Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 257

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- con esso si dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 38, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/62/UE, che armonizza le legislazioni degli Stati membri in riferimento alla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione;

- la direttiva, modificando la precedente decisione-quadro 2000/383/GAI, armonizza le legislazioni degli Stati membri, in cui vigono livelli di protezione della moneta unica e prassi investigative talvolta disomogenee;

- l’ordinamento giuridico italiano è già parzialmente conforme al contenuto delle norme incriminatrici previste dalla direttiva, in ragione dell’articolo 453 del codice penale, che già sanziona con la reclusione da tre a dodici anni la falsificazione di monete, la spendita e l’introduzione di monete falsificate;

- l’articolo 1 dello schema, attuando le previsioni della direttiva non ricomprese nelle norme vigenti, introduce invece: - l’applicazione della pena dell’articolo 453 c.p. anche per chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni; - la riduzione della pena predetta fino ad un terzo quando la condotta ha ad oggetto monete che, pur non essendo ancora immesse in circolazione, sono destinate ad avere corso legale; - la punibilità anche del procacciamento o del possesso di dati informatici utilizzati ai fini della contraffazione o alterazione di monete;

- lo schema introduce anche ulteriori previsioni destinate a rafforzare la tutela penale contro la falsificazione di monete, anche con strumenti di indagine analoghi a quelli riguardanti la criminalità organizzata, come la previsione della confisca allargata di cui all’articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992 e la possibilità di svolgere indagini con agenti sotto copertura;

rilevato che, utilizzando le possibilità concesse dai protocolli allegati ai trattati, la Danimarca e il Regno Unito non sono vincolati dalla direttiva, mentre l’Irlanda, con atto positivo, ha comunicato di voler partecipare all’applicazione della stessa;

ricordato che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 23 maggio 2016;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.