Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 326 del 08/10/2014

Interpellanze

FILIPPI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

a partire dall'agosto del 2006, il dottor Pietro Ciucci è a capo dell'ANAS SpA, società a totale partecipazione pubblica e prima stazione appaltante del Paese nei lavori pubblici infrastrutturali;

fino al 1° settembre 2013, il dottor Ciucci ha ricoperto in tale società la triplice carica di presidente, amministratore delegato e direttore generale;

il 9 agosto 2013, l'assemblea degli azionisti ha rieletto il dottor Pietro Ciucci presidente ed amministratore delegato dell'ANAS SpA per un ulteriore triennio e successivamente alla sua rielezione egli è andato volontariamente in pensione, a decorrere dal 1° settembre 2013, percependo una liquidazione di 1.805.000 euro. Tale scelta è stata presa in ragione del divieto di cumulo delle cariche previsto per le società pubbliche, che impedisce di svolgere alla medesima persona il ruolo di amministratore delegato e di direttore generale;

successivamente, in data 31 agosto 2014, sono stati corrisposti dall'ANAS SpA al dottor Ciucci, in qualità di ex direttore generale in pensione, ulteriori 779.000 euro come indennità di mancato preavviso, richiamando a tal fine l'articolo 23, comma 8, del contratto ANAS;

dal 1° settembre 2013, non è stato nominato nessun nuovo direttore generale di ANAS e le relative deleghe sono in capo al dottor Pietro Ciucci, come amministratore delegato e nulla è variato nell'organizzazione aziendale, che fin dal 2006 prevede anche le figure di 3 condirettori generali: tecnico, legale ed amministrativo-finanziario;

tale organizzazione, varata a seguito della prima nomina in ANAS del dottor Pietro Ciucci, ha portato, inoltre, ad una proliferazione di nomine di direttori centrali per proposta dei condirettori generali. Il risultato è una struttura organizzativa mastodontica ed ingessata dalle strutture afferenti alle 3 condirezioni, a loro volta controllate dal dottor Ciucci;

nei fatti, l'organizzazione aziendale che si è creata all'interno di ANAS SpA ha permesso al dottor Ciucci di aumentare nel tempo il proprio trattamento economico e di percepire laute indennità e liquidazioni;

considerato che:

ANAS SpA, nel rispetto della direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, ha introdotto nel proprio statuto i nuovi criteri e i requisiti di onorabilità degli amministratori pubblici. Nel testo si legge che: "gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione", che sarà poi chiamato a deliberare sulla permanenza in carica dell'amministratore incriminato;

nel 2013 la Corte dei conti ha citato a comparire innanzi alla sezione giurisdizionale per il Lazio il dottor Pietro Ciucci ed i 3 condirettori generali, ingegner Alfredo Bajo, avvocato Leopoldo Conforti ed il dottor Stefano Granati, insieme ad altri dirigenti, per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore di ANAS SpA, e per essa delle pubbliche finanze, della somma complessiva di 38.500.687,62 euro in ragione della sottoscrizione di un "accordo bonario" con la società Comeri (Astaldi), contraente generale di un macrolotto di lavori sulla strada statale 106 Jonica in Calabria;

la Procura regionale, nella memoria redatta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 dal magistrato De Dominicis, ha ritenuto che dai comportamenti di ANAS "sia derivato un danno alle finanze pubbliche, sotto forma di riconoscimento al contraente generale Comeri di somme non dovute";

il dottor Ciucci ed i suoi 3 condirettori hanno presentato ricorso alla Corte di cassazione sostenendo che la Corte dei conti non aveva alcun potere di controllo e giurisdizione sull'ANAS;

la Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 16240/14 del 1° luglio 2014 depositata il 16 luglio 2014, ha stabilito la piena "giurisdizione" della Corte dei conti sull'ANAS e "che compete alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione promossa nei confronti" dei suddetti soggetti;

rilevato che:

preoccupanti notizie in merito all'operato dei vertici di ANAS SpA provengono anche dall'estero, ed è forte il rischio di compromettere il prestigio e l'operatività della società nei mercati esteri;

la società ANAS international enterprise SpA, partecipata al 100 per cento da ANAS SpA, con presidente il dottor Pietro Ciucci ed amministratore delegato l'ingegner Alfredo Bajo, gestisce appalti di importanti opere infrastrutturali in diversi Paesi esteri, spesso in associazione con altre società italiane;

ad oggi non sono noti i criteri e le modalità di scelta dei funzionari e dei dirigenti della società in questione e come vengono scelti i consulenti e come vengono determinate le rispettive retribuzioni;

in data 10 luglio 2014, la "Agencia de noticias de la Republica del Paraguay - Nova Paraguay" ha riportato la notizia relativa ad un presunto atto illecito che vi fu nel 2012 tra l'ex Ministro dei lavori pubblici Salyn Buzarquis ed il presidente dottor Ciucci di ANAS international enterprise SpA. "La agente fiscal de la Unidad especializada en delitos economicos y anticorrupcion, Victoria Acuna", ha formulato un'imputazione contro l'ex Ministro Enrique Salyn Buzarquis Caceres per un contratto diretto con ANAS international dove si stima un presunto pregiudizio di 500.000 dollari per il Ministero pubblico paraguayano ed altri 100.000 dollari per la "Entidad Binacional Yacyreta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se intendano procedere, a seguito di adeguata verifica e in ragione dei gravi fatti descritti, all'immediato ricambio dei vertici di ANAS SpA, vista l'importanza che tale Società pubblica riveste nel campo dei lavori pubblici e nel possibile rilancio delle infrastrutture in Italia;

se non ritengano che, sulla base degli elementi riportati, i vertici di ANAS SpA abbiano prodotto nel corso degli ultimi anni ingenti danni all'erario e quali iniziative di competenza intendano eventualmente adottare per recuperare tali risorse;

si intendano accertare come sia stata calcolata nel 2013 la liquidazione riconosciuta al direttore generale di ANAS SpA e se ritengano fondata e congrua la successiva indennità riconosciuta allo stesso per mancato preavviso;

se ritengano che la posizione del dottor Pietro Ciucci, pensionato dal 1° settembre 2013, sia compatibile con l'attuale posizione dirigenziale di presidente ed amministratore delegato di ANAS SpA, tenendo anche conto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

se intendano verificare che l'organo di amministrazione, deputato al controllo ed alla sorveglianza sull'ANAS, abbia posto in essere, nel rispetto delle previsioni dello statuto della società, iniziative nei confronti dell'attuale vertice di ANAS in relazione alla citazione in giudizio per danno erariale da parte della Corte dei conti;

quali iniziative intendano adottare affinché sia data piena attuazione alle previsioni di legge e dello statuto di ANAS SpA.

(2-00210)

MANCONI - Ai Ministri della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il sistema penitenziario è da tempo interessato da un grave stato di emergenza, non ancora risolto, nonostante la positiva valutazione data dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'evoluzione della normativa e delle condizioni di detenzione nelle nostre carceri;

nonostante la gravità della situazione, il personale penitenziario non è stato escluso esplicitamente dalla spending review delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, rientrando evidentemente l'amministrazione penitenziaria nel suo complesso nell'esclusione già prevista dal comma 7 del citato art. 2 per "le strutture e il personale del comparto sicurezza";

il Sindacato direttori penitenziari ha più volte espresso la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze che discenderebbero per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'amministrazione penitenziaria della "riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" prevista dal citato comma 1;

le preoccupazioni del sindacato e dei dirigenti penitenziari erano state autorevolmente avallate anche dalla 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, che aveva espresso parere favorevole all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, inoltre, sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e che, quindi, costituendo un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato, essa deve ritenersi implicitamente inserita tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui citato comma 7, aveva segnalato agli organi competenti che l'applicazione dei tagli di organico derivanti da una diversa interpretazione del decreto-legge n. 95, se applicati alla generalità del personale penitenziario, avrebbero prodotti gravi conseguenze sull'organizzazione dell'amministrazione e sulla tenuta del sistema penitenziario;

al riguardo è intervenuto anche l'ordine del giorno 9/5389/53, approvato, nella XVI Legislatura, dalla Camera dei deputati il 7 agosto 2012, che impegnava il Governo "a interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare anche la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre n. 148)";

per l'attuazione di tale impegno, in risposta a specifiche interrogazioni parlamentari il Ministero della giustizia si espresse nel senso "che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica", rendendo noto che il 4 ottobre 2012 il Ministro aveva chiesto al Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico, come si vede nell'intervento del 29 novembre 2012 del sottosegretario di Stato per la giustizia relativo all'interrogazione a risposta immediata in II Commissione permanente (Giustizia) 5-08488 del 21 novembre 2012;

il Gabinetto del Ministro della giustizia Andrea Orlando, con nota prot. n. 0031709.PU (Pos.60367) del 23 settembre 2014, ha inviato alle organizzazioni sindacali il documento contenente la sintesi delle proposte redatte dai gruppi di lavoro da lui istituiti per l'approfondimento dei principali temi rilevanti ai fini della predisposizione del regolamento di riorganizzazione del Ministero;

il documento dei gruppi di lavoro non fa alcun riferimento al personale dirigenziale non generale, da cui le organizzazioni sindacali deducono che questo personale sarà ridotto nella misura già indicata nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del luglio 2014 sulla riorganizzazione del Ministero;

secondo la tabella 2.B di cui alla relazione tecnica del precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono previsti ben 2 tagli di dirigenti penitenziari non generali (n. 41, ex decreto-legge n. 138 del 2011, e n. 12, ex decreto-legge n. 95 del 2012) per un totale di ben 53 posti di funzione, che vanno ad aggiungersi alle riduzioni precedenti di ben 127 posti. Complessivamente, tali riduzioni porterebbero la dotazione organica dei dirigenti penitenziari non generali da una situazione iniziale, prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006, di 543 dirigenti, a 363 dirigenti, con la cancellazione di complessivi 180 posti dirigenziali; tali dati, peraltro, contrastano con l'annotazione apposta alla tabella B di cui alla relazione illustrativa del citato schema di decreto, secondo la quale "La riduzione di 1 unità, pari al 10 per cento del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (9 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012";

la riduzione ulteriore dei dirigenti penitenziari finirebbe con il privare ulteriormente molte carceri del direttore in sede, situazione questa gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle di trattamento in quanto responsabile dell'ordine e della sicurezza penitenziaria ma anche del trattamento rieducativo dei detenuti;

infine, notizie di stampa riferiscono delle proposte di un gruppo di lavoro attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal dottor Nicola Gratteri, che avrebbe prospettato la soppressione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la trasformazione del Corpo di Polizia penitenziaria in una "polizia della giustizia" presente oltre che in carcere anche sul territorio, il reclutamento dei dirigenti direttamente tra gli attuali commissari della polizia e il collocamento degli attuali direttori in un ruolo ad esaurimento;

viceversa, la raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei delegati dei Ministri) nella parte V "Direzione e Personale - Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al punto 71, stabilisce che "Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, pertanto, di rivedere lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di applicare al personale penitenziario l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e di smentire le notizie che accreditano ipotesi di riforme per la collocazione in un ruolo ad esaurimento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 e per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle carceri a personale di polizia.

(2-00211)