Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (n. COM (2015) 635 definitivo)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

 

     Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, riferisce sull'atto in argomento, precisando preliminarmente che esso riguarda una proposta legislativa relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e si affianca ad una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), già esaminata nella seduta della Sottocommissione fase ascendente del 27 gennaio. Queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente armonizzate. L'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, con l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali.

Nello specifico, l'oggetto della proposta di direttiva in esame consiste nell’introdurre determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi (articolo 1). In particolare, per l’articolo 9, in caso in non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole, e qualora non sia possibile, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Successivamente, il relatore dà lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

 

         Il PRESIDENTE, quindi, non rilevando alcuna richiesta di intervento, previa verifica della presenza del numero di senatori necessari per deliberare, mette in votazione la proposta di osservazioni del relatore, allegata al resoconto.

 

            La Commissione approva.