Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 635 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la presente iniziativa riguarda una proposta legislativa relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e si affianca ad una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), già esaminata nella seduta della Sottocommissione fase ascendente del 27 gennaio. Queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente armonizzate. L'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, con l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali;

considerato che l'oggetto della proposta di direttiva in esame consiste nell’introdurre determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi (articolo 1). In particolare, per l’articolo 9, in caso in non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole, e qualora non sia possibile, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;

valutato che la proposta di direttiva non ha alcuna incidenza nel bilancio dell’Unione, né dovrebbe averne sul bilancio degli Stati;

valutata la relazione del Governo, acquisita ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- ritenuta congrua la base giuridica dell’articolo 114 del TFUE, che ha quale obiettivo principale l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, si osserva che il principio di sussidiarietà viene in rilievo per le difficoltà che hanno gli operatori, soprattutto le piccole e medie imprese, nel conformarsi alle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori vigenti negli Stati membri. Tali norme, molto spesso, vanno oltre quanto già previsto dalle direttive di armonizzazione minima oggi vigenti (direttiva 93/13/CEE e 1999/44/CE), causando una frammentazione giuridica che costituisce un serio ostacolo al miglioramento degli scambi. L’azione a livello di Unione europea attuata con la proposta in esame, e in particolare con il suo articolo 3, non consentirà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle da essa stabilite e pertanto la direttiva sarà di armonizzazione massima.

In tal senso, la proposta non solo non è surrogabile da iniziative dei singoli Stati membri, ed è quindi "necessaria", ma presenta un elevato "valore aggiunto" europeo, così rispettando i due parametri alla base del principio di sussidiarietà;

- la proposta è anche conforme al principio di proporzionalità, poiché, da un lato, non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e, dall’altro, adotta la forma della direttiva anziché quella del regolamento, che richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo. In ciò si nota anche la differenza rispetto alla precedente proposta del 2011, che invece fissava un corpus completo di norme concernenti la vendita di beni attraverso un regolamento;

- la direttiva dovrebbe prevedere una disposizione con cui si fissa un termine di decadenza per la denuncia, da parte del consumatore, del difetto di conformità del bene, con decorrenza dalla scoperta del difetto;

- la direttiva dovrebbe prevedere, a carico del venditore, un termine massimo per la riparazione o sostituzione del bene. Decorso tale termine, il consumatore avrebbe la pienezza del diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;

- peraltro, come già osservato in riferimento alla proposta COM(2015) 634, quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione con un contratto tipo le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione di loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri; e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche.