Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

La relatrice LO MORO (PD) riferisce sul decreto-legge n. 168 del 31 agosto 2016, composto da 12 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 6, reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Innanzitutto, si interviene sull’organico della Corte di cassazione per potenziarlo e stabilizzarne momentaneamente i vertici. A tal fine, si consente al presidente della Corte di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità. Inoltre, si consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, che sino ad oggi erano esclusi.

È ampliato a quattro anni il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate, a eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali il limite minimo di permanenza è di tre anni.

Si stabilisce che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Inoltre, è previsto che, fino al 31 dicembre 2019, il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di cassazione e la procura generale della Corte di cassazione. In riferimento a questa disposizione, così come all'analoga disposizione riguardante i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato, si riserva di compiere una valutazione più approfondita in sede di espressione del parere di costituzionalità nel merito, anticipando fin d'ora la necessità di segnalare alcuni rilevanti profili di criticità, con riguardo al rispetto del principio di uguaglianza e del canone costituzionale di ragionevolezza.

Ricorda, inoltre, che è ridotto di 52 unità il numero dei magistrati di merito di primo grado con funzioni direttive, ed è aumentato in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi.

Il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 10, detta misure urgenti per la giustizia amministrativa. In primo luogo, sono previste disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell’entrata in vigore a regime della disciplina sul processo amministrativo telematico. In secondo luogo, è istituito l’ufficio per il processo amministrativo e si provvede ad aumentare gli organici del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Inoltre, si consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive nel Consiglio di Stato, i quali dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato.

Il Capo III, comprendente gli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Considerata la necessità e l'urgenza di misure volte a garantire l’efficienza degli uffici giudiziari e la ragionevole durata del processo, nonché di misure per la giustizia amministrativa, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

 

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ritiene insussistenti i presupposti di necessità e urgenza, anche considerando che il Governo ha già adottato altri provvedimenti, in passato, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza degli uffici giudiziari. A suo avviso, sarebbe preferibile una maggiore ponderazione, anche a scapito delle esigenze di celerità, allo scopo di intervenire in modo organico e risolutivo.

Ritiene altresì che le norme in esame, benché siano tutte genericamente volte a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, non soddisfino il requisito della omogeneità.

 

Il senatore CRIMI (M5S) formula considerazioni critiche sui ripetuti interventi del Governo nel settore della giustizia, attraverso provvedimenti privi di sistematicità, che risultano inefficaci e, quindi, richiedono nel tempo ulteriori misure per sanare lacune e porre rimedio a errori.

Ritiene, inoltre, che alcune disposizioni abbiano contenuto di carattere ordinamentale e, pertanto, non dovrebbero essere collocate in un provvedimento d'urgenza.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) osserva che la necessità dell'ennesimo intervento del Governo nel settore della giustizia discende piuttosto dalla scarsa efficacia dei provvedimenti assunti negli ultimi due anni sulla medesima questione. A suo avviso, per accrescere l'efficienza degli uffici giudiziari e garantire una maggiore rapidità nello svolgimento dei processi, sarebbe preferibile risolvere definitivamente il problema della copertura degli organici dei magistrati e del personale amministrativo.

Condivide le considerazioni della senatrice Bernini sulla carenza di omogeneità delle norme in esame, le quali, pur riguardando genericamente il settore della giustizia, intervengono su ambiti diversi. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

 

La relatrice LO MORO (PD) ritiene che l'omogeneità del decreto-legge in esame sia da rinvenire nella finalità di accrescere l'efficienza del sistema della giustizia. Ribadisce che alcuni profili critici, come quello segnalato nella relazione illustrativa, saranno certamente discussi nel corso dell'esame per l'espressione del parere di costituzionalità, mentre ulteriori questioni di merito saranno certamente affrontate dalla Commissione giustizia, alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

 

     Il relatore PAGLIARI (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Preliminarmente, osserva che l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla ratio delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Rileva, inoltre, che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando tuttavia che, all'articolo 1, comma 3, la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività. Inoltre, ritiene necessario rilevare che la medesima norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene che i rilievi proposti dal relatore siano particolarmente significativi, soprattutto in riferimento alla probabile configurazione di un eccesso di delega e alla violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Pertanto, a suo avviso, sarebbe più opportuno formulare tali rilievi come condizioni.

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) reputa inaccettabile che si formulino osservazioni non ostative, nel momento in cui si prefigura una violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Ritiene necessario, inoltre, individuare in modo puntuale tutte le disposizioni che, ad avviso del relatore, risulterebbero formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza.

 

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in ragione della sua rilevanza, avrebbe dovuto essere regolata in modo più puntuale, nel rispetto dei criteri e dei princìpi definiti dal legislatore. Le criticità evidenziate, però, non sono a suo avviso tali da configurare un eccesso di delega.

Anche il rilievo riguardante la formulazione di alcune norme contenute nello schema di decreto legislativo è riconducibile alla più generale esigenza di assicurare la qualità della legislazione, ad ogni livello di produzione normativa. Non ritiene però che l'osservazione sul punto debba essere formulata come condizione.

 

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), pur apprezzando la competenza e l'equilibrio dimostrati dal relatore nella formulazione delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo, ritiene che i rilievi espressi debbano essere formulati come condizioni, dal momento che concernono profili particolarmente sensibili, riguardanti il corretto rapporto fra fonti normative, sia per quanto attiene alla corrispondenza tra schema di decreto legislativo e legge di delega, sia per quanto afferisce al corretto riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Regioni.

Pertanto, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), dopo aver sottolineato che lo schema di decreto legislativo non raggiunge l'obiettivo di semplificazione auspicato dal Governo, ritiene che alcune disposizioni del provvedimento non siano conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. Tuttavia, poiché la Commissione affari costituzionali è chiamata solo a esprimere osservazioni sul provvedimento, auspica che tali aspetti siano censurati anche dalle Commissioni 10a e 13a riunite, a cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato per il parere al Governo.

 

La senatrice LO MORO (PD) ritiene che i rilievi espressi dal relatore evidenziano correttamente alcuni profili critici, con particolare riguardo al rapporto fra le fonti, i quali però non sono suscettibili di incidere in misura così significativa sull'impianto dello schema di decreto legislativo da giustificare la formulazione di condizioni.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con rilievi, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.