Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256
La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che:
- con l’atto in titolo si dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 13, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/17/UE (cosiddetta direttiva MCD - Mortgage Credit Directive), che introduce un quadro normativo armonizzato a livello di Unione europea in materia di contratti di credito immobiliare ai consumatori;
- la direttiva reca disposizioni in materia di: i) credito immobiliare offerto ai consumatori, nella duplice prospettiva di accrescere il livello di protezione del contraente debole e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori; ii) promozione e collocamento di contratti di credito ipotecario attraverso reti esterne, alle quali è altresì attribuito il passaporto europeo;
- l’attuazione della direttiva è realizzata con modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e, per la parte riguardante la distribuzione di contratti di credito immobiliare attraverso reti esterne, con modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010;
rilevato che, ai sensi dell’articolo 42 della direttiva, il termine per il recepimento è fissato al 21 marzo 2016, mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1° marzo 2016 (l'atto è stato trasmesso dal Governo il 21 gennaio 2016);
ricordato che la direttiva 2014/17/UE è stata inserita nel testo della legge di delegazione europea 2014 mediante un emendamento approvato nel corso dell’esame in Assemblea, mentre nel corso dell’esame in Commissione lo stesso emendamento era stato respinto;
ricordato altresì che, in occasione del voto finale sul disegno di legge di delegazione europea 2014, avvenuto il 14 maggio 2015, la Presidenza del Senato osservò che era possibile interpretare le norme di cui, rispettivamente, agli articoli 81 e 117, comma primo, della Costituzione, in chiave sistematica e non confliggente;
rilevato, infine, che l’attuazione della direttiva reca sostanzialmente disposizioni di natura ordinamentale e che l’articolo 3 dello schema esplicita che il provvedimento non comporta oneri a carico della finanza pubblica;
richiamato il disegno di legge di delegazione europea, presentato dal Governo il 18 gennaio 2016 all’altro ramo del Parlamento (A.C. 3540), il cui articolo 12 conferisce al Governo una delega volta a recepire la direttiva 2014/17/UE, corredandola di principi e criteri direttivi specifici;
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:
- si raccomanda il coordinamento tra il procedimento concernente l’attuazione della direttiva 2014/17/UE attraverso lo schema di decreto legislativo in titolo e il procedimento inerente al disegno di legge di delegazione europea, attualmente all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento (A.C. 3540), il cui articolo 12 conferisce al Governo una delega volta a recepire la direttiva 2014/17/UE, oltretutto corredandola di principi e criteri direttivi specifici. Tale articolo 12 risulta infatti eccedente rispetto all'iter di tempestivo recepimento della direttiva, il cui termine di attuazione scade il 21 marzo 2016;
- consideri la Commissione di merito l'opportunità di valutare con particolare attenzione i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12 dell’A.C. 3540, ai quali, come prospettato dalla relazione governativa, il Governo ha deciso di attenersi.