Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016

La relatrice LO MORO (PD) riferisce sul decreto-legge n. 168 del 31 agosto 2016, composto da 12 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 6, reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Innanzitutto, si interviene sull’organico della Corte di cassazione per potenziarlo e stabilizzarne momentaneamente i vertici. A tal fine, si consente al presidente della Corte di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità. Inoltre, si consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, che sino ad oggi erano esclusi.

È ampliato a quattro anni il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate, a eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali il limite minimo di permanenza è di tre anni.

Si stabilisce che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Inoltre, è previsto che, fino al 31 dicembre 2019, il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di cassazione e la procura generale della Corte di cassazione. In riferimento a questa disposizione, così come all'analoga disposizione riguardante i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato, si riserva di compiere una valutazione più approfondita in sede di espressione del parere di costituzionalità nel merito, anticipando fin d'ora la necessità di segnalare alcuni rilevanti profili di criticità, con riguardo al rispetto del principio di uguaglianza e del canone costituzionale di ragionevolezza.

Ricorda, inoltre, che è ridotto di 52 unità il numero dei magistrati di merito di primo grado con funzioni direttive, ed è aumentato in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi.

Il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 10, detta misure urgenti per la giustizia amministrativa. In primo luogo, sono previste disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell’entrata in vigore a regime della disciplina sul processo amministrativo telematico. In secondo luogo, è istituito l’ufficio per il processo amministrativo e si provvede ad aumentare gli organici del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Inoltre, si consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive nel Consiglio di Stato, i quali dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato.

Il Capo III, comprendente gli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Considerata la necessità e l'urgenza di misure volte a garantire l’efficienza degli uffici giudiziari e la ragionevole durata del processo, nonché di misure per la giustizia amministrativa, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.