Legislatura 17ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 147 del 08/10/2015

     Introduce l'esame il relatore VATTUONE (PD), rilevando che il provvedimento all'esame della Commissione attua le disposizioni della legge n. 2 del 2015, relativa alla determinazione di parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

            Nel dettaglio, il predetto atto normativo ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi, nuovi parametri fisici (composizione corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva), in luogo dell'attuale requisito dell'altezza.  La ratio alla base dell'intervento si riassume nella volontà di non precludere l'accesso alle Forze armate e di Polizia ed ai Vigili del fuoco solo per la mancanza della prescritta altezza minima, ancorché i candidati fossero, da un punto di vista generale, fisicamente idonei a svolgere le mansioni richieste. La legge in questione, demandava tuttavia ad un regolamento, il cui schema è costituito dal presente atto del Governo, la definizione in concreto dei nuovi parametri da adottare per la selezione del personale.

            Osserva quindi che lo schema di decreto all'esame della Commissione -composto da sette articoli e da una tabella allegata - è corredato da una relazione introduttiva, una nota tecnico - finanziaria ed una relazione sull'analisi tecnico-normativa, nonché dal parere del Consiglio di Stato.

            La relazione introduttiva contiene innanzitutto degli utili dati relativi alla genesi del decreto. In particolare, viene riferito che, per la stesura del testo, è stato costituito, presso lo Stato maggiore della Difesa, un Comitato tecnico-scientifico composto da ufficiali medici delle Forze armate e da docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico", presieduto dal rettore del predetto ateneo.

            Segue una sintesi dei sette articoli di cui si compone il decreto. In particolare, l'articolo 1 riporta le definizioni dei parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, mentre l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, prevedendo che i nuovi parametri fisici siano adottati -in sostituzione del precedente requisito dell'altezza- in tutte le procedure di reclutamento delle Forze armate e di Polizia e dei Vigili del fuoco. L'articolo 3 prevede poi che i candidati ai concorsi rientrino entro i valori limite indicati nella tabella allegata al regolamento, mentre l'articolo 4 adegua le disposizioni del testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al D.P.R. n. 90 del 2010), alla modifica, già recata dalla citata legge n. 2 del 2015, all'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), nonché ai parametri fisici unici ed omogenei recati dal precedente articolo 3.

            L'articolo 5 prevede quindi che il regolamento in esame possa essere sottoposto a modifiche ed integrazioni (rinviando a direttive specialistiche in ordine alla minuta definizione dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei requisiti fisici), mentre l'articolo 6 richiama la previsione (già contenuta nella legge n. 2 del 2015), in ordine all'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 411 del 1987. L'articolo 7, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

            L'oratore prosegue la propria esposizione rilevando che la nota tecnico-finanziaria, predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, prende atto della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7 del provvedimento, con conseguente avviso favorevole e che anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa, nell'analizzare la compatibilità con il quadro normativo nazionale, costituzionale e comunitario, non ravvisa elementi di criticità.

            Si sofferma, da ultimo, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, ed in particolare su  alcune osservazioni formulate nella premessa, osservando che quanto rilevato sulla mancata menzione dell'impatto del provvedimento nei confronti delle previsioni relative all'arruolamento in talune forze speciali (quali, ad esempio, i Corazzieri ed i Granatieri di Sardegna), appare, comunque, stante il contesto normativo definito dalla legge n. 2 del 2015 e dallo schema di decreto in esame, di dubbio fondamento.

 

            Si apre la discussione generale.