Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 326 del 08/10/2014

CERVELLINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 22 della legge n. 110 del 1975, così come modificato dal decreto legislativo n. 204 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce la direttiva europea 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, fornisce la seguente definizione di armi per uso scenico: "Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico";

non essendo definiti, nel testo, gli interventi tecnici necessari per rendere l'arma idonea all'uso scenico, l'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 50. 302/10.C.N.C.77 del 19 agosto 1977, nella quale, oltre alla definizione degli adempimenti amministrativi per la legittima detenzione, vengono descritti gli interventi tecnici di modifica della canna delle armi tramite alesatura della stessa e di inserimento di dispositivi idonei a impedire la fuoriuscita di frammenti solidi durante l'uso dell'arma con munizionamento a salve. La stessa circolare prescrive inoltre che tali operazioni devono essere effettuate da soggetti idonei, titolari di licenza ex art. 28 o 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni e integrazioni, a seconda della tipologia di arma da modificare, e abilitati alla riparazione dell'arma, i quali devono preventivamente valutare che gli interventi tecnici da eseguire non comportino l'introduzione di criticità strutturali e resistenziali alla canna e rilasciare, al termine degli interventi, apposita dichiarazione di idoneità dell'arma all'uso scenico;

per l'arma resa idonea all'uso scenico è comunque obbligatorio l'invio presso il banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) per la verifica delle operazioni effettuate, l'apposizione su ogni parte essenziale dell'arma di specifico punzone, di matricola sulle armi che ne risultassero sprovviste e infine la catalogazione delle stesse armi in schede, corredate da fotografie, redatte a cura dello stesso banco e comunicate al Ministero;

considerato che:

risulta all'interrogante che gli operatori di questo settore, che in Italia sono solamente 4, si sono trovati nell'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dalla circolare a causa del rifiuto opposto dagli armieri abilitati alle modifiche, motivato dall'onerosità e dalla difficoltà tecnica di eseguire gli interventi richiesti a meno di provocare danni irreparabili alle armi stesse e, tramite l'AIAT-SFX (associazione del settore) si sono rivolti al Ministro in indirizzo per chiedere se vi sia la possibilità di adottare interventi tecnici diversi da quelli espressamente indicati nella circolare, senza però ottenere alcuna risposta;

il 5 novembre 2014 scade il termine ultimo previsto per l'adempimento degli obblighi e la prosecuzione dell'attività degli attuali detentori delle armi sceniche a salve appare quindi seriamente compromessa;

il settore delle produzioni cinematografiche in Italia, ma soprattutto a Roma, soffre già grandi problemi di concorrenza e competitività con le produzioni straniere e da tempo l'Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive) cerca di sensibilizzare anche le amministrazioni locali sulle criticità del settore che comportano aumenti dei costi e dei tempi "burocratici" che si traducono in una perdita stimata dell'80 per cento del lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con una proroga dei termini, al fine di consentire la convocazione, presso l'ufficio competente del Ministero, di un tavolo con gli operatori del settore, periti e armieri autorizzati, per individuare quali interventi tecnici possano essere effettuati realmente e in tempi brevi sulle armi sceniche a salve, consentendo agli attuali detentori di tali armi la prosecuzione della loro attività.

(4-02797)