Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 80 del 01/07/2015
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(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)
Il relatore PEGORER (PD) ricorda che la 3a Commissione è chiamata a formulare, per i profili di competenza, una relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea sul disegno di legge recante l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nota come Legge europea 2014.
Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.
Il disegno di legge europea per il 2014 si compone, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, di 30 articoli, l'ultimo dei quali pone la clausola di invarianza finanziaria.
In esso sono state inserite le disposizioni atte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione (11 casi) e di infrazione (14 casi). Prosegue dunque lo sforzo di riduzione del numero di procedure di infrazione aperte da Bruxelles. Ad oggi, il numero delle procedure a carico del nostro Paese ammonta a 98 casi, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento di direttive.
Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione affari esteri, si sottolinea in primo luogo il rilievo dell'articolo 10, che prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’UE, che si trattenga nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all’ordine di ritornare nello Stato membro, venga forzatamente rimpatriato nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno (come attualmente prevede la legge). Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta "direttiva rimpatri").
Da segnalare anche l'articolo 18, sui periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o in Svizzera, presso organizzazioni internazionali. La norma introduce la possibilità del computo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico. L'articolo 27, infine, reca invece disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo europeo di protezione civile (EERC), autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile ad attivarsi e a coordinare le risorse disponibili a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo.
Il senatore TREMONTI (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) ) rileva criticamente il rapporto direttamente proporzionale tra l'aumento dell'intervento normativo dell'Unione europea, spesso su questioni di estremo dettaglio, e il peggiorare della crisi del processo di integrazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.