Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016
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(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissione 1a e 5a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Illustra il disegno di legge in titolo il senatore COCIANCICH (PD), relatore, evidenziando che, per quanto attiene alle competenze tipiche della Commissione politiche UE, l’articolo 7, comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, le deroghe all’obbligo di dimostrazione dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e delle procedure di affidamento a prestatori di servizi di architettura e ingegneria, previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) all’articolo 253, commi 9-bis e 15-bis. Inoltre, la lettera b-bis) aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, prevede analoga proroga di sette mesi, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato articolo 253) entro il quale le stazioni appaltanti possono prevedere l’esclusione automatica delle offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia, relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Al riguardo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce all’articolo 58 la facoltà e non l’obbligo giuridico per gli Stati membri di prevedere determinati criteri di selezione dei candidati.
L’articolo 7, comma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l’obbligo di pubblicazione, per estratto, degli avvisi e bandi per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
L’articolo 8, comma 1, prosegue il relatore, interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevede la tenuta sia in modalità cartacea, che elettronica, dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti pericolosi trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, e che prevede la disapplicazione delle sanzioni relative all’adesione al SISTRI. La medesima proroga prevede l’anticipazione dell’indennizzo dei costi di produzione alla società concessionaria (Selex Se-Ma), pari a 20 milioni di euro per il periodo 2015-2016, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti a opera del nuovo concessionario, che sarà individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
L’articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione (anteriori al 2013) devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nel rispetto di determinati requisiti previsti dall’articolo 33 della stessa direttiva 2010/75/UE;
L’articolo 8, comma 3, infine, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, in linea con quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Al termine della sua illustrazione, il relatore distribuisce uno schema di parere non ostativo, con una osservazione, non ravvisando evidenti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E, MPL)) chiede, alla luce di quanto testé esposto dal relatore - che pur esprimendo una valutazione non ostativa sul provvedimento in esame, pone, comunque, in evidenza, l’esistenza di non pochi ritardi ed inadempienze, a carico dell’Italia nei confronti dell’Unione europea, peraltro, in settori delicati come quello dello smaltimento dei rifiuti, in cui il Paese è sottoposto ad importanti procedure di infrazione - se, effettivamente è stata svolta una corretta e precisa ricognizione delle incompatibilità tra il presente disegno di legge e l’ordinamento comunitario.
Si associa a tale critica il senatore CIOFFI (M5S), il quale, dopo aver ascoltato l’illustrazione del relatore, ha maturato, ancora di più, la convinzione che, in realtà, l’Italia si sia tutt’altro che conformata agli standard europei nelle materie relative alla tracciabilità dei rifiuti pericolosi ed ai "vecchi" grandi impianti di combustione, disciplinate, rispettivamente, nell’articolo 8, comma 1 e comma 2, del decreto-legge in esame.
Segue un breve intervento del senatore CARRARO (FI-PdL XVII), il quale tiene a precisare che la circostanza per cui l’Italia sia oggetto di una procedura di indagine per violazioni delle norme UE, non significa necessariamente che verrà automaticamente condannata dagli organi comunitari preposti.
Per il senatore MOLINARI (Misto) il disegno di legge in discussione contiene luci ed ombre e, conseguentemente, è possibile attribuirgli una valutazione duplice: da un lato, va giudicata in termini positivi, ad esempio, la regolamentazione della materia relativa agli appalti ed ai contratti pubblici, dall’altro, non possono non considerarsi negativamente tutti i vari rinvii predisposti per il settore dei rifiuti.
In sede di replica, il senatore COCIANCICH (PD), relatore, dopo avere ringraziato i colleghi per la formulazione di ulteriori rilievi ed osservazioni, peraltro, in gran parte condivisibili, tiene a ricordare, in primo luogo, che anche nel caso di specie, la disamina svolta dalla 14a Commissione si è concentrata esclusivamente sui profili di compatibilità delle norme nazionali con il diritto vigente dell’Unione europea.
In secondo luogo, tiene a rassicurare i colleghi sulla sussistenza, appurata mediante la metodologia di cui sopra, di una compatibilità sostanziale tra le materie evocate durante gli interventi - principalmente quella dei rifiuti - e l’ordinamento dell’Unione europea.
Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di parere proposta dal relatore, allegata al resoconto, che è accolta dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 9,10.