Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 428 del 11/10/2016

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016

428ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 

 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e per l'interno Manzione.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  

 

La PRESIDENTE avverte che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 6 ottobre, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sull'Atto del Governo n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

 

La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

La relatrice LO MORO (PD) riferisce sul decreto-legge n. 168 del 31 agosto 2016, composto da 12 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 6, reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Innanzitutto, si interviene sull’organico della Corte di cassazione per potenziarlo e stabilizzarne momentaneamente i vertici. A tal fine, si consente al presidente della Corte di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità. Inoltre, si consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, che sino ad oggi erano esclusi.

È ampliato a quattro anni il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate, a eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali il limite minimo di permanenza è di tre anni.

Si stabilisce che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Inoltre, è previsto che, fino al 31 dicembre 2019, il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di cassazione e la procura generale della Corte di cassazione. In riferimento a questa disposizione, così come all'analoga disposizione riguardante i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato, si riserva di compiere una valutazione più approfondita in sede di espressione del parere di costituzionalità nel merito, anticipando fin d'ora la necessità di segnalare alcuni rilevanti profili di criticità, con riguardo al rispetto del principio di uguaglianza e del canone costituzionale di ragionevolezza.

Ricorda, inoltre, che è ridotto di 52 unità il numero dei magistrati di merito di primo grado con funzioni direttive, ed è aumentato in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi.

Il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 10, detta misure urgenti per la giustizia amministrativa. In primo luogo, sono previste disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell’entrata in vigore a regime della disciplina sul processo amministrativo telematico. In secondo luogo, è istituito l’ufficio per il processo amministrativo e si provvede ad aumentare gli organici del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Inoltre, si consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive nel Consiglio di Stato, i quali dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato.

Il Capo III, comprendente gli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Considerata la necessità e l'urgenza di misure volte a garantire l’efficienza degli uffici giudiziari e la ragionevole durata del processo, nonché di misure per la giustizia amministrativa, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

 

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ritiene insussistenti i presupposti di necessità e urgenza, anche considerando che il Governo ha già adottato altri provvedimenti, in passato, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza degli uffici giudiziari. A suo avviso, sarebbe preferibile una maggiore ponderazione, anche a scapito delle esigenze di celerità, allo scopo di intervenire in modo organico e risolutivo.

Ritiene altresì che le norme in esame, benché siano tutte genericamente volte a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, non soddisfino il requisito della omogeneità.

 

Il senatore CRIMI (M5S) formula considerazioni critiche sui ripetuti interventi del Governo nel settore della giustizia, attraverso provvedimenti privi di sistematicità, che risultano inefficaci e, quindi, richiedono nel tempo ulteriori misure per sanare lacune e porre rimedio a errori.

Ritiene, inoltre, che alcune disposizioni abbiano contenuto di carattere ordinamentale e, pertanto, non dovrebbero essere collocate in un provvedimento d'urgenza.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) osserva che la necessità dell'ennesimo intervento del Governo nel settore della giustizia discende piuttosto dalla scarsa efficacia dei provvedimenti assunti negli ultimi due anni sulla medesima questione. A suo avviso, per accrescere l'efficienza degli uffici giudiziari e garantire una maggiore rapidità nello svolgimento dei processi, sarebbe preferibile risolvere definitivamente il problema della copertura degli organici dei magistrati e del personale amministrativo.

Condivide le considerazioni della senatrice Bernini sulla carenza di omogeneità delle norme in esame, le quali, pur riguardando genericamente il settore della giustizia, intervengono su ambiti diversi. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

 

La relatrice LO MORO (PD) ritiene che l'omogeneità del decreto-legge in esame sia da rinvenire nella finalità di accrescere l'efficienza del sistema della giustizia. Ribadisce che alcuni profili critici, come quello segnalato nella relazione illustrativa, saranno certamente discussi nel corso dell'esame per l'espressione del parere di costituzionalità, mentre ulteriori questioni di merito saranno certamente affrontate dalla Commissione giustizia, alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

 

     Il relatore PAGLIARI (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Preliminarmente, osserva che l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla ratio delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Rileva, inoltre, che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando tuttavia che, all'articolo 1, comma 3, la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività. Inoltre, ritiene necessario rilevare che la medesima norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene che i rilievi proposti dal relatore siano particolarmente significativi, soprattutto in riferimento alla probabile configurazione di un eccesso di delega e alla violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Pertanto, a suo avviso, sarebbe più opportuno formulare tali rilievi come condizioni.

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) reputa inaccettabile che si formulino osservazioni non ostative, nel momento in cui si prefigura una violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Ritiene necessario, inoltre, individuare in modo puntuale tutte le disposizioni che, ad avviso del relatore, risulterebbero formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza.

 

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in ragione della sua rilevanza, avrebbe dovuto essere regolata in modo più puntuale, nel rispetto dei criteri e dei princìpi definiti dal legislatore. Le criticità evidenziate, però, non sono a suo avviso tali da configurare un eccesso di delega.

Anche il rilievo riguardante la formulazione di alcune norme contenute nello schema di decreto legislativo è riconducibile alla più generale esigenza di assicurare la qualità della legislazione, ad ogni livello di produzione normativa. Non ritiene però che l'osservazione sul punto debba essere formulata come condizione.

 

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), pur apprezzando la competenza e l'equilibrio dimostrati dal relatore nella formulazione delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo, ritiene che i rilievi espressi debbano essere formulati come condizioni, dal momento che concernono profili particolarmente sensibili, riguardanti il corretto rapporto fra fonti normative, sia per quanto attiene alla corrispondenza tra schema di decreto legislativo e legge di delega, sia per quanto afferisce al corretto riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Regioni.

Pertanto, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), dopo aver sottolineato che lo schema di decreto legislativo non raggiunge l'obiettivo di semplificazione auspicato dal Governo, ritiene che alcune disposizioni del provvedimento non siano conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. Tuttavia, poiché la Commissione affari costituzionali è chiamata solo a esprimere osservazioni sul provvedimento, auspica che tali aspetti siano censurati anche dalle Commissioni 10a e 13a riunite, a cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato per il parere al Governo.

 

La senatrice LO MORO (PD) ritiene che i rilievi espressi dal relatore evidenziano correttamente alcuni profili critici, con particolare riguardo al rapporto fra le fonti, i quali però non sono suscettibili di incidere in misura così significativa sull'impianto dello schema di decreto legislativo da giustificare la formulazione di condizioni.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con rilievi, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri.  -  Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati 

(2230) Maria MUSSINI.  -  Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

 

Riprende la discussione generale.

 

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nel condividere la necessità di adottare misure preventive per contrastare fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private operanti nel settore degli appalti pubblici, ritiene inadeguato il provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

In particolare, rispetto al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante il testo unico sul pubblico impiego, e alla legge n. 190 del 2012, le disposizioni in esame determinano un aggravamento della posizione di chi è oggetto della segnalazione, senza peraltro offrire maggiori garanzie al dipendente della pubblica amministrazione che intenda collaborare con la giustizia. Occorrerebbe, quindi, costruire un sistema bilanciato, anche rispetto ai diritti individuali e costituzionali del lavoratore segnalato.

Formula alcuni rilievi critici, inoltre, sulla indeterminatezza del concetto di "buona fede", che potrebbe essere valutata con un eccessivo margine di discrezionalità. Inoltre, ritiene inopportuno l'ulteriore ampliamento delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione, a cui il dipendente pubblico potrà segnalare la condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza. A suo avviso, infatti, sarebbe preferibile salvaguardare la competenza in materia dell'autorità giudiziaria ordinaria o di quella contabile.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio) 

 

Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Il provvedimento attua la delega legislativa prevista dalla legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

La direttiva si applica agli stranieri che chiedono di soggiornare in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, in qualità di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, per periodi superiori a tre mesi. Detti lavoratori, al momento della domanda di ingresso, si trovano al di fuori del territorio dell'Unione europea oppure sono già stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro e chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale. Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro subordinato che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate.

La direttiva è volta ad agevolare i trasferimenti di personale in grado di apportare alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando nel contempo i flussi di investimento nell'Unione. Essa mira, in particolare, a dare una risposta rapida ed efficace alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, introducendo definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per questa categoria di lavoratori.

Poiché la legislazione italiana contiene già disposizioni in materia, al fine del recepimento della direttiva, lo schema di decreto legislativo in esame introduce alcune novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione, e abroga alcune disposizioni vigenti sia del medesimo testo unico, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

In particolare, al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono inseriti due nuovi articoli: 27-quinquies e 27-sexies. All'articolo 27-quinquies si prevede l'ingresso e il soggiorno in Italia di stranieri per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 286. Tali stranieri, che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di entrare nel territorio nazionale, devono essere dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione. Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) per l'apprendimento permanente, che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.

La durata massima del trasferimento è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.

Sono stabilite le condizioni e la procedure per la richiesta nominativa di nulla osta che l'entità ospitante è tenuta a presentare allo sportello unico per l'immigrazione. Nel rispetto dei termini previsti nella direttiva, il procedimento per il rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico e del permesso di soggiorno a cura della questura territorialmente competente si conclude complessivamente entro 90 giorni. È prevista una procedura semplificata per le imprese che abbiano stipulato preventivi protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.

Quanto alle cause di rifiuto o revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, si introducono specifici casi di diniego o revoca, ad esempio quando l'entità ospitante è stata istituita al solo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori di cui si tratta.

Ai lavoratori in questione è rilasciato un permesso di soggiorno ICT (Intra-corporate transfer) di durata pari a quella del trasferimento richiesto. Tale permesso può essere rinnovato entro i limiti massimi di durata del trasferimento imposti dalla direttiva UE (tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati, un anno per i tirocinanti). Il ricongiungimento familiare è consentito indipendentemente dalla durata del permesso, analogamente a quanto previsto anche per i titolari di blue card, laddove l'articolo 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Si prevede l'applicazione di sanzioni penali per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo.

Il nuovo articolo 27-sexies riguarda, invece, l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione di Paesi terzi titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro, per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. Per periodi inferiori a 90 giorni è sufficiente una "dichiarazione di presenza", mentre  per le richieste di mobilità di lunga durata (superiore ai 90 giorni), si prevede il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (permesso "mobile 1CT"), di durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta, attraverso una procedura analoga a quella prevista per il rilascio del permesso ICT, compresa la possibilità, per l'entità ospitante, di stipulare protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.

Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno "mobile ICT", il lavoratore straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa sulla base del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro da cui proviene.

Anche al titolare del permesso di soggiorno "mobile ICT" è consentito l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, a prescindere dalla durata del suo soggiorno, e ai familiari che hanno già risieduto con il lavoratore straniero nello Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso in esenzione dal visto.

L'applicazione di sanzioni penali è prevista anche per le ipotesi di impiego di uno o più lavoratori il cui permesso di soggiorno ICT, rilasciato da un altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o, nel caso di straniero già presente in Italia, non sia stato richiesto entro novanta giorni dal suo ingresso il nulla osta per la mobilità di lunga durata.

È individuato, inoltre, nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente decreto.

È prevista, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM (2016) 467 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio )

 

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra una proposta di regolamento volta a sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) con un regolamento che stabilisca nell'Unione una procedura comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.

La proposta mira a rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi, in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri.

È mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni, mentre sono introdotti termini considerevolmente più brevi per il trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili (un mese), nonché per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata (due mesi). Sono inoltre previste nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi).

Sono rafforzate le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura. In particolare, la proposta intende garantire il diritto a un colloquio individuale, all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.

Il regolamento introduce norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari, imponendo ai richiedenti chiari obblighi di cooperazione con le autorità e prevedendo conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata.

La proposta, infine, è volta ad armonizzare le norme sui Paesi sicuri. La Commissione, infatti, intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro e propone di sostituire completamente le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello dell'Unione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto occorre un intervento a livello di Unione per stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia. È altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.

Conclude, rilevando che l’impianto della riforma del sistema europeo d’asilo prevede - per gli Stati di primo ingresso come l’Italia - una serie di aggravi, che non sembrano muovere nella direzione di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d’arrivo di richiedenti asilo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (n. COM (2016) 465 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio) 

 

Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra una proposta di rifusione della direttiva accoglienza, volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'Unione europea, per garantire che i richiedenti ricevano un trattamento dignitoso in tutta l’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti del minore.

Segnala, quindi, alcune delle modifiche più significative proposte. Innanzitutto, è introdotta un’eccezione alla regola generale secondo cui la direttiva accoglienza si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che chiedono protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro: infatti, il richiedente non può beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza se si trova irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto a essere presente.

È previsto l'obbligo per gli Stati membri di tener conto delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza attualmente in corso di elaborazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), nonché di predisporre e aggiornare periodicamente piani di emergenza contenenti le misure da adottare per garantire un’adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi si debba far fronte a un numero sproporzionato di domande di asilo.

È introdotto un termine più breve - pari a cinque giorni lavorativi dal momento in cui è chiesta la protezione - entro il quale gli Stati membri devono designare un tutore incaricato di assistere e rappresentare un minore non accompagnato. È ampliata la definizione di familiari, includendo i vincoli che si sono formati dopo che il richiedente ha lasciato il Paese di origine ma prima dell’arrivo sul territorio dello Stato membro.

La proposta ha altresì l'obiettivo di ridurre gli incentivi ai movimenti secondari all’interno dell’Unione europea, connessi alle condizioni di accoglienza. A tal fine, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare i richiedenti - utilizzando un modello comune - dei benefici e degli obblighi da rispettare in relazione alle condizioni di accoglienza.

In linea di principio, i richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro o all’interno di una zona loro assegnata; tuttavia, per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, è possibile imporre ai richiedenti la permanenza in un determinato luogo, quale un centro di accoglienza, una casa, un appartamento, un albergo o un’altra struttura idonea, soprattutto qualora essi non abbiano rispettato i loro obblighi. L'esercizio del diritto alle condizioni materiali di accoglienza è comunque subordinato alla permanenza del richiedente in questi luoghi. È espressamente indicato, tuttavia, che le decisioni volte a limitare la libertà di circolazione del richiedente siano basate sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi, ad esempio legati a impegni professionali o programmi di studio.

La definizione di condizioni materiali di accoglienza è ampliata per includere altri beni non alimentari di prima necessità. È precisato, inoltre, che alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità non possono essere ridotti o revocati; qualora siano forniti in forma di sussidi economici, questi possono, in talune circostanze, essere sostituiti da condizioni di accoglienza in natura.

Le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o modificate se il richiedente ha violato le norme del centro di accoglienza o si è comportato in modo violento, se non ha rispettato l’obbligo di chiedere protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso, se è stato rinviato nello Stato membro competente dopo essere fuggito in un altro Stato membro oppure non ha partecipato alle misure obbligatorie di integrazione. Qualora non sia stato rispettato l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e nel caso in cui esista un rischio persistente di fuga, il richiedente può essere trattenuto, ma solo finché non vengano meno i motivi che hanno determinato il trattenimento.

Altro obiettivo della proposta è il rafforzamento delle prospettive di integrazione dei richiedenti nell’Unione europea, con riferimento all'accesso al mercato del lavoro. A tal fine, si riduce il termine per l’accesso da un massimo di nove mesi a sei mesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale. Una volta concesso l’accesso al mercato del lavoro, ai richiedenti è riconosciuto un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in particolare riguardo alle prescrizioni relative alla tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, all’orario di lavoro e alle ferie, in considerazione dei contratti collettivi in vigore, nonché in tema di libertà di associazione e di adesione, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche professionali e sicurezza sociale. In ogni caso, la parità di trattamento in materia di istruzione e formazione professionale può essere limitata all’istruzione e alla formazione direttamente connesse a una specifica attività lavorativa.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto risulta necessaria una nuova azione dell'Unione europea per una ulteriore armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri, al fine di garantire una distribuzione più equa dei richiedenti asilo.

Il documento soddisfa altresì il principio di proporzionalità, poiché le modifiche della direttiva accoglienza sono mirate a perseguire l’obiettivo di assicurare il trattamento dignitoso dei richiedenti in tutta l’Unione, riducendo quegli incentivi inerenti all’integrazione e all’accoglienza che spingono i migranti a spostarsi in modo irregolare verso l’Unione e al suo interno.

Conclude, segnalando la necessità di verificare la compatibilità di alcune disposizioni con le norme dell'ordinamento italiano, per esempio quelle volte a introdurre punti di detenzione amministrativa.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) auspica una riflessione approfondita sugli ultimi atti normativi adottati in sede europea, che sembrano complessivamente volti a limitare la possibilità, per i migranti, di allontanarsi dal Paese di primo ingresso.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (n. COM (2016) 557 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

 

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 99 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma statistico europeo (PSE) 2013-2017.

Sebbene i sistemi statistici nazionali abbiano compiuto importanti sforzi per modernizzare i loro metodi di produzione con il sostegno del programma statistico europeo 2013-2017, l'attuale infrastruttura di produzione statistica non risulta ancora sufficientemente flessibile da produrre nuove statistiche, ove necessario, e limitare al contempo i relativi costi e oneri amministrativi.

Sottolinea che la disponibilità di informazioni statistiche di qualità e comparabili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione, e sui suoi aspetti a livello nazionale e regionale, riveste particolare importanza ai fini dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche dell'Unione. Se si mantenesse lo status quo, il sistema statistico europeo (SSE) non sarebbe in grado di soddisfare la crescente domanda di statistiche o di renderle disponibili più rapidamente, mettendo così a rischio la pertinenza delle statistiche europee.

Pertanto, l'obiettivo della proposta è prorogare il programma statistico europeo per il periodo 2018-2020 e assicurare il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo (SSE) ha bisogno per fornire informazioni statistiche di qualità, colmando altresì le attuali lacune statistiche, attraverso una dotazione finanziaria pari a 218,1 milioni di euro.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee - nel quadro di una proroga del programma statistico europeo al periodo 2018-2020 - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento del suo obiettivo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,50.


 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 322

 

            La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla ratio delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi,

rilevato altresì che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

- all'articolo 1, comma 3, si segnala che la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività; si rileva, inoltre, che la norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.