determinato nella misura risultante dall'applicazione della lettera a), comma 1 dell'articolo 13 del T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 198, n. 917, da corrispondere in importi mensili, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'entità di tale beneficio è ricalco lata secondo coefficienti da determinare in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
d) prevedere che le funzioni amministrative necessarie per l'attuazione del presente articolo, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-ter.
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino della spesa assistenziale; seguendo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) prevedere il riordino delle seguenti prestazioni:
1) assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
2) pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
3) assegno ai nuclei familiari numerosi, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
4) assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
5) pensione di inabilità, indennità di frequenza e assegno di invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
6) pensione per i ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
7) pensione per i sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
8) carta acquisti per i minori e gli anziani, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) prevedere che le prestazioni riordinate ai sensi della lettera a) siano rese coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantite prevista dalla presente-legge».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di garantire,» inserire le seguenti: «in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di garantire,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «allo scopo di garantire,» inserire le seguenti: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 36, primo comma , della Costituzione,».
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «in attuazione dello stesso si applicano» inserire le seguenti: «nelle regioni Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta e Friuli Venezia Giulia in conformità agli statuti regionali e».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) prevedere la realizzazione, in via d'urgenza, di un piano straordinario che preveda la creazione di posti di lavoro attraverso la ripresa della domanda pubblica e la creazione di nuova occupazione mediante l'applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà espansiva;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Precluso
Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti» inserire le seguenti: «inclusi i contributi previdenziali e di quiescenza oltre le ore lavorate,».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi all'assunzione esistenti attraverso la riduzione delle medesime».
FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) semplificazione dei procedimenti di accesso agli incentivi di cui alla precedente lettera a);».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) attribuzione delle funzioni di programmazione e gestione in materia di politiche attive del lavoro alle agenzie regionali del lavoro allo scopo istituite con legge regionale».
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) previsione di una cornice giuridica nazionale per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità» con le seguenti: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità anche attraverso il riconoscimento del microcredito per la microimprenditorialità, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, ad artigiani e piccoli imprenditori, secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice civile, con un'età non superiore ai 40 anni».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e l'autoimprenditorialità,» inserire le seguenti: «partendo dall'analisi delle cause che hanno generato il ritardo economico di alcune regioni del Paese,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto dei differenti livelli di sviluppo delle aree del territorio nazionale»;
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) introduzione di meccanismi che consentano al datore di lavoro di avere contezza, sin dal momento dell'assunzione del lavoratore, della possibile fruizione di un incentivo, al fine di poter determinare il costo del lavoro con certezza».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) razionalizzazione della disciplina delle agevolazioni (accesso agli incentivi all'assunzione) attraverso la previsione di una riduzione graduale delle agevolazioni con contestuale allungamento del periodo agevolato».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione.».
Precluso
Al comma2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis. "previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego a carattere nazionale";
Precluso
Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), h), i), l), r) e s).
ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI, BENCINI
Precluso
Al comma 2, comma 2 sopprimere le seguenti lettere: c), d), e), h), m) e n).
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:
«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione del Dipartimento;
e) attribuzione al Dipartimento delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI»;
2) dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento»;
3) alla lettera g), sostituire le parole: «dell'Agenzia» con le seguenti: «del Dipartimento»;
4) sostituire le lettere i), l), m), n) e o) con le seguenti:
«i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
I) introduzione di modelli che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;
m) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
n) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;»
5) sopprimere la lettera p);
6) alla lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione», con le seguenti: «utilizzo»;
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;».
Conseguentemente, al comma 2:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell'Agenzia», con le seguenti: «del Dipartimento»;
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'Agenzia», con le seguenti: «il Dipartimento»;
c) alla lettera e), sostituire le parole: «all'Agenzia», con le seguenti: «al Dipartimento».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica,».
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),».
Precluso
Al comma 2 alla lettera c) dopo le parole: «Regioni e province autonome» inserire le seguenti: «Province, Città metropolitane e Comuni».
Precluso
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le parole: «e mediante quanto previsto dalla lettera f)»
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro destinati allo sviluppo e all'occupazione attraverso l'impiego prioritario delle risorse comunitarie e di quelle destinate ai fini della coesione e dello sviluppo».
BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «parti sociali», inserire le seguenti: «, ivi compresi gli enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti a livello ministeriale in base alla vigente normativa in materia,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire il seguente:
«d-bis. previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «gestionali» con le seguenti: «di indirizzo, coordinamento e promozione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «politiche attive».
CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, politiche attive e ASPI», con le seguenti: «, politiche attive, ASPI e fondi nazionali e comunitari per la formazione continua;».
Precluso
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ASpl» inserire le seguenti: «e programmazione delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la razionalizzazione e valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate».
FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di monitoraggio delie norme in materia di lavoro, al fine di verificarne l'efficacia e procedere eventualmente ad una loro revisione».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego e contestuale definizione di criteri oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «mediante l'utilizzo delle» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato utilizzando».
SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'ausilio delle università, degli istituti di ricerche in materia di lavoro e degli istituti di ricerche economiche e sociali».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa, con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia;»
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) attraverso l'Agenzia deve essere superata la frammentazione, la non omogeneità e le carenze del sistema dei servizi per il lavoro, in particolare assicurando l'idoneo dimensionamento degli organici sui territori, la loro formazione e il loro aggiornamento».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di favorirne» aggiungere le seguenti: «l'inclusione sociale».
Precluso
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «il personale», inserire le seguenti: «di ruolo da almeno un anno».
Precluso
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «il personale», inserire le seguenti: «di ruolo».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013 nonchè il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell'erogazione dei servizi per l'impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi dì nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) selezione delle buone pratiche più efficaci già realizzate a livello regionale per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;».
Precluso
Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «, anche al fine di stabilire un sistema di sanzioni e premialità delle amministrazioni e dei servizi competenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di politica attiva e di funzionamento dei servizi anche ai fini di quanto previsto alla lettera v);».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «e privati» aggiungere le seguenti: «fermo restando la centralità del pubblico».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Comma 2, lettera n), dopo le parole: «mercato del lavoro», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla definizione di strumenti per contrastare l'intermediazione mafiosa, clientelare e baronale».
Precluso
Al comma 2, alla lettera n), dopo le parole: «servizi pubblici per l'impiego», aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì in via permanente il criterio della remunerazione a risultato dei servizi competenti».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) attribuzione all'Agenzia del compito di sviluppare un Piano dettagliato volto a determinare le modalità di una stretta collaborazione tra centri dell'impiego e agenzie per il lavoro accreditate;».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
«n-bis) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento;».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
«n-bis) riordino e razionalizzazione dei Centri dell'impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino;».
Precluso
Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «controllo» inserire le seguenti: «da parte degli uffici periferici del Ministero del lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle istituzioni pubbliche e private».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro» con le seguenti: «accordi per la ricollocazione che vedano come parti, oltre ai Centri per l'Impiego e le persone interessate al servizio, le agenzie per il lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera q), le parole: «buone pratiche realizzate» sono sostituite dalle seguenti: «esperienze acquisite».
Precluso
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «livello regionale» aggiungere le seguenti: «e provinciale e territoriale».
SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, alla lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la valutazione, con l'ausilio delle università, delle professionalità acquisite e delle inclinazioni naturali del lavoratore».
Precluso
Al comma 2, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la possibilità di includere i contributi previdenziali e di quiescenza oltre le ore lavorate nelle modalità di calcolo dei contributi previdenziali e di quiescenza spettante al personale in procinto di essere collocato a riposo per consentire l'assunzione di nuovo personale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 dopo la lettera q) inserire la seguente:
«q-bis) prevedere che i livelli minimi di prestazione includano: aiuto a scrivere il curriculum; aiuto nella ricerca delle offerte di lavoro, anche attraverso internet, in altre province e regioni o in altri paesi europei ed extraeuropei; aiuto nella ricerca della casa vicino al nuovo posto di lavoro, assistenza nel trasferimento in Italia o all'estero e al rilascio dei documenti di autorizzazione al lavoro nel paese ospite; sostegno nella ricerca della scuola per i figli nella nuova città e del medico curante; garanzia nei confronti del futuro dato re di lavoro, dopo la stipula di un precontratto e prima dell'effettiva assunzione, che al lavoratore verrà impartita la formazione richiesta;».
Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Governo annualmente, con la legge di stabilità, stanzia risorse per le politiche attive per il lavoro adeguate al funzionamento efficace ed efficiente del sistema».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
«s-bis) introduzione di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro di età superiore ai trentacinque anni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei princìpi costituzionali».
Precluso
Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di definizione degli stessi di concerto con le regioni».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera t), inserire seguente:
«t-bis) attribuzione all'Agenzia di cui alla lettera c) della funzione di surrogarsi alle amministrazioni regionali che risultino incapaci di rispettare i livelli essenziali delle prestazioni, per quel che riguarda i servizi a lavoratori e imprese nel mercato del lavoro».
Precluso
Al comma 2, lettera u), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «attuazione».
Precluso
Al comma 2, lettera u), sostituire le parole: «delle politiche attive» con le seguenti: «di politiche attive».
Precluso
Al comma 2 alla lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionale degli interventi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».
FUCKSIA, CATALFO, BERTOROTTA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
«u-bis) assunzione di misure volte al miglioramento delle prestazioni assicurative dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS in particolare in materia di contribuzione pensionistica, di indennità di maternità, di malattia, di incentivi per l'auto-impiego ed auto-imprenditorialità;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, alla lettera z), sostituire la parola: «valorizzazione», con la seguente: «utilizzo».
Precluso
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro» con le seguenti: «di un sistema informativo integrato per la gestione delle politiche attive e passive del lavoro, che preveda diversi gradi di accesso a seconda dell'ente utilizzatore».
Precluso
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro» con le seguenti: «di un sistema informativo integrato per la gestione delle politiche attive e passive del lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi» con le seguenti: «contenente le generalità anagrafi che e le precedenti esperienze lavorative del lavoratore».
Precluso
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «educativi e formativi», con le seguenti: «di istruzione e di formazione».
Precluso
Al comma 2, lettera z), dopo le parole: «ai versamenti contributivi» aggiungere le seguenti:«e l'istituzione del registro nazionale delle qualifiche per garantire un riconoscimento delle competenze a livello nazionale».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera z), inserire la seguente:
«z-bis) Attuazione definitiva e completa dello strumento, denominato "libretto formativo del cittadino", approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 276 del 2003, nella prospettiva di rendere il medesimo effettivamente operativo;"».
Precluso
Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione di modalità di accesso remoto per il disabile».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma sostituire la lettera bb), con la seguente:
«bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«bb-bis) obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione on line delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonché dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:
1) tipologia;
2) settore;
3) competenze richieste;
4) sede di lavoro».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera bb) aggiungere la seguente:
«bb-bis) Previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al D.Lgs. 276/2003».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«bb-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
impegna il Governo a valutare la possibilità, anche nel rispetto delle competenze regionali, di assumere iniziative volte a:
istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);
definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il Sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;
al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, definire:
a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) la creazione di una apposita area web del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;
d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;
al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 20n, n. 167, assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano informatico individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;
assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tatti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali riconosce alle istituzioni concertistico-orchestrali il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive Province;
a causa della riduzione dei finanziamenti dallo Stato sono a rischio di chiusura alcune tra le orchestre più prestigiose d'Italia, con conseguenze sull'occupazione dei lavoratori interessati;
ciò provocherebbe ricadute negative a tutti i livelli, non solo sul territorio provinciale e regionale, data la dimensione nazionale e internazionale che l'intero settore delle istituzioni concertistiche orchestrali rappresenta in termini di offerta musicale di qualità e di impiego di personale di elevata professionalità;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di raccordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine anche di valutare una stabilizzazione del comparto, nell'ottica di uno sviluppo di qualità nel settore.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la crisi economica e la disoccupazione hanno un impatto particolarmente negativo, in termini di marginalizzazione e povertà, sui gruppi più vulnerabili della nostra società;
il disagio dei giovani cresciuti, al di fuori della famiglia o senza la stessa, in strutture di accoglienza residenziali per minori o famiglie affidatarie, resta tuttora un tema irrisolto;
il tasso di disoccupazione fra le giovani generazioni è molto alto, ma i giovani in età lavorativa cresciuti al di fuori della famiglia o senza la stessa, sono particolarmente penalizzati. Una situazione certamente peggiorata dalla crisi economica, frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie;
ogni anno, raggiunta la maggiore età, circa tremila giovani escono dai percorsi di accoglienza e circa due terzi di loro non rientra nella famiglia d'origine;
considerato che:
la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane che vive al di fuori della famiglia o senza la stessa, accolto in comunità di tipo familiare, ammonta a circa 250.000 euro;
tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani, attraverso attività di intermedi azione e accompagnamento nella transizione verso l'autonomia;
i giovani che vivono al di fuori della famiglia o senza la stessa costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile, il cui inserimento sociale deve essere promosso fino all'avviamento al lavoro;
ritenuto che:
è necessario prevedere misure per promuovere l'inclusione sociale di persone particolarmente vulnerabili come i giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza, anche al fine di spezzare il circolo vizioso che riproduce lo svantaggio attraverso le generazioni;
tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del paese;
impegna il Governo a:
reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare;
a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le politiche a sostegno dei giovani che vivono al di fuori della famiglia di origine, considerando anche le opportunità rese disponibili dalla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei giovani provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, nonché all'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro a loro dedicato ed al sostegno e all'avviamento di attività che prevedono impiego di giovani con le caratteristiche di cui sopra;
a valutare l'opportunità di prevedere incentivi ai datori di lavoro per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani di età compresa tra i 16 e 25 anni provenienti da comunità di tipo familiare o da famiglie affidatarie, nonché di stabilire che gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente defiscalizzati, con sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di tre anni dalla data di assunzione.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;
considerato:
le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze formali, non formali e informali;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 reca disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'art. 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
la raccomandazione del Consiglio europeo, del 2 giugno 2014, sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185, recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie sui dati anagrafi ci del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato;
il d.lsg n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.»;
la decisione n.2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in materia di interoperabilità e scambio dei dati;
al fine di:
garantire un ampio riconoscimento delle competenze;
favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino;
semplificare la stesura del piano formativo individuale del cittadino e dell'apprendista; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie,
impegna il Governo:
ad istituire il registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, convergere verso gli standard europei, implementare il fascicolo elettronico del cittadino e il piano formativo elettronico dell'apprendista.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;
considerato:
le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze formali, non formali e informali;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 reca disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'art. 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185 recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie sui dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato;
il d.lsg n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.»;
la decisione n.2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in materia di interoperabilità e scambio dei dati;
al fine di:
registrare in formato elettronico tutte le abilità e le competenze acquisite nel corso dell'istruzione, della formazione e dell'esperienza lavorativa del cittadino;
integrare il curriculum vitae;
favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; consentire ai datori di lavoro di colmare i posti vacanti; inserire l'Italia in un più ampio contesto europeo,
impegna il Governo
a istituire il «Fascicolo personale elettronico del cittadino» nel quale sono indicate le informazioni inerenti le competenze del cittadino formali, non formali e informali, certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle università, dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro e l'esperienza lavorativa del cittadino.
A rendere effettiva l'interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerato lo sviluppo degli organismi bilaterali liberamente promossi dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori con lo scopo di promuovere il reciproco adattamento delle parti in funzione di obiettivi di maggiore produttività dell'impresa e migliore tutela del lavoro; .
impegna il Governo:
a riordinare e potenziare tutta la disciplina che ad essi afferisce, inclusa quella relativa alle fonti di finanziamento.
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: '', che sia immediatamente'', fino alla fine della lettera, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regionì e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)
1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l è sostituito con il seguente:
''1. La condizione di cui all'articolo l, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza.''.
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito con il seguente:
''3. Fermo restando quanto previsto dai commi l e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitari età e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.''.
d) il comma 5 è sostituito con il seguente:
''5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma l. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto del vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:
''3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.''.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368)
1. Al comma 4-sexies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276 del 2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre-2011 n. 167, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il tutor aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal tutor aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità on line le competenze acquisite dal cittadino".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)
1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.
2. Il LEFA, che integra il libretto formativo dei cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavora di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:
a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo perle Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) la creazione di un'apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, com ma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;
d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).
4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico perle Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.
5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'lnps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.
7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'lnps ai sensi del comma 6.
8. Per le aziende non obbligate all'invio all'lnps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).
9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.
10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'lnps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)
1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata; sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.
2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'lnps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:
a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) la creazione di un'apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;
d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).
4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, ii profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.
5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'lnps ai sensi del comma 6.
8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).
9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fascicolo personale elettronico)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fascicolo personale elettronico)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al governo in materia di rappresentanza)
1. Ai fini della necessaria valorizzazione del ruolo delle forze sociali e la semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, e previa intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dell'impresa una organica normativa in materia di rappresentanza dei soggetti titolari della predetta contrattazione. Tale normativa dovrà assicurare il rispetto della maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza dei soggetti titolari della contrattazione collettiva nazionale, decentrata/territoriale, articolata/di categoria e aziendale».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al governo in materia di competitività e produttività dell'impresa)
1. Ai fini dell'incremento della competitività produttiva dell'impresa il governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e datoriali, una organica normativa in materia di contrattazione collettiva di lavoro che articoli le competenze tra i livelli nazionali, territoriali, di categoria e aziendali. Gli strumenti di flessibilità dei rapporti di lavoro sono definiti nei competenti livelli di contrattazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«della disciplina».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«dell'attività ispettiva».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«tutela e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al Titolo del Capo II sopprimere le parole:«delle esigenze di cura».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: « In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma , della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Allo scopo di conseguire,» inserire le seguenti: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Allo scopo di conseguire,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Allo scopo di conseguire,» inserire le seguenti: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «con l'esclusione delle disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «nonché al fine di rendere più efficaci le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro»
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «nonché al fine di ridurre gli incidenti sul lavoro con disposizioni più efficaci».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «nonché in materia di igiene sul lavoro».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma l, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «e per quanto concerne la lettera i-bis), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza Stato-Regioni,»;
e, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente con particolare riguardo per i lavoratori di età superiore ai 50 anni;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «la pubblica amministrazione,» aggiungere le seguenti: «e per quanto concerne la lettera i-bis), con intesa in sede di Conferenza unificata e di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali,»;
e, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente con particolare riguardo per 1 lavoratori di età superiore ai 50 anni;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «e per quanto concerne la lettera i-bis), con intesa in sede di Conferenza unificata e di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali,»;
e, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) realizzazione di una dorsale informativa unica sulla formazione dei singoli lavoratori ed i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego, mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere, ove presenti, le parole:«e razionalizzazione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, alla fine, aggiungere le parole:«Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento una relazione sugli incidenti sul lavoro al fine di consentire una verifica del nesso tra le misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di sicurezza sul lavoro e il numero e la qualità degli incidenti sul lavoro».
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.200 euro".
1-ter. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma: "Per i compensi rientranti nel limite suddetto è escluso l'obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro nonché la comunicazione del rapporto al Centro per l'impiego a fini di semplificazione. Permane l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei sostituti di imposta nel modello 770 dell'Agenzia delle Entrate e secondo le vigenti disposizioni di legge".
1-quater. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma: "Per i titolari di altre posizioni previdenziali obbligatorie per legge la parte eccedente i compensi lordi fino a 8.200 euro annui è considerata come reddito occasionale imponibile ma non soggetto a obblighi previdenziali. Tale parte eccedente è cumulata con gli altri redditi posseduti ed è soggetta all'obbligo di indicazione nel modello 770, nel Libro Unico del lavoro nonché all'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego. Peri soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali, la parte eccedente 8.200 euro annui è considerata quale reddito parificato a quello di lavoro subordinato con conseguente disciplina previdenziale, fiscale e assicurativa e carico in quota parte a datori e lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge"».
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 90, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "trecentomila".
1-ter. Il primo comma dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 per come modificato dall'articolo 37 della legge n. 342 del 2000 è abrogato».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «razionalizzazione e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, anche mediante abrogazione di norme».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con l'obiettivo di dimezzare» con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre».
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «dimezzare» con la seguente: «ridurre».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «eliminazione e».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche mediante norme di carattere interpretativo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, giurisprudenziali o amministrativi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «giurisprudenziali o;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «o amministrativi;».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) stesura di un nuovo Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalle direttive europee in materia, secondo principi di chiarezza, razionalizzazione, semplificazione, dematerializzazione, ottimizzazione delle risorse e coordinamento con gli obiettivi di- prevenzione e promozione della salute; indicati nei LEA nell'ambito della sanità pubblica. Il nuovo Testo Unico includerà tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli esclusi o non specificata mente disciplinati dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e raccoglierà tutta la normativa, armonizzando le varie disposizioni legislative senza incongruenze, ridondanze ed esplicite contraddizioni».
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi», inserire le seguenti: «anche con l'ausilio del medico di famiglia che si avvale di strumenti informatici».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare gli infortuni sul lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte degli ispettori del lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte degli uffici di igiene,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte delle ASL,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le irregolarità relative alla messa in regola dei lavoratori,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le irregolarità relative al pagamento dei contributi previdenziali,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare le irregolarità relative al versamento all'agenzia delle entrate delle trattenute Irpef dei lavoratori dipendenti,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare la mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare la condotta antisindacale,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i medesimi eventi,» aggiungere le seguenti: «quali in particolare la mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro,».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) soppressione dell'obbligo di vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente del registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958;
c-ter) possibilità per i datori di lavoro, ai fini della tenuta dei registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Tali registrazioni devono comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) sostituzione del registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma-cartacea o con registrazione su supporto informatico;
c-ter) obbligo per il sito web l'INAIL di fornire ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) sostituzione dei registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico;».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prevedere l'obbligo per tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica;».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) razionalizzazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di una banca dati centralizzata che contenga le informazioni del lavoratore cui possono attingere tutte le amministrazioni interessate, senza la necessità il datare di lavoro ritrasmetta, più volte, i medesimi dati a soggetti pubblici diversi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso» inserire le seguenti: «e del principio dell'esenzione da ogni responsabilità in capo al lavoratore o al datore di lavoro per la manca trasmissione o comunicazione di competenza delle pubbliche amministrazioni o degli enti previdenziali e assicurativi».
Precluso
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo di carte elettroniche personali collegate al fascicolo elettronico del cittadino».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), sostituire lo parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa»;
b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;»;
c) dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
1) Agenzia delle entrate;
2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
3) INPS;
4) INAIL;
5) Aziende sanitarie locali;
6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Il: Università;
III. Enti di alta formazione;
IV. Centri per l'impiego;
V. Direzioni territoriali per il lavoro;
VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;
VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, alla lettera e), dopo la parola: «rafforzamento», inserire le seguenti: «, fino ad implementazione completa».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso carte elettroniche con password personale».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) prevedere che le modalità di risoluzione consensuale finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la, sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestato re d'opera, su appositi moduli disponibili attraverso i siti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it. Nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione;
e-ter) per contratto di lavoro, ai fini del comma precedente, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci».
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prevedere l'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) semplificazione mediante l'implementazione dei sistemi informatici e telematici, con l'obiettivo di permettere la rintracciabilità e il controllo di ogni atto e documento inerente il rapporto di lavoro, tanto con riferimento agli aspetti gestionali tanto per quanto attiene agli obblighi e rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali. Deve essere previsto che la tracciabilità e il controllo in remoto sia nella piena disponibilità del lavoratore e di ogni soggetto preposto a compiti di controllo e di vigilanza».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale, e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale, e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) rafforzamento del regime delle sanzioni prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rafforzamento».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «nonchè valorizzazione degli istituti di tipo premiale».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2 alla lettera f) sostituire le parole: «nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale» con le seguenti: «nonché introduzione di nuove ipotesi tipiche di ricorso giudiziario da parte delle organizzazioni sindacali per repressione della condotta antisindacale da rendere attivabile anche in caso di violazioni amministrative quale lavoro nero, appalti abusivi, mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza, con facoltà di transigere identificando percorsi di graduale ritorno verso la legalità che, se rispettati, evitino lo scattare delle sanzioni».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), alla fine aggiungere: «e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), alla fine aggiungere: «e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di gravi irregolarità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera f), alla fine aggiungere: «e prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per i soggetti colpevoli di ripetute irregolarità».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estendere l'applicazione dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai settori dell'industria, dell'agricoltura e del terziario».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione dell'istituto della diffida (ex D.Lgs. 124/2004) ed introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Preclusa
Al comma 2, stralciare la lettera g).
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) semplificazione degli oneri amministrativi connessi alla risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie o per reciproco consenso tra le parti, salvaguardando l'esigenza di garantire la certezza dell'identità del lavoratore richiedente attraverso la previsione dell'obbligo di sottoscrizione della sua volontà su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego che garantiscano la data certa della effettiva manifestazione della volontà del richiedente, la sua identificazione, nonché la riservatezza dei suoi dati personali;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) prevedere, a pena di nullità, l'obbligo di sottoscrizione della risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie o per reciproco consenso tra le parti, per la lavoratrice, per il lavoratore, per la prestatrice d'opera o per il prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dal sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dai siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la sua individuazione, nonché la riservatezza dei suoi dati personali. Ai fini di cui alla presente lettera per contratto di lavoro si intendono, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, la fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) prevedere modalità semplificate al fine di garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché ai contratti di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Ai fini di cui alla presente lettera, le modalità di manifestazione di volontà individuate devono garantire contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità all'espressione della volontà del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) prevedere modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Le modalità individuate devono garantire contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità all'espressione della volontà del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;».
Precluso
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitando il flusso di informazioni richieste ai profili sostanziali del rapporto;».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) prevedere appositi meccanismi per l'accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:
I. Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
II. Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
III. Periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
IV. Periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
V. Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
VI. Permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
VII. Permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 per lavoratore con handicap grave;
VIII. Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
IX. Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
X. Congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
XI. Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
XII. Riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
XIII.Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Alla lettera i) aggiungere infine le seguenti parole: «e in relazione con la realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente per la valutazione sull'acquisizione delle competenze comunque acquisite e debitamente certificate».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
1) Agenzia delle entrate;
2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
3) INPS;
4) INAIL;
5) Aziende sanitarie locali;
6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Il. Università;
III. Enti di alta formazione;
IV. Centri per l'impiego;
V. Direzioni territoriali per il lavoro;
VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;
VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) previsione di un libretto formativo elettronico che consenta di rendere portabili da un'impresa all'altra la formazione specifica dei lavoratori in materia di prevenzione occupazionale e i risultati della sorveglianza snitaria connessa a specifici rischi occupazionali».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in tutte le sue forme» aggiungere le seguenti: «, anche mediante il rafforzamento del sistema ispettivo,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in tutte le sue forme» aggiungere le seguenti: «, anche mediante il rafforzamento del sistema sanzionatorio,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la lettera seguente:
«1-bis) previsione di una relazione annuale al Parlamento sui risultati conseguiti in merito a quanto previsto dalla lettera l) in relazione alle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la lettera seguente:
«1-bis) previsione di una relazione annuale al Parlamento sui risultati conseguiti in merito a quanto previsto dalla lettera l) per quanto concerne il rafforzamento e l'efficacia delle ispezioni sul lavoro;».
ZIZZA, FUCKSIA, PUGLIA, SERAFINI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) individuazione di modalità di gestione della cessazione del rapporto di lavoro che garantiscano il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco con soluzioni che alleggeriscano gli adempimenti a carico dei lavoratori e delle imprese».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) limitazione del flusso delle informazioni richieste ai soli profili sostanziali del rapporto di lavoro evitando tutte quelle richieste con esclusiva finalità statistica».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) Semplificazione del libro unico del lavoro attraverso l'agevolazione dell'utilizzo dei sistemi telematici per la tenuta del libro medesimo, anche mediante l'eliminazione degli obblighi di registrazione di informazioni non espressamente richieste dalla legge».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) Eliminazione dell'obbligo di vidimazione e tenuta del registro infortuni in considerazione del fatto che le denunce di infortunio sono trasmesse telematicamente all'INAIL e che i dati sono direttamente acquisibili da tutti i soggetti interessati».
CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:
«l-bis) azzera mento della tassazione sul reddito per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo sino al raggiungimento del totale dell'erogazione annuale dell'assegno sociale per ogni singolo lavoratore autonomo e in caso di lavoratore autonomo con nucleo familiare mono-reddito, tale soglia di reddito lordo viene ponderata per il numero dei componenti del nucleo familiare;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) promozione di una modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in modo da chiarire che il Medico competente partecipi attivamente e fin dall'inizio al processo di valutazione dei rischi, come indicato nelle direttive UE e nel codice deontologico ICOH e che la sua nomina sia effettuata immediatamente come avviene per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) affinché lo stesso MC possa dare il suo fondamentale contributo all'effettuazione della stessa; prevedere l'utilizzo del modulo impiegato per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 67, anche come dimostrazione dell'osservanza ai fini dell'obbligo di immediata valutazione preliminare dei rischi, intervenendo in tal senso sugli art. 28 comma 3 bis e 29 comma 3».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiuingere la seguente:
«l-bis) ai fini della semplificazione e della ripresa economica, del decongestionamento della giustizia penale, della reale promozione della prevenzione e della protezione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi di Vigilanza competenti in materia, quali l'Azienda Sanitaria Locala e la Direzione Territoriale del lavoro, revisione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758, previo riabilitazione della preventiva diffida, di cui all'art. 9 dell'ex DPR 520/55, nella ordinaria fase di vigilanza ispettiva ove non risultano essersi determinati infortuni sul lavoro o malattie professionali, e solo successivamente la prescrizione ai sensi del D. Lgs. 758/94, in caso di mancato o non perfetto adempimento alla preventiva diffida con conseguenti sanzioni penali ed amministrative».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) eliminazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 58, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) sopprimere l'articolo 58».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Allo scopo di dare certezza alle norme che disciplinano il costante aggiornamento professionale di ingegneri ed architetti, il Governo è delegato ad introdurre disposizioni volte ad articolare l'esenzione dall'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale sulla base di condizioni specifiche e situazioni particolari, e tra queste l'anzianità di iscrizione all'Albo e componenti di Assemblee con funzioni legislative.».
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: alla lettera f), la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
l'istituto della diffida accertativa di crediti patrimoniali, come disciplinato dall'art.12 del D.Lgs. n. 124/2004, è finalizzato a creare un collegamento più stretto tra l'attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro e la soddisfazione dei diritti dei lavoratori;
l'istituto del ravvedimento operoso, con riferimento alle disposizioni già presenti in materia di IVA e di imposte sui redditi, prevede una riduzione della sanzione nei confronti di chi si adoperi spontaneamente per rimediare ad una violazione commessa;
impegna il Governo:
in relazione alla lettera f), comma 2, articolo 3, del provvedimento in esame, a valorizzare l'istituto della diffida e introdurre l'istituto del ravvedimento operoso.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e strutture materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SlNP) nei luoghi di Iavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;
la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;
attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'lnps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;
la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;
l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre best practice;
sono passati dieci anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;
sono passati sei anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva - sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;
a porre in essere nell'immediato, e comunque entro e non oltre il gennaio 2015, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SlNP);
a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 1º gennaio 2015 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
impegna il Governo:
a porre in essere opportuni provvedimenti normativi e/o regolamentari finalizzati a modificare e/o chiarire l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prevedendo l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato del valore totale dell'aliquota contributiva applicata specificando anche i relativi valori delle singole gestioni assistenziali e previdenziali che la compongono.
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, CIOFFI, CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
impegna il Governo:
sopprimere l'obbligo di vidimazione da parte dell'organismo territorialmente competente del registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958;
al fine di semplificare ed unificare gli adempimenti, prevedere la possibilità per i datori di lavoro, ai fini della tenuta dei registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Tali registrazioni devono comprendere anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed anche i lavoratori per gli eventi con prognosi fino a tre giorni escluso quello dell'evento.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
considerato che:
impegna il Governo:
la soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 12 settembre 1958 e, conseguentemente, la possibilità di gestire tale registro indifferentemente su supporto cartaceo o elettronico, nel rispetto del formato e dei contenuti già previsti dalla normativa vigente.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
per quanto riguarda l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro, occorre limitare il flusso delle informazioni richieste ai profili sostanziali del rapporto evitando richieste di informazioni con esclusiva finalità statistica;
a distanza di sei anni dalla sua introduzione, il libro unico del lavoro necessita di essere ulteriormente semplificato;
impegna il Governo:
ad agevolare l'utilizzo dei sistemi telematici per la tenuta del libro unico del lavoro mediante l'eliminazione degli obblighi di registrazione di informazioni non espressamente richieste dalla legge.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
per quanto riguarda l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro, si rende necessaria una gestione centralizzata dei dati;
le denunce di infortunio sono trasmesse telematicamente all'INAIL e che i dati sono direttamente acquisibili da tutti i soggetti interessati, inclusi quelli deputati alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro;
impegna il Governo:
ad eliminare l'obbligo di vidimazione e tenuta del registro infortuni.
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. AL decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, sonò apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) nominare il medico competente per l'effettuazione degli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo»;
b) all'articolo 18, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «ove presente»;
c) all'articolo 28, comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «in tal caso il datore di lavoro trasmette preventiva mente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia della comunicazione di cui all'art. 67».
e) all'art. 29, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della redazione del documento si applicano le procedure previste dall'art. 67 e dall'art. 28 comma 3-bis ultimo periodo».
f) all'articolo 35, comma l, lettera c), in fine, sopprimere le parole «ove nominato»;
g) all'articolo 45, comma l, sopprimere le parole «ove nominato»;
h) all'articolo 104, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.»
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Accredito automatico di contributi figurativi)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l'INPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:
a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
d) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151:
e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
f) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lavoratore con handicap grave;
h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
n) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)
1. All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati''».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Accesso dei cittadini ai dati previdenziali e pensionistici)
1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Spese legali)
1. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione in materia di conciliazione)
1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro''».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4. - (Delega al Governo in materia di riordino e riduzione delle forme contrattuali vigenti). - «1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
b) superamento della distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa;
c) consentire che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia possibile solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datare di lavoro;
d) confluenza delle collaborazioni a progetto in essere nel nuovo rapporto di lavoro unificato come rapporti a termine;
e) vietare la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
f) trasformare il contratto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro a tempo determinato.
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Delega al Governo in materia di riordino e riduzione delle forme contrattuali vigenti). - «1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti: lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro; contratto part-time; apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2014; contratto di lavoro del socio-lavoratore;
c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza».
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione»
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto degli articoli 4, primo comma, primo comma, 36, primo comma, e 37 primo comma, della Costituzione,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Nel rispetto dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 premettere le parole: «Ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione che impegna la Repubblica a garantire una giusta retribuzione, sufficiente ad assicurare una vita dignitosa».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, premettere le parole: «In attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «rafforzare», con la seguente: «promuovere».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «opportunità», con la seguente: «possibilità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 3, 4, primo comma e 37, primo comma della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 4, primo comma e 37, primo comma della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «nonchè riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» con le seguenti: «in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI
Precluso
Al comma 1 all'alinea, sostituire le parole: «di riordinare i contratti di lavoro vigenti», con le seguenti: «di riordinare e ridurre le tipologie contrattuali esistenti».
Sopprimere la lettera f).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «riordinare», con la seguente: «ridurre».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 sopprimere le parole: «e produttivo».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «occupazionale e produttivo,» inserire le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Costituzione, che prescrive quale scopo della Repubblica la promozione delle condizioni che rendano effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e in attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «occupazionale e produttivo,» inserire le seguenti: «nel rispetto degli articoli 4, primo comma e 37, primo comma della Costituzione».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «occupazionale e produttivo,» inserire le seguenti: «In attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro femminile e la maternità».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «più efficiente» con le seguenti: «più efficace».
GUERRA, GATTI, MARTINI, FEDELI, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FASIOLO, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO, VACCARI, ZANONI
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e comunque non prima dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «organico semplificato delle discipline».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «delle discipline».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro»
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, al fine di valutarne l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in modo da ridurre le tipologie contrattuali alle seguenti:
1. contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
2. contratto di lavoro stagionale;
3. contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di maternità e malattia».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e analizzare».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con il contesto produttivo nazionale e internazionale,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con il contesto produttivo nazionale,».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in funzione di», sopprimere la parola: «eventuali».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali» con le seguenti: «in funzione di ridurre a non più di cinque le tipologie contrattuali vigenti».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali» con le seguenti: «in funzione di ridurre a non più di sei le tipologie contrattuali vigenti».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche in funzione di» con le seguenti: «superare tutte le tipologie di lavoro precario».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «promuovendo, anche al fine di prevenire il lavoro sommerso e di scoraggiame l'uso, una nuova tipologia contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, che preveda modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, entro determinati limiti di orario e di retribuzione, con una forte o totale detassazione».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alterazione dell'attuale disciplina del contratto a tempo determinato di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, promuovendo i contratti di apprendistato;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sopprimere la lettera b).
FORNARO, GUERRA, GATTI, CHITI, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TOMASELLI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) previsione che, ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, le tutele del contratto a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano riconosciute in relazione all'anzianità di servizio, con il pieno godimento delle stesse a partire dal quarto anno di assunzione; attuazione di un monitoraggio della disciplina relativa al licenziamento illegittimo al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di conciliazione e giudiziarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche sotto il profilo della certezza dei tempi della definizione della controversia e, conseguentemente, di individuare ogni opportuno intervento di revisione delle stesse».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) prevedere un contratto a tutele crescenti, attraverso la modifica da sei mesi a tre anni del termine, previsto dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 all'articolo 10, entro cui in ogni caso per i lavoratori assunti in prova, l'assunzione diviene definitiva, stabilendo altresì che - nei casi in cui i contratti collettivi applicabili consentano una durata del periodo di prova superiore a sei mesi - entro il limite massimo di tre anni, per il lavoratore trattenuto in prova oltre il sesto mese si applichino, fino al momento dell'assunzione, le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, demandando la regolamentazione dell'utilizzo del fondo così costituito agli accordi contrattuali applicabili all'unità produttiva in cui si svolge la prestazione ovvero, in mancanza di tale disciplina, dal contratto collettivo dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato».
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato, previo un periodo di prova di tre mesi durante il quale, il datore di lavoro, può costatare le attitudini e le propensioni del lavoratore nello svolgimento delle mansioni assegnategli».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per le nuove assunzioni».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per le nuove assunzioni», con le seguenti: «per le assunzioni di nuovi lavoratori».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio».
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio».
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a tutele crescenti», con le seguenti: «con clausole di flessicurezza».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «e contestuale abrogazione delle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 in materia di lavoro a tempo determinato».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono estese alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «con previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi e stabilendo che in caso di licenziamento illegittimo il contratto preveda obbligatoriamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio» con le seguenti: «con previsione di un periodo di prova non superiore a dodici mesi e stabilendo che in caso di licenziamento illegittimo il contratto preveda obbligatoriamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio», con le seguenti: «la cui durata del periodo di prova non superi dodici mesi».
BERGER, ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, con le appropriate modulazioni in relazioni alle dimensioni aziendali».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitando la protezione della reintegrazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ai soli casi di licenziamento nullo o discriminatorio».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatta comunque salva la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato, quando risulti necessaria al fine dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 30 della Costituzione;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;
b-ter) prevedere l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) revisione della disciplina dei reintegri in caso di licenziamento, ad esclusione dei licenziamenti discriminatori o nulli, favorendo la previsione del risarcimento in misura congrua, sulla base dell'anzianità di servizio e dell'anzianità del lavoratore;».
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) ripristino del contratto a tempo determinato, con elencazione normativa specifica delle causali».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, con modifica della mansioni solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, escludendo la collocazione in mansioni di categoria inferiore, senza alcuna riduzione della retribuzione e prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni concordata con le organizzazioni sindacali, contemperando l'interesse dell'impresa con quella del lavoratore al fine del migliore impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale e garantendo l'interesse primario del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni, concordata con le organizzazioni sindacali, prevedendo limiti alla modifica del'inquadramento;».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riordino».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole: «revisione della disciplina delle mansioni,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «revisione della disciplina delle mansioni», inserire le seguenti: «di concerto con i lavoratori e le parti sociali,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale» e le parole: «con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale;».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in caso di» con le seguenti: «,con particolare riguardo ai casi di».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma. 1, lettera c), dopo le parole: «prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento» aggiungere le seguenti: «e mantenendo fermo il divieto assoluto di modificare in peius il trattamento retributivo, in caso di adibizione a diverse mansioni».
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «modifica dell'inquadramento», aggiungere le seguenti: «, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) individuazione di strumenti volti ad incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di occupazione di età superiore ai trentacinque anni».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sostituire al lettera d) con la seguente: «revisione della disciplina dei controlli a distanza, escludendo l'uso di impianti tecnologici e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.»
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riordino».
GATTI, GUERRA, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «controlli a distanza» aggiungere le seguenti: «sugli impianti»
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole: «revisione della disciplina dei controlli a distanza,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e»
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «tenendo conto dell'evoluzione tecnologica», inserire le seguenti: «,previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore» con le seguenti: «escludendo l'uso di impianti tecnologici e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».
PUPPATO, IDEM, ALBANO, BENCINI, FAVERO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) previsione di una rappresentanza dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società industriali con oltre 50 dipendenti;».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) prevedere comunque per il licenziamento nullo ai sensi delle disposizioni vigenti e per il licenziamento discriminatorio la possibilità per il prestatore di avanzare domanda giudiziale di reintegra sul posto di lavoro».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Sopprimere la lettera e).
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «eventualmente anche in via sperimentale».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, eventualmente anche in via sperimentale,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «eventualmente anche in via sperimentale».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in via sperimentale», inserire le seguenti: «ed in mancanza della contrattazione nazionale di categoria,».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «orario minimo» inserire le seguenti: «su base regionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «compenso orario minimo» inserire le seguenti: «, che in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali che svolgono le medesime mansioni assunte con contratto a tempo indeterminato,».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «compenso orario minimo» inserire le seguenti: «che in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali che svolgono le medesime mansioni con contratto a tempo indeterminato".
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «applicabile ai» fino alla fine della lettera con le seguenti:«per i rapporti che non abbiano a oggetto una prestazione di lavoro subordinato o che comunque non siano regolati dalla contrattazione collettiva, che prenda a parametro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione in materia di retribuzione "sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa", previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di lavoro subordinato», inserire la seguente: «parasubordinato».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla lettera e), dopo le parole: «lavoro subordinato», inserire le seguenti: «applicando prioritariamente i contratti di lavoro con validità erga omnesladdove stipulati».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «o di lavoro a progetto».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelli prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, qualora i criteri per la determinazione del compenso sono collegati ad una valutazione oraria dell'opera prestata, nonché».
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: « più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «più rappresentative a livello nazionale».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o aziendale».
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o territoriale».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;
e-ter) applicazione di quanto previsto alla lettera e-bis) anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) previsione dello sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale legata a dei minimi salariali regionali».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) previsione, nei settori regolati dai contratti collettivi nazionali, del divieto, nella contrattazione di categoria, di derogare ai minimi retributivi stabiliti alla lettera e)».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
D'ADDA, GATTI, GUERRA, CHITI, FEDELI, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO, ZANONI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) previsione, fermo il limite di 5.000 euro di cui all'articolo 70, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 200, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, nei diversi settori produttivi, secondo limiti di reddito diversi da quelli attualmente previsti, sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «estendere» con la seguente: «limitare».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Ritirato
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in tutti i settori produttivi».
BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» inserire le seguenti: «comprese le attività relative all'esercizio della prostituzione».
BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le attività di servizio verso terzi di natura socio-assistenziale e di cura, rese a favore delle famiglie».
BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le lezioni private impartite agli studenti in orario extra scolastico».
Precluso
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «limiti» inserire la seguente: «annui».
Precluso
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire lo seguente:
«f-bis) al fine di sostenere lo contrattazione collettiva di prossimità, previsione di materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione ulteriori a quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148».
PICCINELLI, SERAFINI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) introduzione di misure volte a favorire l'incremento della produttività del lavoro, attraverso la detassazione del salario di produttività».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) introduzione di misure volte a favorire l'incremento della produttività del lavoro, attraverso la detassazione del salario di produttività».
BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) riconoscimento per le famiglie ed i privati che utilizzano prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali legate alla cura, all'assistenza ed all'educazione della persona, di agevolazioni fiscali sui buoni lavoro acquistati».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando il divieto di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato salvo che per i contratti di somministrazione di lavoro di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché per sostituzione ovvero per stagionalità».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) abolizione della normativa di cui alla legge n. 92 del 2012 in materia di aumento progressivo dell'aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata e avvio di un processo di equiparazione del livello di contribuzione di tali lavoratori a quella degli altri lavoratori autonomi».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) redazione della nuova disciplina legislativa in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendo cura di collocare il più possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il più facile possibile il loro reperimento».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) redazione della nuova disciplina legislativa in modo da soddisfare i requisiti di semplicità e chiarezza indicati nel Decalogue for Smart Regulation emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell'agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell'agevole traducibilità in lingua inglese».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) valorizzazione della produttività e dell'efficienza mediante previsione di sgravi fiscali nella parte del salario legata ad incrementi di produttività ed efficienza, con particolare attenzione alle voci premiali della retribuzione».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nelle more dell'attivazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro utilizzano i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è predisposta utilizzano i dati dal sistema informatico dell'INPS».
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) razionalizzazione, semplificazione e potenziamento dell'attività ispettiva, attraverso l'unificazione in un unico ruolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, degli ispettori di vigilanza in forza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, realizzando il riordino e l'armonizzazione delle relative funzioni ispettive tramite il ricorso al modello operativo e/o organizzativo dell'Inps».
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e per la salute e la sicurezza sul lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL, delle ARPA e, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, anche dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1, lettera h), sostituire e parole: «razionalizzazione e semplificazione» con la seguente: «riordino».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla lettera h), sopprimere le parole: «senza mai o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente», inserire le seguenti: «e avvalendosi della banca dati telematica prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, utilizzando i dati predisposti dai sistema informatico dell'INPS».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla lettera h), sopprimere le parole: «senza mai o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Precluso
Al comma 1, alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per le ispezioni del lavoro», inserire le seguenti: «e per la salute e la sicurezza sul lavoro»;
b) sostituire le parole da: «delle aziende» fino alla fine della lettera con la seguente: «delle ASL, dell'ARPA e, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, anche dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Precluso
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «e dell'istituto fino alla fine della lettera» con le seguenti: «, delle ASL e delle ARPA».
Precluso
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «obbligatoriamente».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI, MINEO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
«h-bis) prevedere l'abrogazione delle forme di collaborazione parasubordinata (a progetto, coordinata) e le relative normative speciali riconducendole alle forme tipiche (autonomo o subordinato), facendo salva la figura del lavoratore autonomo, privo di cassa, senza obbligo di partita IVA, esclusivamente per gli amministratori, sindaci, componenti di collegio e simili figure;
h-ter) prevedere la revisione delle norme in materia di professionisti con partita IVA \privi di cassa\ per contrastare le forme elusive di monocommittenza e per incentivare forme alternative;
h-quater) riordinare entro una normativa quadro i diritti e le tutele in favore dell'insieme del lavoro autonomo, ispirate ad un principio di equità, in base a un criterio di analogia, ovunque applicabile, nei confronti di quanto previsto per i lavoratori subordinati».
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) adeguamento della disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300 all'evoluzione del sistema italiano delle relazioni industriali determinata dalla contrattazione interconfederale, con attribuzione alla rappresentanza maggioritaria del potere di stipulare contratti efficaci per tutti i dipendenti dell'azienda o unità produttiva, anche sostitutivi rispetto a contratti collettivi di livello superiore».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) individuare una forma contrattuale unica per il settore della nautica da diporto che tenga conto della specificità del comparto e dell'andamento stagionale dello stesso allo scopo di rilanciare la filiera produttiva;».
BONFRISCO, ARACRI, MILO, TARQUINIO, SCAVONE, PICCINELLI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) previsione di forme di detassazione delle nuove assunzioni di giovani, disoccupati, cassintegrati con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) razionalizzazione, semplificazione ed unificazione del sistema delle regole delle sanzioni in materia di lavoro ed in materia previdenziale ed assistenziale, accorpando e riducendo il numero delle tabelle previdenziali applicabili e le relative aliquote, revisionando le violazioni in materia di lavoro con raggruppamento in tipologie affini, al fine di rendere immediatamente comprensibile ai datori di lavoro ed ai lavoratori la sanzione applicabile, prevedendo come per il settore tributario sistemi di definizione concordata nel settore della vigilanza in materia giuslavoristica e previdenziale nel caso di adesione del datore di lavoro al verbale di accertamento delle violazioni escludendo i casi di reati penali o evasione contributiva o comunque di registrazioni non effettuate e/o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo lo lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) previsione di sistemi di vigilanza costanti ed efficaci per prevenire e contrastare forme di lavoro irregolare e condizioni di concorrenza sleale».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina di delega di cui al presente articolo i contratti di cui all'articolo 2222 del Codice Civile.».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla rubrica, sopprimere le parole: «riordino della disciplina dei»..
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla rubrica, sostituire le parole: «riordino della disciplina» con le seguenti: «riduzione».
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ritirato
Alla rubrica, sopprimere le parole: «delle forme contrattuali».
Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, lettera f) del disegno di legge in esame prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracci abilità dei buoni lavoro acquistati;
l'innalzamento degli attuali limiti di reddito rischia di comportare il ricorso a tale tipologia contrattuale anche per le attività lavorative non «strettamente» occasionali nell'ottica di una ulteriore liberalizzazione nell'utilizzo del lavoro accessorio con l'effetto di creare potenziali situazioni di concorrenza sleale;
per ovviare ai suddetti rischi occorrerebbe introdurre misure che prevedano la concertazione tra le varie forze contrattuali;
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di predisposizione dei decreti delegati, che la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali avvenga sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati.
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1428 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione nonché di rendere i contratti di lavoro maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale;
tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, viene indicata alla lettera e), come modificata in sede referente - l'introduzione di un compenso orario minimo, applicabile non solo ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, ma, altresì, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
l'intendimento della nuova disciplina è quello di dar vita a un ordinamento del lavoro davvero universale, suscettibile di superare il dualismo attuale tra lavoratori in posizione di sostanziale dipendenza economica dall'impresa,
impegna il Governo
a interpretare la disposizione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4 nel senso che nella definizione di «collaborazione coordinata e continuativa» rientrano, altresì, le «collaborazioni di lavoro a progetto», con la conseguenza che il compenso orario minimo introdotto sarà applicabile anche a tali tipologie di rapporti.
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1428 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevedendo, in particolare, che uno dei decreti legislativi da adottare dovrà contenere «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro»;
già l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 - come modificato in sede di conversione - faceva esplicito riferimento, nella premessa, alla adozione di un «testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente»,
considerato che:
la ratio di tali disposizioni è anche quella di semplificare e «ricodificare» la disciplina giuslavoristica, al fine di renderla facilmente reperibile, leggibile e comprensibile, oltre che suscettibile di una applicazione generalizzata,
impegna il Governo:
a redigere la nuova disciplina legislativa in forma di novella alle disposizioni del Codice civile in materia (in particolare agli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245), curando il più possibile di collocare le nuove norme nella medesima sequenza delle omologhe attualmente vigenti.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerate le continue esigenze di adattamento delle imprese alle pressioni competitive e l'utilità a questo scopo del dialogo diretto tra dirigenza dell'impresa e rappresentanza dei lavoratori nella dimensione aziendale;
impegna il Governo:
nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, a considerare la flessibilità delle mansioni quale esigenza continua delle imprese, in relazione alle nuove tecnologie e ai modelli organizzativi che inducono;
a confermare le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerato che:
nelle pubbliche amministrazioni persistono anomalie che caratterizzano l'impiego dei contratti a termine, il mancato impiego dei contratti di apprendistato quale usuale modalità di ingresso in esse, la rigida definizione delle mansioni nel sistema pubblico, la pratica ineffettività della disciplina speciale del licenziamento;
impegna il Governo:
ad operare per omologare lavoro pubblico e lavoro privato ovunque ciò sia compatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
impegna il Governo:
in relazione all'esercizio della delega, con riferimento al settore agricolo, a considerare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) emanazione di norme di carattere interpretativo con riferimento alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;
b) possibilità per i datori di lavoro agricolo di assumere addetti alle attività connesse di cui all'articolo 2135, anche destinati a rendere esclusivamente prestazioni nell'ambito delle suddette attività, con riconoscimento del regime di previdenza ed assistenza agricola.
ICHINO, BERGER, LANZILLOTTA, MARAN, SUSTA, FUCKSIA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'atto Senato n. 1428 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevedendo, in particolare, che uno dei decreti legislativi da adottare debba contenere «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro»,
l'obiettivo è quello di semplificare la normativa giuslavoristica, anche al fine di agevolarne la reperibilità e la leggibilità da parte dei destinatari,
considerato che
la semplicità e la leggibilità di un testo normativa - come è stato sottolineato nel Decalogue for Smart Regulation emanato dallo High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens (Stoccolma, 12 novembre 2009) - non costituiscono soltanto un dato formale, un mero «requisito di stile» del linguaggio giuridico, ma da esse dipende, nella sostanza, il grado di conoscibilità della norma stessa e, quindi, l'ampiezza del suo ambito di applicazione e il «tasso» della sua effettività,
impegna il Governo
a procedere - secondo i principi e i criteri diretti vi indicati nel presente provvedimento - alla semplificazione della disciplina legislativa in materia di lavoro, nel rispetto delle guidelines fornite dal Decalogue for Smart Regulation, al fine di renderla facilmente leggibile e comprensibile, oltre che suscettibile di una applicazione generalizzata e di una agevole traducibilità nella lingua inglese.
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, ZIN
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
il comma 1, del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio dlla delega di cui alla lettera a) quello di individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
considerato che
l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 pone limitazioni al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili da ciascun datore di lavoro; l'articolo 10, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 368 esonera da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità;
il C.C.N.L. del settore Terziario non individua le attività stagionali e pertanto le aziende che operano in località turistiche, applicando tale contratto, se assumono personale a tempo determinato anche per più stagioni, violano le disposizioni normative in materia;
tali limitazioni mal si conciliano con le esigenze di chi esercita un'attività in località turistica in quanto impediscono alle imprese l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività;
considerato altresì che lasciare alla contrattazione collettiva nazionale di ogni . settore la possibilità di individuare le attività stagionali diventa dispersivo e crea difformità e differenze a parità di svolgimento dell'attività nella stessa località turistica;
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere specifiche deroghe alle limitazioni all'uso del contratto a tempo determinato a favore delle attività svolte in località turistiche che siano riconosciute tali tramite dei parametri fissati dalle Regioni e/o Province Autonome sulla base delle caratteristiche locali.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
per quanto riguarda l'introduzione del compenso orario minimo applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale, occorre assicurare che tale consultazione garantisca, comunque, la più ampia partecipazione ed, al contempo, prevedere che il compenso minimo venga introdotto in via sperimentale ossia per un periodo di tempo che, però, onde evitare distorsioni, non dovrebbe eccedere i 36 mesi, prevedendone esplicitamente una valutazione degli effetti;
il salario minimo per legge è efficace nel garantire una retribuzione minima nei Paesi in cui la contrattazione collettiva non è particolarmente sviluppata. Dove, però, esiste, e vuoI essere mantenuto, un importante ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, è necessario scongiurare che la definizione di un salario minimo legale possa arrivare a danneggiare i lavoratori, livellando verso il salario minimo (tendenzialmente inferiore rispetto ai minimi contrattuali) anche i minimi tabellari che la contrattazione al contrario potrebbe riuscire a incrementare;
la rivisitazione delle forme contrattuali non può in alcun modo prendere le mosse se non dall'attuazione effettiva della previsione circa l'introduzione del compenso orario minimo;
impegna il Governo:
a rendere effettiva l'introduzione, in via sperimentale, nei settori non ancora coperti dalla contrattazione collettiva, per un periodo di tempo non superiore ai 36 mesi, del compenso orario minimo, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
premesso che:
risulta che i lavoratori assunti con contratti part-time verticali ciclici annuali non abbiano un'adeguata tutela;
è necessario garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali ai lavoratori a contratto part-time verticale ciclico annuale in rispetto della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE che permette alle legislazioni dei singoli Stati membri di attuare condizioni di maggior favore rispetto alla stessa Direttiva;
impegna il Governo:
ad adottare opportuni interventi normativi modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 61 del 25 Febbraio 2000 (principio di non discriminazione), comma 2 lettera a), dopo le parole «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «l'accesso alla indennità di disoccupazione per i periodi di sospensione del contratto di lavoro per i lavoratori a part-time verticale ciclico annuale è garantito, ed è regolato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite apposito decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento»;
ad adottare le opportune iniziative volte a realizzare le seguenti modifiche normative: all'articolo 2 della legge numero 92 del 2012 «Disposizioni in materia di riforma del merito del lavoro in una prospettiva di crescita» il comma 4 lettera b) è modificato come segue: dopo le parole: «l'inizio del periodo di disoccupazione» è aggiunta la lettera «c) siano in stato di sospensione del contratto a part-time verticale ciclico annuale». Di consegue al comma 14 dopo le parole: «stato di disoccupazione» si aggiunga le parole: «o stato ospensione». Parimenti al comma 40 lettera a) dopo le parole: «stato di disoccupazione» sono aggiunte le parole: «e stato di sospensione».
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
la rivisitazione delle forme contrattuali va affrontata tenendo conto che il problema dell'utilizzo di alcuni contratti riguarda la difficoltà di mediare tra quanto previsto dalla normativa vigente e la reale volontà delle parti;
la certificazione assolve principalmente a due distinte funzioni: quella di esatta qualificazione dei contratti di lavoro e quella di consulenza e assistenza alle parti in relazione alla stipulazione del contratto ed alle modifiche successive;
la prima delle due funzioni contribuisce a ridurre, in via generale, il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti, mirando a prevenire il sorgere stesso delle controversie che possono derivare dalla incerta natura del contratto che si va a realizzare. La seconda, invece, mira a fornire tutte le informazioni utili per una scelta consapevole: tale funzione andrebbe valorizzata tanto in fase iniziale, in sede cioè di costituzione del rapporto di lavoro, quanto in un momento successivo, potendo riguardare altri aspetti del rapporto di lavoro;
impegna il Governo:
a valorizzare la funzione assegnata dalla Legge Biagi alla funzione di certificazione dei contratti di lavoro, agevolando la formazione della volontà assistita dalle parti e la comprensione da parte delle stesse delle singole norme poste alla base delle varie tipologie contrattuali, prevedendo l'estensione delle competenze delle commissioni di certificazione anche alla procedura di licenziamento ex articolo 7 della legge n. 604 del 1966 attraverso la contestuale modifica della legge n. 183 del 2010.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, COLUCCI, COMPAGNA, MARINELLO
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
in relazione all'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 4 e ai principi contenuti alla lettera a) del medesimo articolo;
impegna il Governo:
ad analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, con particolare riguardo alle esigenze organizzative delle imprese in relazione ai diversi settori economici.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla. maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
premesso che:
Il primo comma dall'articolo 4 della Costituzione sancisce che: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»;
l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della Iibertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», nota come lo Statuto dei lavoratori, costituisce applicazione della cosiddetta tutela reale, disciplinando in particolare il caso di licenziamento illegittimo, ovvero effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio;
l'articolo 4 del disegno di legge delega in esame introduce, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da pane di coloro che sono in cerca di occupazione una nuova tipologia contrattuale basata sulle tutele crescenti che, di fatto, elude il disposto dell'articolo 18;
considerato che:
più specificatamente la lettera b) del summenzionato articolo 4, introduce la: «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio»;
occorre tuttavia specificare che i nuovi assunti non sono solo i giovani al primo lavoro, ma in assenza di ulteriori specificazio.ni con tale dicitura si intendono anche tutti coloro che cambiano volontariamente contratto di lavoro nella stessa azienda o cambiano azienda per una qualsiasi ragione;
secondo stime recenti in Italia ci sono 10 milioni di cambi di contratto volontari all'anno;
il turnover volontario dei lavoratori da un posto all'altro, in un momento di profondissima crisi per il mondo del lavoro nazionale dove, peraltro, il licenziamento individuale è relativamente raro e tutta la riallocazione si fa volontariamente, ha rappresentato uno dei pochi elementi che hanno permesso il mantenimento dell'attività lavorativa;
impegna il Governo:
in fase di emanazione dei decreti attuativi, a specificare che l'adozione della tipologia contrattuale prevista dalla citata lettera b), sarà applicabile unicamente ai soggetti che sono alla prima esperienza lavorativa.
BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BATTISTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che:
all'articolo 4, comma 1, alla lettera f) il disegno di legge prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
in questo contesto assumono particolare rilievo le prestazioni familiari occasionali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adoperarsi al fine di tenere conto della peculiarità delle prestazioni familiari occasionali e della necessita di una maggiore regolazione delle stesse.
BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BATTISTA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,
premesso che
con l'articolo 4 sono previste deleghe al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva,
impegna il Governo
a prevedere che i contratti di prossimità conformi all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, siano riconosciuti nella relativa competenza dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia delle entrate.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA, SERAFINI
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
premesso che:
il disegno di legge in esame è finalizzato ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili inerenti il mondo del lavoro e attinenti al sistema delle tutele e del sostegno alle attività presenti nel mercato del lavoro;
nel contesto descritto assume fondamentale rilievo il settore delle piccole imprese e delle imprese artigiane, le quali si avvalgono spesso della collaborazione familiare, anche a carattere occasionaIe, svolta senza la corresponsione di compensi;
impegna il Governo:
a regolare con certezza le collaborazioni familiari di parenti e affini, entro il terzo grado, nell'ambito dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio che, in quanto a carattere saltuario, non costituiscono rapporto di lavoro.
BOCCHINO, DE PIN, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).
premesso che:
all'articolo 4, comma 1, lettera b), si prescrive la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro semplificate secondo quanto indicato alla lettera a) del medesimo comma;
il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del turn over ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratte Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;
una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e che Io stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;
l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EER nell'ordine di alcune migliaia;
considerato che:
a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;
le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno si che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare un'opportunità lavorativa con un contratto lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorevole fenomeno della cd. «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza; ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;
a prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del turn over e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro)
1. Allo scopo di garantire la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro, rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle stesse, nonché in materia di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ad ogni livello territoriale e aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie prevedere che:
1) in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori possono costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria;
2) nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene a un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello;
3) nelle unità lavorative e nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità lavorative, produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate;
4) nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie, di cui agli articoli 2, 4 e 8, presenti in quello stesso ambito.
b) con riferimento alla promozione delle rappresentanze sindacali unitarie garantire:
1) il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni indette a tal fine compete, congiuntamente o singolarmente alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi di lavoro nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità lavorative, produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'unità è comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 3 per cento del totale degli addetti per le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato e al 2 per cento nel settore del pubblico impiego;
2) il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetti alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente;
3) il diritto, di presentare le liste per le elezioni di cui al comma 1 compete altre si, oltre ai soggetti di cui al medesimo comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa cui aderisce, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento nel settore privato e del 2 per cento nel settore del pubblico impiego degli occupati nell'unità stessa, Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a duemila il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, aumentate di un numero di deleghe o di firme pari all'1 per cento della quota eccedente i duemila occupati.
c) con riferimento alla disciplina elettorale prevedere che:
1) i contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscano la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;
c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;
d) periodicità triennale delle elezioni;
e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;
g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i tre mesi successivi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato al voto;
h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;
i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;
l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali per le unità che occupano fino a quindici dipendenti;
2) dell'indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datare di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse;
3) i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge siano legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione dei risultati;
4) la commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni sia composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente al rappresentante effettivo, un rappresentante supplente;
5) il giudice del lavoro sia competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell'articolo 8 o sono, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti di cui all'articolo 8, comma 1O, si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, l'accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali;
6) i comitati paritetici provinciali comunichino, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno;
7) decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria sia tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di un suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate nuove elezioni.
d) con riferimento alla composizione della rappresentanza sindacale unitaria assicurare che:
1) Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi di lavoro, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 sia composta:
a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;
c) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;
d) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento;
2) nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possano eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria;
3) per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si proceda all'istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa;
4) i dirigenti possano costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno l'8 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge;
5) ai fini del calcolo degli addetti, si tenga conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;
6) le rappresentanze sindacali unitarie possano promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscono all'interno della medesima unità lavorativa produttiva o amministrativi.
e) con riferimento ai diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti prevedere che:
1) alle rappresentanze sindacali unitarie spettino i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità lavorative, produttive e amministrative, i diritti all'informazione da norme e da contratti collettivi di lavoro, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti collettivi di lavoro nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati;
2) salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva; alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970,300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
3) ai componenti della rappresentanza si applichino e disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge;
4) fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non possa essere inferiore, nel suo complesso:
a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue con corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti delle unità di riferimento;
b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:
1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa tra duecentouno e tremila;
2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;
5) le ore di permesso complessive siano attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne finisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità lavorati va, produttiva o amministrativa;
6) il criterio di cui al comma 5, si applichi per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
7) nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competino nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del medesimo decreto legislativo;
8) i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 della presente legge abbiano diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
9) i diritti e le prerogative di cui al comma 1 siano prorogati per un periodo massimo di tre mesi;
10) per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria sia legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
f) con riferimento ai diritti delle associazioni sindacali assicurare che:
1) fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative e quelle che hanno presentato liste ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche successivamente all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, abbiano diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee per un minimo di cinque ore annue nell'orario di lavoro e fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli;
2) i diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi e alle associazioni che hanno presentato liste ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche successivamente all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, siano esercitati per mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
g) con riferimento alla competenza della magistratura del lavoro garantire che:
1) il giudice del lavoro sia competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.
h) con riferimento alla rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale garantire che:
1) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo abbiano diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento;
2) fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che, in occasione dei tre ultimi rinnovi contrattuali, hanno sottoscritto contratti o accordi di lavoro nazionali, regionali o provinciali ovvero che hanno comunque partecipato attivamente alla loro negoziazione e che presentano un omogeneo grado di diffusione organizzativa nell'ambito territoriale considerato;
3) fino allo svolgimento nelle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello dell'unità lavorativa e aziendale le rappresentanze sindacali aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi o che comunque hanno svolto l'attività negoziale ai sensi del comma 2, fermo restando il trasferimento dei loro poteri alle rappresentanze sindacali unitarie una volta nominate;
4) le associazioni sindacali abbiano la facoltà di concorrere alle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie costituendo un nuovo sindacato unico ovvero, mediante alleanze e apparentamenti elettorali sulla base di una piattaforma pro grammatica condivisa e vincolante;
5) successivamente al termine di cui al comma 2, si considerino rappresentativi ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale e aziendale, fatto salvo il caso di cui al comma 7, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, regionale, provinciale o aziendale hanno una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nel caso in cui abbiano concorso alle elezioni singolarmente e al 3 per cento nel caso in cui abbiano partecipato in coalizione con altri sindacati, sulla sola base dei voti per candidato ottenuti nelle liste rispettivamente nazionali, regionali, provinciali o aziendali;
6) il dato elettorale sia altresì espresso dal risultato delle elezioni per la quota delle rappresentanze sindacali nei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) degli enti previdenziali, qualora tali elezioni avvengano con la partecipazione diretta degli iscritti. Tale risultato esprime il dato elettorale utile ai fini della rappresentatività ai sensi del comma 5;
7) alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applichino i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
8) sia considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale;
9) la raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali sia assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
10) per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie siano istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali, affiancati da osservatori indipendenti nominati dal presidente della locale corte d'appello, e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti verificano dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionale;
11) i comitati di cui al comma 10, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedano alla verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe;
12) i comitati di cui al comma 10 deliberino sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione è avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta;
13) i comitati di cui al comma 10 siano tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione e di accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
14) in caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applichino le sanzioni penali e civili previste per le elezioni politiche.
i) con riferimento all'adesione, alle organizzazioni sindacali prevedere che:
1) ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore possa cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti, anche mediante trattenuta effettuata direttamente sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, a ciò obbligato in favore di ogni organizzazione sindacale indicata dal lavoratore iscritto;
2) la cessione del credito di cui ai comma 1 abbia validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessi di avere efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione;
3) ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro sia tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettino, a loro volta, al comitato paritetico nazionale di cui al medesimo comma 10 dell'articolo 8 i dati raccolti;
4) resti valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1;
5) ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali siano comunque valide forme di adesione organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse;
6) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emani un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4.
l) con riferimento all'efficacia dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali garantire che:
1) i contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali siano validamente stipulati quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 8;
b) sono approvati, a seguito di apposito referendum, con voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti;
2) affinché l'esito del referendum di cui al comma 1, lettera b), abbia validità, debba aver partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto;
3) ai contratti collettivi di cui al comma 1, si applichino le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile ed essi costituiscano legittimo riferimento per la determinazione giudiziale della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione e per la disciplina legislativa, tramite rinvio alla contrattazione di specifici istituti;
4) i contratti collettivi di cui al comma 1 siano immediatamente produttivi di effetti;
5) le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell'articolo 8 disciplinino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
a) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;
b) svolgimento della consultazione entro un termine non superiore a un mese dalla data della sottoscrizione di cui al comma 1, lettera a);
c) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;
d) definizione delle modalità di organizzazione e di pubblicità della consultazione;
e) definizione delle modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell'espressione della volontà dei lavoratori;
6) le condizioni di cui al comma 1 si applichino anche nelle ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale;
7) decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 8, emani, entro i successivi tre mesi, un regolamento contenente la disciplina della consultazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al medesimo comma 5;
8) le modalità di organizzazione delle consultazioni dei lavoratori siano definite in sede di contrattazione tra le parti.
m) con riferimento all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro aziendali assicurare che:
1) a contrattazione collettiva di lavoro aziendale sia esercitata per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria o dalla legge;
2) i contratti collettivi di lavoro aziendali per le parti economiche e normative siano validamente stipulati ed efficaci quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) devono essere approvati dalla maggioranza delle componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 8;
b) in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, devono essere approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori all'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevate e comunicate direttamente dall'azienda;
3) al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie, le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, durino in carica tre anni. I contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta presentata, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, da un terzo dei membri della rappresentanza sindacale unitaria o almeno da una rappresentanza sindacale aziendale o dal 30 per cento dei lavoratori occupati nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta. con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;
4) siano esclusi dalla contrattazione collettiva di lavoro aziendale le materie e i diritti indisponibili dei lavoratori precedentemente individuati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e inseriti in un'apposita lista.
n) con riferimento alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro prevedere che:
1) ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese e della diffusione territoriale di queste ultime».
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo individuale)
1. Allo scopo di tutelare alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti, né collaboratori e i cui redditi siano inferiori a trentamila euro annui, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di contratti di lavoro autonomo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e alla gestione ex Enpals;
b) previsioni di tempi e di modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui alla precedente lettera a);
c) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo previdenziale ed assistenziale pubblico, con finalità di tutela sanitaria, di sostegno a reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
d) garantire e sostenere la maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale e parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata lNPS ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e le libere professioniste».
Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, Il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione del salario minimo orario)
1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
2. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.
3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 1º luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione.
4. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
5. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
6. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
7. Lo SMO è impignorabile.
8. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoitura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
9. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.
10. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 7, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
11. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione del salario minimo orario)
1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
2. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi dei presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.
3. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.
4. Lo SMO è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat.
5. Per i contratti di lavoro in essere alla-data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.
6. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
7. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
8. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
9. Lo SMO è impignorabile.
10. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
11. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.
12. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 9, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
13. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Delega al governo in materia di riordino delle tipologie contrattuali)
Ai fini della semplificazione dei rapporti di lavoro dipendente il Governo è delegato, entro sei mesi e previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali, ad adottare le necessarie disposizioni che riducano le forme tipiche di contratto alle seguenti:
1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) Contratto di lavoro a tempo determinato;
3) Contratto di lavoro di inserimento o prova;
4) Contratto di lavoro di apprendistato».
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il Governo, entro 180 giorni, emanerà un regolamento attuativo riguardo la efficacia temporale della contrattazione collettiva nazionale, o di secondo livello, o di prossimità che preveda una cessazione della efficacia di validità del pregresso contratto una volta che almeno una delle parti abbia inviato formale disdetta alle altre parti contraenti e che entro 6 mesi non si sia giunti alla stipula di un nuovo contratto. Il Governo potrà prevedere al contempo la effettuazione di procedure di consultazione e di negoziazione assistita anche da parte di specialisti con requisiti specifici in materia giuridico-sindacale ed iscritti ad appositi elenchi o registri, esperibili a richiesta anche solo di una parte, della durata massima di 120 giorni ed eventualmente esperita, preliminarmente fra le parti, una apposita procedura di raffreddamento della durata massima di giorni 60».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concetto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitori ali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
e) favorire l'integrazione dell'offetta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti daìle organizzazioni sindacali più rappresentativi; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;
h) estensione dei principi di cui al presente comma ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzati ve finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, dei diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitori ali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retribuÌìva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, dei diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e deli'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».
SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tutelare la maternità delle lavoratrici e».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BENCINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
«a) dopo le parole: "la maternità delle lavoratrici", inserire le seguenti: "ad implementare i congedi parentali";
b) dopo le parole: "tutelare la maternità", inserire le seguenti: ", i congedi parentali"».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «lavoratrici» inserire le seguenti: «ad implementare i congedi parentali», e dopo le parole: «delle misure volte a tutelare la maternità» inserire le seguenti: «, i congedi parentali».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;»
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici» con le seguenti:«nella prospettiva di estendere in maniera universale, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le donne lavoratrici e non lavoratrici».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale,» con le seguenti: «estendendo» e aggiungere, in fine, le parole: «assunte con contratti di lavoro precario».
Precluso
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale,» con le seguenti: «estensione di».
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale» con le seguenti: «al fine di estendere».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale», con la seguente: «estendendo».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:«eventualmente anche in modo graduale».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «eventualmente anche in modo graduale».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tutte le categorie di donne lavoratrici» aggiungere le seguenti: «valutando anche l'opportunità di estendere alternativamente l'indennità ai padri lavoratori nei primi mesi di vita del bambino».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazaione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcun aggravio di costi a carico delle imprese;».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) riconoscimento di un credito pari ad un anno di contribuzione figurativa, per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque anni, in favore delle lavoratrici madri, valido a tutti gli effetti di legge ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001».
Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, il comma 3) è sostituito dal seguente:
«A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) estensione a tutte le categorie di donne lavoratrici impiegate con qualsiasi tipologia contrattuale di tutte le norme sulla maternità riconosciute alle donne lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione Inps esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo;».
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «parasubordinate» inserire le seguenti: «nonché per i padri lavoratori parasubordinati».
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «datore di lavoro» con la seguente: «committente» .
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis: «riconoscimento, quale tutela e sostegno della maternità e della paternità, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi, di un ulteriore anno di fruizione del congedo straordinario mediante le modifiche articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «quale incentivo al lavoro femminile» inserire le seguenti: «da perseguirsi anche attraverso un'idonea tutela che garantisca fattivamente, con adeguate azioni di controllo e di vigilanza, il diritto al lavoro alle donne in maternità anche successivamente a tale periodo».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne lavoratrici in allattamento anche oltre il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «reddito individuale complessivo», con le seguenti: «reddito complessivo familiare, secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relaaione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggior oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera;
b) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera.
Precluso
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione del regime », fino alla fine della lettera.
Precluso
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e armonizzazione del» con le seguenti: «fatto salvo il».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alcuna riduzione degli importi spettanti».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introduzione del quoziente familiare quale beneficio che deve assicurare una riduzione sostanziale per l'ingresso e/o la fruizione a qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché per la riduzione sostanziale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo ai fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) In ottemperanza al diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite di cui al terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, fermo restando le tutele in materia di congedi straordinari, permessi per assistenza a familiari con disabilità offerte dalla legge 104 del 1992, dal decreto legislativo 151 del 2001, è facoltà del dipendente, in accordo con il datore di lavoro, donare fino ad un massimo del 20 per cento dei giorni di riposo maturati e non utilizzati in un anno, in un monte ore cumulativo da ripartire a favore di colleghi che ne facciano richiesta, avendo un familiare al primo grado di parentela in condizioni certificate di inabilità o affetto da grave malattia».
Precluso
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «genitore di figlio minore» con le seguenti: «avente coniuge o parente fino al secondo grado».
Precluso
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «genitore di figlio minore» con le seguenti: «avente coniuge o parente di primo grado».
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi dà parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi, nonché definire i servizi minimi essenziali offerti dal sistema pubblico».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «per l'infanzia», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la promozione dell'apertura di asili nido nelle aziende pubbliche e private, anche mediante nuove agevolazioni fiscali».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi» fino alla fine della lettera.
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «dei lavoratori e dei cittadini» inserire la seguente: «italiani».
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) impiegare le risorse disponibili per creare un sistema più strutturato all'interno delle aziende che possa davvero agevolare la maternità e la paternità ovvero, anche attraverso la concessione di appositi aiuti economici, creare asili nido all'interno delle aziende di medio-grandi dimensioni con il supporto istituzionale degli Enti Locali».
Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, il comma 3) è sostituito dal seguente:
«A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».
Precluso
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «relativi congedi» inserire le seguenti: «specie per accudire minori con handicap grave».
BOCCHINO, BENCINI, DE PIN, CAMPANELLA, ORELLANA
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi», inserire le seguenti: «nonché dei permessi retribuiti per visite e trattamenti di fecondazione assisitita,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI
Ritirato
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:
«g-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili. L'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria;
g-ter) previsione che le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa siano soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) riconoscimento dei congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi, al fine di favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità, finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) semplificare gli adempimenti in capo alle madri in stato o di gravidanza a rischio con lo scopo di evitargli spostamenti dovuti ad adempimenti burocratici, le norme da porre essere devono tener conto anche delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;».
Precluso
Al comma 2, lettera h) sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi d'nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) riconoscimento alle lavoratrici in gravidanza del prolungamento del congedo di maternità fino a 12 mesi di, con il riconoscimento dell'80 per cento della retribuzione, nonché previsione di sgravi a favore delle imprese che assumono dipendenti a tempo determinato in sostituzione al personale che si trova nella condizione di usufruire del congedo di maternità;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico delia finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ii decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alia data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente; «h-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per familiare a carico;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI, FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il coniuge a carico;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, FUCKSIA, CIOFFI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, CASTALDI, MANGILI, BLUNDO, DONNO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il figlio a carico;».
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) riconoscimento attraverso un'apposita disposizione interpretativa della disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, legislativo 26 marzo 2001, n. 151, della validità dell'istanza della lavoratrice anche qualora trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».
Rita GHEDINI, PARENTE, BENCINI, FAVERO, SPILABOTTE
Precluso
Il Senato,
premesso che:
le politiche del lavoro e gli interventi di riforma si sono concentrati finora soprattutto sul lavoro subordinato e solo di recente hanno raggiunto l'ambito dei lavori parasubordinati o economicamente dipendenti, con interventi comunque parziali ed episodici;
del tutto in ombra è rimasto il variegato mondo dei lavori autonomi e delle professioni, con un ritardo storico ingiustificato a fronte della crescente importanza dei lavori svolti in autonomia nell'economia moderna, e in particolare nella nostra, ma anche del ruolo ad esso assegnato dalla Costituzione del 1948;
la Carta fondamentale, infatti, non solo valorizza espressamente l'iniziativa imprenditoriale (articolo 41), ma stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme (articolo 35, primo comma);
è necessario riconoscere e conseguentemente disciplinare in maniera organica e coerente una realtà economica di dimensione e importanza decisive per lo sviluppo dei moderni sistemi produttivi e in particolare per la crescita di un terziario di qualità, a sua volta cruciale per garantire la competitività di un sistema economico quale il nostro: si tratta anche di una leva economica fondamentale per l'efficienza pubblica, per il contributo che le professioni possono dare allo svolgimento di rilevanti funzioni pubbliche e per la stessa exit strategy dalla crisi economica e industriale in cui ancora versa il Paese;
considerato che:
le recenti trasformazioni del mercato del lavoro, risultate da una profonda riorganizzazione dei cicli produttivi, hanno avuto implicazioni sociali altrettanto profonde, nella professionalità dei lavoratori autonomi e nella loro percezione della funzione svolta;
i lavori autonomi hanno quindi bisogno di peculiari forme di sostegno a fronte delle grandi trasformazioni del contesto produttivo e delle criticità che li riguardano, ora aggravate dalla difficile congiuntura economica;
si tratta di una classe di lavoratori sempre più spesso proveniente dal lavoro dipendente, che investe nel proprio ruolo professionale, che assume rischi di tipo imprenditoriale, che si sente impresa e insieme professione;
è fondamentale tenere conto dell'eterogeneità e complessità del lavoro autonomo, secondo il principio della proporzionalità delle regole al bisogno di tutela e di promozione desumibile dall'articolo 35 della Costituzione: esso implica che gli interventi normativi siano modulati in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun lavoro, ma orientando l'insieme dei provvedimenti all'obiettivo comune di valorizzare le varie forme di lavoro, e riconoscendo in tutte la fonte della ricchezza del Paese;
impegna il Governo:
allo scopo di attuare i princìpi costituzionali di valorizzazione del lavoro e di tutela di tutte le sue forme, di cui agli articoli 1 e 35 della Costituzione, in conformità con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, e con i princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario nonché con le indicazioni europee dello Small Business Act: (SBA), a valutare l'opportunità di porre in essere, già con i prossimi interventi di carattere economico - finanziario, ogni atto di competenza volto a promuovere il lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, in particolare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, favorendo una maggiore equità di trattamento e inclusione nel sistema nazionale di protezione sociale anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con priorità per coloro che svolgono attività con apporto lavorativo prevalentemente proprio al di fuori dell'attività di impresa, al fine di agevolare un riordino delle norme di previdenza e assistenza e di consentire un migliore accesso alle prestazioni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
PAGANO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI, COMPAGNA
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
impegna il Governo:
a prevedere adeguati strumenti di sostegno alla famiglia attraverso la regolazione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona, in particolare forniti da cooperative sociali e realtà del terzo settore, finalizzata a coniugare le esigenze di flessibilità dei servizi ai cittadini assistiti con quelle di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia dei lavoratori.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
premesso che
l'articolo 5 reca «Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
in Italia nel 2013 sono nati 511.430 bambini e le ultime statistiche registrano che le nascite di bambini prematuri rappresentano il 6,9% della natalità totale, riferita ai nati vivi.
Tra i circa quarantamila bambini nati ogni anno prima della 37ª settimana di gestazione, circa 5.600 presentano un peso corporeo alla nascita inferiore a 1.500 grammi. Tali bambini devono essere assistiti in strutture in grado di fornire cure specialistiche, affinchè sia ridotta in misura determinante la mortalità nel primo mese di vita;
la patologia dei nati prematuri, come risulta dai dati pubblicati a seguito dei più importanti convegni di neonatologia, contribuisce in misura superiore al 90% al tasso di mortalità infantile, cioè di soggetti deceduti nel primo anno di vita e gli effetti negativi hanno ricadute che possono andare oltre tale periodo; inoltre, bisogna evidenziare che tra i nati prematuri, vi sono anche i gemelli, una categoria che presenta un ancor più elevato rischio di mortalità tra i nati prematuri, soprattutto in caso di gravidanza trigemina;
purtroppo, ancor oggi, si registrano percentuali di grave disabilità di origine perinatale, oscillanti tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento dei nati vivi; anche le forme meno gravi comportano un impegno di risorse umane ed economiche di entità rilevante, tanto per la famiglia, che per le misure ospedaliere;
le unità di assistenza neonatale per bambini prematuri non sono distribuite in modo adeguato rispetto al numero dei punti nascita e al numero dei parti e spesso i genitori dei bambini prematuri devono farsi carico di costi notevoli per il trasferimento in città, diverse dal Comune di residenza, dotate di strutture di assistenza adeguate. In totale i centri operativi di Terzo Livello presenti in Italia sono 103;
considerato che:
il bambino prematuro per le sue delicate condizioni deve essere accudito dalla madre in quanto il legame affettivo aiuta il bambino a superare con più facilità la sua condizione;
durante i Convegni Nazionali organizzati da associazioni come Vivere ONLUS, insieme alla SIN (Società di Terapia intensiva Neonatale) è emerso che un bambino prematuro accudito dalla presenza e dal conforto dei propri genitori presenta miglioramenti clinici più incoraggianti rispetto ai bambini privi di tali risorse;
nell'ottica di tutelare al meglio il bambino prematuro è fondamentale, durante il ricovero in terapia intensiva e al rientro nella casa familiare, che esso riceva non solo le cure e l'assistenza degli operatori, ma anche dei genitori, in particolar modo della madre il cui rapporto viene bruscamente interrotto, subito dopo il parto;
è necessario che la madre possa prendersi cura del bambino prematuro non solo durante la degenza ospedaliera in terapia intensiva, ma anche nei primi mesi dell'ingresso nella casa familiare, fase sicuramente determinante per la sua crescita e per il suo futuro;
impegna il Governo:
ad adottare misure concrete volte a prevedere per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, l'estensione del periodo di congedo di maternità post partum obbligatorio, da beneficiare al momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: alla lettera e), eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
accade sempre più spesso, anche a causa dell'allungamento dell'aspettativa di vita e dei cambiamenti socio culturali che stanno interessando le famiglie italiane, che la cura di un familiare ricada su un unico soggetto lavoratore;
impegna il Governo:
in relazione alla lettera e, comma 2, articolo 5, del provvedimento in esame, ad estendere tale previsione anche nel caso in cui a necessitare di cure sia il coniuge o un familiare entro il secondo grado.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di. riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché. in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento, nel testo licenziato dalla Commissione, contiene una delega al Governo a rivedere le misure volte alla tutela della maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità;
tra i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è stato inserito, per volontà della Lega Nord e Autonomie, l'eventuale riconoscimento delle cosiddette «ferie solidali» vale a dire la possibilità di donare i giorni di riposo in più al collega di lavoro genitore di minore malato grave;
tale misura tuttavia, pur ribadendo che non deve costituire una forma di deresponsabilizzazione dello Stato nel garantire un sistema integrato di welfare ai propri cittadini malati gravi, suona come una beffa nei confronti dei tanti lavoratori e lavoratrici malati oncologici, i quali spesso si trovano ad affrontare il problema dell'insufficienza e quindi del superamento dei giorni di aspettativa con conservazione del posto di lavoro rispetto ai periodi di terapia;
impegna. il Governo:
a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, la possibilità di estendere la facoltà di cessione tra colleghi dei giorni di riposo e/o permessi giornalieri. in favore anche del lavoratore/lavoratrice malati oncologici che, costretti a lunghi periodi di terapia, rischiano di perdere il posto di lavoro.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»
premesso che:
gli studi sui processi di trasformazione dei sistemi di welfare in Europa hanno ormai da tempo messo in evidenza la relazione tra i mutamenti socio-demografici delle società occidentali con le crescenti difficoltà che esse stesse incontrano nel mantenere invariati i livelli delle prestazioni sociali;
la figura del caregiver familiare, soprattutto nella delicata situazione economica che stiamo vivendo, acquisisce un valore fondamentale per il welfare del nostro Paese;
il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé;
a differenza di altri Stati europei, nel nostro Paese i caregiver familiari non possono contare su benefit economici e strumenti di tutela previdenziale, sanitaria e assicurativa, che riconoscono il loro lavoro di cura invisibile;
senza il lavoro svolto dai caregiver, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato, e quindi per la collettività;
tenuto conto che:
la Regione Emilia Romagna con deliberazione legislativa n. 87 del 25 marzo 2014 ha approvato le norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare;
impegna il Governo:
a garantire il riconoscimento professionale e il sostegno della figura del cargiver familiare;
a prevedere il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi per i caregiver familiari che assistono una persona in stadio terminale.
BOCCHINO, DE PIN, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA
Precluso
Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'A.S. n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro),
premesso che:
il disegno di legge in esame è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a Mela della genitorialità;
l'articolo 5 specificamente prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro;
considerato che:
la fecondazione medicalmente assistita, alla luce della normativa vigente, non è, adeguatamente tutelata tanto da non rientrare nelle ipotesi che la legge accorda all'applicazione del congedo retribuito dal lavoro;
la legge 40 assimila la procreazione medicalmente assistita ad una terapia medica per risolvere i casi di infertilità, ma che con i suoi limiti ha agevolato esodi verso Paesi Esteri per ricorrere alle tecniche di procreazione assistita;
non è possibile per la lavoratrice chiedere un'aspettativa retribuita anziché lo stato di malattia, in quanto la fecondazione medicalmente assistita non rientra nelle ipotesi che la legge accorda;
secondo le linee guida dettate dall'INPS, la richiesta di astensione dal lavoro motivata da «fecondazione assistita come cura alla sterilità», pur non potendosi considerare «malattia» in senso classico, deve essere ad essa assimilata ritenendo congrue, tenuto conto delle giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione, una settimana prima dell'impianto e due settimane di astensione dopo il trasferimento dell'embrione nell'utero;
in molti casi le tre settimane così come evidenziate dall'lNPS non sono sufficienti a coprire tutto il periodo, ovvero stimolazione, pick up, transfer e riposo;
tale periodo è ritenuto dalle stesse lavoratrici, non rispettoso dei reali stati di salute e si ritiene che il precoce ritorno all'attività lavorativa te possa sottoporre ad un notevole stress psico-fisico che potrebbe ragionevolmente inficiare l'intervento stesso di fecondazione;
occorrono specifiche disposizioni che tengano adeguatamente in considerazione non solo il periodo oggettivamente richiesto dalle diverse tecniche di fecondazione assistita ma anche il periodo soggettivamente necessario alla donna per ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico;
è auspicabile che tali periodi di assenza non si cumulino alle assenze per malattia, come da normativa vigente, ma siano assimilate alle assenze per gravidanza, maggiormente tutelanti sia ai fini previdenziali che retributivi;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare il periodo di congedo retribuito dal lavoro in caso di astensione motivata. da «fecondazione assistita come cura alla sterilità» nonché a prevedere ulteriori e più efficaci strumenti che diano effettività alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
a prevedere una specifica disciplina che regolamenti le assenza dal lavoro nel periodo in cui le donne si sottopongono ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita;
a considerare tali periodi di astensione dal lavoro come assenze per gravidanza e non per malattia, con uguale trattamento previdenziale, senza dar luogo ad ulteriori riduzioni della retribuzione come accade oggi.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»
premesso che:
l'articolo 5 e dei disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
considerato che:
la legislazione vigente in Italia in materia di parità di genere risulta ancora carente e segna, a ben vedere, una situazione discriminatoria tra uomo e donna. Al riguardo, un dato evidente che evidenzia la situazione discriminatoria a cui si assiste, è rinvenibile nella procreazione e nella maternità. Occorre, tuttavia, mettere in luce il fatto che, al contempo, sono stati ampliati gli strumenti di tutela della maternità, infatti, con il decreto legislativo 151/2001 vengono garantiti alle lavoratrici madri permessi e congedi per la cura della prole;
allo stato attuale, è, inoltre, necessario rilevare che, ormai, è possibile ritenere superata la concezione che la cura dei figli debba essere esclusivo appannaggio della sola madre; tanto è vero che il decreto legislativo in oggetto prevede forme di garanzia anche per i padri lavoratori. È opportuno, comunque, evidenziare che il dettato normativo del decreto legislativo de quo risulta ancora, per certi versi, improntato da una logica che vede il padre subentrare nei diritti ai congedi genitoriali in via subordinata e non alternativa rispetto alla madre. Difatti, il legislatore parrebbe aver operato una scelta riconoscendo, in particolare, ai padri lavoratori il diritto ad usufruire dei congedi pieni solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o in caso di decesso della stessa, ovvero in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
considerato altresì che:
al padre sono riconosciuti i congedi in un certo senso in via residuale rispetto alla madre, ne deriva, quindi, che la cura del bambino sia incentrata e ricondotta alla figura materna, con indubbi svantaggi per le donne sotto il profilo professionale. Appare, quindi, ragionevole prevedere che i congedi possano essere attribuiti alternativamente alla madre o al padre, rimettendo ad essi la scelta da valutare caso per caso, senza alcuna distinzione di sorta;
sulla scorta delle anzidette carenze nella materia in oggetto, sarebbe ragionevole effettuare delle scelte finalizzate, con delle modifiche al dlgs. n. 151, a rivisitare la parte relativa alla fruibilità dei congedi da parte del padre così come disposto dall'articolo 28 della disposizione normativa de qua, stabilendo che gli stessi siano da considerarsi alternativi e non subordinati rispetto alla madre in tutti i settori lavorativi pubblici e privati;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel congedo di paternità, che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro, in via alternativa e non subordinata rispetto alla madre lavoratrice, per tutta la durata del congedo previsto attualmente dalla legge, in tutti i settori lavorativi pubblici e privati.
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 5,inserire il seguente:
«5-bis.
(Delega al Governo in materia di riforma delle normative in materia di malattia per i lavoratori autonomi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino della normativa in materia di malattia per i lavoratori autonomi, nel rispetto dei seguenti principi:
a) ampliamento del periodo di tutela oltre i 61 giorni attualmente previsti dalla normativa vigente;
b) considerando quale parametro di riferimento il reddito percepito dal lavoratore prima della malattia, ridefinizione delle relative indennità su valori pari a:
1) 80% del reddito per malattia ospedalizzata o nel caso di sottoposizione a terapie invasive;
2) 30% del reddito per malattia domiciliare;
c) copertura dei periodi di malattia con versamenti di contributi pensionistici figurativi.»
Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis»
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica)
1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, dei decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata.».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di porte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. Nel caso di parto prematuro al congedo obbligatorio che spetta alla madre lavoratrice è aggiunto, per poter accudire il neonato, un periodo aggiuntivo di durata pari ai periodo del primo ricovero, debitamente documentato, in un'unità di terapia intensiva neonatale. Il relativo congedo obbligatorio decorre dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la percentuale dell'attuale aliquota contributiva».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agii articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di dui al comma 2.»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stessi i decreti non possono essere emanati.»;
c) al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.»;
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero del nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui al comma 2.»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stesi i decreti non possono essere emanati.»;
c) al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conronnarsi alle condizioni ivi eventualmenterormulate anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro quarantaclnque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Al comma 2, sopprimere le parole: «che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva individuazione delle corrispondenti risorse finanziare da effettuarsi in sede di emanazione dei singoli decreti legislativi, ai sensi del comma 2, articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento degli specializzandi)
1. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", nonché ai veterinari iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro il 31 dicembre 2014, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FAVERO, FILIPPI, FORNARO, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione o superamento delle medesime tipologie contrattuali;».
VERDUCCI, AMATI, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, Elena FERRARA, FILIPPI, MATURANI, MORGONI, PAGLIARI, PUPPATO, ORRU', Gianluca ROSSI, SCALIA, VACCARI, SILVESTRO, TOMASELLI, VATTUONE, ZANONI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».
GATTI, GUERRA, MARTINI, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FASIOLO, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TOMASELLI, TRONTI, TURANO, ZANONI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo progressivamente più conveniente rispetto agli altri tipi di contratti in termini di oneri diretti e indiretti;».
VERDUCCI, AMATI, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FISSORE, Elena FERRARA, FILIPPI, MATURANI, MORGONI, PAGLIARI, ORRU', PUPPATO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SILVESTRO, VACCARI, TOMASELLI, VATTUONE, ZANONI
Precluso
Al comma 1, lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) favorire il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavor anche prevedendo a tal fine appositi incentivi di carattere economico e fiscale;».
GUERRA, GATTI, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi o oggettivabili, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita e salariali, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi del presente lettera».
VERDUCCI, AMATI, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FISSORE, Elena FERRARA, FILIPPI, MATURANI, MORGONI, PAGLIARI, ORRU', PUPPATO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SILVESTRO, VACCARI, VATTUONE, TOMASELLI, ZANONI
Precluso
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri generali siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;»
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) razionalizzazione, semplificazione ed unificazione del sistema delle regole delle sanzioni in materia di lavoro ed in materia previdenziale ed assistenziale, accorpando e riducendo il numero delle tabelle previdenziali applicabili, revisionando le violazioni in materia di lavoro con raggruppamento in tipologie affini, al fine di rendere immediatamente comprensibile ai datori di lavoro ed ai lavoratori la sanzione applicabile, prevedendo come per il settore tributario sistemi di definizione concordata nel settore della vigilanza in materia giuslavoristica e previdenziale nel caso di adesione del datore di lavoro al verbale di accertamento delle violazioni escludendo i casi di reati penali o evasione contributiva o comunque di registrazioni non effettuate e/o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».
BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, MARINELLO, COLUCCI
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
considerate le persistenti difficoltà delle donne ad avere percorsi lavorativi continui ed evoluzioni di carriera;
impegna il Governo:
in relazione all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, a considerare nella produzione dei decreti delegati, quale parametro pervasivo, l'inclusione nel mercato del lavoro delle donne, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione con il tempo di famiglia sulla base di orari di lavoro flessibili, a politiche attive di orientamento e collocamento, a specifici programmi di formazione per il recupero di competenze nelle transizioni dovute alla natalità e alla cura dei figli, all'impiego mirato della leva fiscale per incentivarne soprattutto la riassunzione ad ogni età.
GASPARRI, BERGER, SERAFINI, PAGANO
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di collaborazioni familiari occasionali)
1. Allo scopo si sostenere lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane, sia in forma individuale che societaria, dedite alla panificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo contenente disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico delle stesse, in materia di collaborazioni familiari occasionali.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità per le imprese, in deroga alla normativa previdenziale vigente, senza corresponsione di compensi, di avvalersi delle collaborazioni familiari occasionali di parenti ed affini, entro il terzo grado;
b) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali possano anche riguardare chi è già titolare di altro rapporto di lavoro, svolto non in modo prevalente o continuativo, o pensionato, o studente;
c) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali siano svolte per un periodo complessivo non superiore alle 720 ore, frazionate, nel corso dell'anno solare».
DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428
________________
NB. Per i disegni di legge nn. 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1428 nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia ai corrispondenti stampati.
Allegato B
Integrazione all'intervento del ministro Poletti in sede di replica sui disegni di legge nn. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409
Controllate, prendete in mano una qualsiasi disposizione e vi renderete conto che è costellata di limiti, divieti, obblighi, controlli, permessi e autorizzazioni.
Dobbiamo cambiare radicalmente ottica: l'impresa è una infrastruttura sociale, nella quale le diverse componenti del sapere, del lavoro, del capitale coagiscono al fine di produrre nuovo valore!
Conseguentemente la relazione tra lavoro e impresa non sono più interpretabili dal binomio novecentesco conflitto-contratto.
Oggi il lavoro è sempre di più intelligenza, conoscenza, responsabilità, apporto creativo; per questo abbiamo bisogno di nuovi concetti: collaborazione, cooperazione, corresponsabilità, coimprenditorialità.
Quando dico queste cose qualcuno mi accusa di avere una idea "romantica" tutta "buonista" dell'impresa e mi accusa di voler abolire i "contratti" che sono lo strumento che ha storicamente consentito ai lavoratori di esercitare un peso e conquistarsi decenti condizioni di vita.
Non vengo da Marte, vengo da più vicino, vengo da Imola, non ho mai sostenuto e non sostengo il superamento dei contratti, ma di un loro radicale cambiamento di logica sì.
C'è una sfida per il lavoro e c'è una sfida per l'impresa e l'imprenditore!
Vogliono continuare a difendere ciò che c'è?
Perderemo impresa e lavoro.
La delega parte anche da qui e cerca di farlo in modo organico e coerente.
Non ho intenzione di illustrare la delega, la conoscete certamente molto bene.
Ma ne ripercorrerò alcuni tratti essenziali che ne segnalano la logica ed il valore e ne sottolineano i tratti di innovazione e collegamento tra le parti.
Lungo tutto il testo una logica di pensiero. Semplificare e rendere certo e prevedibile il percorso lavorativo e la relazione tra impresa e lavoro.
Tutti ripetiamo che il lavoro non si fa con i decreti o le leggi ma con la crescita! D'accordo, ma la crescita si fa se le aziende investono e per farlo hanno bisogno di un contesto "definito".
Se vogliamo che l'Italia torni ad essere un Paese amico delle imprese, capace di stimolare gli investimenti interni ed attrarre quelli internazionali dobbiamo produrre una situazione che limiti il quadro delle incertezze e del rischio per gli investitori a quelli fisiologici. L'imprenditore ha come funzione essenziale prevedere, valutare e agire tenendo conto di ciò che è e ciò che sarà.
In Italia all'imprenditore aggiungiamo all'incertezza tipica della propria funzione molte altre incertezze che alla fine scoraggiano l'investimento e distruggono opportunità di lavoro.
Quindi semplicità e certezza per l'impresa, ma anche per il lavoro.
È al tema della semplicità e certezza che si connette il tema della reintegrazione prevista dall'articolo 18 su cui tornerò più avanti.
Guardiamo al mercato del lavoro italiano.
Se su 100 lavoratori occupati in Italia più dell'80 per cento hanno un contratto a tempo indeterminato, verrebbe da dire "beh dov'è tutta questa precarietà"?
Ma se guardiamo, al Flusso cioè ai contratti stipulati negli ultimi anni scopriamo che i numeri si invertono, i contratti a tempo indeterminato sono meno del 20 per cento mentre gli altri sono più dell'80 per cento.
E questi non sono dati degli ultimi mesi, ma degli ultimi anni.
E questo è accaduto mentre tutti insieme si recitava la filastrocca del contratto a tempo indeterminato come il più desiderabile, quello che andava sviluppato, quello con le migliori tutele!
Quindi? Il tema che si propone in questo momento è di un drastico cambio di direzione, attraverso l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato che abbia le caratteristiche di attrattività normativa ed economica in grado di invertire la tendenza in atto, facendo sì che il rapporto tra contratto a tempo indeterminato e altri contratti cominci a riequilibrarsi.
Per questa ragione nella delega si propone l'attivazione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si dichiara esplicitamente l'intenzione di renderlo più conveniente in termini di oneri diretti ed indiretti.
La nostra scelta fondamentale per ridurre la precarietà per i lavoratori e dare certezza alle imprese è un drastico riordino delle tipologie contrattuali con l'abolizione delle forme più permeabili agli abusi e più precarizzanti, come i contratti di collaborazione a progetto. Contemporaneamente vogliamo attivare il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che avrà caratteristiche di attrattività normativa ed economica in grado di invertire la tendenza in atto in questi anni e che ha visto aumentare i contratti precari e ridursi a meno del 20 per cento i contratti a tempo indeterminato.
In questo contesto per semplificare, superare elementi di incertezza e discrezionalità, per ridurre il ricorso ai procedimenti giudiziari, nella predisposizione del decreto delegato relativo a questo contratto a tutele crescenti e quindi per le nuove assunzioni, il Governo intende modificare il regime del reintegro così come previsto dall'articolo 18 modificato dalla legge 92/2012 eliminandolo per i licenziamenti economici e sostituendolo con un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità.
Contestualmente sarà prevista la possibilità del reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare particolarmente gravi, previa qualificazione specifica della fattispecie.
Per le situazioni diverse sarà previsto un indennizzo economico definito e certo.
Il nostro obiettivo è avere un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che costi meno, e che sia più attrattivo e contenga meno incertezze e quindi, incentivi d'imprenditore a investire di più, o assumere di più e non utilizzare altre tipologie contrattuali meno tutelanti.
Se c'è una discussione sulla modifica dell'articolo 18 e sul reintegro che è del tutto non ideologica è questa
Noi non ci limitiamo a lamentarci del fatto che ci sono pochi contratti a tempo indeterminato e troppi precari; noi agiamo per modificare questa situazione!
Semplificazione delle procedure.
Definizione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro.
Quando parliamo di burocrazia spesso parliamo di norme complesse, farraginose, contorte e l'Italia moderna ha bisogno di questo lavoro.
Con la stessa finalità la delega prevede una azione di analisi e valutazione delle forme contrattuali esistenti con lo scopo di semplificarle, modificarle o superarle.
Per questa via, è nostro obiettivo semplificare e ridurre le tipologie contrattuali, a partire dalle forme meno utili e più precarizzanti quali il contratto di collaborazione a progetto. Naturalmente questa azione che va estesa a tutte le forme contrattuali dovrà tenere conto delle diverse finalità di ogni forma contrattuale anche in relazione alle effettive opzioni alternative che la nuova disciplina renderà disponibili.
A valle delle nuove forme contrattuali, in coerenza con le stesse la delega propone una significativa riforma degli ammortizzatori sociali e in combinazione con gli stessi di una radicale ridefinizione degli strumenti per le politiche attive per il lavoro anche attraverso la costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione.
Questo passaggio è assolutamente essenziale per la piena realizzazione del disegno previsto dalla delega. Storicamente il nostro Paese ha agito a fronte delle crisi e dei problemi occupazionali attraverso strumenti di sostegno al reddito, passivi e senza condizionalità.
Noi vogliamo ribaltare questa situazione. Vogliamo estendere le tutele a quei lavoratori subordinati e parasubordinati che attualmente non ne usufruiscono o lo fanno in misura sostanzialmente insignificante.
Vogliamo produrre una logica di condizionalità per cui chi ha diritto ad un sussidio sia contemporaneamente vincolato ad obblighi e condizioni e vogliamo fare in modo che i servizi per l'impiego pubblici, privati o del privato sociale prendano in carico questi soggetti e li accompagnino con progetti individualizzati in un percorso teso a superare lo stato di problematicità in cui si trovino e possano partecipare ad attività utili alla collettività.
Apparirà banale, ma noi pensiamo che nessuno debba restare a casa ad aspettare, noi vorremmo che ogni cittadino italiano ogni mattina abbia una buona ragione per uscire di casa.
Naturalmente buone politiche per il lavoro e buoni servizi sono indispensabili anche per l'inserimento lavorativo dei nostri giovani che sono la prima preoccupazione e il primo obiettivo per il nostro Governo.
È necessario costruire l'opportunità di una reale alternanza squadra-lavoro e rendere più efficiente ed efficace il sistema della formazione affrontando il tema della sua governance della definizione delle competenze attribuite allo Stato e alle Regioni per una unificazione delle politiche ed una leale collaborazione per definire standard qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale.
L'osservazione che viene fatta a questo impianto è che servono molte risorse e molto tempo. Banalmente mi verrebbe da dire che per chi vuole cambiare il giorno è sempre quello giusto. Se non si parte è certo che non si arriva.
Per le risorse, è vero, ne servirebbero di più. Intanto il Governo assume l'impegno a finanziare per 1,5 miliardi i nuovi ammortizzatori; insieme a questo dovranno essere meglio utilizzate le risorse attualmente disponibili e si dovranno verificare le dinamiche innescate dalla legge n. 92 (cosiddetta Fornero).
Inoltre le risorse risparmiate nella riorganizzazione saranno mantenute per le finalità della riforma.
Il testo della delega si conclude con una importante scelta a favore della genitorialità. E con una precisa descrizione di principi e criteri volti a superare uno dei gap storici dell'occupazione del nostro Paese che vede un tasso di attività tra le donne particolarmente basso ed una rilevantissima casistica di abbandono del lavoro a seguito della maternità.
Questa situazione va superata e la delega pone le basi per farlo.
Il Governo italiano assegna all'approvazione della legge delega in materia di lavoro una importanza essenziale.
Siamo convinti e consapevoli che su questo terreno si misura la effettiva possibilità di questo Governo e di questa maggioranza di produrre quel cambiamento che i cittadini italiani si aspettano.
È un passaggio difficile, ma sappiamo che sulla quasi totalità dei contenuti di questa legge c'è pieno consenso e condivisione.
• Estensione degli ammortizzatori sociali e loro riforme;
• Politiche attive per il lavoro e l'occupabilità;
• Revisione e semplificazione delle norme;
• Revisione delle tipologie contrattuali;
• Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
• Tutela della genitorialità e politiche per l'occupazione femminile;
• Coordinamento delle attività ispettive o agenzia unica.
Certo c'è un punto su cui non c'è piena condivisione tra tutti, anche nella maggioranza, nel Partito Democratico: il tema del reintegro, l'articolo 18.
Non credo che queste diversità, apertamente affermate e discusse possano portare a mettere in discussione un passaggio così importante ed essenziale.
Il Governo nella stesura dei decreti saprà tenere nella giusta considerazione il lavoro fatto e le posizione espresse.
Ieri il Presidente del Consiglio insieme ad una parte del Governo ha incontrato i sindacati dei lavoratori e successivamente le rappresentanze imprenditoriali.
Credo di poter affermare che si è trattato di un confronto utile, che non ha modificato ovviamente le rispettive posizioni, ma che ha consentito un confronto chiaro ed ha messo le basi per una riflessione ulteriore intorno ad alcuni elementi che non sono presenti tra le materie ricomprese nella delega, come la rappresentanza e le sue regole nonché il tema della contrattazione aziendale o di secondo livello, citato dal senatore Berger anche con riferimento alle caratteristiche locali peculiari.
Così come con le associazioni imprenditoriali si sono affrontate le tematiche legate alla crescita e delle azioni utili ad un rilancio della stessa.
C'è bisogno di un grande ripensamento: vale per la politica, vale per il Governo, vale anche per imprenditori e sindacati.
Nel lavoro gigantesco di cambiamento del nostro Paese c'è lavoro per tutti!
Ognuno per la parte propria, ma non c'è nessuno che possa, onestamente, sostenere di essere a posto, di avere già dato!
Ho aperto il mio intervento a partire dalla drammatica consapevolezza della gravità e centralità del lavoro per il nostro Paese, per i nostri giovani, per noi tutti ed in primo luogo per il Governo.
Cambiare questa situazione è il nostro obiettivo.
La piena realizzazione della legge delega è uno degli strumenti fondamentali per raggiungerlo!
L'Italia ci chiede il coraggio di cambiare.
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Catalfo nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.800, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1428, nel testo proposto dalla Commissione
Sapete bene che con questa legge, renderete l'annosa questione del precariato da problema contingente a strutturale, e a farne le spese di tutto questo saranno i soggetti deboli del nostro mercato del lavoro su cui la scure della riforma si abbatte in maniera più pesante. Innanzitutto i disoccupati di lunga durata. L'OCSE nel rapporto sull'occupazione spiega come il grande problema dell'Italia sia la forte percentuale di precarietà (boccia il decreto Poletti che la porta al 70 per cento), il grande numero di disoccupati di lunga durata che spesso diventano inattivi (57 per cento del totale, con un picco del 61,5 per cento tra gli over 55) e il lavoro di bassa qualità. Spiega inoltre come non vi è correlazione tra flessibilità (ampiamente utilizzata dai cosiddetti riformisti italiani) e occupazione. Non basta poi abbassare il costo di reclutamento di un disoccupato di lunga durata per renderlo appetibile. Occorre invece investire in efficienti politiche di formazione, orientamento e reinserimento nelle imprese, il tutto associato a un sistema adeguato di welfare che tuteli il lavoratore e ne sostenga il reddito. La scure si abbatte anche sui giovani, il cui tasso di disoccupazione è passato negli ultimi dieci anni dal 17 per cento alla mostruosa cifra del 45 per cento (dati ISTAT 2014), e il cui tasso di precarietà è pari al 52,5 per cento.
E non dite che la soluzione a tutti i mali è il programma europeo e nazionale Youth guarantee perché gli italiani ne potrebbero sentire delle belle, compresa la totale non attuazione in talune Regioni, per citare un esempio: la Sicilia di Crocetta, del PD e di Faraone! E di Genovese!
Siamo tutti bravi a tagliare sui diritti!
A questo Governo e alle promesse di modernità e di rottamazione gli italiani forse chiedevano ben altro che la riproposizione del vecchio teatrino trito e ritrito sull'articolo 18.
Il problema, ribadito dalle imprese più volte, per ridare competitività e incentivare le nuove assunzioni, non é l'articolo 18, il problema reale è il costo del lavoro che in Italia è uno dei più alti al mondo; togliendo diritti ai lavoratori non si produrrà nessun posto di lavoro aggiuntivo, si produrrà solo precarietà e una contrazione dei consumi.
Come può un soggetto investire senza un futuro certo di fronte a lui? Con i consumi che caleranno si andrà solo ad aggravare la situazione attuale; meno consumi vuol dire meno spesa e di conseguenza meno gettito fiscale e meno ricavi alle imprese italiane con il conseguente impoverimento dei ceto medio e la definitiva morte della piccola e media impresa, fiore all'occhiello e traino dell'economia italiana negli anni '70 e '80. A loro l'articolo 18 non gioverà per niente, date le ridotte dimensioni delle unità produttive; alle imprese italiane servono sgravi sugli oneri tributari e contributivi, un fisco più efficiente ed una semplificazione della burocrazia.
E il progetto di demolizione dello Statuto dei lavoratori non finisce qui, immolati sull'altare delle volontà dei poteri forti rientrano pure gli articoli 4 e 13.
Non si è intervenuto invece sul vero problema del mercato del lavoro italiano, il mancato raccordo tra le politiche attive e passive; è proprio questo legame a garantire negli altri Stati dell'Unione a cui noi assurgiamo come modello, la concreta possibilità per il lavoratore fuoriuscito dal mercato del lavoro di ricollocarsi in tempi ragionevoli.
Senza accorgimenti adeguati di sostegno al reddito il sistema che uscirà fuori da questa delega sarà un sistema non di flex security, cioè di flessibilità abbinata a tutele ma un sistema basato su flessibilità in uscita ed assenza di tutele nei mercato del lavoro, rischio che aveva previsto anche Marco Biagi. Si configura una «flex precarity», un sistema tutto italiano, perché noi come sempre riusciamo a distinguerci in Europa ma in negativo!
Noi del M5S Abbiamo proposto e proponiamo misure concrete per la gestione del mercato del lavoro italiano. Noi proponiamo la sicurezza coniugata ad una flessibilità legata all'innovazione di processo e di prodotto, basata sugli investimenti tecnologici e di ricerca e sugli investimenti in termini di formazione del lavoratore che si tende a lasciare in azienda e che grazie al life long learning o formazione continua, potrà nel corso della sua carriera ricoprire diversi ruoli potenziando la capacità lavorativa e le competenze, e aumentando, la produttività. In questo tipo di flex security viene garantito al lavoratore non solo la riqualificazione costante soprattutto in azienda, ma anche il sostegno al reddito in caso di perdita di lavoro e un serio accompagnamento al reinserimento lavorativo e sostegno al reddito per i meno abbienti (il nostro reddito di cittadinanza). Ciò porta maggiore produttività dell'impresa in termini sia qualitativi che quantitativi, sicurezza del lavoratore in termini di reddito costante e proficuo impatto sull'economia sia interna che esterna.
Questo è il tipo di riforma a cui tende il Movimento Cinque Stelle!
Noi voteremo no alla riforma non solo perché siamo contro l'abolizione dell'articolo 18 ma soprattutto per lo stillicidio sistematico dei diritti dei lavoratori che il Governo con questa delega vuole portare avanti, per la mancanza di tutele per i disoccupati gli inoccupati e i precari, per l'assenza di investimenti che favoriscano nuove assunzioni, per la carenza di politiche che riportino nel nostro Paese il 16 per cento dei nostri giovani espatriati e per la mancanza di un disegno organico di riforma del mercato dei lavoro che dovrebbe necessariamente passare per un potenziamento e una rimodulazione dei servizi pubblici per l'impiego.
Con questi, chiamiamoli, «difetti» il Jobs act diviene totalmente inutile per raggiungere l'obiettivo principale prefissato, ovvero quello di garantire maggiore occupazione: una riforma miope asservita ai poteri forti e senza un orizzonte temporale dì lungo periodo.
Per questo il Movimento 5 Stelle dice no!
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Serra, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Panizza, per partecipare ad incontri internazionali; Palermo e Zeller, per attività della Commissione Paritetica.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, Ufficio di Presidenza
La Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro ha proceduto nella seduta odierna all'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.
Sono risultati eletti:
Vice Presidenti: deputato Gaetano PIEPOLI e senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio;
Segretari: senatore Federico FORNARO e deputato Florian Kronbichler.
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento
La Procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con lettera in data 3 ottobre 2014, pervenuta il successivo 7 ottobre, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Altero Matteoli - nella sua qualità di Ministro del'ambiente e della tutela del territorio pro tempore dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 e di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore dall'8 maggio 2008 al 15 novembre 2011 - più altri, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Venezia (Doc. IV-bis, n. 1).
In data odierna, la predetta richiesta di autorizzazione a procedere è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-bis, comma 1, del Regolamento.
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 30 settembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 novembre 2014.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Divina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02651 della senatrice Bisinella ed altri.
Interrogazioni
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
Aviation services SpA è una società a carattere nazionale di assistenza a terra per compagnie aeree;
la società ha usufruito di un primo provvedimento di cassa integrazione straordinaria dal periodo marzo 2011-marzo 2013 a causa di una riduzione dei voli operati su Catania da parte della compagnia aerea Meridiana, che in quel momento rappresentava circa l'80 per cento dei voli gestiti proprio su Catania;
l'operativo dei voli Meridiana è conseguentemente passato dai 10-11 voli al giorno a circa 4-5. Tale riduzione si è evidenziata nell'ottobre 2011; Aviation services ha però avviato la cassa integrazione a marzo dello stesso anno. Inoltre, nel mese di agosto 2012, a causa della cessazione delle attività da parte della compagnia aerea Wind Jet, Meridiana ha ripristinato l'intero piano operativo dei voli precedente aumentandolo fino a raggiungere 15-16 voli giornalieri;
contemporaneamente Aviation services utilizzava i finanziamenti della cassa integrazione, pur avendo avuto un incremento dei voli in gestione, fino alla scadenza del primo accordo ministeriale del marzo 2013;
nel corso del 2013 Meridiana decideva di cambiare società di handling (assistenza a terra) e firmava un contratto sull'intero territorio nazionale col gruppo GH, che a Catania opera tramite la controllata Katane handling e che a partire dal mese di luglio 2013 ha iniziato a gestire i voli Meridiana;
a causa della perdita del contratto con Meridiana, Aviation services avviava la procedura per licenziamenti collettivi ultimata con l'accordo in sede ministeriale, come da verbale di accordo del 28 ottobre 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i rappresentanti dell'Aviation services SpA ed i rappresentanti sindacali. L'accordo concedeva la cassa integrazione per il periodo novembre 2013-ottobre 2014 per 119 unità lavorative impiegate presso le sedi di Napoli "Capodichino" e di Catania "Fontanarossa". Inoltre, in applicazione della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in data 3 agosto 2013 20 lavoratori passavano da Aviation services a Katane handling;
in data 18 dicembre 2013 Ryanair, gestita da Aviation services, decideva di aprire una base a Catania con 10-11 voli al giorno. Nel mese di maggio 2014 anche la compagnia aerea Vueling, pure gestita da Aviation services, decideva di dare avvio ad una base a Catania operando con circa 7-8 voli al giorno. Nonostante il grande incremento di ore lavorate, ancora oggi Aviation services usufruisce dei fondi pubblici derivanti dalla cassa integrazione;
in entrambi i periodi di cassa integrazione straordinaria, Aviation services ha utilizzato personale con contratto a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, posti in cassa integrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo consideri l'atteggiamento della società Aviation services rispettoso della normativa vigente relativamente all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria;
quali azioni di competenza intenda intraprendere in merito;
quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di scongiurare il licenziamento dei 119 lavoratori della società Aviation services.
(3-01273)
PEZZOPANE, MASTRANGELI, MORGONI, VALENTINI - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 dell'11 settembre 2012 (IV serie speciale, Concorsi) veniva pubblicato il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 300 unità di personale, da assegnare a enti e strutture per scopi inerenti alla ricostruzione del territorio abruzzese colpito dal sisma del 6 aprile 2009;
il concorso è stato gestito dalla commissione interministeriale RIPAM (Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni) composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con il compito di adottare i provvedimenti necessari al fine di bandire un concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento;
rilevato che il numero delle domande per l'ammissione alle procedure di selezione del concorso RIPAM Abruzzo è stato particolarmente elevato (36.000); al termine del concorso sono stati dichiarati idonei 1.034 partecipanti, di cui 300 sono risultati vincitori;
considerato che:
l'articolo 2 del bando definisce gli idonei presenti nelle graduatorie come una risorsa disponibile per l'intero territorio nazionale; nel medesimo bando si prevede inoltre la possibilità per tutte le amministrazioni di attingere dalle graduatorie degli idonei non vincitori;
l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2013, dispone che: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza";
nonostante tali disposizioni e la presenza di idonei nelle graduatorie del concorso RIPAM Abruzzo, si apprende che diversi Comuni hanno avviato nuove procedure di selezione per il reclutamento di personale con profili analoghi ovvero equivalenti a quelli dei 1034 dichiarati idonei al concorso RIPAM;
in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 22 novembre 2013, ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale ingegnere-architetto;
tale iniziativa veniva così giustificata nella premessa del bando in tal modo: «Ritenuto che per le esigenze sopraindicate non è possibile attingere a graduatorie in corso di validità, essendo tuttora valida la sola graduatoria del concorso speciale "RIPAM Abruzzo", bandito con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2012, che prevede, per il profilo professionale predetto, requisiti di ammissione e titoli di studio diversi da quelli richiesti dal presente bando nonché prove selettive su materie non attinenti alla professionalità, qui richiesta per lo svolgimento delle mansioni da svolgere». In realtà, i requisiti diversi, come si legge, attengono al fatto che il bando ha inquadrato nella categoria funzionario ingegnere-architetto anche persone in possesso di laurea triennale non abilitati né iscritti all'albo. Anche se il nuovo bando richiede la laurea quinquennale ed iscrizione all'ordine professionale, si poteva, ragionevolmente, operare la selezione degli idonei RIPAM in possesso di tali requisiti. I vincitori di RIPAM Abruzzo sono stati assunti nonostante il bando di concorso non richiedesse pedissequamente i requisiti riportati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del Ministero delle infrastrutture;
il 12 marzo 2014, inoltre, la Regione Puglia, di concerto con il Formez, ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 200 unità per la selezione di 200 funzionari da inserire a tempo indeterminato come nuovo personale negli uffici della Regione;
non è chiaro il motivo per il quale il Ministero delle infrastrutture sia andato oltre la lettera dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, bandendo un nuovo concorso anche in presenza di proprie graduatorie valide, giustificando tale decisione con l'esigenza di reperire professionalità diverse da quelle già dichiarate idonee dal concorso RIPAM Abruzzo; si tratta, infatti, dello stesso profilo giuridico, ovvero quello di funzionario ingegnere-architetto, area funzionale terza F1, profilo disciplinato dallo stesso contratto nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga necessario assumere iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di incentivare gli accordi tra le amministrazioni circa la possibilità di utilizzare, prima di indire nuovi concorsi, le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per i profili analoghi o equivalenti ex articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003, e del citato articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013.
(3-01274)
COLLINA, GINETTI, FATTORINI, PADUA, BERTUZZI, PUGLISI, SOLLO, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, PAGLIARI - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
è crescente il fenomeno di minori, prevalentemente di origine albanese, che si trovano nel territorio di Faenza (Ravenna), apparentemente senza avere il riferimento di un parente maggiorenne che li assista e li rappresenti;
come risulta anche da indagini condotte dal commissariato di Polizia di Faenza, si è spesso in presenza di comportamenti opportunistici, che possono configurare una truffa ai danni del Comune nella richiesta di servizi assistenziali, in cui sono coinvolti i minori e le stesse famiglie di origine, i quali sono soliti recarsi presso i commissariati di zona privi di qualsiasi documento attestante la loro identità in cerca di accoglienza. Nei confronti di questi minori viene così attivata la procedura prevista dalle normative vigenti che prevede la loro presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune i quali, a loro volta, li affidano ad una struttura socio-assistenziale convenzionata presente sul territorio;
tale comportamento è stato recentemente confermato dal provvedimento del Tribunale di Ravenna del 16 ottobre 2012 che ha disposto la fissazione dell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di 2 cittadini albanesi indagati per reato di truffa aggravata ai danni dello Stato;
il fenomeno è stato riscontrato anche nei territori dei comuni di Lugo e di Ravenna con i quali il comune di Faenza sta cercando di elaborare una strategia unitaria che tenga conto della tutela dei minori, ma che possa contrastare abusi e comportamenti illegali, considerato anche il forte impegno economico dei Comuni per l'accoglienza in struttura di tali minori per i quali lo stesso Tribunale per i minorenni ha escluso una situazione di abbandono;
considerato che:
tale fenomeno, sotto il profilo formale, appare riconducibile a quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che disciplina le funzioni del comitato per i minori stranieri non accompagnati (CMS), tenuto conto che l'art. 19 dispone il divieto di espulsione degli stranieri minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
la soppressione del CMS insieme agli altri organismi collegiali di concertazione prevista dall'art. 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, non ha determinato un'interruzione dei meccanismi di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati in quanto le funzioni del comitato sono state trasferite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale era incardinato;
gli obblighi dei Comuni e degli altri enti istituzionali che a vario titolo si occupano di minori stranieri non accompagnati rimangono pertanto gli stessi in ottemperanza alla segnalazione della presenza del minore sul territorio italiano, all'invio della scheda censimentaria, alla richiesta delle indagini familiari nel Paese di origine, alla richiesta di rimpatrio assistito volontario e alla richiesta di parere alla permanenza in Italia da effettuare poco prima del raggiungimento della maggiore età ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, art. 32, comma 1-bis, come modificato dal decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2011;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 definisce «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato» il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;
in presenza di minori che si trovino in tali condizioni, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli Enti sanitari e assistenziali che vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato sono tenuti a darne comunicazione al comitato per i minori stranieri non accompagnati (ora Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);
oltre a tale adempimento, occorre segnalare la presenza del minore non accompagnato al giudice tutelare per la nomina del tutore (generalmente il dirigente dei servizi sociali, in assenza di parenti che si dichiarino disponibili a farsi carico degli obblighi di assistenza e mantenimento), al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le iniziative di competenza, nonché al Tribunale per i minorenni;
considerato poi che:
si assiste nel territorio del comune di Faenza, analogamente a quello di altre zone sociali limitrofe, ad un fenomeno che sfugge a criteri di ragionevolezza statistica, considerati i trend riscontrati nel 2011 e negli anni precedenti e che pare non aver eguali in altre parti dello stesso territorio regionale;
a ciò si aggiunge la considerazione che i minori provengono per la quasi totalità dal territorio albanese, che, ad oggi, non è interessato da eventi bellici o da altre estreme contingenze sociali che possano giustificare fenomeni migratori di minori di tale intensità;
recentemente una nota dell'Associazione nazionale Comuni italiani ha portato all'attenzione delle competenti amministrazioni statali la presenza di minori non accompagnati a seguito dell'emergenza profughi provenienti dal nord Africa quale importante criticità di cui devono farsi carico gli enti locali italiani. Almeno per i territori della provincia di Ravenna, in ogni caso, la presenza di minori stranieri non accompagnati, ad oggi, non appare legata a fenomeni migratori connessi ad emergenze umanitarie, anzi non trova alcun riscontro un'ipotesi secondo cui tale presenza sarebbe giustificata dalle vicende belliche e dalle forti tensioni sociali che interessano vari Paesi, soprattutto nel nord Africa;
difficilmente per tali minori si viene ad aprire il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità in quanto ben pochi minori, definiti "minori stranieri non accompagnati", si trovano in condizione definibile come di abbandono, essendo invece, nella maggioranza dei casi, adolescenti espatriati con il consenso o l'aiuto dei genitori per cercare lavoro. Tale prospettazione trova conferma nella costante giurisprudenza del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna che, proprio con specifico riferimento ai minori di cui il Comune di Faenza si sta facendo carico degli oneri di assistenza, ha costantemente rigettato i ricorsi presentati dalla competente Procura minorile volti a dichiarare l'accertamento dello stato di abbandono;
appare evidente il rischio che una normativa di civiltà, volta a proteggere i minori che si trovino privi di assistenza e rappresentanza nel territorio italiano, sia prestata ad utilizzo improprio che pare configurare gli estremi del reato di truffa ai danni dei Comuni, quale quello di Faenza, che è chiamato a farsi carico degli oneri di assistenza in struttura, con una previsione di costi per l'anno in corso di 545.000 euro mentre il costo sostenuto dallo stesso Comune di Faenza ha abbondantemente superato 600.000 euro per l'anno 2013, con un incremento significativo rispetto al 2012, anno in cui il costo complessivo era per tale esigenza già molto elevato, in quanto già superiore a 400.000 euro;
come precisato nel V rapporto relativo ai minori non accompagnati in Italia recentemente presentato dall'Associazione nazionale Comuni italiani, risulta più che mai necessario un ripensamento delle politiche di accoglienza nel quadro di strategie complessive, che, nel rispetto delle diverse responsabilità istituzionali, scongiuri il rischio di scaricare sugli enti locali la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri soli,
si chiede di sapere quali provvedimenti emergenziali il Governo intenda adottare a sostegno dell'importante sforzo economico che gli enti locali stanno compiendo, superiore ai 2 milioni di euro nel solo territorio della provincia di Ravenna, e se intenda definire al più presto strategie per attuare programmi di rimpatrio assistito che consentano la tutela del minore e il ripristino della legalità.
(3-01275)
MALAN - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -
(3-01276)
(Già 4-01292)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
VACCIANO, SIMEONI, FATTORI, TAVERNA, MORONESE, NUGNES - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che nel tratto di mare di pertinenza del Comune di Terracina (Latina), nelle date comprese tra il 16 e il 19 ottobre 2014 e per il secondo anno consecutivo, si svolgerà la Tappa mondiale dei bolidi offshore "Uim class -1 Powerboat Championship", edizione 2014. Tale competizione insisterà su uno specchio d'acqua riconosciuto come SIC (sito interesse comunitario), poiché nei fondali sottostanti sono presenti "praterie di Posidonia", pianta acquatica che dà origine ad una tipologia di habitat (codice 1120) meritevole di protezione e salvaguardia, come specificato nell'allegato I della direttiva 92/43/CE, nota anche come "direttiva Habitat";
considerato che:
nella decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 novembre 2013, relativa alla direttiva 92/43/CE, questo sito al largo delle coste pontine viene annoverato nella lista dei SIC con codice univoco IT6000013. Inoltre, per questo fondale in particolare, la Regione Lazio nel 2007 ha stanziato 900.000 euro tramite il progetto regionale "Marenostrum", pianificato secondo gli obiettivi di rete Natura 2000, principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, col fine di favorire la protezione ed il ripopolamento delle specie ittiche e vegetali;
la valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della "direttiva Habitat" e ha come obiettivo la salvaguardia dell'integrità dei SIC attraverso il vaglio delle interferenze di eventuali piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale;
per la gara di bolidi acquatici la competenza spetta alla Regione Lazio e risulta agli interroganti che non sia stata aperta alcuna istruttoria relativa ad una valutazione di incidenza. Inoltre, da parte degli organizzatori della gara non è stato intrapreso alcuno studio "volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi" come ricorda l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento attuativo della direttiva Habitat;
in aggiunta e per completezza d'indagine su più livelli amministrativi, sono stati inoltrati sia un esposto denuncia alla Capitaneria di porto di Gaeta (Latina) che un'interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Lazio, il quale ha, peraltro, concesso il patrocinio al concorso acquatico pur in assenza della valutazione di incidenza;
considerato inoltre che:
le praterie di Posidonia ricadono tra gli habitat di importanza prioritaria, come meglio precisato al comma 4 dell'art. 6 della direttiva Habitat: "Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico", e ribadisce l'estrema opportunità della valutazione di incidenza, dettata dal carattere prioritario della tipologia di habitat;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, all'art. 15 recita: "Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento". Dunque, a parere degli interroganti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'organo competente in materia di vigilanza, sorveglianza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente e la Capitaneria di porto, in particolare il Reparto ambientale marino (RAM), posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente, costituisce il braccio operativo che svolge compiti tecnici operativi nel contesto delle aree marine protette;
considerato altresì che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010, C-491/08, condanna l'Italia per non aver rispettato un SIC in Sardegna spianando, così, la strada alla procedura di infrazione, già aperta in precedenza dalla Commissione sotto la spinta di associazioni ambientaliste. In occasione di questa sentenza, la Corte ha anche chiarito che gli Stati hanno l'obbligo di applicare le misure di salvaguardia di cui agli artt. 4 e 6 della direttiva, compresa la valutazione di incidenza, fin dal momento in cui il sito è proposto come SIC. Il fatto che, a distanza di 18 anni, la Corte ancora si pronunci nei confronti del nostro Paese, a parere degli interroganti, dimostra che i principi e la metodologia di tutela dettati dalla direttiva non sono stati completamente assorbiti nella prassi nazionale e regionale. Inoltre, è opinione degli interroganti che un modello di sviluppo responsabile e sostenibile non possa prescindere da investimenti economici produttivi, i quali, però, devono essere regolati da parametri di rigore scientifico, evitando di decidere in base alla convenienza economica o ad altro tipo di pressioni. Uscire fuori dal seminato normativo garantisce, se non altro, l'apertura di una certa ed ennesima procedura di infrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare se siano state rispettate le procedure richieste, anche in considerazione del fatto che il tratto di mare prescelto per lo svolgimento della gara offshore rientra nel SIC;
se non intenda attivarsi presso l'amministrazione competente affinché venga appurato il rispetto dell'iter autorizzativo dettato dalla direttiva Habitat, in primis la valutazione di incidenza, e dalle relative leggi nazionali e regionali e, in caso di eventuali violazioni accertate, se ritenga di avvalersi dei poteri sostitutivi al fine di impedire lo svolgimento della manifestazione che, a parere degli interroganti, potrebbe comportare l'ennesima apertura di procedura di infrazione.
(4-02802)
CASALETTO - Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che l'epidemia del virus Ebola, iniziata già dal mese di aprile 2014, al momento appare grave, la sua diffusione preoccupa le autorità sanitarie mondiali ed anche in Italia si teme che prima o poi possa arrivare;
considerato che:
Ebola è una malattia molto infettiva molto virulenta che provoca una serie di sintomi, dalle febbri emorragiche al dolore ai muscoli e agli arti e numerosi problemi al sistema nervoso centrale;
il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni e quando colpisce si diffonde con estrema rapidità (ora è arrivata anche in Spagna). La morte è fulminante e sopraggiunge nello stesso periodo; poiché l'infezione è estremamente veloce, se un virus di questo tipo "raggiunge" una città potrebbe colpire la popolazione molto rapidamente, prima che le autorità siano in grado di fermarlo;
rilevato che:
nei villaggi o nelle zone più remote il contatto frequente tra gli ammalati e i parenti aiuta la trasmissione del virus;
è probabile che la trasmissione possa avvenire anche attraverso rapporti sessuali;
cittadini infetti provenienti dai Paesi africani potrebbero arrivare in Europa;
cittadini europei che operano nelle nazioni interessate potrebbero infettarsi;
il trasporto delle persone in tutto il mondo potrebbe creare problemi;
ritenuto che:
in caso di gravi epidemie come questa è importantissimo un intervento pronto e coordinato dei diversi Stati indipendentemente dal luogo in cui le stesse si verificano;
reti di servizi interconnesse, a livello sovranazionale, se ben funzionanti, possono limitare i danni e salvare vite umane;
a parere dell'interrogante è opportuno indire un vertice europeo, promuovendo strategie di cooperazione, agevolando le procedure, potenziando meccanismi e strutture;
devono essere rafforzati i controlli a bordo delle navi, negli aeroporti e nei confronti degli immigrati che sbarcano in Italia,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno promuovere strategie di cooperazione europea, agevolando le procedure, potenziando meccanismi e strutture;
se intendano sensibilizzare le istituzioni europee perché si sviluppi interesse e partecipazione comune fra gli Stati membri, promuovendo politiche atte a sostenere anche i costi qualora si dovessero verificare casi di questa grave epidemia;
se abbiano previsto, per quanto di competenza, sistemi di monitoraggio, di sicurezza e misure di controllo per le navi merci che provengono dai Paesi infetti e negli aeroporti;
se il Governo abbia previsto lo stanziamento di fondi per iniziative di contrasto all'epidemia.
(4-02803)
BIGNAMI, MUSSINI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
il Ministero degli affari esteri con decreto n. 5015/169/BIS del 4 aprile 2014 ha bandito un concorso per titoli ed esami a 35 posti di segretario di legazione in prova;
il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, all'articolo 4, comma 3, lettera b), stabilisce che: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 21 novembre 2013, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", richiama all'osservanza di quanto sopra esposto tutte le pubbliche amministrazioni; al punto 3.1 precisa infatti che: «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione»;
con la sentenza n. 10375 del 3 dicembre 2013, il Tar del Lazio ha stabilito che tale disposizione può essere applicata a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo;
ciò premesso, anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prima di indire nuovi concorsi, avrebbe preliminarmente a parere degli interroganti dovuto scorrere le vigenti graduatorie e inquadrare gli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale n. 5015/169/BIS l'8 aprile 2014, prima di avviare una nuova procedura selettiva, come invece è accaduto ad aprile 2014;
a parere degli interroganti non può essere considerato un impedimento allo scorrimento delle graduatorie il decreto-legge del 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizzava il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei 5 anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;
constatato che a quanto risulta agli interroganti:
negli anni tra il 2008 ed il 2010 il Ministero ha proceduto allo scorrimento parziale delle graduatorie del concorso diplomatico, procedura che invece non ha seguito per gli idonei del concorso del 2013, seppur in presenza di una disposizione di legge che vincolasse in tal senso;
considerando la normativa di settore della carriera diplomatica, l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, stabilisce che: «Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni», pertanto l'ordinamento del concorso diplomatico non può essere considerato lex specialis rispetto alle disposizioni generali dello Stato, in quanto lo stesso regolamento rinvia ad esse;
il concorso per la carriera diplomatica negli ultimi anni è stato oggetto di numerose vertenze giudiziarie, non soltanto per la questione dello scorrimento delle graduatorie, ma anche a causa di altre irregolarità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano opportuno stabilizzare gli idonei del concorso diplomatico del 2013, nel rispetto della normativa vigente.
(4-02804)
LUCHERINI, FEDELI, FISSORE, PARENTE, PEZZOPANE, SOLLO, SCALIA, VALENTINI, AMATI, SPILABOTTE, ORRU', PAGLIARI, MORGONI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
esercitando la delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n 96 (legge di delegazione europea 2013), con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, è stata data attuazione alla direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
il decreto legislativo recante modifiche relative alle sezioni I, II, III, e IV, parte III, titolo III, capo I (articoli da 47 a 65), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), ha aggiornato la disciplina riguardante la tutela del consumatore introducendo significative novità normative, tra cui si segnalano: l'introduzione di nuovi e più dettagliati obblighi di informazione precontrattuale a carico del professionista; l'ampliamento del termine, sino a 14 giorni, per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore; l'eliminazione, negli acquisti on line, delle caselle preselezionate sui siti web; una maggiore trasparenza dei prezzi; maggiori diritti di rimborso; l'eliminazione di sovrattasse per l'uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica; un'informazione più chiara circa il soggetto su cui gravano le spese di restituzione delle merci; l'affermazione del principio di unitarietà nella tutela dei consumatori, con la competenza unica dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, alla quale i consumatori possono rivolgersi per far valere le proprie ragioni;
a margine del convegno "Le nuove frontiere della tutela del consumatore dopo il recepimento della direttiva consumer rights" promosso dal Senato della Repubblica il 28 marzo 2014, anche il vertice dell'Istituzione nel suo intervento ha salutato favorevolmente l'aggiornamento della normativa a livello sia europeo che dei singoli Stati membri. Una maggiore tutela dei diritti del consumatore ha il beneficio, da un lato, di porre al centro del mercato unico il consumatore, quindi la persona umana, garantendo ad essa l'effettivo esercizio dei diritti individuali e collettivi, dall'altro, di favorire la ripresa economica fortemente connessa con la fiducia dei consumatori;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ospitato, nei giorni 7 e 8 luglio 2014, un evento dedicato alla direttiva "consumer rights" al quale hanno partecipato i maggiori esperti del settore, nonché esponenti dell'Esecutivo. Nell'ambito del nuovo contesto normativo, è emersa la necessità di una più intensa e proficua cooperazione tra le autorità antitrust dei Paesi membri al fine di rendere più efficaci le tutele previste dalla direttiva europea. Invero, se da un canto appaiono innegabili i vantaggi, per i consumatori e per le imprese, derivanti da una maggiore fiducia nel commercio elettronico, dall'altro non si possono negare i rischi da esso derivanti e relativi alla diffusione di pratiche commerciali scorrette e sleali a danno dei consumatori e della concorrenza;
considerato che:
sussiste una correlazione positiva tra crescita economica e tutela diritti dei consumatori. Questa correlazione è particolarmente evidente in un settore, come l'e-commerce, che può rivestire un ruolo cruciale per la ripresa economica;
autorevoli osservatori, quali l'Ocse e la Commissione europea, hanno rilevato come il commercio elettronico, che si inserisce nel più ampio quadro dell'economia digitale, rappresenti uno straordinario volano per la crescita del Pil e dell'occupazione. L'economia digitale nei Paesi del G8 ha contribuito per oltre un quinto alla crescita del prodotto interno lordo negli ultimi 5 anni;
secondo stime della Commissione europea, se l'e-commerce dovesse crescere fino a rappresentare il 15 per cento dell'intero commercio al dettaglio, i guadagni in termini di risparmi per i consumatori arriverebbero a circa 200 miliardi di euro, ossia pari all'1,7 per cento del Pil dell'Unione. Inoltre, sempre secondo studi della Commissione europea l'economia di internet crea 2,6 posti di lavoro per ogni posto che, a causa del suo sviluppo, viene a mancare;
in Italia, in ragione di una maggiore diffidenza da parte dei consumatori, la penetrazione del commercio elettronico è tra le più basse a livello europeo. Il freno allo sviluppo dell'economia digitale in Italia è dovuto principalmente alla poca consapevolezza dei diritti dei consumatori, dalla quale deriva il timore, da parte di questi ultimi, di essere esposti, senza tutele, a raggiri e pratiche scorrette,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accompagnare la campagna informativa televisiva e radiofonica già avviata con una campagna di sensibilizzazione effettuata sulweb e negli ambienti pubblici, come le scuole e le università, ma anche mediante il ricorso, a livello nazionale, alla cartellonistica informativa, al fine di rendere più informati e consapevoli i consumatori dei diritti ad essi riconosciuti e garantiti dalla nuova normativa in materia.
(4-02805)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-01274, della senatrice Pezzopane ed altri, sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione;
3-01275, del senatore Collina ed altri, sulla gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla provincia di Ravenna;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01273, della senatrice Catalfo ed altri, sulla tutela dei lavoratori della Aviation services SpA a Catania.