Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 24/11/2015

     Il relatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca le disposizioni per il recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea, concernente l'istituzione di un sistema comune per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. In particolare, tale direttiva prevede la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione.

A tale scopo, tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione basato su un sistema di numerazione uniforme, attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità. La direttiva impone agli organismi notificati, ai fabbricanti e agli importatori di conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, di rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 123 del 2015, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articolo pirotecnici.

L'articolo 2 definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione riportato sull'etichetta degli articoli pirotecnici, mentre l'articolo 3 introduce l'obbligo, a carico degli organismi che verificano la conformità degli articoli pirotecnici, di tenere il registro degli articoli per i quali hanno rilasciato la certificazione. Tale registro deve essere conservato per almeno dieci anni, a decorrere dalla data del rilascio dei certificati o delle approvazioni, nonché aggiornato e messo a disposizione del pubblico su Internet.

L'articolo 4 introduce un analogo obbligo di tenuta del registro per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici, i quali sono altresì tenuti a trasferire il registro al prefetto competente per territorio, nel caso in cui cessino l'attività, e a fornire le informazioni in esso contenute agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta.

L'articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni, mentre l'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni si applicheranno a partire dal 17 ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.

Considerato che il provvedimento integra e completa il quadro normativo nazionale sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici, adeguandolo alla normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole.