Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 423 del 21/09/2016
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento e del Consiglio (n. COM (2016) 468 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione europea in materia di reinsediamento e modifica il regolamento n. 516 del 2014, con il quale si è istituito il Fondo asilo, migrazione e integrazione.
Il documento fa parte di un secondo pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione il 13 luglio scorso, per riformare il sistema europeo comune di asilo. In particolare, il regolamento proposto reca procedure comuni per ammettere cittadini di Paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale da un determinato Paese terzo, verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri allo scopo di offrire loro tale protezione. In tal modo si intende arginare il ricorso a canali irregolari e pericolosi per arrivare nel territorio europeo, contribuire a ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo dei Paesi membri e alleviare la pressione a carico dei Paesi ricompresi in Regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale.
La proposta è volta a istituire un meccanismo finalizzato al reinsediamento annuale di un certo numero di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri, definendo norme comuni a livello europeo per l'accesso e la ripartizione, lo status da accordare alle persone reinsediate e in materia di sostegno finanziario.
In particolare, il Consiglio è autorizzato a istituire, tramite un atto di esecuzione su proposta della Commissione, un piano annuale di reinsediamento dell'Unione per l'anno successivo, che determini il numero massimo totale di persone da reinsediare e il numero di persone che ciascuno Stato membro deve reinsediare su quel totale. Tale piano annuale sarà reso operativo tramite programmi di reinsediamento mirati, adottati dalla Commissione. Ciascun programma mirato stabilirà le priorità geografiche generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di reinsediamento e il numero complessivo massimo di persone da reinsediare, sulla base della partecipazione e dei contributi degli Stati membri e dei Paesi associati a Schenghen nel piano annuale specifico.
I criteri da prendere in considerazione per determinare le regioni o i Paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento comprendono: il numero di persone che necessitano di protezione internazionale, le relazioni complessive tra l'Unione europea e i Paesi terzi interessati, nonché l'effettiva cooperazione in materia di asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di migrazione irregolare, riammissione e rimpatrio.
Il nuovo quadro dell’Unione per il reinsediamento definirà l'insieme delle procedure standard comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al reinsediamento, i criteri comuni di ammissibilità, nonché i motivi comuni di esclusione dei candidati e la procedura (ordinaria o accelerata) da seguire.
La procedura ordinaria riflette gli standard e le prassi normalmente seguiti dagli Stati membri. Si basa su una determinazione completa dello status di rifugiato nel Paese terzo e sulla concessione da parte degli Stati membri dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi reinsediati. La procedura deve essere svolta entro otto mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi.
La procedura straordinaria è prevista laddove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione legale o fisica che giustifichino una rapida ammissione di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri. Deve essere svolta entro quattro mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di Paesi terzi o apolidi. Tale periodo può essere prorogato di due mesi. Il livello dei controlli di sicurezza deve essere lo stesso previsto dalla procedura ordinaria, ma la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cittadini di Paesi terzi o apolidi dovrebbe riguardare soltanto la loro ammissibilità alla protezione sussidiaria e non già la loro possibilità di essere riconosciuti come rifugiati. Le persone reinsediate tramite procedura accelerata, quindi senza una valutazione del possesso dei requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, devono poter chiedere protezione internazionale allo Stato membro di reinsediamento.
Infine, per sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento, la proposta, mediante una modifica del regolamento n. 516 del 2014, prevede di destinare 10.000 euro del bilancio dell'Unione europea per ogni persona reinsediata. I fondi saranno assegnati nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre i reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro dell’Unione non saranno finanziati dal bilancio dell’Unione europea.
Il documento in esame soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo al livello dell'Unione è possibile conseguire l'obiettivo di elaborare una politica comune volta a garantire alle persone che necessitano di protezione internazionale canali organizzati e sicuri di accesso all'Europa.
La proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché la forma e il contenuto del regolamento non superano quanto necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (n. COM (2016) 551 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate sui dati a livello individuale ricavati da campioni.
Il regolamento proposto consta di 19 articoli e di cinque allegati. Le rilevazioni dei dati sono organizzate in settori e tematiche elencati all'articolo 3 e ulteriormente specificati nell'allegato I del regolamento proposto (mercato del lavoro, reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, uso del tempo, consumi).
Si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I, in modo da adeguare i dati raccolti alle future esigenze degli utenti. Alla Commissione è attribuito anche il potere di emanare atti delegati riguardo all'adozione o all'adattamento di una programmazione a rotazione pluriennale, in modo da garantirne l'efficacia e la coerenza con le esigenze specifiche degli utenti.
La proposta, inoltre, attribuisce alla Commissione la facoltà di adottare misure di esecuzione in merito alle specifiche tecniche dei set di dati, alle norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni, alle caratteristiche delle basi di campionamento e alle relazioni sulla qualità. Le prescrizioni in merito alle relazioni sulla qualità sono conformi al regolamento (CE) n. 223 del 2009, che costituisce il quadro di riferimento e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità ivi specificati.
Il regolamento proposto permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, a condizione che siano rispettate le prescrizioni in merito alla qualità, e impone agli Stati membri di utilizzare basi di campionamento di elevata qualità.
Nell'ambito del processo di ammodernamento delle statistiche sociali europee, la proposta prevede progetti pilota e di fattibilità al fine di migliorare la qualità delle statistiche e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di nuove metodologie. Sono incluse misure per il sostegno finanziario da offrire agli Stati membri a determinate condizioni e disposizioni per la concessione di deroghe intese a concedere agli Stati membri, ove necessario, più tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni e a consentire una certa flessibilità nelle modalità di applicazione dei metodi comuni, purché siano assicurate la qualità e la comparabilità delle statistiche prodotte.
Il regolamento contiene inoltre le disposizioni necessarie per l'esercizio della delega di potere e precisa che tale esercizio è conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Nei cinque allegati figurano informazioni dettagliate sulle tematiche da trattare, sui requisiti di precisione, sulle caratteristiche dei campioni, sulla periodicità e sui termini per la trasmissione dei dati.
Conclude, sottolineando che l'obiettivo del documento in esame è l'istituzione di un quadro comune per le statistiche sociali europee ricavate da campioni, finalizzato a rendere più efficiente il processo di rilevazione dei dati e più pertinenti i risultati statistici. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può invece, per motivi di armonizzazione e di comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà.
È altresì rispettato il principio di proporzionalità, poiché il regolamento si limita al minimo richiesto per il conseguimento dell'obiettivo stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (n. COM (2016) 466 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sull'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a sostituire l'attuale rifusione della originaria direttiva qualifiche 2004/83/CE, al fine di pervenire a una maggiore convergenza nel processo decisionale in materia di asilo. Infatti, sebbene la direttiva abbia contribuito a un allineamento delle normative nazionali, i tassi di riconoscimento della qualifica di beneficiario di protezione internazionale risultano ancora divergenti tra gli Stati membri. Inoltre, manca un'adeguata armonizzazione delle decisioni sul tipo di status di protezione concesso.
Tali differenze possono incentivare i richiedenti protezione internazionale a chiedere asilo negli Stati membri in cui i diritti e i livelli di riconoscimento sono considerati superiori a quelli dello Stato membro che invece sarebbe competente per l'esame delle loro domande ai sensi delle norme Dublino. Vi è inoltre la necessità di impedire eventuali movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, chiarendo che costoro dovranno soggiornare nello Stato membro che ha riconosciuto la protezione, e di verificare il persistere della necessità di protezione.
La proposta, quindi, mira ad armonizzare ulteriormente i criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, se - da un lato - gli Stati membri non potranno concedere un trattamento più favorevole, essi restano comunque liberi di concedere uno status di protezione umanitaria a chi non ne ha diritto ai sensi del regolamento proposto, purché non ne compromettano l'applicazione.
Sono introdotte norme più rigorose per la valutazione dei motivi che giustifichino lo status di protezione sussidiaria o di rifugiato, stabilendo l'obbligo del richiedente di motivare la domanda e di fornire tutti gli elementi a sua disposizione. Inoltre, gli Stati membri dovranno valutare la possibilità di protezione del richiedente all'interno del suo Paese di origine: infatti, la domanda di protezione potrà essere respinta qualora l'interessato abbia la possibilità di recarsi legalmente e senza pericolo in una parte del proprio Paese d'origine e stabilirvisi.
La proposta è volta altresì a garantire una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo in tutta l'Unione, obbligando le autorità accertanti degli Stati membri, nella valutazione delle domande, a prendere in considerazione l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel Paese d'origine elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalle reti europee per le informazioni sui Paesi d'origine.
Con la proposta in esame, inoltre, si intende garantire che la protezione sia concessa soltanto finché persistono i motivi di persecuzione o danno grave, imponendo agli Stati membri di effettuare riesami sistematici e regolari dello status in caso di cambiamenti significativi della situazione nel Paese di origine e quando l'interessato intende rinnovare il permesso di soggiorno. Si stabilisce l'obbligo per il beneficiario di protezione internazionale di soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione e si disincentivano i movimenti secondari, prevedendo che il periodo di cinque anni necessario per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere ogni volta che l'interessato è individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale.
Infine, si introducono norme uniformi per quanto riguarda i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio, chiarendo altresì la portata dei diritti concessi, in particolare con riferimento alla sicurezza e all'assistenza sociale.
La proposta di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento a livello di Unione è necessario per promuovere la convergenza in materia di asilo tra gli Stati membri, nell'ambito del sistema europeo comune di asilo.
È altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati. La scelta dello strumento giuridico del regolamento, in luogo della direttiva, è determinata dall'esigenza di favorire una maggiore convergenza in materia di asilo tra gli Stati membri, eliminando le differenze nel recepimento e garantendo l'applicabilità diretta delle norme.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.