Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 423 del 21/09/2016

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (n. COM (2016) 466 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sull'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

 

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a sostituire l'attuale rifusione della originaria direttiva qualifiche 2004/83/CE, al fine di pervenire a una maggiore convergenza nel processo decisionale in materia di asilo. Infatti, sebbene la direttiva abbia contribuito a un allineamento delle normative nazionali, i tassi di riconoscimento della qualifica di beneficiario di protezione internazionale risultano ancora divergenti tra gli Stati membri. Inoltre, manca un'adeguata armonizzazione delle decisioni sul tipo di status di protezione concesso.

Tali differenze possono incentivare i richiedenti protezione internazionale a chiedere asilo negli Stati membri in cui i diritti e i livelli di riconoscimento sono considerati superiori a quelli dello Stato membro che invece sarebbe competente per l'esame delle loro domande ai sensi delle norme Dublino. Vi è inoltre la necessità di impedire eventuali movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, chiarendo che costoro dovranno soggiornare nello Stato membro che ha riconosciuto la protezione, e di verificare il persistere della necessità di protezione.

La proposta, quindi, mira ad armonizzare ulteriormente i criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, se - da un lato - gli Stati  membri  non potranno concedere  un  trattamento  più  favorevole, essi restano comunque liberi di concedere uno status di protezione umanitaria a chi non ne ha diritto ai sensi del regolamento proposto, purché non ne compromettano l'applicazione.

Sono introdotte norme più rigorose per la valutazione dei motivi che giustifichino lo status di protezione sussidiaria o di rifugiato, stabilendo l'obbligo del richiedente di motivare la domanda e di fornire tutti gli elementi a sua disposizione. Inoltre, gli Stati membri dovranno valutare la possibilità di protezione del richiedente all'interno del suo Paese di origine: infatti, la domanda di protezione potrà essere respinta qualora l'interessato abbia la possibilità di recarsi legalmente e senza pericolo in una parte del proprio Paese d'origine e stabilirvisi.

La proposta è volta altresì a garantire una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo in tutta l'Unione, obbligando le autorità accertanti degli Stati membri, nella valutazione delle domande, a prendere in considerazione l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel Paese d'origine elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalle reti europee per le informazioni sui Paesi d'origine.

Con la proposta in esame, inoltre, si intende garantire che la protezione sia concessa soltanto finché persistono i motivi di persecuzione o danno grave, imponendo agli Stati membri di effettuare riesami sistematici e regolari dello status in caso di cambiamenti significativi della situazione nel Paese di origine e quando l'interessato intende rinnovare il permesso di soggiorno. Si stabilisce l'obbligo per il beneficiario di protezione internazionale di soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione e si disincentivano i movimenti secondari, prevedendo che il periodo di cinque anni necessario per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere ogni volta che l'interessato è individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale.

Infine, si introducono norme uniformi per quanto riguarda i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio, chiarendo altresì la portata dei diritti concessi, in particolare con riferimento alla sicurezza e all'assistenza sociale.

La proposta di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento a livello di Unione è necessario per promuovere la convergenza in materia di asilo tra gli Stati membri, nell'ambito del sistema europeo comune di asilo.

È altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati. La scelta dello strumento giuridico del regolamento, in luogo della direttiva, è determinata dall'esigenza di favorire una maggiore convergenza in materia di asilo tra gli Stati membri, eliminando le differenze nel recepimento e garantendo l'applicabilità diretta delle norme.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.