Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016
Azioni disponibili
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2237
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:
- l’articolo 7, comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, le deroghe all’obbligo di dimostrazione dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e delle procedure di affidamento a prestatori di servizi di architettura e ingegneria, previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) all’articolo 253, commi 9-bis e 15-bis. Inoltre, la lettera b-bis) aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, prevede analoga proroga di sette mesi, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato articolo 253) entro il quale le stazioni appaltanti possono prevedere l’esclusione automatica delle offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia, relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Al riguardo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce all’articolo 58 la facoltà e non l’obbligo giuridico per gli Stati membri di prevedere determinati criteri di selezione dei candidati;
- l’articolo 7, comma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l’obbligo di pubblicazione, per estratto, degli avvisi e bandi per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- l’articolo 8, comma 1, interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevede la tenuta sia in modalità cartacea, che elettronica, dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti pericolosi trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, e che prevede la disapplicazione delle sanzioni relative all’adesione al SISTRI. La medesima proroga prevede l’anticipazione dell’indennizzo dei costi di produzione alla società concessionaria (Selex Se-Ma), pari a 20 milioni di euro per il periodo 2015-2016, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti a opera del nuovo concessionario, che sarà individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
- l’articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione (anteriori al 2013) devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nel rispetto di determinati requisiti previsti dall’articolo 33 della stessa direttiva 2010/75/UE;
- l’articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, in linea con quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
non ravvisandosi evidenti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all’articolo 8, comma 1, si rileva l’opportunità di assicurare, quanto prima, piena efficacia ad un efficiente sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, sia in attuazione della vigente normativa dell’Unione europea, sia in vista della futura entrata in vigore del nuovo pacchetto legislativo sull’economia circolare.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi nelle fasi di produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. Analogamente, il regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, prevede all’articolo 33 l’obbligo di istituire un sistema nazionale di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti, che sia coerente con il sistema di spedizioni nell’UE, previsto dal medesimo regolamento. Inoltre, il sistema di tracciabilità appare necessario ai fini dell’adempimento degli obblighi di relazione alla Commissione europea, che in base alle proposte legislative del nuovo pacchetto sull’economia circolare saranno destinate ad una cadenza annuale (rispetto all’attuale cadenza triennale), con la conseguente necessità di disporre di dati aggiornati in tempo reale.