Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM (2016) 467 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio )
Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra una proposta di regolamento volta a sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) con un regolamento che stabilisca nell'Unione una procedura comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.
La proposta mira a rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi, in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri.
È mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni, mentre sono introdotti termini considerevolmente più brevi per il trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili (un mese), nonché per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata (due mesi). Sono inoltre previste nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi).
Sono rafforzate le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura. In particolare, la proposta intende garantire il diritto a un colloquio individuale, all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.
Il regolamento introduce norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari, imponendo ai richiedenti chiari obblighi di cooperazione con le autorità e prevedendo conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata.
La proposta, infine, è volta ad armonizzare le norme sui Paesi sicuri. La Commissione, infatti, intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro e propone di sostituire completamente le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello dell'Unione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto occorre un intervento a livello di Unione per stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia. È altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.
Conclude, rilevando che l’impianto della riforma del sistema europeo d’asilo prevede - per gli Stati di primo ingresso come l’Italia - una serie di aggravi, che non sembrano muovere nella direzione di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d’arrivo di richiedenti asilo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (n. COM (2016) 465 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra una proposta di rifusione della direttiva accoglienza, volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'Unione europea, per garantire che i richiedenti ricevano un trattamento dignitoso in tutta l’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti del minore.
Segnala, quindi, alcune delle modifiche più significative proposte. Innanzitutto, è introdotta un’eccezione alla regola generale secondo cui la direttiva accoglienza si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che chiedono protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro: infatti, il richiedente non può beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza se si trova irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto a essere presente.
È previsto l'obbligo per gli Stati membri di tener conto delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza attualmente in corso di elaborazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), nonché di predisporre e aggiornare periodicamente piani di emergenza contenenti le misure da adottare per garantire un’adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi si debba far fronte a un numero sproporzionato di domande di asilo.
È introdotto un termine più breve - pari a cinque giorni lavorativi dal momento in cui è chiesta la protezione - entro il quale gli Stati membri devono designare un tutore incaricato di assistere e rappresentare un minore non accompagnato. È ampliata la definizione di familiari, includendo i vincoli che si sono formati dopo che il richiedente ha lasciato il Paese di origine ma prima dell’arrivo sul territorio dello Stato membro.
La proposta ha altresì l'obiettivo di ridurre gli incentivi ai movimenti secondari all’interno dell’Unione europea, connessi alle condizioni di accoglienza. A tal fine, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare i richiedenti - utilizzando un modello comune - dei benefici e degli obblighi da rispettare in relazione alle condizioni di accoglienza.
In linea di principio, i richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro o all’interno di una zona loro assegnata; tuttavia, per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, è possibile imporre ai richiedenti la permanenza in un determinato luogo, quale un centro di accoglienza, una casa, un appartamento, un albergo o un’altra struttura idonea, soprattutto qualora essi non abbiano rispettato i loro obblighi. L'esercizio del diritto alle condizioni materiali di accoglienza è comunque subordinato alla permanenza del richiedente in questi luoghi. È espressamente indicato, tuttavia, che le decisioni volte a limitare la libertà di circolazione del richiedente siano basate sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi, ad esempio legati a impegni professionali o programmi di studio.
La definizione di condizioni materiali di accoglienza è ampliata per includere altri beni non alimentari di prima necessità. È precisato, inoltre, che alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità non possono essere ridotti o revocati; qualora siano forniti in forma di sussidi economici, questi possono, in talune circostanze, essere sostituiti da condizioni di accoglienza in natura.
Le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o modificate se il richiedente ha violato le norme del centro di accoglienza o si è comportato in modo violento, se non ha rispettato l’obbligo di chiedere protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso, se è stato rinviato nello Stato membro competente dopo essere fuggito in un altro Stato membro oppure non ha partecipato alle misure obbligatorie di integrazione. Qualora non sia stato rispettato l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e nel caso in cui esista un rischio persistente di fuga, il richiedente può essere trattenuto, ma solo finché non vengano meno i motivi che hanno determinato il trattenimento.
Altro obiettivo della proposta è il rafforzamento delle prospettive di integrazione dei richiedenti nell’Unione europea, con riferimento all'accesso al mercato del lavoro. A tal fine, si riduce il termine per l’accesso da un massimo di nove mesi a sei mesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale. Una volta concesso l’accesso al mercato del lavoro, ai richiedenti è riconosciuto un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in particolare riguardo alle prescrizioni relative alla tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, all’orario di lavoro e alle ferie, in considerazione dei contratti collettivi in vigore, nonché in tema di libertà di associazione e di adesione, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche professionali e sicurezza sociale. In ogni caso, la parità di trattamento in materia di istruzione e formazione professionale può essere limitata all’istruzione e alla formazione direttamente connesse a una specifica attività lavorativa.
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto risulta necessaria una nuova azione dell'Unione europea per una ulteriore armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri, al fine di garantire una distribuzione più equa dei richiedenti asilo.
Il documento soddisfa altresì il principio di proporzionalità, poiché le modifiche della direttiva accoglienza sono mirate a perseguire l’obiettivo di assicurare il trattamento dignitoso dei richiedenti in tutta l’Unione, riducendo quegli incentivi inerenti all’integrazione e all’accoglienza che spingono i migranti a spostarsi in modo irregolare verso l’Unione e al suo interno.
Conclude, segnalando la necessità di verificare la compatibilità di alcune disposizioni con le norme dell'ordinamento italiano, per esempio quelle volte a introdurre punti di detenzione amministrativa.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) auspica una riflessione approfondita sugli ultimi atti normativi adottati in sede europea, che sembrano complessivamente volti a limitare la possibilità, per i migranti, di allontanarsi dal Paese di primo ingresso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (n. COM (2016) 557 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 99 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma statistico europeo (PSE) 2013-2017.
Sebbene i sistemi statistici nazionali abbiano compiuto importanti sforzi per modernizzare i loro metodi di produzione con il sostegno del programma statistico europeo 2013-2017, l'attuale infrastruttura di produzione statistica non risulta ancora sufficientemente flessibile da produrre nuove statistiche, ove necessario, e limitare al contempo i relativi costi e oneri amministrativi.
Sottolinea che la disponibilità di informazioni statistiche di qualità e comparabili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione, e sui suoi aspetti a livello nazionale e regionale, riveste particolare importanza ai fini dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche dell'Unione. Se si mantenesse lo status quo, il sistema statistico europeo (SSE) non sarebbe in grado di soddisfare la crescente domanda di statistiche o di renderle disponibili più rapidamente, mettendo così a rischio la pertinenza delle statistiche europee.
Pertanto, l'obiettivo della proposta è prorogare il programma statistico europeo per il periodo 2018-2020 e assicurare il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo (SSE) ha bisogno per fornire informazioni statistiche di qualità, colmando altresì le attuali lacune statistiche, attraverso una dotazione finanziaria pari a 218,1 milioni di euro.
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee - nel quadro di una proroga del programma statistico europeo al periodo 2018-2020 - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.
Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento del suo obiettivo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.