Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM (2016) 467 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio )
Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra una proposta di regolamento volta a sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) con un regolamento che stabilisca nell'Unione una procedura comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.
La proposta mira a rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi, in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri.
È mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni, mentre sono introdotti termini considerevolmente più brevi per il trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili (un mese), nonché per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata (due mesi). Sono inoltre previste nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi).
Sono rafforzate le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura. In particolare, la proposta intende garantire il diritto a un colloquio individuale, all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.
Il regolamento introduce norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari, imponendo ai richiedenti chiari obblighi di cooperazione con le autorità e prevedendo conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata.
La proposta, infine, è volta ad armonizzare le norme sui Paesi sicuri. La Commissione, infatti, intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro e propone di sostituire completamente le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello dell'Unione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto occorre un intervento a livello di Unione per stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia. È altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.
Conclude, rilevando che l’impianto della riforma del sistema europeo d’asilo prevede - per gli Stati di primo ingresso come l’Italia - una serie di aggravi, che non sembrano muovere nella direzione di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d’arrivo di richiedenti asilo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.