Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 18/11/2014
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (n. 113)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))
Il relatore DI MAGGIO (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonchè di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista competa in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.
Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.
Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.
L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.
L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.
L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonchè di aver trattato, nell'ultimo quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.
Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.
Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonchè la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (n. 117)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)
La relatrice GINETTI (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.
Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.
A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.
L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.
L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.
Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.
L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-quater nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.
L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.
L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.
L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.
L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.
La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.
L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonchè alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.
Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizione conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflitiva.
L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.
L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.
Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.
L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.
L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.
L'articolo 15 regolamenta la materia relativa alla protezione dei dati personali.
L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.