Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 18/11/2014
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1504
Art. 1
FILIPPIN, RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale''.
2. Dopo l'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»