Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 322

 

            La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla ratio delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi,

rilevato altresì che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

- all'articolo 1, comma 3, si segnala che la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività; si rileva, inoltre, che la norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.