Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)
Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
Il provvedimento attua la delega legislativa prevista dalla legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).
La direttiva si applica agli stranieri che chiedono di soggiornare in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, in qualità di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, per periodi superiori a tre mesi. Detti lavoratori, al momento della domanda di ingresso, si trovano al di fuori del territorio dell'Unione europea oppure sono già stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro e chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale. Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro subordinato che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate.
La direttiva è volta ad agevolare i trasferimenti di personale in grado di apportare alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando nel contempo i flussi di investimento nell'Unione. Essa mira, in particolare, a dare una risposta rapida ed efficace alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, introducendo definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per questa categoria di lavoratori.
Poiché la legislazione italiana contiene già disposizioni in materia, al fine del recepimento della direttiva, lo schema di decreto legislativo in esame introduce alcune novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione, e abroga alcune disposizioni vigenti sia del medesimo testo unico, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
In particolare, al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono inseriti due nuovi articoli: 27-quinquies e 27-sexies. All'articolo 27-quinquies si prevede l'ingresso e il soggiorno in Italia di stranieri per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 286. Tali stranieri, che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di entrare nel territorio nazionale, devono essere dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione. Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) per l'apprendimento permanente, che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.
La durata massima del trasferimento è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.
Sono stabilite le condizioni e la procedure per la richiesta nominativa di nulla osta che l'entità ospitante è tenuta a presentare allo sportello unico per l'immigrazione. Nel rispetto dei termini previsti nella direttiva, il procedimento per il rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico e del permesso di soggiorno a cura della questura territorialmente competente si conclude complessivamente entro 90 giorni. È prevista una procedura semplificata per le imprese che abbiano stipulato preventivi protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.
Quanto alle cause di rifiuto o revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, si introducono specifici casi di diniego o revoca, ad esempio quando l'entità ospitante è stata istituita al solo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori di cui si tratta.
Ai lavoratori in questione è rilasciato un permesso di soggiorno ICT (Intra-corporate transfer) di durata pari a quella del trasferimento richiesto. Tale permesso può essere rinnovato entro i limiti massimi di durata del trasferimento imposti dalla direttiva UE (tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati, un anno per i tirocinanti). Il ricongiungimento familiare è consentito indipendentemente dalla durata del permesso, analogamente a quanto previsto anche per i titolari di blue card, laddove l'articolo 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Si prevede l'applicazione di sanzioni penali per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo.
Il nuovo articolo 27-sexies riguarda, invece, l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione di Paesi terzi titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro, per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. Per periodi inferiori a 90 giorni è sufficiente una "dichiarazione di presenza", mentre per le richieste di mobilità di lunga durata (superiore ai 90 giorni), si prevede il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (permesso "mobile 1CT"), di durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta, attraverso una procedura analoga a quella prevista per il rilascio del permesso ICT, compresa la possibilità, per l'entità ospitante, di stipulare protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.
Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno "mobile ICT", il lavoratore straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa sulla base del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro da cui proviene.
Anche al titolare del permesso di soggiorno "mobile ICT" è consentito l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, a prescindere dalla durata del suo soggiorno, e ai familiari che hanno già risieduto con il lavoratore straniero nello Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso in esenzione dal visto.
L'applicazione di sanzioni penali è prevista anche per le ipotesi di impiego di uno o più lavoratori il cui permesso di soggiorno ICT, rilasciato da un altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o, nel caso di straniero già presente in Italia, non sia stato richiesto entro novanta giorni dal suo ingresso il nulla osta per la mobilità di lunga durata.
È individuato, inoltre, nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente decreto.
È prevista, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.