Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 80 del 01/07/2015

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

     Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Kazakhstan per il contrasto alla criminalità, al terrorismo, e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e illecite.

Si ricorda che il Kazakhstan, ex Repubblica sovietica di quasi 17 milioni di abitanti, occupa una posizione geopolitica strategica, crocevia fra la Russia e il mondo islamico asiatico e Mediorientale, spesso criticato per pratiche e normative non sempre conformi agli standard auspicati dalla comunità internazionale, soprattutto in materia di rispetto dei diritti umani.

L'Accordo, composto di 14 articoli, definisce le diverse figure di reato cui si applica: il terrorismo, il traffico  di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici.

L'articolo 3 individua l’organo competente all’attuazione del trattato, che per l’Italia è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 elencano le modalità di cooperazione fra le Parti, annoverando, fra le altre, lo scambio sistematico di informazioni, di esperti, di atti normativi, di esperienze e tecnologie di lavoro, il costante e reciproco aggiornamento sulle minacce attuali, l'adozione di misure comuni, nonché lo scambio, esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi, delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremistiche.

Ulteriori disposizioni pattizie, previste dagli articoli 8-14, disciplinano l'intensificazione della collaborazione tra gli uffici centrali nazionali dell'Interpol, le modalità di utilizzo e tutela dei dati personali, la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza, la risoluzione per via diplomatica delle eventuali controversie interpretative e la possibilità di modificarlo con protocolli aggiuntivi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati complessivamente in 99.530 euro annui a decorrere dal 2015, di cui 54.544 euro attribuibili a spese di missione e 44.986 euro ad altre spese. 

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 14,10.