Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 423 del 21/09/2016
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (n. COM (2016) 551 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate sui dati a livello individuale ricavati da campioni.
Il regolamento proposto consta di 19 articoli e di cinque allegati. Le rilevazioni dei dati sono organizzate in settori e tematiche elencati all'articolo 3 e ulteriormente specificati nell'allegato I del regolamento proposto (mercato del lavoro, reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, uso del tempo, consumi).
Si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I, in modo da adeguare i dati raccolti alle future esigenze degli utenti. Alla Commissione è attribuito anche il potere di emanare atti delegati riguardo all'adozione o all'adattamento di una programmazione a rotazione pluriennale, in modo da garantirne l'efficacia e la coerenza con le esigenze specifiche degli utenti.
La proposta, inoltre, attribuisce alla Commissione la facoltà di adottare misure di esecuzione in merito alle specifiche tecniche dei set di dati, alle norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni, alle caratteristiche delle basi di campionamento e alle relazioni sulla qualità. Le prescrizioni in merito alle relazioni sulla qualità sono conformi al regolamento (CE) n. 223 del 2009, che costituisce il quadro di riferimento e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità ivi specificati.
Il regolamento proposto permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, a condizione che siano rispettate le prescrizioni in merito alla qualità, e impone agli Stati membri di utilizzare basi di campionamento di elevata qualità.
Nell'ambito del processo di ammodernamento delle statistiche sociali europee, la proposta prevede progetti pilota e di fattibilità al fine di migliorare la qualità delle statistiche e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di nuove metodologie. Sono incluse misure per il sostegno finanziario da offrire agli Stati membri a determinate condizioni e disposizioni per la concessione di deroghe intese a concedere agli Stati membri, ove necessario, più tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni e a consentire una certa flessibilità nelle modalità di applicazione dei metodi comuni, purché siano assicurate la qualità e la comparabilità delle statistiche prodotte.
Il regolamento contiene inoltre le disposizioni necessarie per l'esercizio della delega di potere e precisa che tale esercizio è conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Nei cinque allegati figurano informazioni dettagliate sulle tematiche da trattare, sui requisiti di precisione, sulle caratteristiche dei campioni, sulla periodicità e sui termini per la trasmissione dei dati.
Conclude, sottolineando che l'obiettivo del documento in esame è l'istituzione di un quadro comune per le statistiche sociali europee ricavate da campioni, finalizzato a rendere più efficiente il processo di rilevazione dei dati e più pertinenti i risultati statistici. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può invece, per motivi di armonizzazione e di comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà.
È altresì rispettato il principio di proporzionalità, poiché il regolamento si limita al minimo richiesto per il conseguimento dell'obiettivo stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.