Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 466 del 20/10/2015

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre esplicitare che le risorse necessarie all'attivazione della clausola di salvaguardia siano relative a spese rimodulabili. Occorre altresì acquisire conferma che la previsione del numero di trasferimenti annui sia contenibile nel numero di 200 unità, considerato che i marocchini ristretti in Italia alla data del 31 marzo 2014 sono 3.777 in base a quanto riportato nella relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

 

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità che la clausola di salvaguardia coinvolga spese di carattere rimodulabile. Quanto al chiarimento circa il numero di detenuti trasferibili in ragione d'anno, precisa che la quantificazione di 200 soggetti interessati non ha carattere di tetto di spesa, ma rappresenta invece una stima basata sulle dinamiche registrate negli ultimi anni. Conclude, pertanto, che, ove si ponesse il caso di un sensibile incremento del perimetro di applicazione della norma, sarà necessario provvedere tramite un apposito stanziamento.

 

Il RELATORE conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle precisazioni fatte dal Governo.

 

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.