Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 317 del 24/09/2014

CIOFFI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico - Premesso che:

nel nostro Paese l'autotrasporto per conto terzi è stato regolato attraverso il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di stabilire dei costi minimi di esercizio per la tutela della sicurezza stradale;

con una pronuncia del 4 settembre 2014 (Cause riunite C-184/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13, C-208/13) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha censurato la disciplina di cui all'articolo 83-bis del citato decreto-legge in materia di costi minimi di esercizio per l'autotrasporto per conto terzi facendo seguito alle domande pregiudiziali formulate dal TAR del Lazio in ordine alla compatibilità comunitaria della norma;

nei punti da 51 a 57 della pronuncia la Corte entra nel merito della disciplina e, pur rilevando che "la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo", ritiene che la determinazione dei costi minimi d'esercizio non sia "idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento" per due importanti presupposti: la normativa si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale; la normativa non raggiunge l'obiettivo addotto in modo coerente e sistematico andando "al di là del necessario", in quanto non permette "al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza" ed "esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato";

la Corte conclude rilevando che "la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo",

si chiede di sapere se e con quale indirizzo il Governo intenda intervenire al fine di evitare il ricorso a sanzioni per violazione del principio di concorrenza da parte dell'Unione europea.

(3-01234)