Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 239 del 20/01/2015

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577

Art.  6

6.500

PAGLIARI, relatore

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art.  7

7.501

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

7.502

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».  

7.503

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «riduzione del numero», inserire le seguenti: «tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;

2) dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato», inserire le seguenti: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2». 

Art.  10

10.502

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti: «, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;

2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le seguenti: «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca;».

10.503

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;

b) sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».

10.504

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.505

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.506

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola»  fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.

10.507

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b)».

10.508

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.509

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.510

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

Art.  12

12.501

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».

Art.  13

13.500

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) riorganizzazione  delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio  per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;

c) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: «g-bis)  semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

g-ter)introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;    

g-quater)rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».