Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 120 del 04/06/2014
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI
La Commissione,
esaminati, per quanto di competenza, gli Atti Senato in titolo;
considerato che la Commissione di merito ha adottato, quale testo base per il seguito del proprio esame, l'Atto Senato n. 1429 (d'ora in poi "testo");
rilevato che il testo persegue, tra l'altro, l'obiettivo di completare la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, attraverso l'individuazione di sedi, strumenti, procedure e metodi nuovi, che assicurino il dispiegamento del principio autonomistico in un quadro di cooperazione inter-istituzionale e di composizione delle istanze dei territori nell'interesse generale del Paese;
rilevato, in particolare, che il testo trasforma il Senato della Repubblica nel Senato delle Autonomie, configurando tale camera come sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e organo di garanzia ed equilibrio del sistema istituzionale;
rilevato che il testo rivede, in maniera correlata alla modificazione del bicameralismo, anche il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni;
considerato che, nell'ambito della revisione del riparto delle competenze legislative, il testo abolisce la legislazione di tipo concorrente e, per quanto attiene alla materia e alle funzioni inerenti alla salute, attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di "norme generali per la tutela della salute";
ritenuto che tale ultima modificazione sia volta a garantire l'uniformità nella fruizione delle prestazioni sanitarie, in misura maggiore di quanto avviene attualmente mediante la definizione dei principi fondamentali della legislazione concorrente in materia di tutela della salute, che non ha impedito la creazione di sistemi sanitari regionali fortemente differenziati quanto a livello delle prestazioni concretamente erogate;
considerato che il testo prevede inoltre, in maniera espressa, una clausola di supremazia, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo che se ne assume la responsabilità, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, allorché lo richiedano esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;
ritenuto che le modificazioni introdotte dal testo, in tema di riparto di competenze legislative e di clausola di supremazia statale, sebbene migliorabili nella formulazione, si muovano nella opportuna direzione di evitare, tra l'altro, sperequazioni nella fruizione dell'assistenza sanitaria, che deve essere garantita a tutte le persone in conformità agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;
ritenuto che il ruolo del Senato, quale sede istituzionale deputata alla integrazione delle Autonomie territoriali nelle politiche legislative, e quale organo di garanzia, sia suscettibile di rafforzamento, sia sul piano del procedimento legislativo, sia su quello delle funzioni ispettive correlate alle esigenze di garanzia costituzionale;
ritenuto che, al contempo, debba essere rimeditato il ruolo della Conferenza Stato - Regioni, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali che non gioverebbero alla funzionalità e all'efficienza del sistema, in particolare nel settore sanitario;
esprime, sul testo, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) occorrerebbe attribuire al Senato un ruolo rinforzato, nel procedimento legislativo, ai sensi del novellato articolo 70 della Costituzione, anche in riferimento alle leggi in materia di trattamenti sanitari obbligatori, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare: si tratta di temi che non possono essere sottratti ad una vaglio penetrante della camera alta, che si caratterizza per essere "rappresentativa delle istituzioni territoriali" e, al contempo, "di garanzia", anche al fine di prevenire e deflazionare il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni;
b) occorrerebbe ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, riconoscendo un ruolo rinforzato al Senato nel procedimento legislativo, le norme relative alle politiche sociali, in quanto complementari alle norme per la tutela della salute, così da garantire indirizzi nazionali uniformi in tema di integrazione socio-sanitaria;
c) occorrerebbe un supplemento di riflessione sulla eventuale persistenza di zone di incerta competenza legislativa nell'ambito materiale e funzionale inerente alla salute, suddiviso tra le norme generali per la tutela della salute, di competenza statale, e quelle in tema di organizzazione dei servizi sanitari, spettanti alle regioni;
d) la clausola di supremazia dovrebbe essere integrata, per consentire in maniera esplicita interventi statali anche al fine di garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (in primis, tra questi, il diritto alla salute), come previsto dal vigente articolo 120, comma secondo, della Costituzione, in tema di interventi governativi sostitutivi;
e) quale contrappeso alla clausola di supremazia, sarebbe opportuno prevedere che, a fronte della eventuale inerzia dello Stato nella adozione delle norme di propria competenza in materia di tutela della salute, le regioni possano emanare disposizioni suppletive e cedevoli, così da evitare ogni possibile lacuna normativa in un settore così delicato e bisognoso di interventi tempestivi;
f) al Senato delle Autonomie, proprio in ragione della mancanza di rapporto fiduciario con il Governo, andrebbero attribuiti in via esclusiva i poteri d'inchiesta parlamentare, quanto meno nel settore - cruciale, nell'ottica delle esigenze di garanzia costituzionale - della tutela della salute;
g) potrebbe valutarsi l'opportunità di consentire trasferimenti vincolati dallo Stato alle regioni, attraverso una novella all'articolo 119 della Costituzione, anche al di fuori delle materie di competenza statale, al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.