Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 18/11/2014
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La relatrice GINETTI (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.
Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.
A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.
L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.
L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.
Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.
L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-quater nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.
L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.
L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.
L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.
L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.
La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.
L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonchè alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.
Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizione conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflitiva.
L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.
L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.
Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.
L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.
L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.
L'articolo 15 regolamenta la materia relativa alla protezione dei dati personali.
L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.