Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 80 del 01/07/2015

(1964) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

     La relatrice FATTORINI (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, strumento normativo entrato in vigore nel dicembre 1975 ed a cui finora hanno aderito 63 Paesi, tra i quali 20 Stati membri dell'Unione europea, inclusi Regno Unito, Francia e Germania.

L'apolidia, ovvero la condizione di un individuo privo di nazionalità e che nessuno Stato considera come suo proprio cittadino, è un fenomeno spesso sottovalutato, ma che priva ancora oggi molte persone di diritti elementari fondamentali. Nonostante il diritto della persona umana alla nazionalità sia riconosciuto come  fondamentale ai sensi dell’articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e all’articolo 4 della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, si stima che in Europa vi siano circa 600.000 casi di apolidia, mentre in Italia sarebbero almeno 15.000 le persone apolidi o a rischio apolidia, per la maggior parte giovani, nati e cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle comunità Rom e Sinti, provenienti dalla ex Jugoslavia.

La Convenzione prevede che gli Stati garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge o tramite istanza dell'interessato. L'ordinamento italiano, riconoscendo ex lege la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (ai sensi della legge n. 91 del 1992), è già in linea con quanto previsto dalla Convenzione, che pertanto non necessita di disposizioni di adeguamento.

La ratifica del provvedimento in esame consentirebbe però di introdurre nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale, rafforzando garanzie in materia e dando seguito ad impegni assunti a livello internazionale, da ultimo nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto svoltasi a New York nel settembre 2012.

Più in dettaglio, gli articoli da 1 al 4 della Convenzione introducono misure per evitare l'apolidia dei minori, in particolare attraverso l'attribuzione jure soli della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo jus sanguinis, e attraverso l'attribuzione jure sanguinis della cittadinanza ai nati all'estero.

Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.

Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità mentre l'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati, prevedendo l'obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro.

L'articolo 13 dispone che non venga pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli in materia, mentre i successivi articoli 14, 15,  16 e 17 dettano norme in materia di controversie interpretative, di applicazione delle disposizioni ai territori statuali e di possibili riserve espresse.

Gli articoli da 18 a 21 disciplinano, fra l'altro, l'entrata in vigore, la modalità di denuncia ed i compiti del Segretario generale delle Nazioni Unite nella notifica degli atti connessi alla Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

L'Accordo risulta in linea con quanto già previsto dalle Convenzioni del Consiglio d’Europa sulla nazionalità del 1997 e sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati del 2006.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.