Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 24/11/2015
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La relatrice LO MORO (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con alcune osservazioni.
Innanzitutto, ritiene necessario verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in esame, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.
Rileva, inoltre, l'opportunità di verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione.
In ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante.
Segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. È però esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-bis, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla ratio della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.
Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.