Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 317 del 24/09/2014

Interrogazioni

CIOFFI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico - Premesso che:

nel nostro Paese l'autotrasporto per conto terzi è stato regolato attraverso il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di stabilire dei costi minimi di esercizio per la tutela della sicurezza stradale;

con una pronuncia del 4 settembre 2014 (Cause riunite C-184/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13, C-208/13) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha censurato la disciplina di cui all'articolo 83-bis del citato decreto-legge in materia di costi minimi di esercizio per l'autotrasporto per conto terzi facendo seguito alle domande pregiudiziali formulate dal TAR del Lazio in ordine alla compatibilità comunitaria della norma;

nei punti da 51 a 57 della pronuncia la Corte entra nel merito della disciplina e, pur rilevando che "la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo", ritiene che la determinazione dei costi minimi d'esercizio non sia "idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento" per due importanti presupposti: la normativa si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale; la normativa non raggiunge l'obiettivo addotto in modo coerente e sistematico andando "al di là del necessario", in quanto non permette "al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza" ed "esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato";

la Corte conclude rilevando che "la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo",

si chiede di sapere se e con quale indirizzo il Governo intenda intervenire al fine di evitare il ricorso a sanzioni per violazione del principio di concorrenza da parte dell'Unione europea.

(3-01234)

Maurizio ROMANI, GAMBARO, BENCINI, MUSSINI - Al Ministro della salute - Premesso che:

la leucemia mieloide cronica (LMC) è una condizione clinica patologica caratterizzata dalla moltiplicazione anomala e incontrollata di cellule mieloidi del midollo osseo. Queste cellule, come indica l'aggettivo "mieloide", appartengono in primo luogo alla serie che porta alla formazione dei granulociti, un tipo di globuli bianchi. In conseguenza di questa eccessiva proliferazione si accumula un clone, cioè una popolazione omogenea, di granulociti immaturi nel midollo osseo e nel sangue;

l'incidenza di questa patologia nei Paesi industrializzati è di 2 casi ogni 100.000 persone all'anno, il sesso più colpito è quello maschile, con un rapporto di 2 a uno, e colpisce ad ogni età mentre l'aspettativa di vita alla diagnosi è di 45-50 anni. In Italia nel 2013 i pazienti affetti da LMC sono stati 7.881, con un'incidenza annuale del 12 per cento, corrispondenti a 930 nuovi casi;

anche se può presentarsi asintomatica, da un punto di vista clinico il decorso della malattia si divide in 3 fasi: una prima fase cronica, della durata di circa 5 anni, che attraverso l'accumulo di ulteriori mutazioni o altre lesioni genetiche evolve in una fase intermedia di accelerazione e in una fase finale di trasformazione in leucemia acuta (crisi blastica), invariabilmente fatale. L'obiettivo della terapia è quello di mantenere il paziente nella fase cronica ed evitare la progressione verso le fasi accelerata o blastica dove le possibilità di trattamento, incluso il trapianto di midollo osseo, sono molto scarse;

il farmaco Ponatinib, farmaco orfano prodotto da Ariad Pharmaceuticals, è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da LMC e da leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non abbiano risposto positivamente ad altri trattamenti. Fino ad oggi Ariad Pharmaceuticals ha concesso questo farmaco ad uso compassionevole arrivando a trattare più di 200 pazienti;

considerato che:

in Italia, diversamente da molti Paesi europei, questo tipo di tumore non è incluso nell'elenco delle malattie rare;

il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, e recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", all'art. 12, comma 3, dispone che la domanda di classificazione di un farmaco orfano fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell'Agenzia italiana del farmaco, adottata su proposta della commissione consultiva tecnico-scientifica, possa essere presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In questi casi Aifa è tenuta a comunicare le proprie determinazioni in merito entro 180 giorni e qualora la domanda venisse rigettata all'azienda produttrice dovrà essere comunicato il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica o del comitato prezzi e rimborso sui quali tale decisione è fondata;

risulta all'interrogante che Ariad Pharmaceuticals Italia attenda da ben 14 mesi il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Aifa e, di conseguenza, la relativa determinazione Aifa. È quindi prevedibile che nell'arco di pochi mesi Ariad Pharmaceuticals Italia non sarà più in grado di assicurare la distribuzione ad uso compassionevole di Ponatinib,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di inserire la leucemia mieloide cronica (LMC) e la leucemia linfoblastica acuta (LLA) nell'elenco delle malattie rare;

se non consideri necessario intervenire con urgenza per rendere più rapide le procedure di registrazione dei farmaci orfani, tenuto conto di quanto la tempestività sia spesso determinante nella cura, ad esempio, delle patologie tumorali;

se non ritenga urgente intervenire, per quanto di sua competenza, per assicurare che i termini previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 158 del 2012 siano rispettati.

(3-01235)

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

8.000 lavoratori dei servizi della formazione professionale e degli sportelli multifunzionali siciliani si trovano in un grave ed insostenibile stato di precarietà, vedendo disattesi il rispetto e l'applicazione di tutte le garanzie occupazionali. Da diversi mesi i lavoratori non percepiscono lo stipendio, pertanto il mancato recupero diretto di tutte le somme arretrate (da 14 a 28 mesi) loro spettanti ha creato una situazione di emergenza assoluta per le famiglie interessate;

a questo si aggiunge la sospensione del pubblico servizio per ciò che attiene all'erogazione delle politiche attive del lavoro, compreso la "Youth guarantee" (programma europeo per favorire l'occupabilità e l'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro), e all'attivazione e al proseguimento dei percorsi di obbligo d'istruzione e formazione. Ciò comporta un grave danno per lo Stato, per i disoccupati e per gli allievi che spesso appartengono a categorie sociali che devono essere tutelate e protette come propone l'Europa con la lotta all'esclusione sociale;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato il programma operativo nazionale per l'implementazione in Italia dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, la cosiddetta Garanzia giovani, il piano da 6 miliardi di euro che si ripropone di assicurare che ogni giovane fino a 25 anni (da noi fino a 29) riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'abbandono dell'istruzione formale. In tutto ne beneficeranno i 20 Stati membri che hanno regioni in cui la disoccupazione giovanile supera il 25 per cento;

la European youth guarantee è un nuovo meccanismo contro la disoccupazione giovanile che riguarda 5,7 milioni di giovani europei. Il programma prevede che tutti i giovani europei sotto i 25 anni ricevano un'offerta di lavoro (apprendistato, tirocinio, impiego o altra fase formativa) entro 4 mesi dalla fine degli studi o, se già lavoravano, dall'inizio del periodo di disoccupazione;

quello italiano è il secondo programma operativo adottato dall'Esecutivo dopo quello francese. Il nostro Paese mobiliterà in totale 1,5 miliardi di euro di cui 1,1 miliardi proverranno da Bruxelles, giungendo sia dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, di cui l'Italia è il secondo maggior destinatario con più di 530 milioni di euro che verranno utilizzati in quasi tutte le Regioni sotto il coordinamento del Ministero del lavoro, sia dal Fondo sociale europeo;

il programma dell'Italia che attua l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dovrebbe interessare più di mezzo milione di giovani italiani che non lavorano, non studiano o non sono in formazione;

ai beneficiari dovrebbe essere offerta un'ampia gamma di azioni su misura: sessioni d'informazione e di orientamento; formazione professionale, collocamenti lavorativi, apprendistati, in particolare per i più giovani, tirocini, promozione del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità, opportunità di mobilità professionale su scala transnazionale e territoriale e un sistema basato sul servizio pubblico con la possibilità di certificare l'acquisizione di nuove competenze;

le Regioni sono gli attori fondamentali da cui dipende il successo di questo programma, sta a loro il compito di progettare interventi rispondenti alle loro esigenze specifiche, interventi che siano coerenti con il contesto socioeconomico locale. Tali interventi dovranno avere il sostegno in particolare dei servizi pubblici per l'impiego al fine di fornire adeguate misure di attivazione dei programmi nazionali;

considerato inoltre che:

l'interruzione del pubblico servizio con l'eliminazione del personale specializzato degli sportelli multifunzionali dai CPI (centri per l'impiego) ha prodotto la mancata applicazione di tutte le attività previste dalla "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) sull'orientamento e sulle politiche attive del lavoro, ovvero incontro domanda e offerta, per cui i lavoratori in stato di cassa integrazione, mobilità e disoccupati in genere avrebbero dovuto godere dei servizi specialistici per il reinserimento e l'inserimento nel mondo del lavoro, disattendendo la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), nonché il blocco delle attività collegate alla "Garanzia giovani" e all'obbligo di istruzione e informazione;

il mancato rispetto delle leggi regionali siciliane n. 24 del 1976 e n. 25 del 1993, dell'art. n. 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro e di tutte le leggi e norme a difesa dei lavoratori e del sistema formativo hanno comportato la negazione del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione e le relative mancate retribuzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere per la tutela dei lavoratori in questione affinché vengano sbloccate al più presto le loro retribuzioni ed inoltre si strutturino i servizi per il lavoro, si dia avvio ai percorsi di obbligo di istruzione nonché delle attività della terza annualità del piano giovani;

se intenda attivarsi presso le amministrazioni competenti perché venga, quindi, dichiarato lo stato di crisi del settore con la conseguente riattivazione del fondo di garanzia;

quali iniziative siano state intraprese e/o si intenda intraprendere per dare attuazione al programma "Garanzia giovani" predisposto dal Governo ed in particolare relativamente alla precarietà di cui sono vittime gli 8.000 lavoratori dei servizi della formazione professionale e degli sportelli multifunzionali siciliani che di conseguenza comporta il blocco dell'erogazione del servizio stesso, incluso il programma "Youth guarantee".

(3-01236)

PICCOLI - Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

già nel 2002 la stampa veneta (si veda un articolo pubblicato su "Il corriere delle Alpi" del 19 aprile 2002) aveva dato notizia della prossima realizzazione di un elettrodotto da 380 KV tra Cordignano (Treviso) e Lienz (in Austria), che avrebbe interessato 21 comuni della provincia di Belluno e 4 in quella di Treviso, per un percorso nel territorio italiano di circa 80 chilometri. Dopo aver avviato tutte le procedure necessarie il gestore della rete di trasmissione nazionale, la GRTN SpA, che ha presentato il progetto, ha ottenuto da parte del Governo alcune semplificazioni degli iter amministrativi per accelerare la realizzazione dell'opera entro il 2006;

l'elettrodotto, ad altissima tensione, rientra nelle tipologia di interventi in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici previsti dalla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta legge obiettivo) la cui autorizzazione ai lavori spetta allo Stato, previa intesa con la Regione;

il Consiglio regionale del Veneto ha approvato nel 2003 una risoluzione che impegna la Giunta regionale "a rendere parere negativo su ogni atto relativo alla realizzazione dell'elettrodotto (...) e ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad impedirne la realizzazione";

la realizzazione dell'opera ha incontrato la ferma opposizione dei Comuni di Mogliano Veneto, Preganziol, Casale sul Sile, Silea, Roncade, Monastier, San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Ormelle, Oderzo, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago e Cordignano, che denunciano il non mitigabile degrado ambientale del loro territorio gravato dal tracciato in progetto, territorio estremamente sensibile e vulnerabile e quindi fortemente intriso di vincoli naturali di tipo geologico, idraulico e forestale;

anche i Comuni di Cordignano, Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Farra d'Alpago, Tambre, Puos d'Alpago, Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo, Pieve di Cadore, Domegge, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore, Auronzo, Comelico superiore, Danta e S. Nicolò Comelico hanno tempo prima espresso la loro contrarietà al progetto, a causa delle inaccettabili ripercussioni ambientali e di inquinamento elettromagnetico che una simile opera comporterebbe, visto che il territorio interessato è quasi interamente sottoposto a vincolo ambientale e non appare concepita con l'attenzione dovuta al fine di evitare, sulla base di un principio cautelativo, la creazione di situazioni che determinino incrementi significativi dei livelli di esposizione per la popolazione. In particolare la zona dell'Alpago e del Cadore, a vocazione turistica, verrebbe irreparabilmente danneggiata nelle sue componenti ambientali vanificando e compromettendo anche i programmi di valorizzazione territoriale oggetto di finanziamento pubblico e di iniziative imprenditoriali di settore;

a parere delle amministrazioni comunali non sono compensabili le pesanti incidenze che tale opera comporterebbe sugli habitat e sulle specie animali e vegetali censiti ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 43/92/CEE all'interno dei siti "Natura 2000" in prossimità dei quali si vorrebbe far snodare il tracciato della linea elettrica;

i medesimi Comuni hanno denunciato altresì un impatto elettromagnetico certamente inaccettabile cui sarebbero esposte numerose abitazioni e luoghi destinati a permanenza prolungata di persone;

hanno fatto inoltre presente che non sono stati affatto consultati per la localizzazione dell'opera ai fini di una corretta elaborazione di un progetto così impattante e potenzialmente diretto a stravolgere gli strumenti urbanistici locali;

è necessario che le reti infrastrutturali (elettriche, stradali, telematiche, eccetera) vengano realizzate con le migliori tecnologie possibili e con il massimo livello di sostenibilità ambientale, come recita l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001: "assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, secondo le migliori tecnologie disponibili";

la GRTN SpA è confluita dal 1° novembre 2005, mediante un'operazione di trasferimento di questa attività, in Terna SpA;

in data 21 febbraio 2011 Terna SpA presentava al Ministero competente un progetto, denominato di "razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione nazionale (RTN) nella media valle del Piave", volto all'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una serie di interventi sulla rete a 220 kV attinenti alle stazioni elettriche di Polpet e Soverzene e alle direttrici Polpet-Soverzene, Polpet-Lienz e Polpet-Scorzè, e sulla rete a 132 kV per le direttrici Polpet-Belluno, Polpet-Forno di Zoldo, Pelos-Gardona-Desedan e la stazione elettrica di Gardona, con l'inserimento di alcuni tratti di elettrodotto in cavo interrato;

tali opere, riguardando la costruzione di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, sono soggette ad autorizzazione rilasciata, nell'ambito del procedimento unico, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Regione Veneto;

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti come "possibili cancerogeni" e che l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che per i campi elettromagnetici c'è evidenza sufficiente per invocare il principio di precauzione;

il diritto alla salute è inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato, e pertanto un possibile pericolo originato dagli elettrodotti non può essere genericamente considerato come un rischio socialmente accettabile;

il progetto potrebbe degradare irreparabilmente notevoli parti di territorio in quanto l'impatto ambientale di un'opera, con tralicci alti anche 60 metri e con percorso sviluppato lungo pendii, crinali, dorsali, cime e valli, al quale deve corrispondere una striscia di servitù di 200 metri di ampiezza, rappresenterebbe uno sfregio permanente e non mitigabile con possibili incidenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali;

simili opere vanificano e compromettono i programmi di conservazione e valorizzazione territoriale, e depauperano gli attuali valori edilizi, fondiari ed agroforestali dei terreni potenzialmente vincolati dalla linea elettrica e dai tralicci, e determinano concreto pregiudizio alle possibilità di sviluppo economico e quindi della permanenza delle popolazioni a presidio del territorio (non si dimentichi infatti che si tratta di aree già soggette a fenomeni drammatici di spopolamento);

il territorio bellunese, grazie anche al fatto di essere inserito con le Dolomiti nella lista Unesco dei siti patrimonio culturale dell'umanità, deve pretendere ed ottenere che le necessarie reti infrastrutturali (elettriche, stradali, telematiche, eccetera) vengano realizzate con le migliori tecnologie possibili e con il massimo livello di sostenibilità ambientale;

secondo il principio di precauzione, enunciato nell'articolo 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali come la salute e o l'ambiente, è necessaria l'adozione di misure di cautela anche in situazione di incertezza scientifica, nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di rischio presumibile, anche se non è ancora dimostrata, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in pericolo;

queste iniziative, essendo tali da mutare in maniera incisiva il rapporto con l'ecosistema, rientrano tra quelle soggette a VIA nazionale, e devono essere sottoposte a valutazione d'incidenza in considerazione degli impatti sulle finalità di conservazione dei siti classificati di importanza comunitaria per la protezione dell'habitat naturale e designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici;

constatato che:

il Consiglio regionale del Veneto, in data 24 giugno 2003, approvando la risoluzione n. 58 "Elettrodotto Lienz-Cordignano-Venezia: difesa delle competenze regionali in materia di tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente", dà parere negativo alla costruzione dell'elettrodotto, impegnandosi a sostenere tutte le iniziative promosse in tale direzione oltre ad opporsi all'imposizione di vincoli e servitù derivanti da nuove linee elettriche ed a rivendicare, comunque, la sua piena competenza nell'indicare le modalità di realizzazione dell'intervento e la sua localizzazione secondo rigorosi criteri di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

in data 26 maggio 2014 con una nuova risoluzione, approvata all'unanimità il 12 giugno 2014 (n. 72, "Elettrodotti in Valbelluna: rivedere totalmente il progetto partendo dai territori"), il Consiglio regionale del Veneto in modo trasversale riconosce la necessità di sospendere da subito la procedura di VIA del progetto Terna denominato "Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave", per approntare una revisione totale del progetto, alla luce delle nuove innovazioni tecnologiche e gestionali oltre che delle variazioni di domanda di energia e aprire un tavolo di concertazione tra Regione Veneto e Terna per verificare le criticità della rete elettrica esistente e quella in progetto nel Veneto per arrivare ad una strategia di sviluppo sostenibile delle infrastrutture elettriche che adotti le migliori tecniche possibili in termini sia di efficienza energetica che di impatto ambientale;

in merito ai progetti enunciati, in esito all'istanza di valutazione d'impatto ambientale 23 novembre 2011, con procedura integrata per la valutazione di incidenza, numerosi enti, sia pubblici che privati, presentavano osservazioni critiche allo studio di impatto ambientale di Terna SpA, evidenziando gravi carenze progettuali, con inaccettabile sottovalutazione dei reali impatti che gli elettrodotti creerebbero;

il Ministero dello sviluppo economico, in data 8 aprile 2011, ha autorizzato la costruzione di un elettrodotto in cavo a corrente continua a 380 kV a doppia terna tra Francia-Italia. Progetto che, alle sue origini, nel 1994, ha riscontrato il giudizio negativo della commissione VIA riguardo alla compatibilità ambientale del progetto e che, anche per questo motivo, negli anni 2006-2007 ha deciso di abbandonare l'utilizzo di tralicci in favore dell'interramento in corrente continua nel pieno rispetto dell'ambiente;

il Ministero dell'ambiente, con il parere n. 900 del 30 marzo 2012 relativo alla VAS del "piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale del 2011", elaborato da Terna, ha espresso che "Terna non ha mai sviluppato la valutazione delle alternative per nessun intervento e a nessun livello di valutazione" e che "si ritiene necessario analizzare diverse alternative relativamente a differenti modalità di raggiungimento degli obiettivi individuati all'interno delle analisi del fabbisogno stimato dal PdS stesso";

lo stesso Ministero, con la richiesta di integrazioni del 7 novembre 2012, evidenzia la carenza e sommarietà del progetto, sia in riferimento agli strumenti programmatici e pianificatori sia in merito allo studio del paesaggio, affrontato nello studio di impatto ambientale in maniera molto generica, e come fosse necessario in sede progettuale approfondire le motivazioni dell'opera e della scelta tecnica, valutare tracciati progettuali migliorativi (come ad esempio seguire il corridoio dell'autostrada A27) ed informare il pubblico interessato (di fatto numerosi soggetti, pubblici e privati) il quale può proporre utili osservazioni;

il Consiglio di Stato, IV Sezione, con la sentenza n. 3205 del 2013 pronunciata sul ricorso promosso dal Comune di Vigonovo ed altri, in merito alla realizzazione da parte di Terna SpA di un nuovo elettrodotto in linea aerea a 380 kV tra le stazioni elettriche di Dolo (Venezia) e Camin (Padova), annulla in via definitiva il decreto ministeriale 2 febbraio 2010, n. 3, che dà giudizio positivo di compatibilità ambientale. Sentenza che oltre ad essere entrata nel merito della valutazione ambientale ha anche provveduto ad azzerare tutto il procedimento amministrativo di questo progetto di Terna,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, tenuto conto di quanto occorso con il progetto Cordignano (Treviso) e Lienz, prevedere, per quanto di competenza, una revisione del progetto "razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione nazionale (RTN) nella media valle del Piave" proposto da Terna.

(3-01237)