Legislatura 17ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 17/02/2016

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016

163ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

CHITI 

 

 

            La seduta inizia alle ore 8,30.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

 

     Introduce l’esame del provvedimento in titolo la senatrice GUERRA (PD), relatrice, la quale spiega che esso dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 13, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/17/UE (cosiddetta direttiva MCD - Mortgage Credit Directive), che introduce un quadro normativo armonizzato a livello di Unione europea in materia di contratti di credito immobiliare ai consumatori.

In particolare, la direttiva reca disposizioni in materia di: credito immobiliare offerto ai consumatori, nella duplice prospettiva di accrescere il livello di protezione del contraente debole e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori; promozione e collocamento di contratti di credito ipotecario attraverso reti esterne, alle quali è altresì attribuito il passaporto europeo.

Terminata la sua illustrazione, la relatrice dà conto, quindi, di uno schema di osservazioni non ostative, con due rilievi.

In primo luogo, si raccomanda il coordinamento tra il procedimento concernente l’attuazione della direttiva 2014/17/UE attraverso lo schema di decreto legislativo in titolo e il procedimento inerente al disegno di legge di delegazione europea, attualmente all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3540), il cui articolo 12 conferisce al Governo una delega volta a recepire la direttiva 2014/17/UE, oltretutto corredandola di principi e criteri direttivi specifici. Tale articolo 12 risulta infatti eccedente rispetto all'iter di tempestivo recepimento della direttiva, il cui termine di attuazione scade il 21 marzo 2016.

In secondo luogo, la Commissione di merito è invitata a considerare l'opportunità di valutare con particolare attenzione i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12 dell’atto Camera n. 3540, ai quali, come prospettato dalla relazione governativa, il Governo ha deciso di attenersi.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) evidenzia una incongruenza nel rilievo posto dalla relatrice riguardante il coordinamento tra il procedimento di attuazione della direttiva 2014/17/UE di cui all’Atto del Governo in esame e l’articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea (atto Camera  n. 3540), attualmente all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento, che intende recepire la medesima direttiva, oltretutto corredandola di principi e criteri direttivi specifici.

 

Al riguardo, replica la relatrice facendo notare che il rilievo enucleato nello schema di osservazioni si concreta semplicemente in una opportuna segnalazione che, comunque, non va ad inficiare il procedimento legislativo in itinere presso la Camera dei deputati.

 

Non riscontrando ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di osservazioni come predisposta dalla relatrice, che figura in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (n. COM (2015) 635 definitivo)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

 

     Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, riferisce sull'atto in argomento, precisando preliminarmente che esso riguarda una proposta legislativa relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e si affianca ad una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), già esaminata nella seduta della Sottocommissione fase ascendente del 27 gennaio. Queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente armonizzate. L'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, con l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali.

Nello specifico, l'oggetto della proposta di direttiva in esame consiste nell’introdurre determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi (articolo 1). In particolare, per l’articolo 9, in caso in non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole, e qualora non sia possibile, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Successivamente, il relatore dà lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

 

         Il PRESIDENTE, quindi, non rilevando alcuna richiesta di intervento, previa verifica della presenza del numero di senatori necessari per deliberare, mette in votazione la proposta di osservazioni del relatore, allegata al resoconto.

 

            La Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (n. 257)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

 

     La senatrice GINETTI (PD), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, informando che con esso si dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 38, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/62/UE, che armonizza le legislazioni degli Stati membri in riferimento alla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione.

Sottopone, quindi, all'attenzione dei commissari una conferente proposta di  osservazioni non ostative per la Commissione di merito.

 

         Segue, quindi, una breve richiesta di delucidazioni da parte del senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) , cui replica la relatrice GINETTI (PD).

 

         Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver accertato l’esistenza del numero legale richiesto, mette ai voti la bozza di osservazioni presentata dalla relatrice, allegata al resoconto.

 

            La Commissione approva.

 

 

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissione 1a e 5a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

     Illustra il disegno di legge in titolo il senatore COCIANCICH (PD), relatore, evidenziando che, per quanto attiene alle competenze tipiche della Commissione politiche UE, l’articolo 7, comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, le deroghe all’obbligo di dimostrazione dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e delle procedure di affidamento a prestatori di servizi di architettura e ingegneria, previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) all’articolo 253, commi 9-bis e 15-bis. Inoltre, la lettera b-bis) aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, prevede analoga proroga di sette mesi, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato articolo 253) entro il quale le stazioni appaltanti possono prevedere l’esclusione automatica delle offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia, relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Al riguardo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce all’articolo 58 la facoltà e non l’obbligo giuridico per gli Stati membri di prevedere determinati criteri di selezione dei candidati.

L’articolo 7, comma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l’obbligo di pubblicazione, per estratto, degli avvisi e bandi per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

 L’articolo 8, comma 1, prosegue il relatore, interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevede la tenuta sia in modalità cartacea, che elettronica, dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti pericolosi trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, e che prevede la disapplicazione delle sanzioni relative all’adesione al SISTRI. La medesima proroga prevede l’anticipazione dell’indennizzo dei costi di produzione alla società concessionaria (Selex Se-Ma), pari a 20 milioni di euro per il periodo 2015-2016, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti a opera del nuovo concessionario, che sarà individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

L’articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione (anteriori al 2013) devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nel rispetto di determinati requisiti previsti dall’articolo 33 della stessa direttiva 2010/75/UE;

L’articolo 8, comma 3, infine, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, in linea con quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Al termine della sua illustrazione, il relatore distribuisce uno schema di parere non ostativo, con una osservazione, non ravvisando evidenti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

 

         Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

 

         Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E, MPL)) chiede, alla luce di quanto testé esposto dal relatore - che pur esprimendo una valutazione non ostativa sul provvedimento in esame, pone, comunque, in evidenza, l’esistenza di non pochi ritardi ed inadempienze, a carico dell’Italia nei confronti dell’Unione europea, peraltro, in settori delicati come quello dello smaltimento dei rifiuti, in cui il Paese è sottoposto ad importanti procedure di infrazione - se, effettivamente è stata svolta una corretta e precisa ricognizione delle incompatibilità tra il presente disegno di legge e l’ordinamento comunitario.

           

         Si associa a tale critica il senatore CIOFFI (M5S), il quale, dopo aver ascoltato l’illustrazione del relatore, ha maturato, ancora di più, la convinzione che, in realtà, l’Italia si sia tutt’altro che conformata agli standard europei nelle materie relative alla tracciabilità dei rifiuti pericolosi ed ai "vecchi" grandi impianti di combustione, disciplinate, rispettivamente, nell’articolo 8, comma 1 e comma 2, del decreto-legge in esame.

 

         Segue un breve intervento del senatore CARRARO (FI-PdL XVII), il quale tiene a precisare che la circostanza per cui l’Italia sia oggetto di una procedura di indagine per violazioni delle norme UE, non significa necessariamente che verrà automaticamente condannata dagli organi comunitari preposti.

 

         Per il senatore MOLINARI (Misto) il disegno di legge in discussione contiene luci ed ombre e, conseguentemente, è possibile attribuirgli una valutazione duplice: da un lato, va giudicata in termini positivi, ad esempio, la regolamentazione della materia relativa agli appalti ed ai contratti pubblici, dall’altro, non possono non considerarsi negativamente tutti i vari rinvii predisposti per il settore dei rifiuti.

 

         In sede di replica, il senatore COCIANCICH (PD), relatore, dopo avere ringraziato i colleghi per la formulazione di ulteriori rilievi ed osservazioni, peraltro, in gran parte condivisibili, tiene a ricordare, in primo luogo, che anche nel caso di specie, la disamina svolta dalla 14a Commissione si è concentrata esclusivamente sui profili di compatibilità delle norme nazionali con il diritto vigente dell’Unione europea.

            In secondo luogo, tiene a rassicurare i colleghi sulla sussistenza, appurata mediante la metodologia di cui sopra, di una compatibilità sostanziale tra le materie evocate durante gli interventi - principalmente quella dei rifiuti - e l’ordinamento dell’Unione europea.

 

         Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di parere proposta dal relatore, allegata al resoconto, che è accolta dalla Commissione.           

 

            La seduta termina alle ore 9,10.

 


 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- con l’atto in titolo si dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 13, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/17/UE (cosiddetta direttiva MCD - Mortgage Credit Directive), che introduce un quadro normativo armonizzato a livello di Unione europea in materia di contratti di credito immobiliare ai consumatori;

- la direttiva reca disposizioni in materia di: i) credito immobiliare offerto ai consumatori, nella duplice prospettiva di accrescere il livello di protezione del contraente debole e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori; ii) promozione e collocamento di contratti di credito ipotecario attraverso reti esterne, alle quali è altresì attribuito il passaporto europeo;

- l’attuazione della direttiva è realizzata con modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e, per la parte riguardante la distribuzione di contratti di credito immobiliare attraverso reti esterne, con modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 42 della direttiva, il termine per il recepimento è fissato al 21 marzo 2016, mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1° marzo 2016 (l'atto è stato trasmesso dal Governo il 21 gennaio 2016);

ricordato che la direttiva 2014/17/UE è stata inserita nel testo della legge di delegazione europea 2014 mediante un emendamento approvato nel corso dell’esame in Assemblea, mentre nel corso dell’esame in Commissione lo stesso emendamento era stato respinto;

ricordato altresì che, in occasione del voto finale sul disegno di legge di delegazione europea 2014, avvenuto il 14 maggio 2015, la Presidenza del Senato osservò che era possibile interpretare le norme di cui, rispettivamente, agli articoli 81 e 117, comma primo, della Costituzione, in chiave sistematica e non confliggente;

rilevato, infine, che l’attuazione della direttiva reca sostanzialmente disposizioni di natura ordinamentale e che l’articolo 3 dello schema esplicita che il provvedimento non comporta oneri a carico della finanza pubblica;

richiamato il disegno di legge di delegazione europea, presentato dal Governo il 18 gennaio 2016 all’altro ramo del Parlamento (A.C. 3540), il cui articolo 12 conferisce al Governo una delega volta a recepire la direttiva 2014/17/UE, corredandola di principi e criteri direttivi specifici;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

- si raccomanda il coordinamento tra il procedimento concernente l’attuazione della direttiva 2014/17/UE attraverso lo schema di decreto legislativo in titolo e il procedimento inerente al disegno di legge di delegazione europea, attualmente all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento (A.C. 3540), il cui articolo 12 conferisce al Governo una delega volta a recepire la direttiva 2014/17/UE, oltretutto corredandola di principi e criteri direttivi specifici. Tale articolo 12 risulta infatti eccedente rispetto all'iter di tempestivo recepimento della direttiva, il cui termine di attuazione scade il 21 marzo 2016;

- consideri  la Commissione di merito l'opportunità di valutare con particolare attenzione i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12 dell’A.C. 3540, ai quali, come prospettato dalla relazione governativa, il Governo ha deciso di attenersi.


 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 257

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- con esso si dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 1, e dall’Allegato B, punto 38, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), relativa alla direttiva 2014/62/UE, che armonizza le legislazioni degli Stati membri in riferimento alla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione;

- la direttiva, modificando la precedente decisione-quadro 2000/383/GAI, armonizza le legislazioni degli Stati membri, in cui vigono livelli di protezione della moneta unica e prassi investigative talvolta disomogenee;

- l’ordinamento giuridico italiano è già parzialmente conforme al contenuto delle norme incriminatrici previste dalla direttiva, in ragione dell’articolo 453 del codice penale, che già sanziona con la reclusione da tre a dodici anni la falsificazione di monete, la spendita e l’introduzione di monete falsificate;

- l’articolo 1 dello schema, attuando le previsioni della direttiva non ricomprese nelle norme vigenti, introduce invece: - l’applicazione della pena dell’articolo 453 c.p. anche per chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni; - la riduzione della pena predetta fino ad un terzo quando la condotta ha ad oggetto monete che, pur non essendo ancora immesse in circolazione, sono destinate ad avere corso legale; - la punibilità anche del procacciamento o del possesso di dati informatici utilizzati ai fini della contraffazione o alterazione di monete;

- lo schema introduce anche ulteriori previsioni destinate a rafforzare la tutela penale contro la falsificazione di monete, anche con strumenti di indagine analoghi a quelli riguardanti la criminalità organizzata, come la previsione della confisca allargata di cui all’articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992 e la possibilità di svolgere indagini con agenti sotto copertura;

rilevato che, utilizzando le possibilità concesse dai protocolli allegati ai trattati, la Danimarca e il Regno Unito non sono vincolati dalla direttiva, mentre l’Irlanda, con atto positivo, ha comunicato di voler partecipare all’applicazione della stessa;

ricordato che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 23 maggio 2016;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

 


 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 635 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la presente iniziativa riguarda una proposta legislativa relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e si affianca ad una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), già esaminata nella seduta della Sottocommissione fase ascendente del 27 gennaio. Queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente armonizzate. L'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, con l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali;

considerato che l'oggetto della proposta di direttiva in esame consiste nell’introdurre determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi (articolo 1). In particolare, per l’articolo 9, in caso in non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole, e qualora non sia possibile, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;

valutato che la proposta di direttiva non ha alcuna incidenza nel bilancio dell’Unione, né dovrebbe averne sul bilancio degli Stati;

valutata la relazione del Governo, acquisita ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- ritenuta congrua la base giuridica dell’articolo 114 del TFUE, che ha quale obiettivo principale l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, si osserva che il principio di sussidiarietà viene in rilievo per le difficoltà che hanno gli operatori, soprattutto le piccole e medie imprese, nel conformarsi alle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori vigenti negli Stati membri. Tali norme, molto spesso, vanno oltre quanto già previsto dalle direttive di armonizzazione minima oggi vigenti (direttiva 93/13/CEE e 1999/44/CE), causando una frammentazione giuridica che costituisce un serio ostacolo al miglioramento degli scambi. L’azione a livello di Unione europea attuata con la proposta in esame, e in particolare con il suo articolo 3, non consentirà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle da essa stabilite e pertanto la direttiva sarà di armonizzazione massima.

In tal senso, la proposta non solo non è surrogabile da iniziative dei singoli Stati membri, ed è quindi "necessaria", ma presenta un elevato "valore aggiunto" europeo, così rispettando i due parametri alla base del principio di sussidiarietà;

- la proposta è anche conforme al principio di proporzionalità, poiché, da un lato, non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e, dall’altro, adotta la forma della direttiva anziché quella del regolamento, che richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo. In ciò si nota anche la differenza rispetto alla precedente proposta del 2011, che invece fissava un corpus completo di norme concernenti la vendita di beni attraverso un regolamento;

- la direttiva dovrebbe prevedere una disposizione con cui si fissa un termine di decadenza per la denuncia, da parte del consumatore, del difetto di conformità del bene, con decorrenza dalla scoperta del difetto;

- la direttiva dovrebbe prevedere, a carico del venditore, un termine massimo per la riparazione o sostituzione del bene. Decorso tale termine, il consumatore avrebbe la pienezza del diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;

- peraltro, come già osservato in riferimento alla proposta COM(2015) 634, quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione con un contratto tipo le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione di loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri; e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche.


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2237

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

- l’articolo 7, comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, le deroghe all’obbligo di dimostrazione dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e delle procedure di affidamento a prestatori di servizi di architettura e ingegneria, previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) all’articolo 253, commi 9-bis e 15-bis. Inoltre, la lettera b-bis) aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, prevede analoga proroga di sette mesi, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato articolo 253) entro il quale le stazioni appaltanti possono prevedere l’esclusione automatica delle offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia, relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Al riguardo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce all’articolo 58 la facoltà e non l’obbligo giuridico per gli Stati membri di prevedere determinati criteri di selezione dei candidati;

- l’articolo 7, comma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l’obbligo di pubblicazione, per estratto, degli avvisi e bandi per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

- l’articolo 8, comma 1, interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevede la tenuta sia in modalità cartacea, che elettronica, dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti pericolosi trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, e che prevede la disapplicazione delle sanzioni relative all’adesione al SISTRI. La medesima proroga prevede l’anticipazione dell’indennizzo dei costi di produzione alla società concessionaria (Selex Se-Ma), pari a 20 milioni di euro per il periodo 2015-2016, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti a opera del nuovo concessionario, che sarà individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

- l’articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione (anteriori al 2013) devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nel rispetto di determinati requisiti previsti dall’articolo 33 della stessa direttiva 2010/75/UE;

- l’articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, in linea con quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

non ravvisandosi evidenti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all’articolo 8, comma 1, si rileva l’opportunità di assicurare, quanto prima, piena efficacia ad un efficiente sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, sia in attuazione della vigente normativa dell’Unione europea, sia in vista della futura entrata in vigore del nuovo pacchetto legislativo sull’economia circolare.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi nelle fasi di produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. Analogamente, il regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, prevede all’articolo 33 l’obbligo di istituire un sistema nazionale di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti, che sia coerente con il sistema di spedizioni nell’UE, previsto dal medesimo regolamento. Inoltre, il sistema di tracciabilità appare necessario ai fini dell’adempimento degli obblighi di relazione alla Commissione europea, che in base alle proposte legislative del nuovo pacchetto sull’economia circolare saranno destinate ad una cadenza annuale (rispetto all’attuale cadenza triennale), con la conseguente necessità di disporre di dati aggiornati in tempo reale.