Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016

Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra una proposta di rifusione della direttiva accoglienza, volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'Unione europea, per garantire che i richiedenti ricevano un trattamento dignitoso in tutta l’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti del minore.

Segnala, quindi, alcune delle modifiche più significative proposte. Innanzitutto, è introdotta un’eccezione alla regola generale secondo cui la direttiva accoglienza si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che chiedono protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro: infatti, il richiedente non può beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza se si trova irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto a essere presente.

È previsto l'obbligo per gli Stati membri di tener conto delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza attualmente in corso di elaborazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), nonché di predisporre e aggiornare periodicamente piani di emergenza contenenti le misure da adottare per garantire un’adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi si debba far fronte a un numero sproporzionato di domande di asilo.

È introdotto un termine più breve - pari a cinque giorni lavorativi dal momento in cui è chiesta la protezione - entro il quale gli Stati membri devono designare un tutore incaricato di assistere e rappresentare un minore non accompagnato. È ampliata la definizione di familiari, includendo i vincoli che si sono formati dopo che il richiedente ha lasciato il Paese di origine ma prima dell’arrivo sul territorio dello Stato membro.

La proposta ha altresì l'obiettivo di ridurre gli incentivi ai movimenti secondari all’interno dell’Unione europea, connessi alle condizioni di accoglienza. A tal fine, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare i richiedenti - utilizzando un modello comune - dei benefici e degli obblighi da rispettare in relazione alle condizioni di accoglienza.

In linea di principio, i richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro o all’interno di una zona loro assegnata; tuttavia, per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, è possibile imporre ai richiedenti la permanenza in un determinato luogo, quale un centro di accoglienza, una casa, un appartamento, un albergo o un’altra struttura idonea, soprattutto qualora essi non abbiano rispettato i loro obblighi. L'esercizio del diritto alle condizioni materiali di accoglienza è comunque subordinato alla permanenza del richiedente in questi luoghi. È espressamente indicato, tuttavia, che le decisioni volte a limitare la libertà di circolazione del richiedente siano basate sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi, ad esempio legati a impegni professionali o programmi di studio.

La definizione di condizioni materiali di accoglienza è ampliata per includere altri beni non alimentari di prima necessità. È precisato, inoltre, che alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità non possono essere ridotti o revocati; qualora siano forniti in forma di sussidi economici, questi possono, in talune circostanze, essere sostituiti da condizioni di accoglienza in natura.

Le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o modificate se il richiedente ha violato le norme del centro di accoglienza o si è comportato in modo violento, se non ha rispettato l’obbligo di chiedere protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso, se è stato rinviato nello Stato membro competente dopo essere fuggito in un altro Stato membro oppure non ha partecipato alle misure obbligatorie di integrazione. Qualora non sia stato rispettato l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e nel caso in cui esista un rischio persistente di fuga, il richiedente può essere trattenuto, ma solo finché non vengano meno i motivi che hanno determinato il trattenimento.

Altro obiettivo della proposta è il rafforzamento delle prospettive di integrazione dei richiedenti nell’Unione europea, con riferimento all'accesso al mercato del lavoro. A tal fine, si riduce il termine per l’accesso da un massimo di nove mesi a sei mesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale. Una volta concesso l’accesso al mercato del lavoro, ai richiedenti è riconosciuto un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in particolare riguardo alle prescrizioni relative alla tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, all’orario di lavoro e alle ferie, in considerazione dei contratti collettivi in vigore, nonché in tema di libertà di associazione e di adesione, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche professionali e sicurezza sociale. In ogni caso, la parità di trattamento in materia di istruzione e formazione professionale può essere limitata all’istruzione e alla formazione direttamente connesse a una specifica attività lavorativa.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto risulta necessaria una nuova azione dell'Unione europea per una ulteriore armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri, al fine di garantire una distribuzione più equa dei richiedenti asilo.

Il documento soddisfa altresì il principio di proporzionalità, poiché le modifiche della direttiva accoglienza sono mirate a perseguire l’obiettivo di assicurare il trattamento dignitoso dei richiedenti in tutta l’Unione, riducendo quegli incentivi inerenti all’integrazione e all’accoglienza che spingono i migranti a spostarsi in modo irregolare verso l’Unione e al suo interno.

Conclude, segnalando la necessità di verificare la compatibilità di alcune disposizioni con le norme dell'ordinamento italiano, per esempio quelle volte a introdurre punti di detenzione amministrativa.