Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 317 del 24/09/2014

Allegato A

DOCUMENTO

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2013 (Doc. VIII, n. 3)

Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2014 (Doc. VIII, n. 4)

ORDINI DEL GIORNO

G1

ZANDA, Paolo ROMANI, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il bilancio consuntivo per l'anno 2013 e il bilancio di previsione per l'anno 2014 al nostro esame evidenziano l'apprezzabile raggiungimento, in termini sia nominali sia reali, degli obiettivi contenuti nell'ordine del giorno G100 approvato in data 3 agosto 2011 dall'Assemblea del Senato in occasione della discussione del bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011, a seguito di un percorso rigoroso e virtuoso di razionalizzazione e contenimento della spesa che ha riguardato tutti i capitoli e le voci di spesa del bilancio interno del Senato;

            per quanto riguarda il bilancio consuntivo per l'anno 2013, rispetto allo stanziamento preventivato, evidenzia un avanzo di esercizio che si attesta a 17,942 milioni di euro, con consistenti economie che sono state conseguite in tutti i macroaggregati di spesa;

            per quanto riguarda il bilancio preventivo per l'anno 2014, la previsione di spesa è stata fissata, al netto dei risparmi da versare al bilancio dello Stato e al lordo dei trasferimenti al Fondo di previdenza per il personale maturati e non effettuati, in 541 milioni di euro. Rispetto al 2010, il preventivo 2014 evidenzia una riduzione della spesa complessiva in misura pari al 9 per cento, ovvero pari a circa 53,5 milioni di euro in meno rispetto al 2010;

            sulla gestione delle spese relative all'anno in corso grava, tuttavia, l'onere di eguagliare, se non migliorare, le performance registrate a consuntivo nel 2013 e il raggiungimento di adeguate economie di spesa che certifichino, in via definitiva, il trend di riduzione permanente della spesa;

            dato atto dei risultati positivi raggiunti in questi ultimi tre esercizi e tenuto conto che gran parte del lavoro che poteva essere fatto sulla base dell'ordine del giorno G100 è stato fatto e il trend di riduzione e stabilizzazione della spesa è noto anche per i prossimi anni, sussistono ancora margini per migliorare il processo di revisione della spesa interna del Senato;

            in tale contesto, lo sforzo di ulteriore contenimento delle spese del Senato potrebbe essere conseguito individuando un complesso di nuovi interventi di razionalizzazione su cui orientare prioritariamente gli interventi di competenza del Collegio dei Questori e del Consiglio di Presidenza,

        tutto ciò premesso, invita il Collegio dei Questori e il Consiglio di Presidenza:

            ad assumere nell'ambito della propria competenza e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del Senato, ulteriori iniziative che contribuiscano, a partire dal prossimo anno, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

                a) ad avviare e dare attuazione, con sollecitudine e in linea con quanto già approvato dal Consiglio di Presidenza, al processo di integrazione delle attività e dei servizi di natura identica dei due rami del parlamento, a partire dai seguenti settori: documentazione, studio e ricerca, pubblicazioni e libreria, informatica, gare e contratti, polo bibliotecario, rapporti internazionali, bilancio e finanza;

                b) a predispone e a dare attuazione ad un piano di riforma degli schemi organizzativi dell'Amministrazione sia sotto il profilo amministrativo che per quanto riguarda il cosiddetto funzionamento per adeguare la struttura alle esigenze funzionali dell'attività parlamentare. In tale contesto, a prevedere una riorganizzazione degli attuali servizi, al netto di quelli da unificare con la Camera dei deputati, prevedendo accorpamenti di uffici e semplificazioni, anche nelle strutture direttive, allo scopo di migliorarne la qualità e di valorizzarne le alte professionalità presenti;

                c) a valutare ulteriori misure idonee a disciplinare in modo trasparente il rapporto contrattuale tra senatore e collaboratore, considerando a tal fine le esperienze maturate presso il Parlamento europeo e in altri parlamenti;

                d) per quanto riguarda il personale, a proseguire il lavoro già avviato sul trattamento giuridico ed economico nel rispetto degli indirizzi già assunti con le delibere del Consiglio di Presidenza, al fine di proseguire nella direzione dell'ulteriore contenimento della relativa spesa;

                e) a rafforzare i meccanismi di trasparenza e pubblicità delle gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti di lavori, opere, forniture e servizi, con particolare riferimento alla pubblicazione sul sito del Senato dei bandi e delle relative aggiudicazioni.

G1 (testo 2)

ZANDA, Paolo ROMANI, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il bilancio consuntivo per l'anno 2013 e il bilancio di previsione per l'anno 2014 al nostro esame evidenziano l'apprezzabile raggiungimento, in termini sia nominali sia reali, degli obiettivi contenuti nell'ordine del giorno G100 approvato in data 3 agosto 2011 dall'Assemblea del Senato in occasione della discussione del bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011, a seguito di un percorso rigoroso e virtuoso di razionalizzazione e contenimento della spesa che ha riguardato tutti i capitoli e le voci di spesa del bilancio interno del Senato;

            per quanto riguarda il bilancio consuntivo per l'anno 2013, rispetto allo stanziamento preventivato, evidenzia un avanzo di esercizio che si attesta a 17,942 milioni di euro, con consistenti economie che sono state conseguite in tutti i macroaggregati di spesa;

            per quanto riguarda il bilancio preventivo per l'anno 2014, la previsione di spesa è stata fissata, al netto dei risparmi da versare al bilancio dello Stato e al lordo dei trasferimenti al Fondo di previdenza per il personale maturati e non effettuati, in 541 milioni di euro. Rispetto al 2010, il preventivo 2014 evidenzia una riduzione della spesa complessiva in misura pari al 9 per cento, ovvero pari a circa 53,5 milioni di euro in meno rispetto al 2010;

            sulla gestione delle spese relative all'anno in corso grava, tuttavia, l'onere di eguagliare, se non migliorare, le performance registrate a consuntivo nel 2013 e il raggiungimento di adeguate economie di spesa che certifichino, in via definitiva, il trend di riduzione permanente della spesa;

            dato atto dei risultati positivi raggiunti in questi ultimi tre esercizi e tenuto conto che gran parte del lavoro che poteva essere fatto sulla base dell'ordine del giorno G100 è stato fatto e il trend di riduzione e stabilizzazione della spesa è noto anche per i prossimi anni, sussistono ancora margini per migliorare il processo di revisione della spesa interna del Senato;

            in tale contesto, lo sforzo di ulteriore contenimento delle spese del Senato potrebbe essere conseguito individuando un complesso di nuovi interventi di razionalizzazione su cui orientare prioritariamente gli interventi di competenza del Collegio dei Questori e del Consiglio di Presidenza,

        tutto ciò premesso, invita il Collegio dei Questori e il Consiglio di Presidenza:

            ad assumere nell'ambito della propria competenza e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Senato, ulteriori iniziative che contribuiscano, a partire dal prossimo anno, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

                a) ad avviare e dare attuazione, con sollecitudine e in linea con quanto già approvato dal Consiglio di Presidenza, al processo di integrazione delle attività e dei servizi di natura identica dei due rami del Parlamento, a partire dai seguenti settori: documentazione, studio e ricerca, pubblicazioni e libreria, informatica, gare e contratti, polo bibliotecario, rapporti internazionali, bilancio e finanza;

                b) a predisporre e a dare attuazione ad un piano di riforma degli schemi organizzativi dell'Amministrazione sia sotto il profilo amministrativo che per quanto riguarda il cosiddetto funzionamento per adeguare la struttura alle esigenze funzionali dell'attività parlamentare. In tale contesto, a prevedere una riorganizzazione degli attuali servizi, al netto di quelli da unificare con la Camera dei deputati, prevedendo accorpamenti di uffici e semplificazioni, anche nelle strutture direttive, allo scopo di migliorarne la qualità e di valorizzarne le alte professionalità presenti;

                c) a valutare ulteriori misure idonee a disciplinare in modo trasparente il rapporto contrattuale tra senatore e collaboratore, considerando a tal fine le esperienze maturate presso il Parlamento europeo e in altri Parlamenti;

                d) per quanto riguarda il personale, a proseguire il lavoro già avviato sul trattamento giuridico ed economico nel rispetto degli indirizzi già assunti con le delibere del Consiglio di Presidenza, al fine di proseguire nella direzione dell'ulteriore contenimento della relativa spesa;

                e) a rafforzare i meccanismi di trasparenza e pubblicità delle gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti di lavori, opere, forniture e servizi, con particolare riferimento alla pubblicazione sul sito del Senato dei bandi e delle relative aggiudicazioni;

                f) a concludere nel minor tempo possibile l'esame della proposta - che il Consiglio di Presidenza ha avviato lo scorso 25 luglio - concernente la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ai senatori cessati dal mandato che hanno riportato condanne definitive per reati di particolare gravità.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G2

MICHELONI, MUCCHETTI, DI MAGGIO, D'ADDA, RICCHIUTI, CASSON, Mario MAURO, TOCCI, CORSINI, CHITI, GIACOBBE, DIRINDIN, SANGALLI, GATTI, LO GIUDICE, TURANO, MERLONI, DI BIAGIO, ORELLANA, URAS, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, FILIPPI, MINEO, SPILABOTTE, FRAVEZZI, ROMANO, DE PIN, CAMPANELLA, PEGORER, FORNARO, SPOSETTI, ICHINO, Mauro Maria MARINO, BORIOLI, PIGNEDOLI, VALENTINI, MINZOLINI, ALBERTINI, CALEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            il Senato della Repubblica ha avviato ormai da alcuni anni un confronto con la Camera dei deputati finalizzato all'integrazione dei servizi amministrativi di comune interesse e all'impiego coordinato delle risorse;

            nel corso di questa legislatura, le Rappresentanze permanenti per i rapporti con il personale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno promosso trattative congiunte con le organizzazioni sindacali dei dipendenti dei due rami del Parlamento, nella prospettiva di una armonizzazione dello status giuridico ed economico del personale;

            il disegno di legge di riforma costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 8 agosto, contiene, all'articolo 39, comma 3, una disposizione transitoria che impegna i due rami del Parlamento a proseguire nell'integrazione funzionale delle due amministrazioni parlamentari e provvedere all'istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

            una incisiva razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni parlamentari fondata su un ruolo unico del personale può essere realizzata sulla base di autonome scelte dei due rami del Parlamento nel quadro costituzionale vigente,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a:

            procedere con celerità, nel più breve tempo possibile, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale dell'amministrazione parlamentare del Senato della Repubblica con quella della Camera dei deputati, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione;

            adottare le opportune intese con l'altro ramo del Parlamento per l'istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, e per l'adozione di uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G3

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

V. testo 2

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            i documenti di bilancio pubblicati dal Senato della Repubblica presentano oggettivi profili di complessità;

            i capitoli di bilancio per come sono proposti non rendono intellegibili le effettive spese per singole voci realizzate dall'amministrazione;

            ogni volontà di chiarire taluni aspetti delle voci del bilancio costringe gli stessi membri del Consiglio di Presidenza a estenuanti e spesso inutili - vista l'esiguità dei tempi tra trasmissione dei documenti e votazione degli stessi - carteggi con l'Amministrazione per la richiesta di dati che, se direttamente prodotto in fase di trasmissione dei documenti, consentirebbero di creare un clima di maggiore fiducia e collaborazione sia all'interno degli organi politici cui è demandata la decisione finale, sia nei rapporti tra Senatori e cittadini, e infine anche nei confronti dell'Amministrazione,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a:

            introdurre modalità di trasmissione e pubblicazioni, sul sito internet del Senato della Repubblica dei bilanci e rendiconti che per ciascun capitolo siano dotate di menù «a tendina» che dettaglino le singole spese;

            trasmettere ai membri del Consiglio di Presidenza, in fase di approvazione del bilancio, i documenti con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di deliberazione prevista anche in formato Excel, oltre che Pdf, onde consentirne una migliore disamina;

            programmare l'attività dell'Amministrazione affinché il bilancio preventivo sia effettivamente presentato entro il primo trimestre di ciascun anno nel rispetto dei regolamenti di amministrazione e contabilità corrente.

G3 (testo 2)

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            i documenti di bilancio pubblicati dal Senato della Repubblica presentano oggettivi profili di complessità;

            i capitoli di bilancio per come sono proposti non rendono intellegibili le effettive spese per singole voci realizzate dall'amministrazione;

            ogni volontà di chiarire taluni aspetti delle voci del bilancio costringe gli stessi membri del Consiglio di Presidenza a estenuanti e spesso inutili - vista l'esiguità dei tempi tra trasmissione dei documenti e votazione degli stessi - carteggi con l'Amministrazione per la richiesta di dati che, se direttamente prodotto in fase di trasmissione dei documenti, consentirebbero di creare un clima di maggiore fiducia e collaborazione sia all'interno degli organi politici cui è demandata la decisione finale, sia nei rapporti tra Senatori e cittadini, e infine anche nei confronti dell'Amministrazione,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a:

            trasmettere ai membri del Consiglio di Presidenza, in fase di approvazione del bilancio, i documenti con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di deliberazione prevista anche in formato di foglio elettronico, oltre che Pdf, onde consentirne una migliore disamina;

            programmare l'attività dell'Amministrazione affinché il bilancio preventivo sia effettivamente presentato entro il primo trimestre di ciascun anno nel rispetto dei regolamenti di amministrazione e contabilità corrente.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G4

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il conto consuntivo dell'anno precedente e il progetto di bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno in corso e per il triennio vengono portati in Aula in una fase avanzata dell'anno;

            oltre la relazione non vengono forniti allegati analitici dei capitoli di bilancio,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

            a portare in Aula i documenti di bilancio unitamente agli allegati analitici entro il mese di marzo al fine di evitare di dover gestire a lungo il bilancio in regime di esercizio provvisorio e, ai fini di garantire la trasparenza dell'istituzione, a pubblicare anche gli allegati sul sito internet.

G4 (testo 2)

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il conto consuntivo dell'anno precedente e il progetto di bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno in corso e per il triennio vengono portati in Aula in una fase avanzata dell'anno;

            oltre la relazione non vengono forniti allegati analitici dei capitoli di bilancio,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

            a valutare l'opportunità di concludere l'esame del rendiconto e del bilancio di previsione entro il termine previsto dal RAC, compatibilmente con i tempi tecnici di chiusura dell'esercizio precedente, sulla base delle decisioni di competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G5

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            come ormai da spiacevole prassi consolidata l'Aula esamina il conto consuntivo dell'anno precedente e il progetto di bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno in corso e per il triennio con uno scarsissimo preavviso;

            anche quest'anno sia i membri dell'Ufficio di Presidenza che i senatori non sono stati messi in condizione di esprimere le loro valutazioni se non in una fase avanzata dell'anno e a pochissimi giorni dalla votazione;

            non è possibile, anche a fronte di ordini del giorno approvati nelle precedenti legislature, giustificare l'abnorme ritardo,

        impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi:

            a valutare l'opportunità di portare in Aula i documenti di bilancio unitamente agli allegati analitici entro il mese di marzo al fine di evitare di dover gestire a lungo il bilancio in regime di esercizio provvisorio e, ai fini di garantire la trasparenza dell'istituzione, a pubblicare anche gli allegati analitici sul sito internet.

G5 (testo 2)

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            come ormai da spiacevole prassi consolidata l'Aula esamina il conto consuntivo dell'anno precedente e il progetto di bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno in corso e per il triennio con uno scarsissimo preavviso;

            anche quest'anno sia i membri dell'Ufficio di Presidenza che i senatori non sono stati messi in condizione di esprimere le loro valutazioni se non in una fase avanzata dell'anno e a pochissimi giorni dalla votazione;

            non è possibile, anche a fronte di ordini del giorno approvati nelle precedenti legislature, giustificare l'abnorme ritardo,

        impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi:

            a valutare l'opportunità di concludere l'esame del rendiconto e del bilancio di previsione entro il termine previsto dal RAC, compatibilmente con i tempi tecnici di chiusura dell'esercizio precedente, sulla base delle decisioni di competenza della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G6

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

V. testo 2

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            nel bilancio del Senato una delle principali voci di entrata è costituita dall'avanzo di esercizio che viene accettato con l'approvazione del Rendiconto e, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del regolamento di Amministrazione e Contabilità, viene iscritto tra le poste delle entrate del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario immediatamente successivo;

            l'avanzo di esercizio si forma in virtù di economie di spesa o di maggiori entrate rispetto al preventivato, nonché per cancellazione di residui passivi di esercizi precedenti e per altre cause di minor rilievo;

            in linea di principio l'emergere di un avanzo di esercizio è coerente con la natura finanziaria del bilancio di previsione del Senato della Repubblica;

            vi è tuttavia da sottolineare che il sistematico prodursi di avanzi consistenti (quello del 2013 ammonta a euro 17.942.012,30) è indice di un rilevante e incomprensibile scostamento tra l'ammontare delle previsioni di spesa e l'ammontare delle spese a consuntivo (che genera economie), nonché tra impegni e pagamenti (che dà luogo a residui passivi); a sua volta, il prodursi di economie si giustifica solo in relazione ai fondi di riserva di parte corrente e in conto capitale (che hanno comunque una dotazione inutilmente elevata), mentre in riferimento alle altre voci di spesa è solo la conseguenza di una incapacità di programmazione da parte del Collegio dei Questori e dei vertici amministrativi;

            allo stesso modo, l'esistenza di cospicui residui passivi costituisce un oggettivo problema gestionale;

            un simile modo di costruire le previsioni di spesa e di deliberare gli impegni contabili collide con il principio di trasparenza del bilancio del Senato,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a pubblicare sul sito web del Senato della Repubblica, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'avanzo di esercizio registrato nell'esercizio precedente, indicando l'ammontare dell'avanzo, l'entità delle sue componenti (economie, maggiori entrate, cancellazione di residui passivi) e i capitoli di provenienza di tutte le poste che hanno contribuito alla formazione dell'avanzo stesso in modo da consentire ai cittadini una più agevole lettura dei dati già contenuti, all'interno dei documenti di bilancio.

G6 (testo 2)

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            nel bilancio del Senato una delle principali voci di entrata è costituita dall'avanzo di esercizio che viene accettato con l'approvazione del Rendiconto e, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del regolamento di Amministrazione e Contabilità, viene iscritto tra le poste delle entrate del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario immediatamente successivo;

            l'avanzo di esercizio si forma in virtù di economie di spesa o di maggiori entrate rispetto al preventivato, nonché per cancellazione di residui passivi di esercizi precedenti e per altre cause di minor rilievo;

            in linea di principio l'emergere di un avanzo di esercizio è coerente con la natura finanziaria del bilancio di previsione del Senato della Repubblica,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a pubblicare sul sito web del Senato della Repubblica, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'avanzo di esercizio registrato nell'esercizio precedente, indicando l'ammontare dell'avanzo, l'entità delle sue componenti (economie, maggiori entrate, cancellazione di residui passivi) e i capitoli di provenienza di tutte le poste che hanno contribuito alla formazione dell'avanzo stesso in modo da consentire ai cittadini una più agevole lettura dei dati già contenuti, all'interno dei documenti di bilancio.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G7

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            i criteri contabili IPSAS, elaborati per il settore pubblico dall'IFAC, sono ufficialmente assunti come punto di riferimento a livello europeo per le istituzioni pubbliche di qualsiasi natura, incluse quelle dei Parlamenti;

            tali criteri richiedono l'adozione di un sistema contabile duplice, in cui, accanto al bilancio «a contabilità finanziaria», necessario per l'autorizzazione della spesa, viene elaborato un bilancio «a contabilità economico-patrimoniale» (detta anche «generale» o «analitica») molto più adatto per finalità conoscitive e di trasparenza;

            questo impianto si ritrova ad esempio nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee (COM(2002)0755 def.) «Modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee» e nel Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, «Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee», che codificano a livello europeo il sistema contabile duplice; la citata comunicazione fa espresso riferimento (par. 1.4.1.) ad un quadro contabile basato su un sistema «duplice». In tale sistema al bilancio a contabilità finanziaria, basato sul principio del consumo delle dotazioni al momento dell'esborso o della riscossione, si affianca la contabilità generale basata sul principio della contabilità per competenza;

            la comunicazione, al fine di favorire la convergenza dei sistemi contabili in uso nei diversi Paesi membri, indica come punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni europee proprio le norme contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS (par. 1.4.2.);

            i princìpi contabili IPSAS sono concepiti in modo da essere applicabili a tutte le «public sector entities», categoria talmente generica ed onnicomprensiva che risulta impossibile non ricomprendervi anche le istituzioni parlamentari,

        impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi:

            a valutare i tempi e i modi per attuare un sistema di contabilità duplice conforme ai princìpi internazionali dell'IPSAS e alle norme contabili europee per le istituzioni pubbliche dell'Unione europea.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G8

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289 del 2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE risponde all'esigenza di:

                1) migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;

                2) superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

        In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle legge n. 196 del 2009;

            il SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale,

        considerato che:

            il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile sia agli enti coinvolti nella rilevazione, al fine di agevolare l'impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli stessi enti, sia ai cittadini che, attraverso la banca dati SIOPE, possono conoscere l'importo e la natura economica degli incassi e dei pagamenti di tutte le amministrazioni pubbliche,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

        a partecipare alle rilevazioni di tale sistema «SIOPE» con la finalità di rendere trasparente e tempestiva la conoscenza dell'andamento dei conti di questo organo costituzionale o in subordine, di valutare l'adozione di un sistema analogo che abbia le medesime finalità.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G9

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, premesso che:

            nell'opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle indennità dei parlamentari italiani;

            già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del Movimento 5 Stelle ha proposto con vari atti di estendere a tutti i parlamentari in carica il codice di comportamento della forza politica di appartenenza che prevede, oltre al dimezzamento dell'indennità parlamentare, anche l'integrale rinuncia alle indennità erogate in relazione alla carica ricoperta;

            i Senatori appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle, sin dal momento del loro insediamento, hanno provveduto spontaneamente a rinunciare all'erogazione di tali indennità di carica;

            si tratterebbe senz'altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni,

        impegna, per e rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a sopprimere ogni indennità erogata ai Senatori in relazione alla carica ricoperta.

G10

BERTOROTTA, PETROCELLI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutate il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, i parlamentari hanno diritto di percepire una indennità stabilita dalla legge;

            la Legge n. 1261 del 1965 dispone che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità parlamentare in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;

            la legge n. 1261 sancisce, inoltre, che ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma,

            impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza,

            a voler determinare l'ammontare dell'indennità parlamentare in misura tale che non superi l'importo lordo di euro cinquemila;

        a voler determinare l'ammontare della diaria:

            a) in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni;

            b) in modo che non sia corrisposta nel caso in cui il senatore sia risultato assente per ogni mese dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura del trenta per cento;

            c) a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet del Senato.

G11

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            a decorrere dal 1º gennaio 2011 i Senatori ricevono un rimborso forfettario mensile riferito alle «Spese generali» di euro 1.650, che sostituisce e assorbe i presistenti rimborsi per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche, pari a 19.800 euro all'anno;

        considerato che:

            durante l'esercizio del mandato, i Senatori usufruiscono di tessere strettamente personali per ì trasferimenti sul territorio nazionale, mediante viaggi aerei, ferroviari e marittimi e la circolazione sulla rete autostradale;

        considerato altresì che:

            le offerte dei gestori mobili italiani prevedono tariffe telefoniche «All inclusive» pari, al massimo, a 50 euro mensili, 600 euro annuali,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di dimezzare il rimborso forfettario mensile riferito alle «Spese generali» per i Senatori.

G12

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, premesso che:

            ai sensi della delibera del Consiglio di Presidenza n. 114 del 31 gennaio 2012 e della delibera del Collegio dei Senatori Questori n. 415 del 22 febbraio 2012, tra le spese utilizzabili al fine di giustificare il 50 per cento del rimborso delle spese per 1'esercizio del mandato ci sono anche le somme versate dai Senatori ai partiti politici a titolo di erogazione liberale seppur al netto della quota fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.) e della Legge n. 13 del 21 febbraio 2014;

            spesso i Senatori, oltre alle suddette erogazioni liberali, versano ai soggetti politici di appartenenza anche delle somme quale corrispettivo o rimborso di spese relative alla fornitura di servizi o prestazioni e anche queste ultime rientrano tra le spese ammesse ai fini della rendicontazione del 50 per cento del rimborso spese per l'esercizio del mandato;

            considerato che la natura del rimborso spese per l'esercizio del mandato è per definizione, in re ipsa, inerente il rapporto eletto-elettori e che la sua funzione originaria era quella di rimborsare le spese eli segreteria e di rappresentanza del parlamentare e non palesarsi come un occulto finanziamento ai partiti politici,

            impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad eliminare dalle voci di spesa ammissibili ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, le somme versate dai Senatori ai soggetti politici sia a titolo di erogazione liberale che quale corrispettivo o rimborso della fornitura di servizi o prestazioni, ricevute.

G13

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, premesso che:

            ciascun parlamentare beneficia, tra le varie forme di rimborso spese, di un «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato»;

            tale forma di rimborso ha sostituito, a partire dal mese di marzo 2012, il preesistente «contributo per il supporto dell'attività dei Senatori», che era un rimborso spese interamente forfetario;

            l'importo complessivo del rimborso è rimasto invariato ed è diviso in una quota mensile di euro 2.090, sottoposta a rendicontazione quadrimestrale, e in una ulteriore quota di 2.090 euro mensili erogata forfetariamente;

            nell'esercizio del mandato sono inclusi non solo gli atti e gli adempimenti direttamente collegati alle funzioni svolte nella sede del Senato e nella circoscrizione elettorale, ma anche tutte le iniziative politiche, sociali, culturali che il Senatore assume quale rappresentante della Nazione (ai sensi dell'art. 67 della Costituzione);

        considerato che:

            l'attività del parlamentare trova nella pubblicità sistematica e completa delle spese sostenute nell'ambito della propria azione politica una delle principali garanzie della correttezza delle condotte realizzate;

            le necessità di trasparenza e rendicontazione sono ancor più stringenti ogniqualvolta disponga liberamente di spese con risorse pubbliche,

            impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a deliberare affinché la totalità delle spese effettuate con le risorse percepite a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» sia soggetta a sistematica e puntuale rendicontazione mensile dagli uffici del Senato della Repubblica che, verificata l'idoneità della documentazione a supporto delle spese rendicontate, ne curi la pubblicazione analitica nella pagina internet istituzionale di ciascun Senatore.

G14

BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO

Ritirato

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per l'anno 2014,

        premesso che:

            dal mese di marzo 2012 in seguito alla deliberazione collegio dei senatori questori del 22 febbraio del 2012, n, 415/XVI, è stato sostituito il previgente «contributo per il supporto dell'attività dei Senatori», consistente in un rimborso spese interamente forfetario;

            l'importo complessivo, rimasto invariato, è diviso in una quota mensile di euro 2.090 - sottoposta a rendicontazione quadrimestrale - e in una ulteriore quota dì 2.090 euro mensili erogata forfettariamente;

            la rendicontazione quadrimestrale, consta nella consegna al Servizio delle Competenze dei Parlamentari di un modulo recante la descrizione della spesa e il relativo importo sostenuto dal singolo Senatore. La documentazione inerente le spese sostenuta deve essere esibita solo in caso di esplicita richiesta da parte dell'amministrazione del Senato,

        impegna, per le rispettive competenze, ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            in ragione dell'ottenimento di una maggiore trasparenza, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di introdurre l'obbligo per tutti i senatori di allegare al modulo di rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio dei mandato, previsto dalla già citata deliberazione collegio dei senatori questori, tutta la documentazione atta a comprovare le spese sostenute e dichiarate all'interno del succitato modulo.

G15

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la previsione di un regime di dotazioni speciali, seppur transitorio, nei confronti degli ex Presidenti del Senato è incompatibile con la politica di riduzione dei costi intrapresa nella scorsa legislatura e portata avanti dall'attuale ufficio di presidenza,

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come il Senato della Repubblica, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile,

            impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, al fine di una razionalizzazione dei costi e degli spazi, a cessare immediatamente qualsiasi tipo di trattamento erogato ai Presidenti del Senato non in carica equiparandoli ad un senatore cessato.

G15 (testo 2)

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la previsione di un regime di dotazioni speciali, seppur transitorio, nei confronti degli ex Presidenti del Senato è incompatibile con la politica di riduzione dei costi intrapresa nella scorsa legislatura e portata avanti dall'attuale ufficio di presidenza,

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come il Senato della Repubblica, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile,

            invita, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, al fine di una razionalizzazione dei costi e degli spazi, a rivedere il tipo di trattamento erogato ai Presidenti del Senato non in carica, anche in relazione alla riforma costituzionale del bicameralismo perfetto.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G16

BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO

V. testo 2

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            dal 1º gennaio 2012 è stato introdotto il nuovo trattamento previdenziale dei parlamentati, basato sul sistema di calcolo contributivo attualmente vigente per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione;

            il diritto al trattamento pensionistico è subordinato al conseguimento di un requisito anagrafico e contributivo;

            l'ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni e di aver compiuto 65 anni di età;

        considerato che:

            il Regolamento delle pensioni dei senatori, approvato dal Consiglio di Presidenza il 31 gennaio 2012, prevede la sospensione del pagamento della pensione qualora l'ex Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale;

            coerentemente con quanto previsto per la generalità dei lavoratori, anche ai Senatori in carica alla data del 1º gennaio 2012 è applicato un sistema pro rata: la loro pensione risulta dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal 2012 in poi,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a proseguire il già intrapreso percorso di equiparazione del trattamento pensionistico dei parlamentati a quello attualmente vigente per la generalità dei lavoratori, escludendo l'amministrazione del Senato della Repubblica dalla gestione e dall'erogazione del trattamento previdenziale dei senatori.

G16 (testo 2)

BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            dal 1º gennaio 2012 è stato introdotto il nuovo trattamento previdenziale dei parlamentati, basato sul sistema di calcolo contributivo attualmente vigente per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione;

            il diritto al trattamento pensionistico è subordinato al conseguimento di un requisito anagrafico e contributivo;

            l'ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni e di aver compiuto 65 anni di età;

        considerato che:

            il Regolamento delle pensioni dei senatori, approvato dal Consiglio di Presidenza il 31 gennaio 2012, prevede la sospensione del pagamento della pensione qualora l'ex Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale;

            coerentemente con quanto previsto per la generalità dei lavoratori, anche ai Senatori in carica alla data del 1º gennaio 2012 è applicato un sistema pro rata: la loro pensione risulta dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal 2012 in poi,

        invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            ad approfondire, attraverso uno studio congiunto con la Camera dei deputati, la possibilità di realizzazione di una diversa gestione del trattamento previdenziale dei parlamentari, anche nella prospettiva del loro status unico.________________

(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G17

GAETTI, PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Senato della Repubblica non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;

            l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i senatori. In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994 ha precisato come «l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private»;

            prosegue la Corte: tra assegno vitalizio e trattamento pensionistico - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

            in altri termini il mandato parlamentare, non configurandosi come un «impiego» pubblico, bensì come l'esplicazione di una missione pubblica in rappresentanza della Nazione, non può e non deve essere assistito da un regime pensionistico-assistenziale, in aggiunta alla costituzionalmente necessaria indennità;

        considerato, in particolare, che:

            per quanto concerne il capitolo riferito al «Trattamento dei Senatori cessati dal mandato», il bilancio di previsione prevede una spesa di ben 82,5 milioni di euro per l'anno 2014;

            è del tutto opportuno che anche i senatori cessati dal mandato contribuiscano al contenimento della spesa del Senato,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di assoggettare, a partire dal 1º gennaio 2015, gli assegni vitalizi erogati a favore dei Senatori cessati dal mandato o dei loro familiari ad un contributo di perequazione pari:

            al 10 per cento per gli importi lordi fino a 90.000 euro;

            al 20 per cento per la parte eccedente gli impegni lordi di 90.000 euro.

G18

GAETTI, PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve dal Fondo di solidarietà fra i Senatori l'assegno di solidarietà, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. Tale assegno viene erogato sulla base di contributi interamente a carico dei Senatori, cui è trattenuto mensilmente il 6,7 per cento dell'indennità lorda,

        impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza:

            a voler abolire l'assegno di fine mandato, a partire dalla legislatura corrente, destinando i contributi già accantonati a carico dei senatori all'entrata al bilancio interno del Senato.

G19

GIARRUSSO, PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

            visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che disciplina la materia della incandidabilità e dell'incandidabilità sopravvenuta, anche riferite alla carica di Senatore;

            considerata l'urgenza di ridefinire il regime soggettivo del trattamento dei senatori cessati dal mandato e condannati, in via definitiva, per taluni reati di particolare gravità sociale, nei limiti costituzionalmente disciplinati;

            rilevata, in particolare, la assoluta necessità di escludere da benefici economici, a carico del bilancio del Senato, taluni soggetti definitivamente colpevoli anche di reati fiscali e tributari, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia e connessi all'attività mafiosa,

        impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza a non erogare l'assegno vitalizio a Senatori cessati dal mandato:

                a) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

                c) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

________________

(*) Assorbito dall'accoglimento dell'odg G1 (testo 2)

G20

GIARRUSSO, PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            le caratteristiche fondamentali delle istituzioni democratiche di un Paese sono l'autorevolezza e la credibilità;

            negli ultimi anni l'autorevolezza e la credibilità delle istituzioni presso i cittadini sembrano esser venute meno e come è testimoniato anche dall'astensionismo che molti elettori hanno manifestato nelle ultime consultazioni europee;

            la via per restituire dignità alle cariche istituzionali e a chi le ricopre non può essere evidentemente solo quella dell'azione della magistratura e della denuncia giornalistica, che pure sono fattori essenziali in una democrazia;

            la strada maestra per recuperare credibilità è quella di stabilire un rigido codice di condotta all'interno delle nostre istituzioni per far capire a tutti, dentro e fuori di esse, che non ci sono porti franchi e che la legge è uguale per tutti;

            il fatto che il pubblico erario - attraverso il bilancio del Senato - continui a erogare vitalizi e trattamenti previdenziali a Senatori cessati dalla carica, condannati in via definitiva, costituisce un chiaro motivo di frustrazione e scontento dei cittadini che lavorano onestamente e pagano i tributi;

            peraltro, spesso, le condanne divengono definitive dopo che il mandato parlamentare è cessato ma le inchieste nascono durante il mandato e riguardano spesso fatti collegati all'attività di strumentalizzazione e distorsione delle funzioni parlamentari e delle occasioni che essa offre;

            pertanto, la condanna deriva da evidenti violazioni dell'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che prescrive a chi rivesta pubbliche cariche di esercitarne le funzioni inerenti con dignità e onore,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a prevedere la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio al Senatore cessato dalla carica, sottoposto ad un regime di custodia cautelare.

G21

Giuseppe ESPOSITO, LANGELLA, BIANCONI, CHIAVAROLI

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame di bilancio di previsione per l'anno 2014,

            tenuto conto dello stato dell'esame, ormai in fase avanzata, della riforma della Costituzione volta al superamento del bicameralismo paritario ed in particolare della struttura e dei compiti che assumerà il nuovo Senato delle autonomie;

            ritenuto che le profonde riforme costituzionali alla realizzazione delle quali è impegnato il Parlamento nell'attuale legislatura, conferisce a quest'ultima una vera e propria natura costituente;

            considerato che il Consiglio di Presidenza del Senato, con la deliberazione n. 42 del 24 luglio 2014, ha attivato il processo di unificazione delle attività amministrative riguardanti lo status dei parlamentari, al fine di dare immediato corso a misure volte ad omogenizzare detto status,

            invita il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza del Senato:

            a valutare l'opportunità, di concerto con il Collegio dei deputati Questori e con l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, di consentire, in via eccezionale e straordinaria, con una norma di natura transitoria, la possibilità per i parlamentari, in caso di scioglimento anticipato della XVII legislatura, di versare i contributi necessari per il completamento del quinquennio.

G22

PARENTE, LANZILLOTTA, SAGGESE, PEGORER, ASTORRE, BATTISTA, BENCINI, BERTUZZI, BOCCHINO, CALEO, CASALETTO, CHITI, FABBRI, FAVERO, FILIPPI, GAMBARO, GATTI, Rita GHEDINI, GIACOBBE, LUCHERINI, MICHELONI, MOLINARI, ORELLANA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUPPATO, Maurizio ROMANI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SCALIA, SPILABOTTE, TURANO, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il Progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            nelle scorse legislature, gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a introdurre alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;

            tali importanti misure non sono suscettibili dì colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, mancano un modello contrattuale di riferimento per il parlamentare, una relazione ponderata fra l'incarico ricoperto dal collaborato, il numero di ore lavorate e la retribuzione, nonché elementi di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;

            la positiva e importante introduzione dell'obbligo da parte del parlamentare di depositare, presso gli Uffici competenti dell'amministrazione di riferimento, il contratto del proprio collaboratore, non ha inciso sul ricorso a contratti di lavoro atipici - in particolare partite iva e collaborazioni a progetto che rimane ancora diffuso nonostante il rapporto di lavoro abbia, molto spesso, caratteristiche di natura subordinata;

        considerato che:

            nell'intento di definire la figura del collaboratore, nel corso della XVI legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 4 ottobre 2012, la proposta di legge C. n. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori. Tuttavia, la fine anticipata della legislatura non ha permesso la discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge richiamato da parte del Senato della Repubblica;

            il perdurare dell'assenza di una regolamentazione della professione del collaboratore parlamentare incide negativamente sulla certezza di diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, il Parlamento, e in un momento storico in cui chiara è la volontà di razionalizzare e rendere trasparenti i cosiddetti costi della politica, nonché adottare riforme a livello costituzionale, regolamentare e legislativo anche relativamente agli aspetti concernenti il rapporto tra le Camere e le diverse figure professionali che ivi offrono competenze e servizi;

            nella seduta del 6 novembre 2013. n.135, è stato discusso e approvato l'ordine del giorno 9/DOC.VIII, n.1-2/1, al documento di bilancio interno del Senato della Repubblica, che invita il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad adottare, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento del Senato della Repubblica, «misure idonee a disciplinare il rapporto contrattuale tra senatore e collaboratore, anche alla luce delle esperienze maturate nei predetti Parlamenti e presso il Parlamento europeo»,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a disciplinare tempestivamente, in maniera completa e organica, il rapporto fra Senatore e collaboratore parlamentare, tenuto conto delle esigenze di bilancio del Senato della Repubblica e avvalendosi delle soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento Europeo;

            a dare piena attuazione agli impegni assunti con l'approvazione dell'ordine del giorno citato;

            fermo restando la massima tutela del diritto di privacy, ad assumere le opportune iniziative affinché, con riferimento ai contratti di collaborazione parlamentare depositati presso la Questura, sia dato sapere il numero complessivo, la percentuale delle diverse tipologie e la media degli emolumenti lordi corrisposti.

________________

(*) Assorbito dall'accoglimento dell'odg G1 (testo 2)

G23

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            l'attività dei Senatori richiede supporto, assistenza e collaborazione da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;

            le somme in favore dei collaboratori parlamentari sono, di fatto, ricomprese nelle dotazioni dei «rimborsi forfettari per mantenere il rapporto fra eletto ed elettore» e assegnate al singolo parlamentare per il tramite del gruppo di appartenenza;

            da molti anni si discute della necessità di regolarizzare tali rapporti di lavoro per superare l'attuale regime che lascia alla totale discrezionalità del singolo parlamentare la gestione dei relativi compensi:

            il perdurare dell'assenza di una regolamentazione in tale ambito rischia di generare il paradosso del venir meno eli tutti quegli elementi di certezza dei diritti e delle tutele, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, quali le due Camere;

            risolvere il problema del riconoscimento della figura professionale del collaboratore parlamentare, sotto il profilo giuridico ed economico, mediante la modifica degli attuali criteri di assegnazione dei fondi per i loro compensi, in favore di contratti certi e trasparenti - come già avviene per il Parlamento europeo - contribuirebbe anche a ricondurre ad un'effettiva determinazione lo stipendio dei parlamentari, dal quale verrebbero sottratte le somme da destinare obbligatoriamente ai compensi dei collaboratori,

            impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad estendere ai collaboratori parlamentari le modalità retributive attualmente previste per i collaboratori dei componenti del Consiglio di presidenza e dei Presidenti di commissione, ossia il versamento diretto da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica dei compensi stabiliti in favore dei collaboratori stessi, previa trattenuta di pari importo dal rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare.

________________

(*) Assorbito dall'accoglimento dell'odg G1 (testo 2)

G24

DI BIAGIO

Ritirato

Il Senato,

        il disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione, attualmente all'esame del Senato, prevede, all'articolo 39, comma 3, che, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, le due Camere provvedano anche al fine di garantire una maggiore efficienza e una razionalizzazione oltre che ad integrare funzionalmente le amministrazioni parlamentari (mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali), a definire le norme relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento;

            l'inquadramento professionale e le regole in materia di scelta del personale e di disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari sono stati, fino ad ora, differenziati nei due rami del Parlamento;

            nei mesi scorsi alla camera - in sede di esame del bilancio interno - sono stati approvati alcuni ordini del giorno volti ad impegnare l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei questori a procedere all'adozione di iniziative di propria competenza in materia di disciplina del personale dei gruppi;

            in analogia con quanto previsto dal citato articolo 39 per i dipendenti del Parlamento - con riferimento specifico all'istruzione di un ruolo unico - sarebbe opportuno, al fine di garantire un'uniformità di trattamento e una ottimizzazione delle prestazioni fornite, procedere all'adozione di una disciplina omogenea ed organica per quanto concerne il personale dei Gruppi parlamentari in servizio presso i due rami del Parlamento, coerentemente con quanto previsto dal ddl di revisione costituzionale;

            resto inteso, in ogni caso, che ciò non comporterà forma alcuna di stabilizzazione e che, comunque, le esperienze lavorative svolte non costituiranno titolo preferenziale per l'accesso ai ruoli interni dell'Amministrazione;

            la ratio è esclusivamente quella di garantire un'uniformità di trattamento e un adeguata valorizzazione e ottimizzazione delle competenze acquisite nel corso degli anni;

            numerose, infatti, sono le figure professionali che, con continuità, hanno lavorato e attualmente lavorano a supporto dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera, acquisendo competenze specifiche funzionali ad uno svolgimento efficace dei lavori parlamentari,

            invita, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a valutare l'opportunità, di procedere, entro il termine della XVII legislatura, d'intesa con i rispettivi organi della Camera: a) alla ricognizione complessiva e unitaria del personale che, nel corso dell'attuale legislatura, ha in essere un contratto di lavoro dipendente presso i Gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento; b) alla predisposizione di un elenco unico, al cui interno inserire i predetti soggetti, differenziati sulla base dei titoli professionali, delle effettive esperienze maturate nonché dell'anzianità lavorativa e delle mansioni ricoperte in tali organi.

G25

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            il comma 489 della legge n. 1477 del 2013, prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In tali trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. La stessa norma prevede che gli organi costituzionali applichino tali princìpi nel rispetto dei propri ordinamenti,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a recepire i princìpi di cui al comma 489 della legge n. 147 del 2013 relativamente ai soggetti titolari di trattamenti di quiescenza che, a qualsiasi titolo, percepiscano emolumenti da parte del Senato della Repubblica.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G26

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        visto il proprio ordine del giorno G5, accolto dal Collegio dei Senatori Questori nella seduta del 4 aprile 2007;

            considerato che il 24 luglio scorso la Camera dei deputati è addivenuta alle medesime conclusioni approvando all'unanimità l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/4, le cui premesse si condividono e si riportano qui integralmente: «La Camera, premesso che: i risultati in termini di gestione del bilancio interno illustrati dal Consiglio dei deputati questori ben rappresentano la determinazione con cui si sta perseguendo l'obiettivo di contenere le spese anche al fine di concorrere al rilancio della crescita del Paese; tuttavia occorre constatare come alla luce dei dati e della struttura del bilancio interno nonostante gli sforzi la spesa complessiva sia destinata inevitabilmente ad aumentare, ciò in quanto la Camera, così come il Senato, a differenza delle altre amministrazioni pubbliche, reca nel proprio bilancio anche i capitoli di spesa connessi ai trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato e del personale di ruolo, capitoli il cui andamento nel tempo è crescente - come è normale che sia - e soggetto a molteplici variabili, quali l'aspettativa di vita, il tasso di inflazione, il tasso di sostituzione degli eletti per ogni legislatura, l'anzianità degli ex deputati, il trend dei pensionamenti dei dipendenti, eccetera, le suddette voci di spesa - che rappresentano, tecnicamente, degli oneri inderogabili, ossia aggregati di spesa rigidi e in linea di principio incomprimibili in quanto costituiti da diritti acquisiti, fanno sì che la Camera si configuri ad oggi come una specie di fondo chiuso - posta la tendenziale invarianza della dotazione nel medio periodo - al cui interno la spesa previdenziale - in attesa del pieno dispiegarsi degli effetti del nuovo sistema contributivo per il calcolo della pensione che già si applica ai deputati e al personale - è destinata ad aumentare in termini nominali, così come del resto accade in tutti gli enti previdenziali pubblici, in questa situazione, la Camera si troverebbe, nel prossimo futuro, in una situazione di forte difficoltà, poiché a differenza di un'amministrazione dello Stato, non potrebbe nell'immediato ridurre ancora e in modo significativo le proprie spese azionando, ad esempio, la leva dei pensionamenti e traslando conseguentemente il complesso dei relativi oneri sugli enti previdenziali, l'auspicabile prosecuzione del processo di riduzione della dotazione organica ha già prodotto e produrrà senz'altro consistenti risparmi di spesa, ma tale processo trova un limite nell'esigenza di salvaguardare la funzionalità dell'amministrazione e di rinnovare il corpo amministrativo attraverso una ripresa, seppur limitata e selettiva, dei reclutamenti, in queste circostanze - che sono difficilmente comprensibili da parte dell'opinione pubblica e oscure persino agli «addetti ai lavori» oggi ci si trova nel paradosso per cui tutti gli sforzi fatti sul piano del contenimento delle spese non possono essere adeguatamente apprezzati, poiché in larga parte sterilizzati da un contestuale aumento di altre spese obbligatorie, quali quelle di natura previdenziale, la cui iscrizione nel medesimo bilancio non consente nemmeno una agevole comparazione con altre realtà istituzionali; rilevata, pertanto, la necessità di individuare soluzioni tecniche che rendano più facilmente valutabili da parte dall'opinione pubblica le politiche di rigore adottate nella gestione del bilancio interno e le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa che potranno essere previste nel prossimo futuro; la riforma costituzionale all'esame del Senato, che già prevede l'integrazione funzionale delle al1uninistrazioni parlamentari, potrebbe determinare, anche attraverso un'espressa previsione in tal senso, un ulteriore rafforzamento dei presupposti per la costituzione di un ente previdenziale unico e comune a entrambi i rami del Parlamento, provvisto di una propria dotazione finanziaria e di autonomia contabile»,

            impegna, per le rispettive competenze, il consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

            nei medesimi termini di cui alle conclusioni del citato ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/4, e cioè: «ad avviare un confronto con i rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento e fìnalizzato a verificare la possibilità di istituire un Ente previdenziale unico e comune avente una propria dotazione finanziaria e autonomia contabile e gestito in modo collegiale sulla base degli indirizzi dettati fintesa dai rappresentanti delle Istituzioni interessate - nel quale far confluire. in apposite gestioni separate, le poste di bilancio relative ai versamenti contributivi e alle prestazioni previdenziali erogate al personale delle rispettive amministrazioni e ai deputati e ai senatori, poste che verrebbero pertanto espunte dai bilanci interni, consentendo in tal modo di evidenziare, distinte con chiarezza e immediatezza, le spese effettive per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e quelle connesse ai trattamenti previdenziali».

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(*) Accolto dai senatori Questori

G27

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, premesso che

            in un momento di complessiva revisione della spesa pubblica, Rappresentanza permanente Problemi del Personale ha approvato una proposta di indirizzi, da sottopone al Consiglio di Presidenza, relativa a misure sui trattamenti retributivi del personale in servizio mediante l'introduzione di un limite massimo retributivo, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento estemo;

            ragioni di equità intergenerazionale impongono di applicare tale limite anche ai trattamenti percepiti dai dipendenti in quiescenza,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad applicare un limite massimo anche al trattamento economico percepito dai dipendenti in quiescenza.

G28

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del Testo Unico delle Norme Regolamentari dell'Amministrazione Riguardanti il Personale del Senato della Repubblica, le spese per il trattamento economico dei dipendenti collocati fuori ruolo per prestare servizio presso altre Amministrazioni restano a carico dell'Amministrazione del Senato per i primi tre anni del collocamento fuori ruolo;

            solo a partire dal quarto anno di collocamento fuori ruolo le spese per il trattamento economico del personale comandato vengono rimborsate al Senato da parte dell'Amministrazione presso la quale il dipendente è distaccato;

            nonostante l'articolo 50 del Testo Unico delle Norme Regolamentari dell'Amministrazione Riguardanti il Personale del Senato della Repubblica non ammetta deroghe al principio espresso dal comma 7 del medesimo articolo, risulta ai Senatori firmatari che il Consiglio di Presidenza abbia in alcune occasioni deliberato prevedendo che il trattamento economico dei dipendenti comandati rimanesse a carico dell'Amministrazione del Senato anche successivamente ai 3 anni dal collocamento fuori ruolo,

        considerato che:

            l'opera di razionalizzazione dei costi e di recupero dell'efficienza sia diventata ormai improcrastinabile per riavvicinare i cittadini alle istituzioni;

            sempre più spesso negli ultimi mesi gli organi parlamentari e in particolare il Senato della Repubblica sono stati oggetto di attacchi tendenziosi oltre che iniqui miranti a evidenziare l'inefficienza e l'eccessiva onerosità della sua macchina burocratica, si ritiene doveroso procedere ad un'operazione di verità e di trasparenza eliminando dal novero delle spese a carico del bilancio del Senato il costo di quelle risorse che in realtà sono destinate ed utilizzate da altre amministrazioni e, pertanto:

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a modificare l'articolo 50 del Testo Unico delle Norme Regolamentari dell'Amministrazione Riguardanti il Personale del Senato della Repubblica nel senso di stabilire che gli oneri collegati al trattamento economico dei dipendenti collocati fuori ruolo siano sempre e ab origine, cioè sin dal momento iniziale del loro collocamento fuori ruolo, interamente sostenuti dalle amministrazioni presso le quali gli stessi sono distaccati;

            ad adottare tutte le deliberazioni degli organi collegiali in assoluta ottemperanza delle previsioni dell'articolo 50 del Testo Unico delle Norme Regolamentari dell'Amministrazione Riguardanti il Personale del Senato della Repubblica.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G29

MUCCHETTI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto dì bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta «legge Frattini» sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

G29 (testo 2)

MUCCHETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto dì bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            ad intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta «legge Frattini» sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori

G30

SAGGESE

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del Consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, implica l'esigenza di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            in una fase in cui sono stati importati tutti gli istituti miranti al contenimento delle retribuzioni adottati all'esterno, una perequazione dal punto di vista dello stato giuridico non appare più differibile;

            si pone la necessità che la definizione dello staus complessivo dei consiglieri parlamentari salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a recepire le disposizioni sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione e, pertanto, senza alcun onere a carico del bilancio del Senato.

G30 (testo 2)

SAGGESE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del Consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, implica l'esigenza di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            in una fase in cui sono stati importati tutti gli istituti miranti al contenimento delle retribuzioni adottati all'esterno, una perequazione dal punto di vista dello stato giuridico non appare più differibile;

            si pone la necessità che la definizione dello staus complessivo dei consiglieri parlamentari salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            ad intraprendere un percorso volto a recepire le disposizioni sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione e, pertanto, senza alcun onere a carico del bilancio del Senato.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G31

PELINO

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento delìa carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta « legge Frattini » sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

G31 (testo 2)

PELINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento delìa carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            ad intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta « legge Frattini » sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G32

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta « legge Frattini » sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

G32 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            ad intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta « legge Frattini » sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori

G33

CONSIGLIO

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta «legge Frattini» sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

G33 (testo 2)

CONSIGLIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti, mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            ad intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta «legge Frattini» sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori

G34

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO

V. testo 2

II Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti; mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta « legge Frattini » sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

G34 (testo 2)

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO

Non posto in votazione (*)

II Senato,

        premesso che:

            la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;

            una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei Consiglieri parlamentari;

            infatti; mentre sono stati importati nell'ordinamento interno del Senato tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado il loro recepimento non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno del Senato e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;

            in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale,

        considerato che:

            un ordine del giorno di contenuto analogo è stato recentemente accolto in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;

            è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            ad intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della cosiddetta « legge Frattini » sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali (articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per il Senato), così da colmare una lacuna normativa che si protrae da oltre dieci anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione del Senato.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G35

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            nel panorama istituzionale italiano non esistono cariche pubbliche a tempo indeterminato;

            la Costituzione prevede che il mandato del Presidente della Repubblica sia di sette anni e quello del giudice costituzionale sia di nove anni;

            il governatore della Banca d'Italia rimane in carica per sette anni;

            per i presidenti delle Autorità di vigilanza e garanzia sono previsti esclusivamente mandati a termine;

            i sindaci delle città con più di 15 mila abitanti non possono essere eletti per più di due mandati; anche in magistratura gli incarichi diretti vi sono a termine;

            la durata delimitata delle posizioni pubbliche apicali è motivata dall'esperienza storica per cui situazioni di potere troppo prolungato non sono salutari per la democrazia;

            il ricambio ai vertici delle istituzioni dello Stato è anche precondizione per la selezione di nuove classi dirigenti:

            la carica di Segretario Generale del Senato della Repubblica risulta attualmente l'unica posizione pubblica apicale sostanzialmente vitalizia dato che può essere interrotta solo per dimissioni spontanee o collocamento in quiescenza ovvero revoca approvata dal Consiglio di Presidenza a maggioranza dei due terzi ovvero, a distanza di almeno tre mesi, a maggioranza assoluta,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a introdurre nell'articolo 3 del Testo Unico delle Norme Regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il Personale del Senato della Repubblica il limite quinquennale del mandato del Segretario Generale stabilendo, altresì, che il conferimento dello stesso non sia reiterabile.

G36

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative, oltre a incidere, pesantemente sulla, struttura della spesa pubblica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia», della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni,

        considerato, in particolare, che:

            l'amministrazione del Senato della Repubblica conta, in totale, 841 dipendenti al cui vertice, oltre al Segretario Generale, sono posti uno o più Vice Segretari Generali;

            la retribuzione iniziale del Vice Segretario generale del Senato della Repubblica è pari a 8.519 euro netti mensili, per 15 mensilità;

            al fine di un contenimento dei costi, nonché di una organizzazione amministrativa efficiente, potrebbe risultare sufficiente la presenza di un solo Vice Segretario Generale,

            impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza, a voler valutare le opportune modifiche alla struttura amministrativa, al fine di prevedere il conferimento di un unico incarico di Vice Segretario Generale.

G37

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che

            rilevato che negli ultimi anni il personale di ruolo del Senato della Repubblica si è ridotto di oltre 34 per cento, con la prospettiva di ulteriori numerosi pensionamenti e con il conseguente innalzamento dei carichi di lavoro individuali e del livello di produttività dei dipendenti, chiamati ad assolvere le medesime e talvolta ulteriori funzioni con risorse decrescenti, in un contesto di lavoro sempre più complesso e senza che sia stata definita la dotazione organica per ciascun livello, ai sensi dell'articolo 17 del Testo Unico delle Norme Regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il Personale del Senato della Repubblica;

            tenuto conto della continua evoluzione tecnologica degli strumenti informatici e di comunicazione, anche nel senso della progressiva dematerializzazione dei documenti di supporto all'attività parlamentare;

            rilevata quindi l'urgenza, anche nella prospettiva delle riforme costituzionali, di un rinnovamento complessivo dell'Amministrazione che, assicurando gli imprescindibili valori di indipendenza e imparzialità dei dipendenti e l'accesso esclusivamente tramite pubblico concorso, valorizzi il personale di tutte le professionalità e rinnovi i processi lavorativi con l'obiettivo di una più efficace funzionalità e del contenimento dei costi della struttura,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a definire, a seguito di un'ampia ricognizione delle attività svolte dall'Amministrazione, quelle effettivamente connesse con le funzioni istituzionali del Parlamento e di smettere quelle non più necessarie al funzionamento dell'Istituzione;

            ad indicare, in forma analitica, le risorse umane e strumentali necessarie al soddisfacimento di tali funzioni;

            a verificare con adeguati strumenti di rilevazione la concreta distribuzione dei carichi di lavoro; semplificare l'organizzazione amministrativa al fine di rendere evidenti i compiti e le responsabilità assegnati e omogenei i carichi di lavoro sopportati da ciascuna struttura;

            conseguentemente, a definire un piano di sostenibilità economica di lungo periodo che garantisca anche il ricambio generazionale e la programmazione del turnover.

________________

(*) Assorbito dall'accoglimento dell'odg G1 (testo 2)

G38

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            nessun effettivo controllo di gestione è realizzabile in assenza dell'individuazione dei centri di costo in cui si articola l'Amministrazione,

            impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, il Consiglio di Presidenza o entrambi a valutare un effettivo quanto efficace disegno innovatore adottando un'apposita normativa per l'individuazione dei centri di costo in cui si articola l'Amministrazione.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G39

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;

            il Senato della Repubblica eroga servizi analoghi se non sovrapponibili a quelli necessari al funzionamento della Camera dei deputati:

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, in coerenza con gli indirizzi per la realizzazione di nuove forme di integrazione e/o unificazione tra le attività delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche alla luce della prossima riforma costituzionale, a procedere, senza indugio alcuno, nell'opera di razionalizzazione, ottimizzazione e appropriatezza dei servizi, secondo criteri di efficienza e economicità.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G40

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

V. testo 2

Il Senato,

        preso in esame il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2014,

        premesso che:

            il Senato della Repubblica è ancora un ramo del Parlamento al quale appartiene l'esercizio della funzione legislativa e di controllo dell'azione di Governo e che pertanto tale esercizio non può essere in alcun modo reso approssimativo, insufficiente e tantomeno ostacolato dal mancato funzionamento di importanti supporti di conoscenza essenziali alle necessarie verifiche;

            a tal fine, il comma 481 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 autorizzò la spesa di 600.000 euro a favore di ciascuna Camera per il potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento in tema di finanza pubblica, somma successivamente ridotta a 454.354 euro per effetto di successivi provvedimenti;

            la decisione del Legislatore scaturì dalla constatazione della impellente e improrogabile necessità di potenziare le strutture di supporto al Parlamento nell'ambito della complessa materia della finanza pubblica. Da tale esigenza è scaturita altresì l'approvazione della Legge costituzionale n. 1 del 2012 dove si stabilisce, tra le altre previsioni, all'articolo 5, comma 4, che: «Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.». Le somme in parola sono pertanto attribuite al Parlamento per metterlo in grado di esercitare pienamente le sue prerogative informative, ora ancora più impellenti alla luce di quanto previsto dalla citata Legge Costituzionale n. 1 del 2012;

            in numerose occasioni dei lavori parlamentari, è stata constatata la ricorrente difficoltà di collegamento con le Banche dati della Ragioneria Generale dello Stato e la carenza di ogni altro strumento di supporto conoscitivo utile al fine di consentire al Parlamento di esercitare in piena consapevolezza le proprie prerogative in materia di finanza pubblica;

            le carenze informative e le difficoltà di collegamento persistono già da molti anni ed ostacolano di fatto l'attività di verifica delle quantificazioni che è attività cui sono dedicate le strutture del Servizio del bilancio e a cui è applicata per competenza la Commissione Programmazione economica, bilancio;

            tali strumenti sono necessari per consentire ai Senatori di verificare le quantificazioni e le coperture dei provvedimenti,

            impegna il Collegio dei Questori a dare un impiego alle somme in parola congruente con la destinazione normativa anche al fine di evitare fenomeni di distrazione di tali somme a favore di altre destinazioni.

G40 (testo 2)

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        preso in esame il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2014,

        premesso che:

            il Senato della Repubblica è ancora un ramo del Parlamento al quale appartiene l'esercizio della funzione legislativa e di controllo dell'azione di Governo e che pertanto tale esercizio non può essere in alcun modo reso approssimativo, insufficiente e tantomeno ostacolato dal mancato funzionamento di importanti supporti di conoscenza essenziali alle necessarie verifiche;

            a tal fine, il comma 481 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 autorizzò la spesa di 600.000 euro a favore di ciascuna Camera per il potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento in tema di finanza pubblica, somma successivamente ridotta a 454.354 euro per effetto di successivi provvedimenti;

            la decisione del Legislatore scaturì dalla constatazione della impellente e improrogabile necessità di potenziare le strutture di supporto al Parlamento nell'ambito della complessa materia della finanza pubblica. Da tale esigenza è scaturita altresì l'approvazione della Legge costituzionale n. 1 del 2012 dove si stabilisce, tra le altre previsioni, all'articolo 5, comma 4, che: «Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.». Le somme in parola sono pertanto attribuite al Parlamento per metterlo in grado di esercitare pienamente le sue prerogative informative, ora ancora più impellenti alla luce di quanto previsto dalla citata Legge Costituzionale n. 1 del 2012;

            in numerose occasioni dei lavori parlamentari, è stata constatata la ricorrente difficoltà di collegamento con le Banche dati della Ragioneria Generale dello Stato e la carenza di ogni altro strumento di supporto conoscitivo utile al fine di consentire al Parlamento di esercitare in piena consapevolezza le proprie prerogative in materia di finanza pubblica;

            le carenze informative e le difficoltà di collegamento persistono già da molti anni ed ostacolano di fatto l'attività di verifica delle quantificazioni che è attività cui sono dedicate le strutture del Servizio del bilancio e a cui è applicata per competenza la Commissione Programmazione economica, bilancio;

            tali strumenti sono necessari per consentire ai Senatori di verificare le quantificazioni e le coperture dei provvedimenti,

            impegna il Collegio dei Questori a dare un impiego alle somme in parola congruente con la destinazione normativa.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori

G41

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            in attuazione dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli istituti di formazione possono promuovere tirocini formativi e di aggiornamento a favore dei giovani;

            la legge n. 92 del 2012 ha apportato alcune modifiche sostanziali all'istituto dei tirocini formativi, attraverso l'introduzione di linee guida nazionali finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini;

            tali linee-guida, pubblicate nel gennaio 2013 con il fine di facilitare gli adempimenti per i soggetti promotori, si muovono nel contesto del documento di lavoro «Un quadro per la qualità dei tirocini», adottato dalla Commissione Europea il 18 aprile del 2012, che ha individuato nel tirocinio lo strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché nel contesto dell'Accordo Stato Regioni che ha dato luogo alle «Linee guida per la formazione nel 2010» e che dettano principi e criteri minimi, anche nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione;

            gli standard minimi previsti dalle linee-guida prevedono il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante e si applicano anche a tutti quegli interventi e iniziative che, a diverso titolo denominati, abbiano le medesime finalità e caratteristiche di un tirocinio formativo; risulta ai Senatori firmatari che attualmente l'Amministrazione del Senato non ha in essere alcun tirocinio formativo e quelli che sono stati attuati negli anni passati sono stati oggetto di deliberazioni occasionali del Collegio dei Questori su input fornito dall'Amministrazione;

            il programma degli stages formativi intende avvicinare mondo accademico e mondo del lavoro offrendo ai tirocinanti coinvolti la possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, anche nei confronti dell'attività svolta nell'ambito dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, al fine di agevolare le future scelte professionali,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            ad attivare, presso i Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, previa pubblicazione di un apposito bando di selezione, un programma di attività di tirocinio formativo e di orientamento, destinato a neo-laureati particolarmente meritevoli e potenzialmente interessati ad intraprendere una carriera nell'ambito di tale contesto organizzativo, al fine di trasmettere conoscenze dirette dell'attività svolta dall'organo costituzionale, nel rispetto delle linee guida nazionali e fatto salvo il riconoscimento di una congrua indennità.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G42

PETROCELLI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, premesso che:

            il consolidamento del processo di integrazione europea tende a spostare con sempre maggior frequenza a Bruxelles le decisioni politiche e legislative;

            l'attività legislativa dell'Unione europea tende a coprire materie ed ambiti in precedenza rimessi alla competenza degli Stati membri;

            il peso crescente delle norme adottate a livello europeo e il loro impatto, sempre più incisivo, negli ordinamenti nazionali rischia di pregiudicare la democraticità dei processi decisionali se non sarà assicurata la possibilità di un adeguato monitoraggio e di una approfondita valutazione, sotto il profilo della sostenibilità e della rispondenza agli interessi di ciascun Paese, da parte dei Parlamenti nazionali;

            il Trattato di Lisbona ha valorizzato il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE affermando espressamente l'esigenza di un raccordo più sistematico tra i competenti organi dei Parlamenti nazionali e le Istituzioni europee;

            i sono sviluppate rapporti sempre più intensi tra i Parlamenti nazionali dei Paesi membri, il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'Unione europea, con particolare riguardo alla Commissione europea;

            attraverso il cosiddetto dialogo politico, la Commissione interloquisce in misura crescente direttamente con i Parlamenti nazionali;

            la legislazione nazionale (in particolare, la legge n. 234 del 2012), ha posto le premesse per una forte responsabilizzazione del Governo nei confronti del Parlamento, attraverso la previsione di precisi obblighi informativi e l'obbligo di collaborazione tra strutture governative, con particolare riguardo alla rappresentanza permanente a Bruxelles, e strutture parlamentari;

            i Parlamenti dei Paesi più importanti, a partire dal Bundestag tedesco, hanno fortemente potenziato le strutture dedicate all'attività dell'Unione europea, ivi comprese quelle presenti a Bruxelles, che per le consistenti risorse umane a disposizione sono in condizione di intervenire tempestivamente ed efficacemente nei processi decisionali europei,

            impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad adottare iniziative volte al rafforzamento della struttura operante a Bruxelles, al fine di un più sistematico e proficuo raccordo amministrativo con i principali attori del processo decisionale europeo e di una migliore capacità di trasmissione delle istanze e delle posizioni del Senato della Repubblica.

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(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G43

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;

            le Pubbliche Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi utilizza i parametri prezzo qualità individuati dalla società CONSIP SpA che opera in qualità di centrale di committenza nazionale, realizzando il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA;

            CONSIP SpA anche sulla base di specifiche convenzione supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento con, particolare attenzione alle dinamiche del mercato, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative di public procurement,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            ad utilizzare i parametri prezzo qualità individuati dalla CONSIP SpA.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G44

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come il Senato della Repubblica, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;

            il calendario del Senato della Repubblica riporta una serie di mostre, concerti, convegni e conforme,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            ad attuare, a decorrere dall'anno 2015, una razionalizzazione degli eventi in calendario affinché siano previsti esclusivamente quelli strettamente attinenti alle finalità istituzionali del Senato.

G44 (testo 2)

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come il Senato della Repubblica, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;

            il calendario del Senato della Repubblica riporta una serie di mostre, concerti, convegni e conforme;

        invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a valutare l'opportunità di attuare, a decorrere dall'anno 2015, una razionalizzazione degli eventi in calendario affinché siano attinenti alle finalità istituzionali del Senato.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G45

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            la pubblicità dei lavori parlamentari rappresenta un principio costituzionale di fondamentale importanza;

            il Senato della Repubblica è impegnato da anni nel garantire la pubblicità di tali lavori nei tempi più veloci possibili e, infatti, già in corso di seduta è prevista la pubblicazione sul sito web dei resoconti stenografici e sommari delle sedute dell'Assemblea;

            ad oggi, tuttavia, non è ancora stata prevista la pubblicità sul sito web dell'attività degli organi collegi ali, Collegio dei Questori e Consiglio di Presidenza il cui contenuto, pertanto, rimane inaccessibile ai cittadini,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a voler stabilire che i resoconti integrali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori siano pubblicati sul sito web del Senato della Repubblica, al massimo entro dieci giorni dallo svolgimento della riunione dell'organo interessato;

            ad approvare il verbale di tali riunioni in apertura della seduta successiva, in analogia a quanto avviene per il verbale dell'Assemblea;

            a creare un database delle delibere del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori disponibile alla libera consultazione sul sito web del Senato della Repubblica.

G46

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            le biblioteche di Camera e Senato costituiscono un patrimonio di conoscenza e di informazione,

            giustamente aperto non solo all'utenza parlamentare, ma miche a tutta la cittadinanza, secondo un modello di apertura della conoscenza che dovrebbe essere seguito da altre istituzioni e sulla falsariga delle benemerite biblioteche pubbliche che rappresentano spesso l'unica opportunità offerta anche ai cittadini meno abbienti di accesso a determinate conoscenze, altrimenti limitate, di acquisizione di informazioni libera ed autonoma per formare una coscienza critica;

            l'istituzione del Polo bibliotecario parlamentare è stato il presupposto di un evidente fine virtuoso ovvero l'unificazione delle due biblioteche per conseguire razionalizzazioni e risparmi a parità di servizi erogati, ma in realtà, al di là dell'accesso condiviso alle due strutture, le due strutture risultano tuttora sostanzialmente gestite ciascuna dalla rispettiva Camera di appartenenza; un'effettiva unificazione permetterebbe, verosimilmente, di eliminare duplicazioni, di valorizzare il patrimonio bibliografico, di conseguire economie di scala, di ridurre gli oneri amministrativi per la gestione, mantenendo fermi i servizi attualmente erogati e destinando le risorse umane rese così disponibili ad altre attività parlamentari;

            nell'ambito della necessità di procedere alla unificazione dei servizi e, de iure condendo, del ruolo del personale delle due Camere,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad assumere ogni idonea iniziativa con la Camera dei deputati al fine di conseguire una gestione realmente unitaria del Polo bibliotecario parlamentare, che preveda l'unificazione delle strutture amministrative della regolamentazione e delle risorse ad esso destinate.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori

G47

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Ritirato

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            la pubblicità e la trasparenza dei lavori parlamentari sono principi costituzionali di fondamentale importanza, che necessitano di un continuo aggiornamento per seguire l'innovazione tecnologica; occorre, pertanto, che il Senato della Repubblica adegui tutte le strutture adibite a riunioni di suoi organi, al fine di garantire le dirette sul sito web del Senato della Repubblica;

            lo stesso sito web del Senato della Repubblica deve essere organizzato affinché ogni Commissione, Giunta e Organo collegiale disponga di un canale della web tv sul quale sia tecnicamente possibile trasmettere le sedute;

            è, quindi, assolutamente auspicabile potenziare gli strumenti web utili ad una migliore divulgazione dei lavori parlamentari,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a dotare tutte le aule ove si svolgono riunioni di Commissioni o Giunte parlamentari, nonché degli organi collegiali, della strumentazione idonea a trasmettere in diretta streaming sulla web tv; potenziare la web tv, prevedendo un canale dedicato per ogni Commissione o Giunta parlamentare, nonché per gli organi collegiali.

G48

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come il Senato della Repubblica, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;

            al fine di conseguire apprezzabili risparmi economici sul complessivo costo dell'organo parlamentare gravante sul bilancio del Paese in una fase di seria difficoltà del sistema economico;

            l'utilizzo del software di proprietà è una voce significativa del bilancio del Senato;

            il software libero da diritti proprietari avrebbe un impatto decisivo sull'economia locale dell'innovazione, farebbe lavorare professionisti e imprese che oggi di fatto non hanno un mercato e non lo avranno fino a quando le politiche nel settore pubblico saranno orientate al software chiuso proposto da grandi e influenti produttori con relazioni consolidate, rapporti pluriennali con amministrazioni centrali e periferiche. Alcuni governi pensano che dobbiamo riprendere questo controllo e dare la possibilità al paese, alle industrie locali, ai giovani programmatori di poter avere un ruolo nello sviluppo tecnologico;

            l'Istat da cinque anni a questa parte è progressivamente migrato verso l'Open Source e, se nel 2003 Istat spendeva 1,2 milioni di euro l'anno in software proprietario, oggi spende meno della metà e sviluppa in proprio gli applicativi e i sistemi open di cui ha bisogno,

        impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi a valutare l'utilizzo di software libero da diritti proprietari.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori

G49

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

V. testo 2

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

                a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

                b) il curriculum vitae;

                c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

                d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato»;

        i successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono che:

            «2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. (...).

            3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

            risulta ai Senatori firmatari che in questo senso nulla sia stato fatto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica;

            risulta altresì ai Senatori firmatari che la sentenza n. 48/2013 della Corte dei conti per la Regione Molise abbia stabilito che il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione della pubblicazione, sul proprio sito web, del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a recepire all'interno dell'ordinamento del Senato della Repubblica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, a pubblicare sul sito web del Senato della Repubblica l'elenco dei consulenti e destinatari di incarichi a vario titolo, anche gratuito, comunque denominati, e dei loro compensi al fine di poter contabilizzare gli oneri a carico dell'Amministrazione e di poter rendere trasparente l'accesso ai Palazzi.

G49 (testo 2)

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

                a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

                b) il curriculum vitae;

                c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

                d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato»;

        i successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono che:

            «2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. (...).

            3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

            risulta ai Senatori firmatari che in questo senso nulla sia stato fatto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica;

            risulta altresì ai Senatori firmatari che la sentenza n. 48/2013 della Corte dei conti per la Regione Molise abbia stabilito che il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione della pubblicazione, sul proprio sito web, del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito,

        invita, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

            a valutare l'opportunità di recepire all'interno dell'ordinamento del Senato, in analogia con la Camera dei deputati, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, di pubblicare sul sito web del Senato l'elenco dei consulenti e destinatari di incarichi.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G50

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            per prassi il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo del Senato della Repubblica, predisposti dal Collegio dei Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza, sono inemendabili da parte dell'Assemblea, cui tali documenti sono sottoposti per l'approvazione finale;

            alla luce di tale prassi, gli ordini del giorno, di fatto, rappresentano l'unico modo che i Senatori hanno per incidere sulle scelte amministrativo-contabili del Senato della Repubblica;

            dell'attuazione di tali atti di indirizzo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assemblea rivolge al Collegio dei Questori e al Consiglio di Presidenza purtroppo non è dato sapere, se non in occasione dell'esame del successivo bilancio;

            tale prassi, non consente il monitoraggio in tempo reale degli ordini del giorno accolti all'Assemblea,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad attivarsi al fine di istituire una apposita sezione del sito web del Senato della Repubblica all'interno della quale tutti i cittadini possano seguire lo stato di attuazione degli ordini del giorno al bilancio interno che siano stati accolti dall'Assemblea del Senato della Repubblica.

G51

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Ritirato

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            i costi relativi al noleggio di autovetture e alla locazione dell'autorimessa ammontano a 345,500 euro per il 2014 e che da tale importo sono escluse le spese di manutenzione delle autovetture di proprietà del Senato;

        considerato che:

            Roma servizi per la Mobilità, la nuova Agenzia del Comune di Roma, offre nuovo servizio di carsharing con il quale grazie ad un abbonamento annuale contenuto (una piccola azienda paga 254,18 euro) e attraverso una prenotazione, è possibile muoversi liberamente senza dover possedere un'auto, senza le spese e gli oneri di gestione, ma condividendo l'uso di un parco vetture distribuito sulla città;

            in quanto utenti di un servizio ecocompatibile (sono disponibili anche vetture elettriche), è possibile, inoltre, godere di ulteriori vantaggi concessi dall'Amministrazione Comunale, quali: gratuità per la sosta tariffata; gratuità nei parcheggi di scambio; ingresso in ZTL; autorizzazione al transito nelle zone interdette durante giornate a targhe alterne o giornate chiuse al traffico; utilizzo delle corsie preferenziali così come regolamentato per il servizio taxi;

            si pone, inoltre, in evidenza che attualmente sono entrate nel mercato del carsharing nuove compagnie quali «enjoy» e «car2go» che con modalità «free floating», consentono di lasciare l'auto dove si vuole senza l'obbligo di riportare il veicolo nel parcheggio di provenienza,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a stipulare un'apposita convenzione con il servizio di carsharing offerto dal Comune di Roma e/o da altre società private al fine di dismettere l'attuale parco auto, ad eccezione dei veicoli destinati al Presidente del Senato della Repubblica. L'eventuale convenzione dovrà prevedere la costituzione di un'area di parcheggio del carsharing nei pressi del Senato della Repubblica senza per questo prevedere nessuna forma di primazia nei confronti dei normali cittadini.

G52

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

V. testo 2

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            il Senato della Repubblica ha attualmente in dotazione più di dieci, palazzi, per una superficie complessiva di circa 100.000 mq;

            gli attuali consumi di energia elettrica e gas fanno rientrare il Senato nella categoria dei grandi consumatori di energia;

            la recente direttiva europea 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, recepita dall'Italia nelle scorse settimane, prevede un obbligo di efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione con interventi ogni anno su una superficie pari ad almeno il 3 per cento degli immobili in dotazione;

            rilevata la necessità di assicurare un contenimento dei costi per il funzionamento dell'Istituzione, anche attraverso una riduzione della bolletta energetica mediante una serie di interventi organici e mirati;

        considerato che:

            nel corso della XVI legislatura il Consiglio di Presidenza aveva previsto la costituzione di un apposito Comitato per il risparmio, l'efficienza energetica e la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili in Senato;

            a seguito delle proposte del Comitato, il Senato ha realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 200 kW presso il complesso immobiliare cosiddetto del Trullo, attualmente destinato a deposito e magazzino;

            tale intervento ha consentito di rendere completamente autosufficiente, dal punto di vista energetico, quell'edificio, con un risparmio annuo di circa 50,000 euro sulla bolletta energetica;

            è necessario proseguire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nella realizzazione di interventi strutturali che assicurino un maggior risparmio energetico;

            è opportuno sensibilizzare ulteriormente tutti coloro che lavorano all'interno dei palazzi del Senato sulle potenzialità di risparmio energetico insite nei comportamenti virtuosi dei frequentatori delle sedi del Senato,

        impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Senatori questori:

            a predisporre un piano organico di interventi strutturali volti a ridurre i consumi energetici dei palazzi del Senato, anche attraverso la realizzazione di ulteriori impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

            a realizzare degli incontri di formazione per tutti coloro che lavorano all'interno dei palazzi del Senato, al fine di promuovere comportamenti maggiormente virtuosi sul piano energetico, contribuendo così ad una riduzione dei consumi.

G52 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            il Senato della Repubblica ha attualmente in dotazione più di dieci, palazzi, per una superficie complessiva di circa 100.000 mq;

            gli attuali consumi di energia elettrica e gas fanno rientrare il Senato nella categoria dei grandi consumatori di energia;

            la recente direttiva europea 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, recepita dall'Italia nelle scorse settimane, prevede un obbligo di efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione con interventi ogni anno su una superficie pari ad almeno il 3 per cento degli immobili in dotazione;

            rilevata la necessità di assicurare un contenimento dei costi per il funzionamento dell'Istituzione, anche attraverso una riduzione della bolletta energetica mediante una serie di interventi organici e mirati;

        considerato che:

            nel corso della XVI legislatura il Consiglio di Presidenza aveva previsto la costituzione di un apposito Comitato per il risparmio, l'efficienza energetica e la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili in Senato;

            a seguito delle proposte del Comitato, il Senato ha realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 200 kW presso il complesso immobiliare cosiddetto del Trullo, attualmente destinato a deposito e magazzino;

            tale intervento ha consentito di rendere completamente autosufficiente, dal punto di vista energetico, quell'edificio, con un risparmio annuo di circa 50,000 euro sulla bolletta energetica;

            è necessario proseguire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nella realizzazione di interventi strutturali che assicurino un maggior risparmio energetico;

            è opportuno sensibilizzare ulteriormente tutti coloro che lavorano all'interno dei palazzi del Senato sulle potenzialità di risparmio energetico insite nei comportamenti virtuosi dei frequentatori delle sedi del Senato,

        impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Senatori questori:

            a predisporre misure voltea ridurre i consumi energetici dei palazzi del Senato;

            a realizzare degli incontri di formazione per tutti coloro che lavorano all'interno dei palazzi del Senato, al fine di promuovere comportamenti maggiormente virtuosi sul piano energetico, contribuendo così ad una riduzione dei consumi.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G53

COMAROLI

Ritirato

Il Senato,

        premesso che:

            la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;

            non c'è alcuna necessità di mantenere aperti i palazzi del Senato nelle giornate in cui non è prevista alcuna attività legislativa, in particolar modo il sabato e la domenica salvo che non si tengano sedute di organi parlamentari;

            la chiusura dei palazzi nelle giornate in cui non c'è attività legislativa consentirebbe di conseguire importanti risparmi,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a prevedere la chiusura dei Palazzi del Senato nelle giornate prefestive, festive e comunque quando non sia prevista attività legislativa.

G54

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            le esigenze di contenimento dei costi, della smaterializzazione del cartaceo, di un minore impatto ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, possono essere coniugati sotto molteplici aspetti;

            i costi relativi all'acquisto di quotidiani periodici e pubblicazioni per il 2014 ammonta a 140.000 euro,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a disdire e/o non rinnovare alcun abbonamento, relativo all'acquisto di quotidiani e riviste di tipo cartaceo in distribuzione presso gli uffici ed i servizi dei parlamentari, a prescindere se questi siano titolari o meno di carica.

________________

(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G55

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

V. testo 2

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            da quanto risulta all'Ufficio Economato, attualmente tutta la carta che viene utilizzata negli uffici del Senato e dai Gruppi parlamentari per stampa e fotocopie è carta di fibre vergini senza alcun ricorso all'utilizzo di carta riciclata;

            la salvaguardia delle foreste e la selvicoltura sostenibile sono temi centrali all'interno della macroquestione della tutela dell'ambiente ormai universalmente riconosciuta come questione centrale per lo sviluppo dell'umanità intera;

            alla luce di quanto detto la diffusione della carta riciclata in luogo della carta di fibre vergini deve essere attivata a partire dalle responsabilità e dal coinvolgimento degli stessi utenti politici e, pertanto, mentre per le utenze amministrative si potrebbe incrementare gradualmente la percentuale di carta riciclata fornita, ai Senatori e ai gruppi - in fase di distribuzione delle dotazioni richieste - potrebbe essere offerta l'opzione fra carta naturale e carta riciclata sempre nell'ambito delle attuali dotazioni,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad aumentare, nel rispetto dei contratti in essere, la quota di carta riciclata con un obiettivo minimo del 50 per cento per l'anno 2014.

G55 (testo 2)

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

        premesso che:

            da quanto risulta all'Ufficio Economato, attualmente tutta la carta che viene utilizzata negli uffici del Senato e dai Gruppi parlamentari per stampa e fotocopie è carta di fibre vergini senza alcun ricorso all'utilizzo di carta riciclata;

            la salvaguardia delle foreste e la selvicoltura sostenibile sono temi centrali all'interno della macroquestione della tutela dell'ambiente ormai universalmente riconosciuta come questione centrale per lo sviluppo dell'umanità intera;

            alla luce di quanto detto la diffusione della carta riciclata in luogo della carta di fibre vergini deve essere attivata a partire dalle responsabilità e dal coinvolgimento degli stessi utenti politici e, pertanto, mentre per le utenze amministrative si potrebbe incrementare gradualmente la percentuale di carta riciclata fornita, ai Senatori e ai gruppi - in fase di distribuzione delle dotazioni richieste - potrebbe essere offerta l'opzione fra carta naturale e carta riciclata sempre nell'ambito delle attuali dotazioni,

        invita, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei contratti in essere e senza maggiori onori, la quota di carta riciclata.

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(*) Accolto dai senatori Questori

G56

PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2014,

            considerato, in particolare, che nell'ambito delle spese di funzionamento si registra, tra l'altro una spesa per il capitolo «Contributi e sussidi» pari a 1.294.000 euro,

        impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza:

            a voler ridurre del 50 per cento le spese di detto Capitolo, con particolare riferimento a quelle concernenti i «Contributi a fondazioni culturali, ad altri soggetti ed a terzi», i «Contributi e sussidi per conto dell'Istituto» ed i «Contributi per il Circolo di Palazzo Madama».

G57

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Il Senato,

            visto che il 24 luglio scorso la Camera dei deputati ha accolto l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/130 riformulato, le cui premesse si condividono e si riportano qui integralmente: «La Camera, premesso che: la cosiddetta autodichìa, vale a dire il potere delle Camere di giudicare nelle controversie interne, nei confronti dei deputati, dei dipendenti e nei confronti dei terzi, non è codificata espressamente in alcuna norma costituzionale; il suo fondamento è ravvisato in via interpretativa negli articoli 64 e 72 della Costituzione, laddove essi stabiliscono l'autonomia regolamentare delle Camere; tuttavia l'autonomia normativa, sul piano logico prima che giuridico, è cosa diversa e distinta dall'autonomia giurisdizionale; peraltro, negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichìa sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista, pur essendo comunque prevista una forma di autonomia regolamentare; l'esistenza dell'autodichìa appare particolarmente odiosa per i cittadini alla luce dei principi sanciti dagli articoli 3, 24, 102, 111 e 113 della Costituzione; la posizione tradizionale della Corte costituzionale con riferimento all'autodichìa era, fino a qualche tempo fa, quella sancita dalla sentenza n. 154 del 1985, secondo cui l'autodichìa, in particolare nei confronti dei dipendenti, costituisce un profilo di quella posizione di «indipendenza guarentigiata» nei confronti degli altri poteri che caratterizza le Camere nel nostro ordinamento; l'autodichìa nei confronti dei dipendenti è stata ritenuta astrattamente legittima, in quanto non di per sé in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 28 aprile 2009, Savino ed altri c. Italia, sul presupposto, tuttavia, che la Convenzione non impone agli stati aderenti un determinato modello costituzionale e dunque un determinato schema di rapporti tra i diversi poteri dello Stato, essendo l'assetto di tali rapporti affidato alla responsabilità del legislatore costituzionale di ciascun Paese; l'articolo 12 del Regolamento della Camera (analoga norma è nel regolamento del Senato) stabilisce che l'Ufficio di Presidenza adotti i regolamenti e le altre norme riguardanti, tra l'altro, i ricorsi concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima; nell'esercizio di tali poteri - comunque estremamente ampi - l'Ufficio di Presidenza ha disciplinato la materia in due distinti regolamenti interni (per i dipendenti e per i soggetti terzi), peraltro recentemente modificati, che istituiscono una serie di organi giurisdizionali interni, composti tutti da deputati e nominati del Presidente della Camera; è molto dubbio che organi siffatti siano qualificabili come giurisdizionali, nonostante quanto sia stato affermato in molte autorevoli sedi, in quanto ad essi manca in primo luogo il requisito della terzietà, trattandosi di organi per l'appunto composti da deputati e nominati dal Presidente della Camera; la terzietà di tali organi è da porre in discussione soprattutto nei casi in cui le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nei confronti della generalità dei dipendenti - oggettivamente controverse sul piano giuridico - assumano una elevata valenza politica: è sin troppo evidente che organi composti da membri politici, appartenenti alla medesima maggioranza che ha sostenuto una determinata misura nei confronti dei dipendenti, avranno oggettive difficoltà a giudicare secondo diritto nei confronti di tale misura; tacendo d'altro avranno certamente difficoltà a giudicare di misure che comportano un incremento di spesa per il bilancio della Camera; indice di tali difficoltà è la tempistica con cui si sta dando risposta da parte degli organi giurisdizionali interni a controversie nei confronti di deputati o di dipendenti che già implicano prese di posizione su questioni di rilevante portata politica ovvero forti incrementi di spesa, ponendo il rischio di dar luogo, di fatto, a situazioni di denegata giustizia; la Corte costituzionale, nella sentenza n. 120 del 2014, emanata in sede di giudizio incidentale di costituzionalità sulle leggi, pur giudicando irricevibile il relativo ricorso, sul presupposto della mancata assoggettabilità dei regolamenti parlamentari al sindacato ordinario di legittimità costituzionale, ha tuttavia sancito alcune importanti aperture in materia di autodichìa, facendo emergere una forte disponibilità a riconsiderare l'interpretazione fin qui adottata, ove la questione venisse ad essa sottoposta sotto la specie di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ritenendo comunque necessario un bilanciamento rispetto a diritti soggettivi previsti dalla stessa Costituzione; in particolare, a questo riguardo la Corte ha osservato che «se [la sottrazione a qualsiasi giurisdizione] valga per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi, è questione controversa, che, in linea di principio, può dar luogo ad un conflitto fra i poteri» concludendo in ogni caso che d'indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l'attuazione di principi inderogabili»; gli elementi sopra considerati impongono una profonda rivisitazione dell'attuale sistema di gestione interna, soprattutto in riferimento alle norme di natura processuale; del resto è del tutto evidente che se l'autodichìa ha un mero fondamento di natura interpretativa e se la stessa Corte costituzionale arriva a definire tale prerogativa «controversa» sul piano costituzionale emerge che la stessa, ben lungi a costituire conditio sine qua non dell'autonomia di un organo costituzionale, potrà essere riconsiderata sia in termini di opportunità che di attualità»;

        rilevato che:

            della riconsiderazione auspicata dalla Camera dei deputati non v'è alcuna traccia negli atti di gestione dell'amministrazione del Senato, la quale prosegue come se nulla avesse revocato in dubbio l'insindacabilità dei regolamenti e degli atti sub-regolamentari delle Camere che sottraggono al giudice esterno i rapporti di lavoro dei dipendenti ed i rapporti con i terzi: eppure tale sottrazione, per la sentenza citata «in linea di principio, può dar luogo ad un conflitto fra i poteri»;

            la stessa giurisprudenza degli organi di autodichìa ha disatteso gli ampi spazi - pur presenti - per poter addivenire al regime di diritto comune per dipendenti ed appalti, rendendo quindi facile la previsione della migliore dottrina secondo cui la Corte ha lasciato «per un domani non lontano la possibilità che, proprio per dare nuovo senso all'autodichìa come strumento di tutela dell'indipendenza del Parlamento, le si pongano limiti conformi all'evoluzione dell'ordinamento e dei suoi principi costituzionali» (Clementi);

            nella giurisprudenza domestica delle Camere sono da segnalarsi numerosi spunti chiaramente in controtendenza, rispetto alla ricostruzione offerta dalla sentenza n. 120 del 2014,

        considerato che:

            dobbiamo porci seriamente e convintamente il problema di riportare a norma questo regime: non possiamo farlo che con la gradualità imposta dalle nuove circostanze. Non possiamo fare carico a questi dipendenti della scoperta che l'ordinamento per il quale sono stati assunti, per il quale percepivano retribuzioni al di sopra della media, è cambiato: si trattava di quell'ignoranza inevitabile, per la quale l'ignoranza della legge scusa, secondo la sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364. Più in generale, va apprestato un piano di rientro nella legalità, che dia alle amministrazioni parlamentari il tempo necessario per adeguarsi all'ingresso nel diritto comune. Si tratta di un ingresso dirompente per molte incrostazioni gestionali e prassi comportamentali equivoche: i tentativi di riforma, sin qui abortiti, avevano tutti come punto debole la tesi dell'autodichìa, che impediva l'applicazione diretta della legge esterna nei confronti delle amministrazioni degli organi costituzionali;

            un piano di rientro nella legalità non può che avere come stella polare questo dato di fatto: la legge si autoimpone e, d'ora in poi, tutto ciò che vi deroga deve essere deciso con legge. Ciò anche in considerazione del fatto che occorre una legge per imporre ad ogni cittadino un obbligo di dare o comunque una prestazione patrimoniale. In virtù di campagne di stampa, si prefigurano interventi di rimodulazione dei trattamenti economici in atto, su iniziativa di organi (il Consiglio di Presidenza) diversi da quello previsto in Costituzione come l'unico titolato ad esercitare la riserva di legge, cioè il Parlamento; invece, non si può ignorare che tutto ciò che si discosta dall'ordinaria procedura legislativa avrebbe l'effetto di violare l'articolo 23 della Costituzione;

        impegna l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità, anche d'intesa con l'altro ramo del Parlamento, di adottare ogni iniziativa di competenza per rendere più effettiva la tutela dei diritti nei confronti dei dipendenti e nei confronti dei terzi, nella prospettiva di un progressivo superamento del principio dell'autodichìa.

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (1428)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, SIMEONI, SERRA, FATTORI, SANTANGELO, MARTON, MORONESE, SCIBONA, MONTEVECCHI, VACCIANO, BERTOROTTA, PETROCELLI, BULGARELLI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, MANGILI, DONNO, CASTALDI, LEZZI, BLUNDO

Respinta (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1428-A, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

        considerato che:

            sotto il profilo generale si rileva una sostanziale indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi di delega legislativa recati dal testo, oltreché una notevole vaghezza degli ambiti oggettivi della delega medesima, determinando - nei fatti - una violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Parimenti lesa, sotto il profilo generale, appare la ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Tali problematiche di ordine generale sono particolarmente gravi con riferimento a specifici articoli del disegno di legge approvato dalla Commissione referente;

            in base all'articolo 76 della Costituzione «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Si tratta di vincoli che intendono porre limiti elastici ma sostanziali ed imprescindibili all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo, tanto più laddove sia il Governo stesso ad auto-attribuirsi le deleghe mediante la presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa;

            l'assai consistente - sotto il profilo qualitativo e quantitativo - trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo, già da troppo tempo aggravato dalla proliferazione del ricorso alla decretazione d'urgenza, si sostanzia nel conferimento di deleghe generiche che non rispettano i criteri puntuali di cui all'articolo 76 della Costituzione. Esso finisce col determinare uno svuotamento del potere normativo spettante al Parlamento, sebbene formalmente sia il Parlamento stesso a trasferirne la potestà. Il fenomeno si verifica anche, come nel caso di specie, mediante la presentazione di significativi emendamenti di iniziativa governativa attraverso i quali l'esecutivo si conferisce, con formulazioni estremamente stringate - e quindi suscettibili di interpretazioni del tutto discrezionali estensive - ampie deleghe in ambiti assai delicati, sui quali spesso il Parlamento già lavora da tempo. Un caso analogo e preoccupante, in quanto riguarda la materia della corruzione, è rinvenibile nel disegno di legge delega - anch'esso di iniziativa legislativa - riguardante la riorganizzazione della pubblica amministrazione, attualmente in discussione in Senato;

            nel disegno di legge n. 1428-A, il conferimento delle deleghe viene accompagnato dalla "minaccia" mediatica, neppur troppo larvata, di ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza se il testo voluto dal Governo non fosse sollecitamente approvato dalle Camere entro termini temporali rigidi e prefissati dal Governo stesso. In tal modo l'erosione della funzione legislativa parlamentare si realizza nel Parlamento mediante la determinazione generica di principi e criteri direttivi e la indicazione vaga dell'oggetto delle deleghe, rimettendo così al Governo stesso, che dovrebbe essere fedele esecutore della legge approvata dalle Camere, il compito essenziale di dare contenuto e limiti alla delega legislativa nei tempi e nei modi che riterrà di adottare. Ciò in quanto il mero potere consultivo delle Camere sui decreti legislativi delegati non ha modo di esplicarsi adeguatamente in presenza di deleghe ampie e generiche. Solo a distanza di anni, a danno legislativo compiuto, potrebbe la Corte Costituzionale rilevare l'eccesso di delega, come nel caso della recente sentenza sulla normativa sanzionatoria in materia di stupefacenti. Appare pertanto irrinunciabile, anche cogliendo l'occasione dell'esame di questioni pregiudiziali, un attento esame delle disposizioni che ci si accinge ad adottare, tanto più in presenza di materie delicate che riguardano la vita di milioni di persone, garantendo l'efficacia e la correttezza qualitativa e procedurale delle disposizioni legislative. Solo il puntuale rispetto del modello costituzionale può evitare i rischi insiti nei tanti aspetti problematici nell'evoluzione del sistema delle fonti, in direzione di uno sbilanciamento dei poteri verso il Governo;

            con il disegno di legge in esame il Governo chiede al Parlamento di conferirgli la funzione legislativa in un numero rilevante di ambiti, tutti di portata e rilevanza estreme. L'articolo 1, infatti, reca una delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, l'articolo 2 una delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive con ben 23 specificazioni riferite all'ambito in cui esercitare tale funzione delegata - con evidente confusione tra principi e criteri direttivi - l'articolo 3 una delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, l'articolo 4 una delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, l'articolo 5 una delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Tutte queste deleghe dovrebbero essere esercitate dal Governo entro sei mesi dall'approvazione della legge in esame; a tale ampio margine temporale si aggiungerebbero i dodici mesi che il Governo stesso si riserva per l'approvazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Le scadenze temporali in questione - in sostanza almeno un anno e mezzo dalla legge delega - sarebbero di per se tali da inficiare la pretesa del Governo di intervenire subito con decreto legge ove le Camere non si affrettassero a conferire rapidamente all'Esecutivo la funzione legislativa su un tale ampio ventaglio di questioni, sostanzialmente privandosi per tutto il periodo predetto della possibilità di intervenire efficacemente su tempi rimessi all'azione del Governo. Ciò tuttavia non impedisce al Governo medesimo di intervenire parallelamente, mediante altro decreto legge attualmente all'esame del Senato (n.132 del 2014), sulla applicabilità alle controversie in materia di lavoro concernenti i diritti del lavoratore dell'istituto della negoziazione assistita, al fine di degiurisdizionalizzare anche tali vertenze;

            alla luce di quanto esposto, assai rilevanti si configurano le criticità di ordine costituzionale recate soprattutto dal novellato articolo 4, sia con riferimento all'indeterminatezza della delega conferita al Governo che all'effetto lesivo che essa, se interpretata - rectius esercitata - estensivamente, potrebbe arrecare a numerosi diritti oggetto di tutela costituzionale;

            va preliminarmente rilevato, infatti, che la Carta costituzionale - laddove parla, significativamente nell'ambito dei "principi supremi", di una Repubblica «fondata sul lavoro» - va ben oltre un mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che direttamente o indirettamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;

            le modifiche apportate all'articolo 4 - in particolare laddove si fa riferimento alla previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio (comma 1 , lettera b) - ben possono configurare, alla luce dei rilievi già ampiamente esposti in sede consultiva - una lesione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del paese". Si configura altresì una lesione dell'articolo 4, in base al quale "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto", nonché dell'articolo 35, ai sensi del quale "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";

            in virtù dell'ampiezza dell'oggetto, della genericità dei principi e dei criteri direttivi della lettera b) del comma 1 di tale articolo 4 - che ammette la possibilità di un livello minore di tutela per i neo assunti - unitamente alla «flessibilizzazione» del termine di esercizio derivante dalla ulteriore delega correttiva recata dall'articolo 6 - ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 della Costituzione), rischiando di privare taluni lavoratori di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;

            l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

            in relazione, inoltre, all'articolo 4, comma 1, lettera d), riferito alla disciplina dei controlli a distanza pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori già perseguono l'obbiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all'esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106). La disposizione va letta in relazione alla successiva lettera h) laddove si parla di una "razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva";

            già in sede consultiva erano stati sollevati rilievi in ordine ad altre disposizioni recate dal disegno di legge. In particolare, all'articolo 2, comma 2, si rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. La legge statale può considerarsi legittima in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio;

            in riferimento al medesimo articolo 2, comma 2, si segnala che alla lettera a), non appaiono chiari i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili". Alla lettera c) del medesimo comma la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Alla lettera e), risulta evidente una mancanza di coordinamento tra il criterio direttivo ivi previsto e quello di cui alla lettera u), sempre con riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro. Peraltro il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa, agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia. Il generico sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, può altresì determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi;

        considerato altresì che:

            all'articolo 5, comma 2 lettera a), la formulazione del principio in esame non indica con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento. Con riferimento alla lettera b), in violazione del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in relazione al diritto alla prestazione assistenziale, non prevede un'estensione anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato;

            constatata, dunque, la violazione degli articoli 1, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 76, 117 e 119 della Costituzione repubblicana,

        delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1428-A.

QP2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, BOCCHINO

Respinta (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (AS 1428);

        premesso che:

      l'articolo 76 della Costituzione prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria esclusivamente sulla base e con l'osservanza puntuale di "principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". La delega deve contenere quindi criteri molto stringenti e dettagliati, definiti e approvati dal Parlamento, cui il Governo deve attenersi rigorosamente;

      in una legge-delega, la mancanza di principi e criteri direttivi comporta che l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo. Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 8/10/2007 n. 340 secondo cui «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega";

      il disegno di legge in oggetto contiene più deleghe che appaiono generiche e indeterminate e che non soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione; mancano infatti - in molti articoli - indicazioni di contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. In tal modo all'Esecutivo viene concessa una eccessivamente ampia discrezionalità in merito a strumentazione di dettaglio e modo di costruire gli istituti, lasciando impregiudicata la direzione politica da scegliere e la compiuta e coerente individuazione degli obiettivi. Si tratta, quindi di una delega in bianco contenente molte contraddizioni interne data la particolarità della materia e le conseguenze che da alcune scelte deriverebbero non essendosi espresso alcun indirizzo del legislatore delegante e determinando un risultato complessivamente distorto rispetto alla volontà del legislatore pur espressa in altre previsioni contenute nel disegno di legge;

      il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che recita " ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte" è completamente disatteso dalla presente legge delega che a dispetto delle astratte affermazioni contenute all'articolo 6 comma 3 (dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica") ed escludendo nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato rende sostanzialmente impossibile realizzare gli obiettivi fissati anzitutto nei primi due articoli (ammortizzatori sociali e servizi per il lavoro e politiche attive). Una applicazione seria e coerente della delega dovrà necessariamente prevedere un aumento di oneri a carico finanza pubblica atteso che la delega stessa si prefigge lo scopo primario dell'estensione delle tutele sociali alla stragrande maggioranza dei lavoratori che tuttora ne sono privi. In caso contrario le attuali scarse e insufficienti risorse dovranno essere spalmate su una platea più vasta determinando nei fatti un abbassamento complessivo delle tutele sociali;

      una tutela davvero universale, in attuazione del primo comma dell'articolo 3 della costituzione relativo al principio di uguaglianza, dovrebbe rivolgersi - visto l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di maggior precarietà e sfruttamento non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro "falso autonomo" delle partite iva a committente unico o comunque con redditi insufficienti - sia per la parte di normazione sul rapporto di lavoro che sugli ammortizzatori sociali all'intero mondo del lavoro, subordinato, parasubordinato e autonomo, prevedendo congrue e necessarie risorse economiche aggiuntive. Invece gli interventi previsti da questa delega confermano la ripartizione tradizionale e si rivolgono unicamente ai subordinati e a chi ha perso il lavoro subordinato in netto contrasto con il citato articolo 3 della Costituzione;

      l'estensione del campo di applicazione dell'ASPI (Art.1, comma 2, lettera b), n.3) solo ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non si configura come uno strumento universale, ancorché sperimentale, poichè esclude tutte le altre tipologie di lavoro, ovvero tipi di prestazioni che non hanno alcuna copertura né sostitutiva né integrativa: la copertura parziale quanto a tipologie di contratti o per altri requisiti è in contrasto con principi costituzionali, in particolare con quanto deriva dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione;

      l'articolo 4, nella parte relativa alle tutele progressive previste per le nuove assunzioni (lettera b) opera una chiara discriminazione tra lavoratori configurando una palese violazione del diritto di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

      la lettera a) dell'articolo 4, prospetta un compito non legislativo, ma di studio e analisi, propedeutico rispetto al potere enorme e totalizzante che il Governo chiede gli sia delegato: quello di redigere "un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali semplificate"; non si tratta solo di selezionare i tipi di rapporto di lavoro da mantenere e quelli da eliminare, ma di ri-disciplinare i rapporti salvaguardati, dunque potrebbe significare riscrivere il Codice Civile, lo Statuto dei lavoratori e la normativa speciale lavoristica, lasciando al solo Governo la decisione su aspetti dirimenti sul piano politico e sociale come mantenere o abolire la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori contro i licenziamenti arbitrari, mantenere, abolire o modificare le norme in tema di mansioni, di controlli, senza che il Parlamento possa interferire su questa "delega in bianco": appare così ancora più evidente la violazione dell'articolo 76 della Costituzione circa le caratteristiche della delega così come anche l'espropriazione totale del potere legislativo del Parlamento;

        considerato infine che la delega in oggetto non tiene in alcun modo conto dell'assunto, ormai universalmente accettato, che la Repubblica disegnata dalla Costituzione non è uno spettatore neutrale delle dinamiche del mercato, ma un protagonista attivo, impegnato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza (art. 3), a promuovere e rendere effettivo il diritto al lavoro (art. 4), a garantire una giusta retribuzione, sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa (art. 36), a tutelare il lavoro femminile e la maternità (art. 37), a sostenere le condizioni di vita e assicurare il reddito dei lavoratori in caso di malattia, vecchiaia o disoccupazione (art. 38), a confrontarsi con rappresentanze sindacali libere basate sulla partecipazione democratica dei lavoratori (art. 39), a rispettare il diritto di sciopero (art. 40), ad espropriare aziende e darle in autogestione a "comunità di lavoratori", nel caso ciò sia nell'interesse generale (art. 43),

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1428.

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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

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