Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 423 del 21/09/2016

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento e del Consiglio (n. COM (2016) 468 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio) 

 

Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione europea in materia di reinsediamento e modifica il regolamento n. 516 del 2014, con il quale si è istituito il Fondo asilo, migrazione e integrazione. 

Il documento fa parte di un secondo pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione il 13 luglio scorso, per riformare il sistema europeo comune di asilo. In particolare, il regolamento proposto reca procedure comuni per ammettere cittadini di Paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale da un determinato Paese terzo, verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri allo scopo di offrire loro tale protezione. In tal modo si intende arginare il ricorso a canali irregolari e pericolosi per arrivare nel territorio europeo, contribuire a ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo dei Paesi membri e alleviare la pressione a carico dei Paesi ricompresi in Regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale.

La proposta è volta a istituire un meccanismo finalizzato al reinsediamento annuale di un certo numero di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri, definendo norme comuni a livello europeo per l'accesso e la ripartizione, lo status da accordare alle persone reinsediate e in materia di sostegno finanziario.

In particolare, il Consiglio è autorizzato a istituire, tramite un atto di esecuzione su proposta della Commissione, un piano annuale di reinsediamento dell'Unione per l'anno successivo, che determini il numero massimo totale di persone da reinsediare e il numero di persone che ciascuno Stato membro deve reinsediare su quel totale. Tale piano annuale sarà reso operativo tramite programmi di reinsediamento mirati, adottati dalla Commissione. Ciascun programma mirato stabilirà le priorità geografiche generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di reinsediamento e il numero complessivo massimo di persone da reinsediare, sulla base della partecipazione e dei contributi degli Stati membri e dei Paesi associati a Schenghen nel piano annuale specifico.

I criteri da prendere in considerazione per determinare le regioni o i Paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento comprendono: il numero di persone che necessitano di protezione internazionale, le relazioni complessive tra l'Unione europea e i Paesi terzi interessati, nonché l'effettiva cooperazione in materia di asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di migrazione irregolare, riammissione e rimpatrio.

Il nuovo quadro dell’Unione per il reinsediamento definirà l'insieme delle procedure standard comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al reinsediamento, i criteri comuni di ammissibilità, nonché i motivi comuni di esclusione dei candidati e la procedura (ordinaria o accelerata) da seguire.

La procedura ordinaria riflette gli standard e le prassi normalmente seguiti dagli Stati membri. Si basa su una determinazione completa dello status di rifugiato nel Paese terzo e sulla concessione da parte degli Stati membri dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi reinsediati. La procedura deve essere svolta entro otto mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi.

La procedura straordinaria è prevista laddove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione legale o fisica che giustifichino una rapida ammissione di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri. Deve essere svolta entro quattro mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di Paesi terzi o apolidi. Tale periodo può essere prorogato di due mesi. Il livello dei controlli di sicurezza deve essere lo stesso previsto dalla procedura ordinaria, ma la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cittadini di Paesi terzi o apolidi dovrebbe riguardare soltanto la loro ammissibilità alla protezione sussidiaria e non già la loro possibilità di essere riconosciuti come rifugiati. Le persone reinsediate tramite procedura accelerata, quindi senza una valutazione del possesso dei requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, devono poter chiedere protezione internazionale allo Stato membro di reinsediamento.

Infine, per sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento, la proposta, mediante una modifica del regolamento n. 516 del 2014, prevede di destinare 10.000 euro del bilancio dell'Unione europea per ogni persona reinsediata. I fondi saranno assegnati nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre i reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro dell’Unione non saranno finanziati dal bilancio dell’Unione europea.

Il documento in esame soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo al livello dell'Unione è possibile conseguire l'obiettivo di elaborare una politica comune volta a garantire alle persone che necessitano di protezione internazionale canali organizzati e sicuri di accesso all'Europa.

La proposta è altresì conforme al principio di  proporzionalità, poiché la forma e il contenuto del regolamento non superano quanto necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.