Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016
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IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Introduce l’esame del provvedimento in titolo la senatrice GUERRA (PD), relatrice, la quale spiega che esso dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 13, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/17/UE (cosiddetta direttiva MCD - Mortgage Credit Directive), che introduce un quadro normativo armonizzato a livello di Unione europea in materia di contratti di credito immobiliare ai consumatori.
In particolare, la direttiva reca disposizioni in materia di: credito immobiliare offerto ai consumatori, nella duplice prospettiva di accrescere il livello di protezione del contraente debole e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori; promozione e collocamento di contratti di credito ipotecario attraverso reti esterne, alle quali è altresì attribuito il passaporto europeo.
Terminata la sua illustrazione, la relatrice dà conto, quindi, di uno schema di osservazioni non ostative, con due rilievi.
In primo luogo, si raccomanda il coordinamento tra il procedimento concernente l’attuazione della direttiva 2014/17/UE attraverso lo schema di decreto legislativo in titolo e il procedimento inerente al disegno di legge di delegazione europea, attualmente all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3540), il cui articolo 12 conferisce al Governo una delega volta a recepire la direttiva 2014/17/UE, oltretutto corredandola di principi e criteri direttivi specifici. Tale articolo 12 risulta infatti eccedente rispetto all'iter di tempestivo recepimento della direttiva, il cui termine di attuazione scade il 21 marzo 2016.
In secondo luogo, la Commissione di merito è invitata a considerare l'opportunità di valutare con particolare attenzione i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12 dell’atto Camera n. 3540, ai quali, come prospettato dalla relazione governativa, il Governo ha deciso di attenersi.
Si apre la discussione generale.
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) evidenzia una incongruenza nel rilievo posto dalla relatrice riguardante il coordinamento tra il procedimento di attuazione della direttiva 2014/17/UE di cui all’Atto del Governo in esame e l’articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea (atto Camera n. 3540), attualmente all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento, che intende recepire la medesima direttiva, oltretutto corredandola di principi e criteri direttivi specifici.
Al riguardo, replica la relatrice facendo notare che il rilievo enucleato nello schema di osservazioni si concreta semplicemente in una opportuna segnalazione che, comunque, non va ad inficiare il procedimento legislativo in itinere presso la Camera dei deputati.
Non riscontrando ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di osservazioni come predisposta dalla relatrice, che figura in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (n. COM (2015) 635 definitivo)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, riferisce sull'atto in argomento, precisando preliminarmente che esso riguarda una proposta legislativa relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e si affianca ad una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), già esaminata nella seduta della Sottocommissione fase ascendente del 27 gennaio. Queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente armonizzate. L'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, con l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali.
Nello specifico, l'oggetto della proposta di direttiva in esame consiste nell’introdurre determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi (articolo 1). In particolare, per l’articolo 9, in caso in non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole, e qualora non sia possibile, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Successivamente, il relatore dà lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.
Il PRESIDENTE, quindi, non rilevando alcuna richiesta di intervento, previa verifica della presenza del numero di senatori necessari per deliberare, mette in votazione la proposta di osservazioni del relatore, allegata al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (n. 257)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
La senatrice GINETTI (PD), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, informando che con esso si dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 38, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/62/UE, che armonizza le legislazioni degli Stati membri in riferimento alla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione.
Sottopone, quindi, all'attenzione dei commissari una conferente proposta di osservazioni non ostative per la Commissione di merito.
Segue, quindi, una breve richiesta di delucidazioni da parte del senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) , cui replica la relatrice GINETTI (PD).
Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver accertato l’esistenza del numero legale richiesto, mette ai voti la bozza di osservazioni presentata dalla relatrice, allegata al resoconto.
La Commissione approva.
(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissione 1a e 5a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Illustra il disegno di legge in titolo il senatore COCIANCICH (PD), relatore, evidenziando che, per quanto attiene alle competenze tipiche della Commissione politiche UE, l’articolo 7, comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, le deroghe all’obbligo di dimostrazione dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e delle procedure di affidamento a prestatori di servizi di architettura e ingegneria, previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) all’articolo 253, commi 9-bis e 15-bis. Inoltre, la lettera b-bis) aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, prevede analoga proroga di sette mesi, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato articolo 253) entro il quale le stazioni appaltanti possono prevedere l’esclusione automatica delle offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia, relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Al riguardo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce all’articolo 58 la facoltà e non l’obbligo giuridico per gli Stati membri di prevedere determinati criteri di selezione dei candidati.
L’articolo 7, comma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l’obbligo di pubblicazione, per estratto, degli avvisi e bandi per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
L’articolo 8, comma 1, prosegue il relatore, interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevede la tenuta sia in modalità cartacea, che elettronica, dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti pericolosi trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, e che prevede la disapplicazione delle sanzioni relative all’adesione al SISTRI. La medesima proroga prevede l’anticipazione dell’indennizzo dei costi di produzione alla società concessionaria (Selex Se-Ma), pari a 20 milioni di euro per il periodo 2015-2016, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti a opera del nuovo concessionario, che sarà individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
L’articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione (anteriori al 2013) devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nel rispetto di determinati requisiti previsti dall’articolo 33 della stessa direttiva 2010/75/UE;
L’articolo 8, comma 3, infine, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, in linea con quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Al termine della sua illustrazione, il relatore distribuisce uno schema di parere non ostativo, con una osservazione, non ravvisando evidenti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E, MPL)) chiede, alla luce di quanto testé esposto dal relatore - che pur esprimendo una valutazione non ostativa sul provvedimento in esame, pone, comunque, in evidenza, l’esistenza di non pochi ritardi ed inadempienze, a carico dell’Italia nei confronti dell’Unione europea, peraltro, in settori delicati come quello dello smaltimento dei rifiuti, in cui il Paese è sottoposto ad importanti procedure di infrazione - se, effettivamente è stata svolta una corretta e precisa ricognizione delle incompatibilità tra il presente disegno di legge e l’ordinamento comunitario.
Si associa a tale critica il senatore CIOFFI (M5S), il quale, dopo aver ascoltato l’illustrazione del relatore, ha maturato, ancora di più, la convinzione che, in realtà, l’Italia si sia tutt’altro che conformata agli standard europei nelle materie relative alla tracciabilità dei rifiuti pericolosi ed ai "vecchi" grandi impianti di combustione, disciplinate, rispettivamente, nell’articolo 8, comma 1 e comma 2, del decreto-legge in esame.
Segue un breve intervento del senatore CARRARO (FI-PdL XVII), il quale tiene a precisare che la circostanza per cui l’Italia sia oggetto di una procedura di indagine per violazioni delle norme UE, non significa necessariamente che verrà automaticamente condannata dagli organi comunitari preposti.
Per il senatore MOLINARI (Misto) il disegno di legge in discussione contiene luci ed ombre e, conseguentemente, è possibile attribuirgli una valutazione duplice: da un lato, va giudicata in termini positivi, ad esempio, la regolamentazione della materia relativa agli appalti ed ai contratti pubblici, dall’altro, non possono non considerarsi negativamente tutti i vari rinvii predisposti per il settore dei rifiuti.
In sede di replica, il senatore COCIANCICH (PD), relatore, dopo avere ringraziato i colleghi per la formulazione di ulteriori rilievi ed osservazioni, peraltro, in gran parte condivisibili, tiene a ricordare, in primo luogo, che anche nel caso di specie, la disamina svolta dalla 14a Commissione si è concentrata esclusivamente sui profili di compatibilità delle norme nazionali con il diritto vigente dell’Unione europea.
In secondo luogo, tiene a rassicurare i colleghi sulla sussistenza, appurata mediante la metodologia di cui sopra, di una compatibilità sostanziale tra le materie evocate durante gli interventi - principalmente quella dei rifiuti - e l’ordinamento dell’Unione europea.
Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di parere proposta dal relatore, allegata al resoconto, che è accolta dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 9,10.