Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 24/11/2015
Azioni disponibili
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015
341ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il decreto-legge n. 174 del 30 ottobre 2015, recante una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (trattamento giuridico, economico e previdenziale, disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.
Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate sulla base di criteri geografici. Nello specifico, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni che si svolgono in Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo), l'articolo 2 quelle relative alle missioni che si svolgono in Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano) e l'articolo 3 quelle relative alle missioni in Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).
Rileva che, all'articolo 1, è prevista anche l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, decisa dall'Unione europea dopo l'emanazione del precedente decreto-legge «missioni» e finanziata separatamente con il decreto-legge n. 99 del 2015. L'articolo 2, invece, reca l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.
All'articolo 4, sono previste le autorizzazioni - sempre per l'ultimo trimestre del 2015 - relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), cessione di materiale bellico, mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale impegnato nelle missioni, nonché al potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.
Gli articoli da 5 a 7 recano le relative norme sul personale e quelle in materia penale e contabile.
Il capo II, comprendente gli articoli da 8 a 10, disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché il regime degli interventi.
Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
Segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme per l'autorizzazione e lo svolgimento delle missioni internazionali, che invece è contenuta nei provvedimenti legislativi con i quali di volta in volta le missioni stesse sono finanziate. L'ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni (decreto-legge n. 7 del 2015) è scaduto il 30 settembre 2015. È stato quindi necessario procedere con urgenza a un rifinanziamento delle missioni ancora in corso di svolgimento per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Peraltro, rileva che è all'esame del Senato il disegno di legge n. 1917, recante la nuova normativa quadro sulle missioni internazionali, già approvata dalla Camera dei deputati.
Conclude, proponendo di esprimere un parere che riconosca sussistenti i presupposti di necessità e urgenza.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene insussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. In primo luogo, il provvedimento risulta tardivo, in quanto prevede una copertura finanziaria con efficacia retroattiva, a partire dal 1° ottobre. Inoltre, è evidente che sarebbe preferibile un intervento con legge ordinaria che disciplini in modo organico la materia delle missioni internazionali, anche per evitare la reiterazione di provvedimenti d'urgenza.
Peraltro, a suo avviso, appare illegittimo l'uso della forza in Afghanistan, come forma di reazione all'attacco terroristico del 2001, compiuto da cittadini in gran parte di nazionalità saudita. Infine, sottolinea che le ingenti cifre, stanziate negli ultimi anni dai Paesi occidentali per le spese militari, sono risultate inefficaci nel contrasto al terrorismo, come dimostra la proliferazione di organizzazioni estremiste.
Pertanto, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) annuncia un voto contrario. Ritiene inaccettabile, infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza per la proroga del finanziamento delle missioni internazionali, con la quale peraltro si dispone la copertura di oneri relativi a periodi pregressi. Peraltro, ritiene inopportuno l'accorpamento di missioni differenti, in quanto esso impedisce un esame approfondito dei diversi contesti locali.
Rileva, inoltre, l'esigenza di valutare in modo approfondito i risultati ottenuti dall'Italia con l'intervento in Afghanistan e Iraq. A suo avviso, gli errori compiuti dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi occidentali in quell'area hanno contribuito alla nascita del Daesh.
Invita, quindi, il Governo ad affrontare la questione in modo complessivo, attraverso la definizione di una norma di carattere generale, tanto più in considerazione della complessa situazione internazionale.
Il senatore MAZZONI (AL-A), nel concordare sulla necessità di approvare una legge quadro sulle missioni internazionali, che eviterebbe il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, auspica che l'iniziativa a tale riguardo sia assunta dal Parlamento. Peraltro, sarebbe opportuna una nuova valutazione della situazione internazionale, anche in considerazione della richiesta di aiuto e assistenza della Francia, in applicazione dell'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona. A suo avviso, infatti, è evidente il deterioramento dello scenario internazionale, anche a causa degli interventi - a suo avviso errati - in Libia e in Iraq, oltre al ritiro precipitoso delle truppe americane dai teatri di guerra.
In ogni caso, pur criticando l'intervento tardivo del Governo, effettuato un mese dopo la scadenza del precedente provvedimento, ritiene indispensabile garantire continuità alle missioni in cui è attualmente impegnata l'Italia, in particolare quella per la stabilizzazione del Libano e quella per l'addestramento dei peshmerga curdi, contrapposti ai combattenti jihadisti. Per questo motivo, voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) concorda con le considerazioni del senatore Mazzoni circa l'opportunità di definire una legge quadro sulle missioni internazionali e l'urgenza di prorogare la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso di svolgimento.
Sarebbe opportuno, tuttavia, che il Governo riferisse in merito alle iniziative di cooperazione allo sviluppo indicate all'articolo 8 del decreto-legge, per precisare quali siano gli interventi di sostegno finanziati dall'Italia, al fine di valutare se siano effettivamente efficaci e condivisibili.
Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (n. 218)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame. Parere favorevole)
Il relatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca le disposizioni per il recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea, concernente l'istituzione di un sistema comune per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. In particolare, tale direttiva prevede la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione.
A tale scopo, tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione basato su un sistema di numerazione uniforme, attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità. La direttiva impone agli organismi notificati, ai fabbricanti e agli importatori di conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, di rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.
Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 123 del 2015, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articolo pirotecnici.
L'articolo 2 definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione riportato sull'etichetta degli articoli pirotecnici, mentre l'articolo 3 introduce l'obbligo, a carico degli organismi che verificano la conformità degli articoli pirotecnici, di tenere il registro degli articoli per i quali hanno rilasciato la certificazione. Tale registro deve essere conservato per almeno dieci anni, a decorrere dalla data del rilascio dei certificati o delle approvazioni, nonché aggiornato e messo a disposizione del pubblico su Internet.
L'articolo 4 introduce un analogo obbligo di tenuta del registro per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici, i quali sono altresì tenuti a trasferire il registro al prefetto competente per territorio, nel caso in cui cessino l'attività, e a fornire le informazioni in esso contenute agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta.
L'articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni, mentre l'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni si applicheranno a partire dal 17 ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.
Considerato che il provvedimento integra e completa il quadro normativo nazionale sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici, adeguandolo alla normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede un chiarimento al Governo circa la necessità di un nuovo intervento sulla materia, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 123 del 29 luglio 2015. A suo avviso, infatti, la previsione di ulteriori obblighi per fabbricanti e importatori di articoli pirotecnici non impedisce che si sviluppi un mercato parallelo e illegale, sul quale sono in commercio prodotti che non rispondono ad alcun requisito di sicurezza e tracciabilità.
Il vice ministro BUBBICO precisa che lo schema di decreto legislativo in esame si è reso necessario per consentire l'ulteriore adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, che d'altra parte può sempre essere integrata e perfezionata.
Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in esame prevede solo sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi legati alla etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti pirotecnici, mentre l'immissione in commercio di materiale esplodente che non risponda ai criteri di sicurezza deve essere in ogni caso contrastata dalle forze dell'ordine e punita sotto il profilo penale.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.
IN SEDE CONSULTIVA
(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
La relatrice LO MORO (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con alcune osservazioni.
Innanzitutto, ritiene necessario verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in esame, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.
Rileva, inoltre, l'opportunità di verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione.
In ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante.
Segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. È però esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-bis, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla ratio della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.
Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), nel ritenere condivisibili i rilievi formulati dalla relatrice, auspica che, in occasione dell'esame in sede referente, sia compiuta un'attenta verifica del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità tra illecito e sanzione, nonché della congruità rispetto al canone della ragionevolezza.
Pur segnalando la necessità di rendere più chiaro il contenuto di alcune proposizioni normative, anche per evitare incertezze in sede di interpretazione, annuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene necessario compiere un'ulteriore riflessione prima di giungere a soluzioni normative incongrue, soprattutto in ordine alla proporzionalità tra illecito e sanzione. Occorre, a suo avviso, evitare decisioni affrettate, assunte sotto la pressione dell'opinione pubblica, spesso turbata dalla gravità di alcuni incidenti stradali. In ogni caso, condivide le osservazioni formulate dalla relatrice e annuncia un voto favorevole.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, che - a suo avviso - restituisce razionalità al testo. Infatti, appare necessaria una verifica della congruità del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza della pena.
Sottolinea che, in seconda lettura, sono state superate alcune più evidenti incongruenze rispetto al testo approvato dal Senato, sebbene non sia stata considerata la fattispecie dell'omicidio e delle lesioni causate alla guida di un natante.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che i rilievi contenuti nella proposta di parere della relatrice dovrebbero essere formulati come condizioni. A suo avviso, infatti, sarebbe inaccettabile che il Parlamento approvi un testo così carente sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della pena, solo per corrispondere alle attese dell'opinione pubblica, a seguito dei numerosi incidenti stradali gravi avvenuti di recente.
Pur considerando indispensabile un intervento normativo per sanzionare con maggiore severità chi causa per colpa la morte di una persona, violando le regole della circolazione stradale, sarebbe opportuno compiere una riflessione approfondita anche sul rapporto tra i limiti edittali di pena previsti per l'omicidio colposo e quelli previsti per l'omicidio preterintenzionale.
Infine, qualora la relatrice confermasse una proposta di parere non ostativo con mere osservazioni, preannuncia - a nome del suo Gruppo - un voto di astensione.
Il senatore MAZZONI (AL-A), nel richiamare la sentenza della Cassazione n. 10411 del 2011, ritiene che le pene previste per l'omicidio stradale sembrano più confacenti alla fattispecie del dolo eventuale. Ravvisa il rischio che siano comminate sanzioni eccessivamente severe, anche a fronte dell'impossibilità per la polizia stradale di effettuare, a causa della lacunosità delle procedure previste, tutti gli accertamenti necessari.
Ritiene inopportuno esaminare il provvedimento in modo affrettato, sotto la pressione dell'opinione pubblica, in quanto alcune misure potrebbero risultare incongrue e di difficile applicazione. Ad esempio, si prevede la reclusione per il colpevole di omicidio stradale, senza tenere conto che quasi certamente la misura non sarà confermata dopo l'arresto, per mancanza di esigenze cautelari.
Pur ritenendo preferibile la formulazione dei rilievi come condizioni, annuncia il proprio voto favorevole.
La relatrice LO MORO (PD) conferma la proposta di parere non ostativo con osservazioni.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.
(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene opportuna una riflessione approfondita sul disegno di legge in esame, che prevede l'obbligo degli Stati membri di trasferire al fondo di risoluzione unico le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio. Infatti, l'istituzione di questo fondo è connessa all'introduzione del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie cosiddetto bail in, che consiste nella ricapitalizzazione della banca attraverso la svalutazione di azioni e obbligazioni superiori ai 100.000 euro.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.
La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, i disegni di legge n. 1715 (estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo) e n. 1434 (istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico) e di iniziarne l'esame quanto prima.
Si è altresì convenuto di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 98 e connessi (giornata vittime delle mafie) e del disegno di legge costituzionale n. 1561 e connesso (diritto di accesso a Internet), nonché dei disegni di legge n. 1522 e connessi (attività di rappresentanza interessi).
Si è, infine, concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 455 (divieto di propaganda elettorale appartenenti associazioni mafiose), n. 302 e connessi (riconoscimento della lingua italiana dei segni) e n. 1313 (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati), già iscritti all'ordine del giorno.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 859-1357-1378-1484-1553-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- si invita a verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in titolo, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave;
- si invita inoltre a verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;
- in ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, si segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante;
- si segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica . E' però esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-bis, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla ratio della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.
Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.