Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 326 del 08/10/2014
Azioni disponibili
MANCONI - Ai Ministri della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il sistema penitenziario è da tempo interessato da un grave stato di emergenza, non ancora risolto, nonostante la positiva valutazione data dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'evoluzione della normativa e delle condizioni di detenzione nelle nostre carceri;
nonostante la gravità della situazione, il personale penitenziario non è stato escluso esplicitamente dalla spending review delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, rientrando evidentemente l'amministrazione penitenziaria nel suo complesso nell'esclusione già prevista dal comma 7 del citato art. 2 per "le strutture e il personale del comparto sicurezza";
il Sindacato direttori penitenziari ha più volte espresso la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze che discenderebbero per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'amministrazione penitenziaria della "riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" prevista dal citato comma 1;
le preoccupazioni del sindacato e dei dirigenti penitenziari erano state autorevolmente avallate anche dalla 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, che aveva espresso parere favorevole all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche;
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, inoltre, sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e che, quindi, costituendo un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato, essa deve ritenersi implicitamente inserita tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui citato comma 7, aveva segnalato agli organi competenti che l'applicazione dei tagli di organico derivanti da una diversa interpretazione del decreto-legge n. 95, se applicati alla generalità del personale penitenziario, avrebbero prodotti gravi conseguenze sull'organizzazione dell'amministrazione e sulla tenuta del sistema penitenziario;
al riguardo è intervenuto anche l'ordine del giorno 9/5389/53, approvato, nella XVI Legislatura, dalla Camera dei deputati il 7 agosto 2012, che impegnava il Governo "a interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare anche la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre n. 148)";
per l'attuazione di tale impegno, in risposta a specifiche interrogazioni parlamentari il Ministero della giustizia si espresse nel senso "che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica", rendendo noto che il 4 ottobre 2012 il Ministro aveva chiesto al Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico, come si vede nell'intervento del 29 novembre 2012 del sottosegretario di Stato per la giustizia relativo all'interrogazione a risposta immediata in II Commissione permanente (Giustizia) 5-08488 del 21 novembre 2012;
il Gabinetto del Ministro della giustizia Andrea Orlando, con nota prot. n. 0031709.PU (Pos.60367) del 23 settembre 2014, ha inviato alle organizzazioni sindacali il documento contenente la sintesi delle proposte redatte dai gruppi di lavoro da lui istituiti per l'approfondimento dei principali temi rilevanti ai fini della predisposizione del regolamento di riorganizzazione del Ministero;
il documento dei gruppi di lavoro non fa alcun riferimento al personale dirigenziale non generale, da cui le organizzazioni sindacali deducono che questo personale sarà ridotto nella misura già indicata nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del luglio 2014 sulla riorganizzazione del Ministero;
secondo la tabella 2.B di cui alla relazione tecnica del precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono previsti ben 2 tagli di dirigenti penitenziari non generali (n. 41, ex decreto-legge n. 138 del 2011, e n. 12, ex decreto-legge n. 95 del 2012) per un totale di ben 53 posti di funzione, che vanno ad aggiungersi alle riduzioni precedenti di ben 127 posti. Complessivamente, tali riduzioni porterebbero la dotazione organica dei dirigenti penitenziari non generali da una situazione iniziale, prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006, di 543 dirigenti, a 363 dirigenti, con la cancellazione di complessivi 180 posti dirigenziali; tali dati, peraltro, contrastano con l'annotazione apposta alla tabella B di cui alla relazione illustrativa del citato schema di decreto, secondo la quale "La riduzione di 1 unità, pari al 10 per cento del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (9 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012";
la riduzione ulteriore dei dirigenti penitenziari finirebbe con il privare ulteriormente molte carceri del direttore in sede, situazione questa gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle di trattamento in quanto responsabile dell'ordine e della sicurezza penitenziaria ma anche del trattamento rieducativo dei detenuti;
infine, notizie di stampa riferiscono delle proposte di un gruppo di lavoro attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal dottor Nicola Gratteri, che avrebbe prospettato la soppressione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la trasformazione del Corpo di Polizia penitenziaria in una "polizia della giustizia" presente oltre che in carcere anche sul territorio, il reclutamento dei dirigenti direttamente tra gli attuali commissari della polizia e il collocamento degli attuali direttori in un ruolo ad esaurimento;
viceversa, la raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei delegati dei Ministri) nella parte V "Direzione e Personale - Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al punto 71, stabilisce che "Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, pertanto, di rivedere lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di applicare al personale penitenziario l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e di smentire le notizie che accreditano ipotesi di riforme per la collocazione in un ruolo ad esaurimento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 e per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle carceri a personale di polizia.
(2-00211)