Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 18/11/2014
Azioni disponibili
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (n. 113)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))
Il relatore DI MAGGIO (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonchè di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista competa in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.
Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.
Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.
L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.
L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.
L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonchè di aver trattato, nell'ultimo quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.
Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.
Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonchè la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.